Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 08/04/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02951/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2025, proposto da
EN SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Osvaldo Bellocchio, Dario Bellocchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
DR RI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento del Comune di Caserta in ordine alla diffida inviata in data 15 ottobre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che
- con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto che venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caserta sulla sua diffida del 15 ottobre 2024 volta a ottenere l’accertamento degli abusi edilizi <<perpetrati all’interno dello stabile di cui egli è condòmino dal sig. RI>>, controinteressato nel presente giudizio;
- non si sono costituiti né il Comune né il controinteressato intimati;
- all’odierna camera di consiglio, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, nessuno è comparso;
Ritenuto che:
- il ricorso è irricevibile;
- infatti, l’art. 87, comma 3, c.p.a. prevede che nei giudizi in materia di silenzio tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso: poiché tra i termini espressamente esclusi non figura quello inerente al deposito del ricorso, il termine per l’assolvimento di tale indefettibile adempimento propedeutico all'instaurazione del giudizio deve avvenire entro 15 giorni dalla materiale notifica del ricorso per il silenzio, pena l’irricevibilità dello stesso.
- nel caso di specie, il ricorso è stato notificato il 9 gennaio 2025 e depositato il successivo 5 febbraio, ossia oltre il predetto termine di 15 giorni.
- da quanto precede il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite non essendosi costituite le parti intimate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO