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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/10/2024, n. 4839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4839 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. R.G. 6324/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6324/2021 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Conantonio D'Elia, Parte_1 elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
, rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Michele Marino, Controparte_1 elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 20.06.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2021 [nato a [...] Parte_1
l'1.07.1972, C.F.: ] ha chiesto dichiararsi la cessazione C.F._1 degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata a Controparte_1
1 Proc. R.G. 6324/2021
Cosenza (CS) il 24.02.1977, C.F. ] in data 17.09.2005 in C.F._2
Padula (SA), dal quale è nata la figlia (26.02.2009). Persona_1
Il ricorrente domandava, inoltre:
1. l'affido congiunto della figlia minore con collocazione della stessa presso la madre nella casa familiare da assegnare alla resistente;
2. la previsione a suo carico di un assegno mensile di € 1.000,00 per il mantenimento della minore, oltre alla sua contribuzione al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse.
Con comparsa del 13.12.2021 si costituiva la quale aderiva Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente chiedeva di disporre in favore della figlia minore un assegno mensile Persona_1 di mantenimento di € 2.500,00.
All'udienza del 20.12.2021, il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 2453/2022 emessa in data 05/07/2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per la definitiva determinazione delle questioni economiche.
Acquisiti gli accertamenti della Guardia di Finanza, alla udienza del 20.06.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2453/2022 emessa in data 05/07/2022, afferisce alle questioni relative alla figlia minore
, di 15 anni. Persona_1
Ebbene, non essendo emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione,
2 Proc. R.G. 6324/2021
l'istruzione e la crescita della minore, il Collegio affida ad entrambi i Persona_1 genitori.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative alla figlia minore.
Quanto alla collocazione della minore, non essendo emersi contrasti tra le parti,
rimarrà collocata presso la madre. Persona_1
In ordine, poi, ai tempi di frequentazione padre-figlia, considerata l'età raggiunta da (15 anni) ed il rapporto sereno esistente con il genitore non co- Persona_1 residente, la stessa potrà vedere il padre liberamente, concordando con il Pt_1 tempi e modalità dei loro incontri.
In merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del genitore non collocatario/co-residente, si ricorda che la valutazione non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le eSIenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI,
16/09/2020, n. 19299).
Ebbene, nel caso di specie dalla documentazione in atti e dagli accertamenti della
Guardia di Finanza è emerso che:
1) il ricorrente, di 52 anni, è un imprenditore nel settore della vendita di gas in bombole;
ha dichiarato per l'anno d'imposta 2021 un reddito di 47.099,00 euro e negli anni di imposta 2019-2018-2017 un reddito di circa 39.000,00 euro;
è
3 Proc. R.G. 6324/2021
titolare della Gallo s.r.l, della della DEA s.r.l, oltre che CP_2 proprietario al 40% dell'hotel La Perla in Vibonati-Villammare gestito dalla famiglia di origine dal quale ha dichiarato di non percepire proventi da anni;
i ricavi derivanti dalle attività delle prime tre società relativi all'anno 2021 ammontano a complessivi € 6.147,304,00; è proprietario della ex casa familiare
(sita in Teggiano) per la quale paga un mutuo con rata mensile di euro mille;
è proprietario di un appartamento in Salerno locato a terzi per un canone di 700,00 euro e per il quale paga una rata mensile di mutuo di mille euro;
è comproprietario di una serie di immobili e terreni;
2) la resistente, di 47 anni, è medico psichiatra presso l'ASL di Salerno ed ha dichiarato per l'anno d'imposta 2020 un reddito complessivo lordo di € 74.339,00, per l'anno d'imposta 2021 un reddito lordo di 72.761,00 e per l'anno d'imposta
2022 un reddito complessivo di € 69.369,77; ha acquistato un immobile Salerno per il quale paga una rata mensile di mutuo di 1.870,00 euro oltre ad un'altra rata di 380,00 euro per un altro finanziamento;
è proprietaria di altra abitazione e di un'autorimessa, oltre che di una serie di terreni siti in Padula.
In definitiva, alla luce di quanto sopra emerso in ordine alla condizione patrimoniale delle parti e delle aumentate eSIenze connesse all'età della minore, si ritiene di dover quantificare a decorrere dalla presente pronuncia in euro
1.400,00 l'assegno che il dovrà versare alla per il mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia minore , oltre alla sua contribuzione al 70% delle spese Persona_1 straordinarie sostenute nel suo interesse.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare eSIenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non
4 Proc. R.G. 6324/2021
agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
B) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- affida la minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Persona_1 presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio verranno assunte di comune accordo. I genitori
5 Proc. R.G. 6324/2021
dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative alla figlia minore;
- dispone che potrà vedere il padre liberamente, concordando con il Persona_1
tempi e modalità dei loro incontri;
Pt_1
- determina – a decorrere dalla presente pronuncia – in euro 1.400,00 l'assegno di mantenimento per la minore che il SI. dovrà versare entro il 5 di Parte_1 ogni mese alla SI.ra ; Controparte_1
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse della minore siano a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre per il restante 30%;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di conSIlio del 14.10.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
6
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6324/2021 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Conantonio D'Elia, Parte_1 elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
, rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Michele Marino, Controparte_1 elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 20.06.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2021 [nato a [...] Parte_1
l'1.07.1972, C.F.: ] ha chiesto dichiararsi la cessazione C.F._1 degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata a Controparte_1
1 Proc. R.G. 6324/2021
Cosenza (CS) il 24.02.1977, C.F. ] in data 17.09.2005 in C.F._2
Padula (SA), dal quale è nata la figlia (26.02.2009). Persona_1
Il ricorrente domandava, inoltre:
1. l'affido congiunto della figlia minore con collocazione della stessa presso la madre nella casa familiare da assegnare alla resistente;
2. la previsione a suo carico di un assegno mensile di € 1.000,00 per il mantenimento della minore, oltre alla sua contribuzione al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse.
Con comparsa del 13.12.2021 si costituiva la quale aderiva Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente chiedeva di disporre in favore della figlia minore un assegno mensile Persona_1 di mantenimento di € 2.500,00.
All'udienza del 20.12.2021, il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 2453/2022 emessa in data 05/07/2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per la definitiva determinazione delle questioni economiche.
Acquisiti gli accertamenti della Guardia di Finanza, alla udienza del 20.06.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2453/2022 emessa in data 05/07/2022, afferisce alle questioni relative alla figlia minore
, di 15 anni. Persona_1
Ebbene, non essendo emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione,
2 Proc. R.G. 6324/2021
l'istruzione e la crescita della minore, il Collegio affida ad entrambi i Persona_1 genitori.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative alla figlia minore.
Quanto alla collocazione della minore, non essendo emersi contrasti tra le parti,
rimarrà collocata presso la madre. Persona_1
In ordine, poi, ai tempi di frequentazione padre-figlia, considerata l'età raggiunta da (15 anni) ed il rapporto sereno esistente con il genitore non co- Persona_1 residente, la stessa potrà vedere il padre liberamente, concordando con il Pt_1 tempi e modalità dei loro incontri.
In merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del genitore non collocatario/co-residente, si ricorda che la valutazione non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le eSIenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI,
16/09/2020, n. 19299).
Ebbene, nel caso di specie dalla documentazione in atti e dagli accertamenti della
Guardia di Finanza è emerso che:
1) il ricorrente, di 52 anni, è un imprenditore nel settore della vendita di gas in bombole;
ha dichiarato per l'anno d'imposta 2021 un reddito di 47.099,00 euro e negli anni di imposta 2019-2018-2017 un reddito di circa 39.000,00 euro;
è
3 Proc. R.G. 6324/2021
titolare della Gallo s.r.l, della della DEA s.r.l, oltre che CP_2 proprietario al 40% dell'hotel La Perla in Vibonati-Villammare gestito dalla famiglia di origine dal quale ha dichiarato di non percepire proventi da anni;
i ricavi derivanti dalle attività delle prime tre società relativi all'anno 2021 ammontano a complessivi € 6.147,304,00; è proprietario della ex casa familiare
(sita in Teggiano) per la quale paga un mutuo con rata mensile di euro mille;
è proprietario di un appartamento in Salerno locato a terzi per un canone di 700,00 euro e per il quale paga una rata mensile di mutuo di mille euro;
è comproprietario di una serie di immobili e terreni;
2) la resistente, di 47 anni, è medico psichiatra presso l'ASL di Salerno ed ha dichiarato per l'anno d'imposta 2020 un reddito complessivo lordo di € 74.339,00, per l'anno d'imposta 2021 un reddito lordo di 72.761,00 e per l'anno d'imposta
2022 un reddito complessivo di € 69.369,77; ha acquistato un immobile Salerno per il quale paga una rata mensile di mutuo di 1.870,00 euro oltre ad un'altra rata di 380,00 euro per un altro finanziamento;
è proprietaria di altra abitazione e di un'autorimessa, oltre che di una serie di terreni siti in Padula.
In definitiva, alla luce di quanto sopra emerso in ordine alla condizione patrimoniale delle parti e delle aumentate eSIenze connesse all'età della minore, si ritiene di dover quantificare a decorrere dalla presente pronuncia in euro
1.400,00 l'assegno che il dovrà versare alla per il mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia minore , oltre alla sua contribuzione al 70% delle spese Persona_1 straordinarie sostenute nel suo interesse.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare eSIenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non
4 Proc. R.G. 6324/2021
agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
B) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- affida la minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Persona_1 presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio verranno assunte di comune accordo. I genitori
5 Proc. R.G. 6324/2021
dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative alla figlia minore;
- dispone che potrà vedere il padre liberamente, concordando con il Persona_1
tempi e modalità dei loro incontri;
Pt_1
- determina – a decorrere dalla presente pronuncia – in euro 1.400,00 l'assegno di mantenimento per la minore che il SI. dovrà versare entro il 5 di Parte_1 ogni mese alla SI.ra ; Controparte_1
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse della minore siano a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre per il restante 30%;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di conSIlio del 14.10.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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