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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/12/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1317 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
AN SI UD
Benedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 09/07/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. TESSADORI ANGELA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SAVOIA ELISA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 5/12/2025
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
ISTANZA CONGIUNTA IN ATTI :
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione di residenza
2) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 3) collocamento di entrambi i figli, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_2
, minorenne, con la madre alla quale verrà assegnata la casa coniugale Per_1
4) il sig. lascerà la casa coniugale entro la data del 20 novembre 2025; Pt_1
5) dal momento in cui il marito lascerà la casa, tutte le utenze (compreso Internet, fibra, sky e qualsivoglia abbonamento) verranno volturate a cura e spese della sig.ra ed intestate alla CP_1
stessa, la quale provvederà al pagamento, ivi compresa la tassa rifiuti;
6) il sig. verserà per il mantenimento dei figli euro 300,00 per ciascun figlio per un totale di Pt_1
euro 600,00 mensili entro il giorno15 di ogni mese, dal momento in cui il marito lascerà la casa familiare;
7) l'assegno unico dei figli sarà percepito al 100% dalla madre sig.ra a partire dal momento CP_1
in cui il sig. lascerà la casa familiare;
Pt_1
8) le spese straordinarie per i figli saranno pagare al 50% tra i genitori secondo le disposizioni del
Protocollo vigente presso il Tribunale di Cremona, che si intende, per quanto occorre, qui integralmente trascritto e richiamato;
9) il padre, nei mesi di novembre e dicembre 2025, potrà vedere e tenere con sè il figlio Per_1
sia il sabato che la domenica ( a settimane alterne) dalle ore 13,00 alle ore 20,30 e una sera infrasettimanale da concordare, di volta in volta, dalle ore 17,30 alle ore 20,30;
10) a partire dal mese di gennaio 2026, il padre potrà vedere il figlio una sera Per_1
infrasettimanale dalle ore 17,30 alle ore 20,45 ( da concordare di volta in volta tra i genitori) e dal sabato mattina alle ore. 10,00 ( laddove non sia impegnato con il lavoro, nel qual caso lo preleverà alle ore 13,00) sino alla domenica sera alle ore 21,00, a settimane alternate;
11) saranno sempre garantiti al padre i recuperi allorquando non gli sia possibile vedere e tenere con sè il figlio a causa di trasferte di lavoro e per impegni e/o problemi anche di salute del figlio;
12) entrambi i figli trascorreranno le giornate di Natale e Pasqua ad anni alterni, ora con l'uno ora con l'altro genitore. Il Natale 2025 verrà trascorso con la madre;
13) le vacanze estive verranno concordate tra le parti di anno in anno e sarà facoltà del padre di tenere con sè il figlio per un periodo continuativo di giorni 10 da concordarsi tra i genitori Per_1
possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto altresì degli impegni lavorativi del sig.
; Pt_1
14) al figlio , attualmente studente universitario, verrà intestata, entro l'anno, un'autovettura Per_2
( Fiat 500 oppure Volvo) che egli utilizza per gli spostamenti anche di studio, le cui spese seguiranno quanto disposto dal predetto Protocollo;
15) le parti nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro, in quanto economicamente indipendenti, fermo restando l'obbligo in capo ad entrambi di provvedere, entro il giorno 27 di ogni mese , al versamento dell'importo di € 500,00 cadauno sul conto corrente cointestato in essere presso la banca Intesa, fino al completo rientro del saldo negativo del conto corrente;
quindi, una volta rientrate dal conto corrente, le parti provvederanno al versamento entro la medesima data e sul medesimo conto corrente, dell'importo di € 400,00 ciascuno, per il pagamento della rata mensile del mutuo in essere, fino alla sua estinzione;
16) le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ivi compresi quelli per i due figli
17) spese di lite compensate tra le parti”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 09/07/2025, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con in RL ME in data 13/10/2002 CP_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2002, atto n. 2, parte II, serie
A), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), Per_2 Per_1
chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 9/10/2025, si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 richiesta di separazione del marito e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti.
Nelle more del giudizio, i difensori delle parti dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo e, pertanto, chiedevano al Tribunale di dare atto dell'accordo raggiunto.
Il UD, dato atto della soluzione condivisa, sostituiva l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 3/12/2025, il UD, ritenuta la corrispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti agli interessi della prole e, in punto economico, equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e tratteneva la casa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 11/12/2025.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in RL ME in data 13/10/2002 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune medesimo anno 2002, atto n. 2, parte II, serie A). Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_2 Per_1
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti dato atto che è cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda deve dunque essere accolta.
*
La responsabilità genitoriale
Deve premettersi che (nato il [...]) è maggiorenne, sebbene economicamente non Per_2
autosufficiente, pertanto la trattazione della questione va circoscritta al figlio minore (nato Per_1
il 1/04/2017). Resta da precisare che, rispetto a quest'ultimo, non si ritiene in alcun modo necessario procedere all'ascolto in considerazione dell'età del minore e dell'accordo raggiunto dai genitori, in conformità al dettato dell'art. 473 bis.4, co. III, c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affido condiviso del figlio e pervenendo a un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Dunque, pur nella persistente conflittualità, le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della controversia.
In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse del medesimo minore.
rimarrà collocato presso la madre nella casa ex coniugale, ove risulta domiciliato anche Per_1
il figlio maggiorenne (non autosufficiente) (nato il [...]). Per_2
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto bisogni emotivi e delle esigenze di stabilità dei minori, come valutato dalle stesse parti.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
Resta da specificare che, ai sensi della nuova formulazione della l. 1185/1967, non è necessaria alcuna autorizzazione per il rilascio del passaporto o di documento equipollente per l'espatrio per i genitori di prole minorenne;
in ogni caso si prende atto delle dichiarazioni in ordine ai documenti della prole. *
Assegnazione della casa coniugale
Deve accogliersi la domanda di assegnazione della ex casa coniugale sita in Pieranica (CR), via
Vailate, n. 6 , in comproprietà tra i coniugi, a la quale continuerà a ivi abitare CP_1
unitamente ai figli (nato il [...]) e (nato il [...]), non autonomi;
Per_2 Per_1
tale provvedimento è ritenuto necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei due figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare del tutto corrispondente all'interesse prioritario dei figli e delle loro consolidate abitudini di vita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c..
*
Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalle parti.
In specie, ha dichiarato di essere assunto presso con mansione di Parte_1 Controparte_2
“tecnico service” e di percepire uno stipendio mensile di € 2500 circa. La documentazione fiscali in atti rappresenta un reddito imponibile, nel 2023, di € 49201, con imposta netta di € 13646, addizionale regionale dovuta di € 755 e addizionale comunale dovuta di € 316 (v. mod. 730/2024).
invece, ha dichiarato di essere occupata come insegnante di sostegno con stipendio CP_1 di circa € 1500 mensili;
durante i mesi di vacanza scolastica ella percepisce indennità NASPI di circa
€ 300/500. La documentazione fiscali in atti rappresenta un reddito imponibile, nel 2023, di € 21977, con imposta netta di € 2559, addizionale regionale dovuta di € 291 e addizionale comunale dovuta di
€ 130 (v. mod. 730/2024).
L'abitazione adibita dai coniugi a casa familiare è gravata da mutuo cointestato con rata mensile di €
385 ciascuno.
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 600,00 mensili (€ 300 per ciascun figlio), appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali dei figli e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Del resto, con la rinuncia alla propria quota dell'assegno unico il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole.
Quanto alle spese straordinarie, ossia quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, le parti continueranno a concorrere al 50%, secondo il criterio ordinario di ripartizione.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario in RL ME in data 13/10/2002 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2002, atto n. 2, parte II, serie A);
2. il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, CP_3 Per_1
con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici,
3. ASSEGNA a la casa familiare sita in Pieranica (CR), via Vailate, n. 6, con CP_1
obbligo di rilascio per entro il 20/11/2025; Parte_1
4. DÀ ATTO che si impegna a volturare tutte le utenze (compreso Internet, fibra, CP_1
sky e qualsivoglia abbonamento), a proprie spese, dal momento del rilascio della casa coniugale da parte del marito, e la stessa si impegna a provvedere al CP_1
pagamento delle spese, ivi compresa la tassa rifiuti;
5. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore con i seguenti tempi e modalità: nei mesi di novembre e dicembre 2025 il sabato e la domenica ( a settimane alterne) dalle ore 13,00 alle ore 20,30 e una sera infrasettimanale da concordare, di volta in volta, dalle ore 17,30 alle ore 20,30; a partire dal mese di gennaio 2026, il padre potrà vedere Per_1
una sera infrasettimanale dalle ore 17,30 alle ore 20,45 ( da concordare di volta in volta tra i genitori) e dal sabato mattina alle ore. 10,00 ( laddove non sia impegnato con il lavoro, nel qual caso lo preleverà alle ore 13,00) sino alla domenica sera alle ore 21,00, a settimane alternate;
la madre si impegna a garantire al padre i recuperi allorquando non gli sia possibile vedere e tenere con sé il figlio a causa di trasferte di lavoro e per impegni e/o problemi anche di salute del figlio;
entrambi i figli trascorreranno le giornate di Natale e Pasqua ad anni alterni, ora con l'uno ora con l'altro genitore ( Natale 2025 verrà trascorso con la madre); le vacanze estive verranno concordate tra le parti di anno in anno e sarà facoltà del padre di tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di giorni 10 da concordarsi tra Per_1
i genitori possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto altresì degli impegni lavorativi di;
Parte_1
6. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Parte_1
mediante versamento a entro il giorno 15 di ogni mese - a decorrere dal CP_1
momento del rilascio della casa coniugale - della somma di € 300 al mese per ciascun figlio
(per complessivi € 600,00 mensili), importo soggetto a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
7. DISPONE che, anche su accordo delle parti, percepisca l'importo integrale CP_1 dell'assegno unico, dal momento in cui lascerà la casa coniugale;
Parte_1
8. DÀ ATTO che le parti si impegnano a intestare al figlio , entro l'anno, un'autovettura ( Per_2
Fiat 500 oppure Volvo) che egli utilizza per gli spostamenti anche di studio, le cui spese seguiranno quanto disposto dal predetto Protocollo;
9. DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro, in quanto economicamente indipendenti, fermo restando l'impegno di entrambi a provvedere, entro il giorno 27 di ogni mese , al versamento dell'importo di € 500,00 cadauno sul conto corrente cointestato in essere presso la banca Intesa, fino al completo rientro del saldo negativo del conto corrente;
quindi, una volta rientrate dal conto corrente, le parti provvederanno al versamento entro la medesima data e sul medesimo conto corrente, dell'importo di € 400,00 ciascuno, per il pagamento della rata mensile del mutuo in essere, fino alla sua estinzione;
10. DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare reciprocamente il consenso al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli;
11. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di RL ME per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il UD est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
AN SI UD
Benedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 09/07/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. TESSADORI ANGELA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SAVOIA ELISA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 5/12/2025
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
ISTANZA CONGIUNTA IN ATTI :
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione di residenza
2) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 3) collocamento di entrambi i figli, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_2
, minorenne, con la madre alla quale verrà assegnata la casa coniugale Per_1
4) il sig. lascerà la casa coniugale entro la data del 20 novembre 2025; Pt_1
5) dal momento in cui il marito lascerà la casa, tutte le utenze (compreso Internet, fibra, sky e qualsivoglia abbonamento) verranno volturate a cura e spese della sig.ra ed intestate alla CP_1
stessa, la quale provvederà al pagamento, ivi compresa la tassa rifiuti;
6) il sig. verserà per il mantenimento dei figli euro 300,00 per ciascun figlio per un totale di Pt_1
euro 600,00 mensili entro il giorno15 di ogni mese, dal momento in cui il marito lascerà la casa familiare;
7) l'assegno unico dei figli sarà percepito al 100% dalla madre sig.ra a partire dal momento CP_1
in cui il sig. lascerà la casa familiare;
Pt_1
8) le spese straordinarie per i figli saranno pagare al 50% tra i genitori secondo le disposizioni del
Protocollo vigente presso il Tribunale di Cremona, che si intende, per quanto occorre, qui integralmente trascritto e richiamato;
9) il padre, nei mesi di novembre e dicembre 2025, potrà vedere e tenere con sè il figlio Per_1
sia il sabato che la domenica ( a settimane alterne) dalle ore 13,00 alle ore 20,30 e una sera infrasettimanale da concordare, di volta in volta, dalle ore 17,30 alle ore 20,30;
10) a partire dal mese di gennaio 2026, il padre potrà vedere il figlio una sera Per_1
infrasettimanale dalle ore 17,30 alle ore 20,45 ( da concordare di volta in volta tra i genitori) e dal sabato mattina alle ore. 10,00 ( laddove non sia impegnato con il lavoro, nel qual caso lo preleverà alle ore 13,00) sino alla domenica sera alle ore 21,00, a settimane alternate;
11) saranno sempre garantiti al padre i recuperi allorquando non gli sia possibile vedere e tenere con sè il figlio a causa di trasferte di lavoro e per impegni e/o problemi anche di salute del figlio;
12) entrambi i figli trascorreranno le giornate di Natale e Pasqua ad anni alterni, ora con l'uno ora con l'altro genitore. Il Natale 2025 verrà trascorso con la madre;
13) le vacanze estive verranno concordate tra le parti di anno in anno e sarà facoltà del padre di tenere con sè il figlio per un periodo continuativo di giorni 10 da concordarsi tra i genitori Per_1
possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto altresì degli impegni lavorativi del sig.
; Pt_1
14) al figlio , attualmente studente universitario, verrà intestata, entro l'anno, un'autovettura Per_2
( Fiat 500 oppure Volvo) che egli utilizza per gli spostamenti anche di studio, le cui spese seguiranno quanto disposto dal predetto Protocollo;
15) le parti nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro, in quanto economicamente indipendenti, fermo restando l'obbligo in capo ad entrambi di provvedere, entro il giorno 27 di ogni mese , al versamento dell'importo di € 500,00 cadauno sul conto corrente cointestato in essere presso la banca Intesa, fino al completo rientro del saldo negativo del conto corrente;
quindi, una volta rientrate dal conto corrente, le parti provvederanno al versamento entro la medesima data e sul medesimo conto corrente, dell'importo di € 400,00 ciascuno, per il pagamento della rata mensile del mutuo in essere, fino alla sua estinzione;
16) le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ivi compresi quelli per i due figli
17) spese di lite compensate tra le parti”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 09/07/2025, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con in RL ME in data 13/10/2002 CP_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2002, atto n. 2, parte II, serie
A), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), Per_2 Per_1
chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 9/10/2025, si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 richiesta di separazione del marito e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti.
Nelle more del giudizio, i difensori delle parti dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo e, pertanto, chiedevano al Tribunale di dare atto dell'accordo raggiunto.
Il UD, dato atto della soluzione condivisa, sostituiva l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 3/12/2025, il UD, ritenuta la corrispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti agli interessi della prole e, in punto economico, equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e tratteneva la casa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 11/12/2025.
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La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in RL ME in data 13/10/2002 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune medesimo anno 2002, atto n. 2, parte II, serie A). Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_2 Per_1
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti dato atto che è cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda deve dunque essere accolta.
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La responsabilità genitoriale
Deve premettersi che (nato il [...]) è maggiorenne, sebbene economicamente non Per_2
autosufficiente, pertanto la trattazione della questione va circoscritta al figlio minore (nato Per_1
il 1/04/2017). Resta da precisare che, rispetto a quest'ultimo, non si ritiene in alcun modo necessario procedere all'ascolto in considerazione dell'età del minore e dell'accordo raggiunto dai genitori, in conformità al dettato dell'art. 473 bis.4, co. III, c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affido condiviso del figlio e pervenendo a un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Dunque, pur nella persistente conflittualità, le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della controversia.
In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse del medesimo minore.
rimarrà collocato presso la madre nella casa ex coniugale, ove risulta domiciliato anche Per_1
il figlio maggiorenne (non autosufficiente) (nato il [...]). Per_2
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto bisogni emotivi e delle esigenze di stabilità dei minori, come valutato dalle stesse parti.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
Resta da specificare che, ai sensi della nuova formulazione della l. 1185/1967, non è necessaria alcuna autorizzazione per il rilascio del passaporto o di documento equipollente per l'espatrio per i genitori di prole minorenne;
in ogni caso si prende atto delle dichiarazioni in ordine ai documenti della prole. *
Assegnazione della casa coniugale
Deve accogliersi la domanda di assegnazione della ex casa coniugale sita in Pieranica (CR), via
Vailate, n. 6 , in comproprietà tra i coniugi, a la quale continuerà a ivi abitare CP_1
unitamente ai figli (nato il [...]) e (nato il [...]), non autonomi;
Per_2 Per_1
tale provvedimento è ritenuto necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei due figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare del tutto corrispondente all'interesse prioritario dei figli e delle loro consolidate abitudini di vita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c..
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Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalle parti.
In specie, ha dichiarato di essere assunto presso con mansione di Parte_1 Controparte_2
“tecnico service” e di percepire uno stipendio mensile di € 2500 circa. La documentazione fiscali in atti rappresenta un reddito imponibile, nel 2023, di € 49201, con imposta netta di € 13646, addizionale regionale dovuta di € 755 e addizionale comunale dovuta di € 316 (v. mod. 730/2024).
invece, ha dichiarato di essere occupata come insegnante di sostegno con stipendio CP_1 di circa € 1500 mensili;
durante i mesi di vacanza scolastica ella percepisce indennità NASPI di circa
€ 300/500. La documentazione fiscali in atti rappresenta un reddito imponibile, nel 2023, di € 21977, con imposta netta di € 2559, addizionale regionale dovuta di € 291 e addizionale comunale dovuta di
€ 130 (v. mod. 730/2024).
L'abitazione adibita dai coniugi a casa familiare è gravata da mutuo cointestato con rata mensile di €
385 ciascuno.
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 600,00 mensili (€ 300 per ciascun figlio), appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali dei figli e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Del resto, con la rinuncia alla propria quota dell'assegno unico il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole.
Quanto alle spese straordinarie, ossia quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, le parti continueranno a concorrere al 50%, secondo il criterio ordinario di ripartizione.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario in RL ME in data 13/10/2002 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2002, atto n. 2, parte II, serie A);
2. il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, CP_3 Per_1
con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici,
3. ASSEGNA a la casa familiare sita in Pieranica (CR), via Vailate, n. 6, con CP_1
obbligo di rilascio per entro il 20/11/2025; Parte_1
4. DÀ ATTO che si impegna a volturare tutte le utenze (compreso Internet, fibra, CP_1
sky e qualsivoglia abbonamento), a proprie spese, dal momento del rilascio della casa coniugale da parte del marito, e la stessa si impegna a provvedere al CP_1
pagamento delle spese, ivi compresa la tassa rifiuti;
5. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore con i seguenti tempi e modalità: nei mesi di novembre e dicembre 2025 il sabato e la domenica ( a settimane alterne) dalle ore 13,00 alle ore 20,30 e una sera infrasettimanale da concordare, di volta in volta, dalle ore 17,30 alle ore 20,30; a partire dal mese di gennaio 2026, il padre potrà vedere Per_1
una sera infrasettimanale dalle ore 17,30 alle ore 20,45 ( da concordare di volta in volta tra i genitori) e dal sabato mattina alle ore. 10,00 ( laddove non sia impegnato con il lavoro, nel qual caso lo preleverà alle ore 13,00) sino alla domenica sera alle ore 21,00, a settimane alternate;
la madre si impegna a garantire al padre i recuperi allorquando non gli sia possibile vedere e tenere con sé il figlio a causa di trasferte di lavoro e per impegni e/o problemi anche di salute del figlio;
entrambi i figli trascorreranno le giornate di Natale e Pasqua ad anni alterni, ora con l'uno ora con l'altro genitore ( Natale 2025 verrà trascorso con la madre); le vacanze estive verranno concordate tra le parti di anno in anno e sarà facoltà del padre di tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di giorni 10 da concordarsi tra Per_1
i genitori possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto altresì degli impegni lavorativi di;
Parte_1
6. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Parte_1
mediante versamento a entro il giorno 15 di ogni mese - a decorrere dal CP_1
momento del rilascio della casa coniugale - della somma di € 300 al mese per ciascun figlio
(per complessivi € 600,00 mensili), importo soggetto a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
7. DISPONE che, anche su accordo delle parti, percepisca l'importo integrale CP_1 dell'assegno unico, dal momento in cui lascerà la casa coniugale;
Parte_1
8. DÀ ATTO che le parti si impegnano a intestare al figlio , entro l'anno, un'autovettura ( Per_2
Fiat 500 oppure Volvo) che egli utilizza per gli spostamenti anche di studio, le cui spese seguiranno quanto disposto dal predetto Protocollo;
9. DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro, in quanto economicamente indipendenti, fermo restando l'impegno di entrambi a provvedere, entro il giorno 27 di ogni mese , al versamento dell'importo di € 500,00 cadauno sul conto corrente cointestato in essere presso la banca Intesa, fino al completo rientro del saldo negativo del conto corrente;
quindi, una volta rientrate dal conto corrente, le parti provvederanno al versamento entro la medesima data e sul medesimo conto corrente, dell'importo di € 400,00 ciascuno, per il pagamento della rata mensile del mutuo in essere, fino alla sua estinzione;
10. DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare reciprocamente il consenso al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli;
11. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di RL ME per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il UD est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato