Articolo 2 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1444
Articolo 1Articolo 3
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4 gennaio 1957
Art. 2.
Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' aumentato di cinquecento posti, di cui quattrocento nella qualifica iniziale e cento nelle qualifiche superiori.
Il Governo e' delegato, nel termine stabilito dall'art. 7, a ripartire fra le diverse qualifiche superiori alla iniziale i cento posti di cui al precedente comma, modificando il ruolo organico risultante dalla tabella M annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086 .
La ripartizione sara' fatta in base alle esigenze di servizio.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1957