Articolo 6 della Legge 22 marzo 1971, n. 184
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 maggio 1971
Art. 6.
Al capitale della societa', che sara' sottoscritto in una o piu' volte, potranno concorrere l'IMI sino a lire 30 miliardi, l'EFIM, l'ENI e l'IRI sino a lire 10 miliardi ciascuno.
Esclusivamente per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 10 miliardi ciascuno e l'onere relativo di lire 30 miliardi sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.
Le eventuali riduzioni del capitale della societa' finanziaria per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a conferire lire 30 miliardi al patrimonio dell'IMI.
Di tale conferimento l'IMI potra' disporre per sottoscrivere il capitale della societa' di cui al primo comma del presente articolo.
Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'EFIM, dall'ENI, dall'IMI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento a capitale sociale, in conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Entrata in vigore il 13 maggio 1971