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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9697 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15238/2025
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, Parte_1 C.F._1
) Parte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. BERTOLINI GIOVANNI PAOLO
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv. DE ROSA DONATO, SARNO LAURA, DE
PAULIS GIOVANNI, MONFORTE FLORIDIA resistente
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta pacifico, e riscontrato documentalmente, che:
- la violazione di cui al punto 2 dell'ordinanza ingiunzione impugnata (infedeli registrazioni) sia stato oggetto di annullamento parziale con provvedimento notificato ai ricorrenti in data 09.06.2025 (doc. 1 fasc. res.);
- in merito alla violazione di cui al punto 1, la parte ricorrente abbia provveduto al pagamento della relativa sanzione amministrativa in data 1.10.2025 (doc. depositati in data 1.10.2025)
Tali eventi sono stati considerati dalle parti come idonei a eliminare ogni posizione di contrasto, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare l'eliminazione delle questioni controverse e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
2. Le spese processuali
Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che il provvedimento di annullamento parziale (relativo alla sanzione di importo maggiore) è intervenuto successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, dall'altra, che solo il giorno precedente all'odierna udienza la parte ricorrente ha provveduto al pagamento della somma residuale (per l'altra sanzione di importo minore), sicchè si ritiene equo porre a carico della parte resistente le spese processuali che la parte ricorrente ha sostenuto per l'instaurazione del giudizio, liquidate come in dispositivo visto quanto disposto dal decreto 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura, della complessità e del valore della controversia
(considerando la somma oggetto della sanzione annullata e, quindi, lo scaglione da €
26.001 a € 52.000).
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi CP_2
€ 2.557,60, di cui € 333,60 a titolo di spese generali, oltre ad I.V.A. e C.P.A., da distrarsi. 02/10/2025
Il Giudice
Rossella Masi
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15238/2025
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, Parte_1 C.F._1
) Parte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. BERTOLINI GIOVANNI PAOLO
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv. DE ROSA DONATO, SARNO LAURA, DE
PAULIS GIOVANNI, MONFORTE FLORIDIA resistente
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta pacifico, e riscontrato documentalmente, che:
- la violazione di cui al punto 2 dell'ordinanza ingiunzione impugnata (infedeli registrazioni) sia stato oggetto di annullamento parziale con provvedimento notificato ai ricorrenti in data 09.06.2025 (doc. 1 fasc. res.);
- in merito alla violazione di cui al punto 1, la parte ricorrente abbia provveduto al pagamento della relativa sanzione amministrativa in data 1.10.2025 (doc. depositati in data 1.10.2025)
Tali eventi sono stati considerati dalle parti come idonei a eliminare ogni posizione di contrasto, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare l'eliminazione delle questioni controverse e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
2. Le spese processuali
Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che il provvedimento di annullamento parziale (relativo alla sanzione di importo maggiore) è intervenuto successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, dall'altra, che solo il giorno precedente all'odierna udienza la parte ricorrente ha provveduto al pagamento della somma residuale (per l'altra sanzione di importo minore), sicchè si ritiene equo porre a carico della parte resistente le spese processuali che la parte ricorrente ha sostenuto per l'instaurazione del giudizio, liquidate come in dispositivo visto quanto disposto dal decreto 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura, della complessità e del valore della controversia
(considerando la somma oggetto della sanzione annullata e, quindi, lo scaglione da €
26.001 a € 52.000).
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi CP_2
€ 2.557,60, di cui € 333,60 a titolo di spese generali, oltre ad I.V.A. e C.P.A., da distrarsi. 02/10/2025
Il Giudice
Rossella Masi