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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIAN
R.G. n. 8570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio
- Giudice -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8570 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
30.04.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
" rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1 c.f.: C.F. 1
IN TI, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castel Volturno
(CE), alla via B. Celentano n.2, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
,rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 c.f.: C.F. 2
,
CA NN, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta (CE), alla via Dei Brignola n.7, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come formulate dalle parti nelle note ex art. 127 bis c.p.c. del 22.04.2025 e
24.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 03.10.2023, la ricorrente, in atti generalizzata, premettendo che in data 14.07.2007 nel Comune di Casal di Principe
(CE) aveva contratto matrimonio concordatario con il sig. CP 1 e che dalla loro unione erano nati due figli, Persona 1 (nato 1'01.04.2009) e Per 2 (nato il [...]), deduceva: - che sin dall'inizio del matrimonio il marito, dall'indole aggressiva e prevaricatrice, violando gli obblighi nascenti dal matrimonio, aveva perpetrato ai danni di essa istante reiterate violenze fisiche e psicologiche anche alla presenza dei figli minori, costringendola nell'ottobre del 2022 ad abbandonare la casa coniugale per trovare rifugio presso la famiglia d'origine; -che i rapporti del padre con i figli sono quasi inesistenti, essendosi il resistente limitato a versare, dal mese di gennaio 2023, euro 200,00 per il mantenimento e ad inviare sporadici messaggi al primogenito;
- che essa istante non ha mai svolto attività lavorativa,
-
per dedicarsi completamente alla cura della casa e dei figli, mentre il reddito del marito è costituito principalmente dai canoni locatizi percepiti dalla concessione in locazione delle diverse unità immobiliari (incluso un locale commerciale adibito a bar) di cui è proprietario, tutte site in Casal di Principe.
PE detti motivi, chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito;
-disporsi l'affidamento esclusivo dei minori ad essa ricorrente con collocamento presso di sé; -porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento di essa istante nella misura di euro 300,00 mensili e al mantenimento indiretto dei figli minori nella misura di euro 600,00 mensili (euro
300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Instaurato il contraddittorio, in data 05.01.2024 si costituiva in riconvenzionale il resistente, sig. il quale, pur non opponendosi alla domanda di CP_1
separazione, contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alla causa della crisi coniugale, che era da addebitare alla moglie, deducendo che la causa del deterioramento del rapporto era da attribuirsi in via preminente, se non esclusiva, alla moglie, la quale, mostrandosi noncurante dei bisogni materiali e morali di esso resistente, affetto sin dalla giovane età da patologie invalidanti che lo rendono inabile alla guida, nell' ottobre del 2022 abbandonava volontariamente la casa coniugale, impedendogli di avere contatti con i figli. Rappresentava di essere proprietario di talune unità immobiliari soggette a pignoramento immobiliare in ragione di un debito finanziario del quale la sig.ra Pt 1 è garante e che ad oggi percepisce esclusivamente il canone di locazione del locale commerciale per
€ 800,00 mensili. Deduceva di contribuire al mantenimento dei minori avvalendosi dell'aiuto dei propri familiari, consentendo alla moglie di incassare l'intero importo dell'assegno unico. Si mostrava disponibile a versare complessivamente € 400,00
(€ 200,00 per ciascun figlio) per il mantenimento dei propri figli, dovendo lo stesso far fronte alle proprie spese quotidiane, alle spese per le utenze domestiche residenziali, al pagamento delle tasse e al pagamento dei medicinali e dovendo altresì far fronte al pagamento del debito ammontante ad € 25.000,00 oltre spese.
Rappresentava, poi, come in costanza di coabitazione la moglie avesse intrattenesse diverse frequentazioni extraconiugali, sottolineando come la stessa, pienamente capace di produrre reddito, fosse in parte proprietaria dell'immobile ove attualmente risiede insieme ai genitori nonché della quota pari ad ½ sull'unità immobiliare sita in Casal di Principe alla via Siracusa n. 7.
-Per detti motivi chiedeva: pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
disporsi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con
-
collocazione prevalente degli stessi presso il genitore individuato dal Tribunale e diritto di visita del genitore non collocatario secondo le modalità indicate in comparsa;
rigettare la richiesta di mantenimento avanzata in proprio dalla
-
ricorrente; -disporsi che, in caso di collocamento prevalente dei figli presso la madre, sia posto a carico di esso resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura complessiva di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c., all'udienza di comparizione del
06.02.2024 il giudice delegato, sentite le parti, poneva in via provvisoria a carico del CP 1 ed in favore della Pt 1 l'obbligo di corrispondere mensilmente entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 500,00 a titolo di mantenimento di entrambi i minori, oltre il 50 % delle spese straordinarie, riservandosi sulle ulteriori determinazioni in ordine all'affido, al diritto di visita ed alle ulteriori richieste. A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 05.03.2024, rinviava per sentire il minore Persona 1 all'udienza del 27.03.2024 e disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Casal di Principe.
All'udienza del 27.03.2024, il giudice delegato, sentito il minore, all'esito del contraddittorio si riservava sull'adozione dei provvedimenti provvisori e sul prosieguo del giudizio.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data
05.04.2024, qui di seguito integralmente riportati:
in ordine all'affido di UE e RI TT, dalle dichiarazioni rese dal minore
RI TT all'odierna udienza sono emersi plurimi episodi di violenza poste in essere dal padre nei confronti dei figli, che giustificano la previsione di un affido esclusivo di entrambi i minori alla madre con residenza privilegiata presso la stessa.
Alla madre, quale genitore convivente con i minori, deve essere assegnata la casa coniugale in via Cesena 6 Casal di Principe. Sul punto osserva il giudicante che l'allontanamento dalla casa è da considerarsi meramente temporaneo e conseguente alle violenze, non rappresentando un abbandono del domicilio coniugale e non recidendo il legame dei figli minori con l'habitat domestico nel quale sono cresciuti, come manifestato dallo stesso RI TT in sede di audizione,
con ciò giustificandosi l'assegnazione della casa al genitore convivente.
In ordine al diritto di visita, in ragione dell'età di anni 15 di RI TT, si lascia alla libera determinazione di costui ogni decisione inerente le frequentazioni col padre. Quanto al piccolo UE, considerati i fatti emersi, si subordina il diritto di visita all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del padre e si dispone che gli incontri avvengano in forma protetta e possano iniziare solo all'esito del predetto percorso, con frequenza di una volta alla settimana sulla base del calendario che sarà predisposto dai SS delegati.
In ordine alla richiesta di assegno coniugale, considerato che la ricorrente è giovane, in buona salute e sta frequentando un percorso di formazione e che il ricorrente non lavora ma ha redditi da fabbricati oltre al compenso di euro 800,00 mensili in ordine all'attività di bar data in gestione a terzi, si ritengono allo stato insussistenti i presupposti per la previsione di un assegno coniugale in favore della ricorrente. Si confermano i provvedimenti già adottati in ordine al mantenimento dei minori.
Ritenute, poi, inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti, nominava quale c.t.u. la dott.ssa Persona 3 disponendo l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS di Casal di Principe, delegando loro l'avvio dei percorsi di sostegno alla genitorialità e, all'esito, gli incontri protetti nonché il deposito della relazione inerente al monitoraggio del nucleo nel termine già precedentemente assegnato.
Nominata in sostituzione la dott.ssa Claudia Cecere, nelle date del 19.04.2024 e
06.06.2024 pervenivano le relazioni dei Servizi Sociali di Casal di Principe e all'udienza cartolare del 18.06.2024 veniva conferito incarico al nominato c.t.u.
PEvenute in data 24.12.2024 la relazione dei Servizi Sociali di Casal di Principe e in data 20.01.2025 la perizia a firma del c.t.u., all'udienza del 22.01.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, ritenuta esaurita l'istruttoria, rinviava per la discussione e la rimessione della causa in decisione all'udienza del 30.04.2025 assegnando i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
All'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice relatore, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione,
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDE DI ADDEBITO
PE quanto riguarda le reciproche domande di addebito, va ricordato che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto.
"laPiù precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n.
2445 del 9.02.2015). “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica".
(Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Quindi, ai fini della pronuncia di addebito, deve essere fornita la prova non solo della sussistenza di comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, ma anche del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale. Se è vero che talvolta, specialmente laddove vi siano comportamenti eclatanti quali la violenza domestica o l'infedeltà, il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni o a massime di comune esperienza, è altrettanto vero che quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione. E' il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. PEtanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
In riferimento, in specie, alle violenze inflitte al coniuge quale motivo dell'addebito della separazione, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che "il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale"
(cfr. ex multis: Cassazione civile, sez.I, 10/12/2018, n.31901; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n.7388).
La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa neppure qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr.: Cassazione civile sez. VI, 14/01/2016, n.433; Cassazione civile sez. I, 14/01/2011, n.817). Quanto alla prova dell'addebito, è da premettere che il processo civile conosce la cd. prova atipica, vale a dire quegli elementi in esso introdotti - quali le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa, gli scritti di terzi etc. - che, pur non essendo inquadrabili in nessuno dei mezzi di prova tipici, né vincolando affatto il giudice alla decisione finale, restano dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili, in conformità al principio di cui all'art. 116 c.p.c., quali elementi di prova (cfr.: Cass.civ., 15.01.2020, n.517; Cass. 10.10.2018, n.25067; Cass.,
20.01.2015, n.840).
Ancor più specificamente, anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651, 652 e
654 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale;
sì che la prova dell'addebito della separazione non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale ma a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali quali la sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale ove il coniuge è stato condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. e dalla quale emerge una condotta tenuta dallo stesso marito prevaricatoria, offensiva ed infine violenta a carico della moglie, cui va, pertanto, attribuito l'addebito dell'intervenuta separazione risultando tali comportamenti caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie. Sul punto occorre rilevare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la celebrazione di un giudizio penale e la sentenza di condanna che lo conclude a carico di uno di essi possono costituire, quali fatti storici espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass.civ., Sez.I, ordinanza,
20.12.2021, n. 40796; Cass., 21.01.2020, n.1249; Cass., 04.07.2019, n.18025;
Cass., 30.07.2018, n.20170).
In riferimento, poi, all'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione, rileva il Collegio come il "volontario abbandono del domicilio coniugale
è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto” (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013).
Si osserva ancora che “L'abbandono del tetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile" (cfr. Cassazione
civile sez. VI, 23/04/2019, n.11162).
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che le parti hanno formulato reciprocamente la richiesta di addebito deducendo comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
in specie, la sig.ra
Pt 1 ha dedotto che il marito le ha inflitto reiterate violenze fisiche e morali,
perpetrate anche alla presenza dei figli minori, costringendola ad abbandonare la casa coniugale per trovare rifugio presso la propria famiglia d'origine, mentre il sig.
CP 1 ha dedotto l'abbandono da parte della moglie del tetto coniugale nell'ottobre del 2022 quando la crisi coniugale, tuttavia, era già in atto a causa della noncuranza da parte della Pt 1 avverso i bisogni materiali e morali del marito.
Orbene, ritiene il collegio che la domanda di addebito formulata dal sig. CP_1 non ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, considerato che per stessa ammissione del resistente all'atto dell'abbandono del tetto coniugale la crisi era già in atto e quanto alle ragioni della predetta crisi, le circostanze dedotte dal CP 1 risultano destituite di prova oltre che di rilevanza causale, posto che il giudice istruttore con motivazione condivisa dal tribunale- non ha ammesso i
-
mezzi istruttori articolati da parte resistente nei propri scritti difensivi, ritenendo i capitoli di prova orale irrilevanti ai fini del decidere (cfr. ordinanza depositata in data 05.04.2024).
Le risultanze di causa hanno, per contro, dimostrato l'addebitabilità proprio al CP 1 della rottura dell'affectio coniugalis a causa della violenta condotta del marito nei confronti del coniugi.
In particolare, episodi di violenza emergono dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal figlio minore Persona 1 - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione della linearità del narrato offerto, dell'età del minore ormai quindicenne e con chiara ed evidente capacità di discernimento, qui di seguito riportate: "Papà ha picchiato anche mamma davanti a me. PE esempio l'ultima volta prima che andammo via di casa tornammo da calcio e papà prese dei dolci e disse di dire che li avevamo presi noi, poi quando arrivammo a casa mamma era sul divano con una copertina e PE_2 scherzando le disse ti sei rubata la mia coperta" e "
papà diede uno schiaffo a Per 2 a qual punto mamma si mise in mezzo per non farlo continuare a picchiare e papà caricò la mano per darle uno schiaffo ma io mi sono messo in mezzo ed ho iniziato a gridare e si è fermato. Altre volte è capitato che papà volesse picchiare me e mamma si metteva in mezzo e si prendeva gli schiaffi al posto mio. ... Ma poi tante volte quando tornavo a casa vedevo mamma con lividi sulle braccia ed a volte anche vicino alla faccia sotto all'occhio" (cfr. verbale d'udienza del 27.03.2024). A ciò si aggiunga che lo stesso minore anche in sede di
CTU ha riferito del comportamento violento del padre a danno suo e della madre. Inoltre il minore Per 2 sentito dal CTU, ha manifestato grave timore e disagio verso la figura paterna, riferendo di temere per l'incolumità della madre.
Ritiene il collegio che le dichiarazioni di PE 1 unitamente a quanto emerso in
,
sede di CTU cui si rimanda, sono idonee a dimostrare l'imputabilità in capo al sig.
CP 1 della sopravvenuta crisi coniugale.
Le emergenze processuali sopra evidenziate rappresentano indizi gravi precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. delle violenze poste in essere dal CP_1 ai danni del coniuge Pt 1 , con ciò costituendo piena prova della violazione dei doveri coniugali ad opera del resistente, acquisendo rilievo determinante nel senso dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
La separazione tra i coniugi va, pertanto, addebitata esclusivamente al comportamento violento del resistente.
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: AFFIDO ESCLUSIVO
Relativamente all'affidamento dei figli minori PEsona_1 e PE_2 deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017; Cass. 24536/2010; Cass.26587/2009;
Cass. 16593/2008).
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza ed il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena" (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n. 13274).
In materia di affidamento dei figli minori, anche in assenza di condanna penale, qualora siano accertati comportamenti violenti, aggressivi o manipolatori da parte di un genitore — specie se avvenuti alla presenza dei figli — il giudice civile è tenuto a disporre misure idonee a tutelare il benessere psicologico e relazionale dei minori, ivi compreso l'affido super esclusivo all'altro genitore.
Secondo recente giurisprudenza di legittimità “Il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato» (sic:
Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 20/03/2025, n. 7409; v. anche Cass. n.
4595 del 21/02/2025).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo di e Per 2 alla madre, come già statuito in via PEsona 1
provvisoria ed urgente giusta ordinanza depositata in data 05.04.2024 e come d'altronde richiesto dalla ricorrente, a cagione delle gravi carenze nelle capacità genitoriali rilevate in capo al sig. CP_1 .
A tale conclusione si perviene sulla base delle risultanze istruttorie sopra evidenziate che hanno portato alla pronuncia di addebito della separazione a carico del CP 1 e con ciò aderendo alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale ha espletato l'incarico affidatogli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici – per cui le relative conclusioni tecniche, connotate da completezza contenutistica, rigore logico ed attendibilità scientifica, nonché le risposte alle osservazioni alla bozza da parte del resistente, che ha nominato un proprio consulente di parte, appaiono sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio del caso esaminato.
Il perito, nel riportare gli esiti del percorso di sostegno alla genitorialità cui è stato avviato il sig. CP_1 - di scarsa utilità dato il mancato esercizio della funzione genitoriale da oltre due anni, nonché la totale chiusura del sig. CP_1 alla critica costruttiva, l'incapacità dello stesso di ipotizzare modi per recuperare il rapporto con i figli e la tendenza ad attribuire il rifiuto di questi ultimi al presunto condizionamento della madre e a minimizzare le difficoltà relazionali (cfr. p. 18 e 19 della perizia in atti relazione dei Servizi Sociali di Casal di Principe depositata in data 24.12.2024) – ha concluso che la capacità genitoriale “del sig. CP_1 presente
-
evidenti criticità. Evidenzia inoltre come "Episodi di conflitto e presunte esperienze di violenza riferite dai minori hanno lasciato un'impronta negativa, generando in Persona 1 un rifiuto nei confronti del padre e in Per 2 una paura significativa.
La capacità educativa del sig. CP_1 è compromessa dalla mancata frequentazione con i figli, talvolta nel racconto clinico si è mostrato incline ad un modello educativo simile a quello che ha ricevuto da bambino, severo e fermo. Il sig. CP_1 presenta difficoltà nel ruolo genitoriale, con limiti legati alla relazione affettiva e alla gestione del rapporto con i figli. Sarebbe necessario un percorso volto al sostegno alla genitorialità, ma il sig. CP_1 non mostra alcuna autocritica in merito alla sua genitorialità e come sostenuto dalla dottoressa della U.O.M.I. che lo segue, il percorso alla genitorialità senza la frequentazione dei figli è con lui di poca utilità” (sic: p. 21 della perizia in atti). D'altronde lo stesso CTU ha evidenziato nella relazione come il timore di Per 2 nei confronti del padre sia stato dallo stesso minore manifestato, riferendo altresì che in un'occasione il predetto timore ha portato ad un episodio di incontinenza fecale dovuto al timore di incontrare il padre.
Nell'analisi delle dinamiche relazionali caratterizzanti il nucleo familiare, l'ausiliare del giudice ha rilevato come le stesse, essendo fortemente segnate da episodi di conflittualità e dalle violenze di cui è stata fornita prova in giudizio (giustificanti l'addebito della separazione al CP_1 ), hanno avuto un impatto significativo sul benessere psico-affettivo dei minori (cfr. p.22 della perizia in atti). Nell'analizzare il rapporto padre-figli, il perito ha evidenziato come Persona 1 manifesti un netto rifiuto nei confronti della figura paterna, descritta come distante e critica, rifiuto alimentato da ricordi di episodi di pressione psicologica e violenze fisiche perpetrate soprattutto in occasione di eventi sportivi.
La frase pronunciata dal minore in sede di audizione "voglio incontrarlo solo tra 30 anni" (cfr. verbale d'udienza del 27.03.2024), riferita sia al giudice istruttore che al consulente è come sottolinea il perito - indicativa di una distanza emotiva radicata e di una chiusura verso ogni tentativo di ricostruzione del legame, almeno nel breve termine. Per 2 "pur mostrando una maggiore apertura al dialogo rispetto al fratello, vive una situazione di vulnerabilità simile. La sua paura nei confronti del padre si manifesta in episodi di forte ansia, tra cui uno in cui, per il timore della presenza paterna, ha avuto problemi di incontinenza. Per 2 teme che il padre possa far del male alla madre o al fratello maggiore, evidenziando una necessità costante di proteggere le persone a lui care. Questo vissuto riflette una condizione emotiva di profondo disagio e insicurezza” (p.22 della perizia in atti).
I fatti di violenza posti in essere dal sig. CP_1 ai danni dell'ex coniuge e dei figli minori vanno inseriti in un generale quadro probatorio composto, in specie, dalle dichiarazioni rese da PEsona 1 in sede di audizione.
I predetti elementi indirizzano univocamente verso la sussistenza di un contesto segnato da violenza familiare, che ha reso i minori vittime di atti di violenza posti in essere ai loro danni dal padre e spettatori delle violenze agite da quest'ultimo ai danni della madre (cfr. dichiarazioni rese da PEsona 1 all'udienza del
27.03.2024: "Papà mi ha picchiato più volte. Una volta quando avevo circa 12 anni e mezzo eravamo dai nonni e stavo giocando con Per 2 e lui all'improvviso senza una spiegazione mi salta addosso e mi inizia a tirare dei pugni e mi fa un occhio nero, finchè nonno sentendo le voci di mamma e nonna non si alza e allontana papà da me. Poi in altre occasioni durante gli allenamenti di calcio quando sbagliavo qualche passaggio cominciava ad urlare davanti agli altri e poi mentre tornavamo a casa in macchina mi dava anche dei pugni. Una volta quando siamo andati sulle giostre non ricordo cosa fece Per_2 ma ricordo papà che gli diede prima uno schiaffo e poi un calcio e poi si mise in mezzo per non far colpire Per 2 il papà di
PEsona 4 che si è fatto male ad una mano un mio amico che mi pare si chiami
PE 2 Non ricordo quando è successo mi pare mettendosi in mezzo per difendere
7 8. E' successo prima dell'episodio che ho che io avessi 11 12 anni e PE 2 raccontato in cui papà mi fece l'occhio nero."
I predetti elementi comprovano una scarsa adeguatezza del CP_1 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa dei minori, risultando così frustrato il primario diritto di questi ultimi di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, senza che, però, ne sia stato compromesso in maniera irreversibile il sano e sereno sviluppo.
,PE contro, risulta dimostrata la piena idoneità genitoriale della sig.ra Pt 1 la quale cresce i figli con costanza ed impegno, costituendo la figura di riferimento e di maggiore significatività per i minori, rispondendo ai bisogni materiali, emotivi ed educativi dei figli, come evidenziato dall'ausiliare del giudice, il quale ha concluso che "La madre garantisce un ambiente stabile e sicuro, occupandosi direttamente delle necessità quotidiane dei figli. I minori appaiono curati nell'aspetto e seguiti con costanza, beneficiando di una routine organizzata e rassicurante. Inoltre, le figure dei nonni materni nella quotidianità dei minori rappresentano un supporto fondamentale, rafforzando il senso di stabilità percepito dai bambini. La sig.ra Pt 1 mostra un forte legame affettivo con i figli, rispondendo in maniera adeguata ai loro bisogni emotivi. La relazione tra madre e figli si presenta stabile e sicura. I minori esprimono un senso di benessere nel vivere con la madre e la famiglia materna. La madre dimostra chiarezza e autorevolezza nella definizione delle regole familiari, fornendo un modello educativo coerente. Tuttavia, potrebbe trarre beneficio da un supporto psicologico volto a favorire le proprie fragilità, riducendo l'impatto delle tensioni legate al contesto familiare" (p. 21 perizia in atti).
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di PEsona_1 e Per 2 alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo ad essa sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
Si ritiene, inoltre, in conformità al suggerimento del CTU di invitare le parti ad avviare i percorsi individuali di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, alla luce di quanto rilevato dal perito secondo cui “Eventuali interventi di sostegno potrebbero ulteriormente rafforzare le competenze della sig.ra Pt 1 (p.21 della "
perizia in atti), e di sostegno psicologico per i minori Persona 1 e PE_2
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli Per 1
[...] e PE_2 il collegio osserva che se da un lato occorre salvaguardare, in linea di principio, il diritto del minore alla bigenitorialità e a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
PEsona 1In ragione dell'età di (ormai sedicenne), si lascia alla libera determinazione di costui ogni decisione inerente alla frequentazione col padre.
Quanto a Per 2 considerati i fatti emersi nel corso di giudizio, si subordina il diritto di visita all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del sig. CP_1 e si dispone che gli incontri avvengano in forma protetta e possano iniziare solo all'esito del predetto percorso, con frequenza di una volta alla settimana sulla base del calendario che sarà predisposto dai S.S. delegati.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per disporne l'assegnazione alla ricorrente, genitore collocatario dei figli minori PEsona 1
e PE 2
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, l'allontanamento dalla casa coniugale, sita in Casal di Principe
(CE) alla via Cesena n.6, è da considerarsi meramente temporaneo e conseguente alle violenze perpetrate dal CP 1 non rappresentando un abbandono del
,
domicilio coniugale e non recidendo il legame dei figli minori con l'habitat domestico nel quale sono cresciuti, come manifestato dallo stesso in sede di PEsona 1
audizione (cfr. verbale d'udienza del 27.03.2024) e come rilevato dal consulente tecnico (p. 22 perizia in atti), con ciò giustificandosi l'assegnazione della casa al genitore collocatario della prole minore.
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra
Parte 1 deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza costante,
,
al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso.
A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone - infatti la permanenza del vincolo coniugale, con la
- -
conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale,
che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (cfr. in tal senso Cass. n.
975/2021).
Si osserva ancora in punto di diritto che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (cfr. Cassazione Sez. 1 -, Sentenza n. 12196 del 16/05/2017); "al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi" "al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica
- e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze" (cfr. ex plurimis: Cass. 9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Orbene, ciò premesso in punto di diritto osserva il Tribunale, in punto di fatto, che in via provvisoria ed urgente il giudice delegato nulla ha previsto a titolo di assegno coniugale (cfr. ordinanza depositata in data 05.04.2024).
Non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il collegio a determinarsi in senso difforme rispetto alle statuizioni rese in via provvisoria- non avendo parte ricorrente formulato istanze istruttorie né articolato mezzi di prova volti a dimostrare gli assunti posti a fondamento della propria domanda - la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla ricorrente va rigettata. Si osserva in particolare che la ricorrente non ha ottemperato alla richiesta del giudicante in merito alla redazione di una relazione patrimoniale richiesta con provvedimento dell'11.10.2023.
Risulta in atti solo attestazione negativa dell'agenzia delle entrate relativa ai redditi del 2022 (cfr. certificazione depositata in data 11.01.2024).
Tali carenze documentali sono argomenti di prova valutabili ex art. 116 cpc che fanno presumere una capacità reddituale superiore a quanto dichiarato in sede di audizione (ove ha riferito di non lavorare, di possedere la licenza media e di seguire il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di operatore OSA: cfr. verbale d'udienza del 06.02.2024).
La giovane età (quarantuno anni) unitamente agli elementi emersi nel corso del giudizio, ovvero la circostanza che lavora come Operatrice Socio-Assistenziale (OSA) presso una casa-famiglia situata a Casal di Principe (cfr. p.7 della perizia in atti), percepisce l'assegno unico per i figli che ammonta ad euro 398,00 mensili (cfr. relazione dei Servizi Sociali di Casal di Principe depositata in data 06.06.2024) ed
è proprietaria in ragione di ½ dell'unità immobiliare sita in Casal di Principe alla via Siracusa (cfr. visura storica per immobile allegata alla comparsa di parte resistente), sono elementi che evidenziano una capacità reddituale della ricorrente superiore a quanto formalmente risultante dagli atti.
,In ordine, poi, alle capacità reddituali del sig. si evidenzia che in CP 1
sede di comparsa di costituzione lo stesso ha depositato: nota informativa in cui ha evidenziato di essere disoccupato, di percepire un reddito lordo di euro 9.600,00 annui derivante dal canone di locazione del locale commerciale di sua proprietà sito in Casal di Principe alla via Marsala, di essere proprietario del fabbricato sito in Casal di Principe alla via Cesena n.6 sottoposti a pignoramento immobiliare (cfr. verbale di accesso depositato in allegato alla comparsa di costituzione) e di essere gravato da un debito di ammontare pari ad euro 25.000,00 oltre interessi e spese, nonché dichiarazioni dei redditi relative al triennio 2020, 2021, 2022, dalle quali risulta un reddito complessivo lordo pari ad euro 10.830,00.
Risulta, altresì, che il sig. CP_1 , attualmente disoccupato, ha lavorato per diversi anni nell'azienda di famiglia, specializzata in escavatori (cfr. p.9 della perizia in atti). Lo stesso ha inoltre dichiarato al giudice istruttore di aver "aperto un locale commerciale che però non è andato bene ed ora l'ho dato in gestione e mi danno 800 euro al mese". Valutati gli elementi così evidenziati, ritiene il collegio che i redditi delle parti devono ritenersi sostanzialmente equiparabili e, pertanto, va negato il diritto della sig.ra Pt 1 ad ottenere un assegno coniugale a carico del sig. CP_1 in assenza dei presupposti di legge.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento dei figli minori Persona 1 e Per 2 considerato che gli stessi sono collocati in via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze dei figli e delle condizioni economiche dei coniugi, ed in particolare della situazione reddituale del resistente passata in rassegna nel capo precedente, debba essere confermato l'obbligo del sig. CP_1 di concorrere al mantenimento di PEsona 1 e PE 2
nella misura complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlio) al mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già previsto in via provvisoria ed urgente giusta ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del
06.02.2024.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra presso il suo domicilio ovvero mediante Parte 1
,
versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore per come regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra
Tribunale di Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, le stesse seguono per la metà la soccombenza in ragione della pronuncia di addebito e per l'ulteriore 50% devono esser compensate per la natura della pronuncia inerente lo staus ed il rigetto della domanda di mantenimento del coniuge e vanno liquidate come da dispositivo che segue.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 2° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.:Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ) e CP 1
), con addebito al sig. CP 1 C.F. 2
rigetta la domanda di addebito formulata dal sig. CP 1
- dispone l'affido esclusivo dei figli minori PEsona 5 (nato a [...]
1'01.04.2009) e Persona 6 (nato a [...] il [...]), con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
- assegna la casa coniugale sita in Casal di Principe (CE) alla via Cesena n.6 alla sig.ra Parte 1
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra Parte 1
[...] ;
CP 1- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra
Parte 1 l'assegno mensile pari alla somma complessiva di euro 500,00 (euro
250,00 per ciascuna figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori PEsona 1
e Per 2 oltre al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casal di Principe (CE)per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 46, Parte II, Serie A, Volume Unico, anno 2007);
- pone le spese di CTU a carico delle parti in solido;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio 7.10.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
R.G. n. 8570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio
- Giudice -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8570 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
30.04.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
" rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1 c.f.: C.F. 1
IN TI, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castel Volturno
(CE), alla via B. Celentano n.2, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
,rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 c.f.: C.F. 2
,
CA NN, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta (CE), alla via Dei Brignola n.7, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come formulate dalle parti nelle note ex art. 127 bis c.p.c. del 22.04.2025 e
24.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 03.10.2023, la ricorrente, in atti generalizzata, premettendo che in data 14.07.2007 nel Comune di Casal di Principe
(CE) aveva contratto matrimonio concordatario con il sig. CP 1 e che dalla loro unione erano nati due figli, Persona 1 (nato 1'01.04.2009) e Per 2 (nato il [...]), deduceva: - che sin dall'inizio del matrimonio il marito, dall'indole aggressiva e prevaricatrice, violando gli obblighi nascenti dal matrimonio, aveva perpetrato ai danni di essa istante reiterate violenze fisiche e psicologiche anche alla presenza dei figli minori, costringendola nell'ottobre del 2022 ad abbandonare la casa coniugale per trovare rifugio presso la famiglia d'origine; -che i rapporti del padre con i figli sono quasi inesistenti, essendosi il resistente limitato a versare, dal mese di gennaio 2023, euro 200,00 per il mantenimento e ad inviare sporadici messaggi al primogenito;
- che essa istante non ha mai svolto attività lavorativa,
-
per dedicarsi completamente alla cura della casa e dei figli, mentre il reddito del marito è costituito principalmente dai canoni locatizi percepiti dalla concessione in locazione delle diverse unità immobiliari (incluso un locale commerciale adibito a bar) di cui è proprietario, tutte site in Casal di Principe.
PE detti motivi, chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito;
-disporsi l'affidamento esclusivo dei minori ad essa ricorrente con collocamento presso di sé; -porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento di essa istante nella misura di euro 300,00 mensili e al mantenimento indiretto dei figli minori nella misura di euro 600,00 mensili (euro
300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Instaurato il contraddittorio, in data 05.01.2024 si costituiva in riconvenzionale il resistente, sig. il quale, pur non opponendosi alla domanda di CP_1
separazione, contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alla causa della crisi coniugale, che era da addebitare alla moglie, deducendo che la causa del deterioramento del rapporto era da attribuirsi in via preminente, se non esclusiva, alla moglie, la quale, mostrandosi noncurante dei bisogni materiali e morali di esso resistente, affetto sin dalla giovane età da patologie invalidanti che lo rendono inabile alla guida, nell' ottobre del 2022 abbandonava volontariamente la casa coniugale, impedendogli di avere contatti con i figli. Rappresentava di essere proprietario di talune unità immobiliari soggette a pignoramento immobiliare in ragione di un debito finanziario del quale la sig.ra Pt 1 è garante e che ad oggi percepisce esclusivamente il canone di locazione del locale commerciale per
€ 800,00 mensili. Deduceva di contribuire al mantenimento dei minori avvalendosi dell'aiuto dei propri familiari, consentendo alla moglie di incassare l'intero importo dell'assegno unico. Si mostrava disponibile a versare complessivamente € 400,00
(€ 200,00 per ciascun figlio) per il mantenimento dei propri figli, dovendo lo stesso far fronte alle proprie spese quotidiane, alle spese per le utenze domestiche residenziali, al pagamento delle tasse e al pagamento dei medicinali e dovendo altresì far fronte al pagamento del debito ammontante ad € 25.000,00 oltre spese.
Rappresentava, poi, come in costanza di coabitazione la moglie avesse intrattenesse diverse frequentazioni extraconiugali, sottolineando come la stessa, pienamente capace di produrre reddito, fosse in parte proprietaria dell'immobile ove attualmente risiede insieme ai genitori nonché della quota pari ad ½ sull'unità immobiliare sita in Casal di Principe alla via Siracusa n. 7.
-Per detti motivi chiedeva: pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
disporsi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con
-
collocazione prevalente degli stessi presso il genitore individuato dal Tribunale e diritto di visita del genitore non collocatario secondo le modalità indicate in comparsa;
rigettare la richiesta di mantenimento avanzata in proprio dalla
-
ricorrente; -disporsi che, in caso di collocamento prevalente dei figli presso la madre, sia posto a carico di esso resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura complessiva di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c., all'udienza di comparizione del
06.02.2024 il giudice delegato, sentite le parti, poneva in via provvisoria a carico del CP 1 ed in favore della Pt 1 l'obbligo di corrispondere mensilmente entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 500,00 a titolo di mantenimento di entrambi i minori, oltre il 50 % delle spese straordinarie, riservandosi sulle ulteriori determinazioni in ordine all'affido, al diritto di visita ed alle ulteriori richieste. A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 05.03.2024, rinviava per sentire il minore Persona 1 all'udienza del 27.03.2024 e disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Casal di Principe.
All'udienza del 27.03.2024, il giudice delegato, sentito il minore, all'esito del contraddittorio si riservava sull'adozione dei provvedimenti provvisori e sul prosieguo del giudizio.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data
05.04.2024, qui di seguito integralmente riportati:
in ordine all'affido di UE e RI TT, dalle dichiarazioni rese dal minore
RI TT all'odierna udienza sono emersi plurimi episodi di violenza poste in essere dal padre nei confronti dei figli, che giustificano la previsione di un affido esclusivo di entrambi i minori alla madre con residenza privilegiata presso la stessa.
Alla madre, quale genitore convivente con i minori, deve essere assegnata la casa coniugale in via Cesena 6 Casal di Principe. Sul punto osserva il giudicante che l'allontanamento dalla casa è da considerarsi meramente temporaneo e conseguente alle violenze, non rappresentando un abbandono del domicilio coniugale e non recidendo il legame dei figli minori con l'habitat domestico nel quale sono cresciuti, come manifestato dallo stesso RI TT in sede di audizione,
con ciò giustificandosi l'assegnazione della casa al genitore convivente.
In ordine al diritto di visita, in ragione dell'età di anni 15 di RI TT, si lascia alla libera determinazione di costui ogni decisione inerente le frequentazioni col padre. Quanto al piccolo UE, considerati i fatti emersi, si subordina il diritto di visita all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del padre e si dispone che gli incontri avvengano in forma protetta e possano iniziare solo all'esito del predetto percorso, con frequenza di una volta alla settimana sulla base del calendario che sarà predisposto dai SS delegati.
In ordine alla richiesta di assegno coniugale, considerato che la ricorrente è giovane, in buona salute e sta frequentando un percorso di formazione e che il ricorrente non lavora ma ha redditi da fabbricati oltre al compenso di euro 800,00 mensili in ordine all'attività di bar data in gestione a terzi, si ritengono allo stato insussistenti i presupposti per la previsione di un assegno coniugale in favore della ricorrente. Si confermano i provvedimenti già adottati in ordine al mantenimento dei minori.
Ritenute, poi, inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti, nominava quale c.t.u. la dott.ssa Persona 3 disponendo l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS di Casal di Principe, delegando loro l'avvio dei percorsi di sostegno alla genitorialità e, all'esito, gli incontri protetti nonché il deposito della relazione inerente al monitoraggio del nucleo nel termine già precedentemente assegnato.
Nominata in sostituzione la dott.ssa Claudia Cecere, nelle date del 19.04.2024 e
06.06.2024 pervenivano le relazioni dei Servizi Sociali di Casal di Principe e all'udienza cartolare del 18.06.2024 veniva conferito incarico al nominato c.t.u.
PEvenute in data 24.12.2024 la relazione dei Servizi Sociali di Casal di Principe e in data 20.01.2025 la perizia a firma del c.t.u., all'udienza del 22.01.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, ritenuta esaurita l'istruttoria, rinviava per la discussione e la rimessione della causa in decisione all'udienza del 30.04.2025 assegnando i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
All'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice relatore, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione,
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDE DI ADDEBITO
PE quanto riguarda le reciproche domande di addebito, va ricordato che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto.
"laPiù precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n.
2445 del 9.02.2015). “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica".
(Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Quindi, ai fini della pronuncia di addebito, deve essere fornita la prova non solo della sussistenza di comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, ma anche del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale. Se è vero che talvolta, specialmente laddove vi siano comportamenti eclatanti quali la violenza domestica o l'infedeltà, il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni o a massime di comune esperienza, è altrettanto vero che quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione. E' il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. PEtanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
In riferimento, in specie, alle violenze inflitte al coniuge quale motivo dell'addebito della separazione, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che "il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale"
(cfr. ex multis: Cassazione civile, sez.I, 10/12/2018, n.31901; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n.7388).
La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa neppure qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr.: Cassazione civile sez. VI, 14/01/2016, n.433; Cassazione civile sez. I, 14/01/2011, n.817). Quanto alla prova dell'addebito, è da premettere che il processo civile conosce la cd. prova atipica, vale a dire quegli elementi in esso introdotti - quali le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa, gli scritti di terzi etc. - che, pur non essendo inquadrabili in nessuno dei mezzi di prova tipici, né vincolando affatto il giudice alla decisione finale, restano dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili, in conformità al principio di cui all'art. 116 c.p.c., quali elementi di prova (cfr.: Cass.civ., 15.01.2020, n.517; Cass. 10.10.2018, n.25067; Cass.,
20.01.2015, n.840).
Ancor più specificamente, anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651, 652 e
654 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale;
sì che la prova dell'addebito della separazione non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale ma a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali quali la sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale ove il coniuge è stato condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. e dalla quale emerge una condotta tenuta dallo stesso marito prevaricatoria, offensiva ed infine violenta a carico della moglie, cui va, pertanto, attribuito l'addebito dell'intervenuta separazione risultando tali comportamenti caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie. Sul punto occorre rilevare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la celebrazione di un giudizio penale e la sentenza di condanna che lo conclude a carico di uno di essi possono costituire, quali fatti storici espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass.civ., Sez.I, ordinanza,
20.12.2021, n. 40796; Cass., 21.01.2020, n.1249; Cass., 04.07.2019, n.18025;
Cass., 30.07.2018, n.20170).
In riferimento, poi, all'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione, rileva il Collegio come il "volontario abbandono del domicilio coniugale
è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto” (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013).
Si osserva ancora che “L'abbandono del tetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile" (cfr. Cassazione
civile sez. VI, 23/04/2019, n.11162).
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che le parti hanno formulato reciprocamente la richiesta di addebito deducendo comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
in specie, la sig.ra
Pt 1 ha dedotto che il marito le ha inflitto reiterate violenze fisiche e morali,
perpetrate anche alla presenza dei figli minori, costringendola ad abbandonare la casa coniugale per trovare rifugio presso la propria famiglia d'origine, mentre il sig.
CP 1 ha dedotto l'abbandono da parte della moglie del tetto coniugale nell'ottobre del 2022 quando la crisi coniugale, tuttavia, era già in atto a causa della noncuranza da parte della Pt 1 avverso i bisogni materiali e morali del marito.
Orbene, ritiene il collegio che la domanda di addebito formulata dal sig. CP_1 non ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, considerato che per stessa ammissione del resistente all'atto dell'abbandono del tetto coniugale la crisi era già in atto e quanto alle ragioni della predetta crisi, le circostanze dedotte dal CP 1 risultano destituite di prova oltre che di rilevanza causale, posto che il giudice istruttore con motivazione condivisa dal tribunale- non ha ammesso i
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mezzi istruttori articolati da parte resistente nei propri scritti difensivi, ritenendo i capitoli di prova orale irrilevanti ai fini del decidere (cfr. ordinanza depositata in data 05.04.2024).
Le risultanze di causa hanno, per contro, dimostrato l'addebitabilità proprio al CP 1 della rottura dell'affectio coniugalis a causa della violenta condotta del marito nei confronti del coniugi.
In particolare, episodi di violenza emergono dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal figlio minore Persona 1 - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione della linearità del narrato offerto, dell'età del minore ormai quindicenne e con chiara ed evidente capacità di discernimento, qui di seguito riportate: "Papà ha picchiato anche mamma davanti a me. PE esempio l'ultima volta prima che andammo via di casa tornammo da calcio e papà prese dei dolci e disse di dire che li avevamo presi noi, poi quando arrivammo a casa mamma era sul divano con una copertina e PE_2 scherzando le disse ti sei rubata la mia coperta" e "
papà diede uno schiaffo a Per 2 a qual punto mamma si mise in mezzo per non farlo continuare a picchiare e papà caricò la mano per darle uno schiaffo ma io mi sono messo in mezzo ed ho iniziato a gridare e si è fermato. Altre volte è capitato che papà volesse picchiare me e mamma si metteva in mezzo e si prendeva gli schiaffi al posto mio. ... Ma poi tante volte quando tornavo a casa vedevo mamma con lividi sulle braccia ed a volte anche vicino alla faccia sotto all'occhio" (cfr. verbale d'udienza del 27.03.2024). A ciò si aggiunga che lo stesso minore anche in sede di
CTU ha riferito del comportamento violento del padre a danno suo e della madre. Inoltre il minore Per 2 sentito dal CTU, ha manifestato grave timore e disagio verso la figura paterna, riferendo di temere per l'incolumità della madre.
Ritiene il collegio che le dichiarazioni di PE 1 unitamente a quanto emerso in
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sede di CTU cui si rimanda, sono idonee a dimostrare l'imputabilità in capo al sig.
CP 1 della sopravvenuta crisi coniugale.
Le emergenze processuali sopra evidenziate rappresentano indizi gravi precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. delle violenze poste in essere dal CP_1 ai danni del coniuge Pt 1 , con ciò costituendo piena prova della violazione dei doveri coniugali ad opera del resistente, acquisendo rilievo determinante nel senso dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
La separazione tra i coniugi va, pertanto, addebitata esclusivamente al comportamento violento del resistente.
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: AFFIDO ESCLUSIVO
Relativamente all'affidamento dei figli minori PEsona_1 e PE_2 deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017; Cass. 24536/2010; Cass.26587/2009;
Cass. 16593/2008).
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza ed il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena" (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n. 13274).
In materia di affidamento dei figli minori, anche in assenza di condanna penale, qualora siano accertati comportamenti violenti, aggressivi o manipolatori da parte di un genitore — specie se avvenuti alla presenza dei figli — il giudice civile è tenuto a disporre misure idonee a tutelare il benessere psicologico e relazionale dei minori, ivi compreso l'affido super esclusivo all'altro genitore.
Secondo recente giurisprudenza di legittimità “Il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato» (sic:
Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 20/03/2025, n. 7409; v. anche Cass. n.
4595 del 21/02/2025).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo di e Per 2 alla madre, come già statuito in via PEsona 1
provvisoria ed urgente giusta ordinanza depositata in data 05.04.2024 e come d'altronde richiesto dalla ricorrente, a cagione delle gravi carenze nelle capacità genitoriali rilevate in capo al sig. CP_1 .
A tale conclusione si perviene sulla base delle risultanze istruttorie sopra evidenziate che hanno portato alla pronuncia di addebito della separazione a carico del CP 1 e con ciò aderendo alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale ha espletato l'incarico affidatogli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici – per cui le relative conclusioni tecniche, connotate da completezza contenutistica, rigore logico ed attendibilità scientifica, nonché le risposte alle osservazioni alla bozza da parte del resistente, che ha nominato un proprio consulente di parte, appaiono sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio del caso esaminato.
Il perito, nel riportare gli esiti del percorso di sostegno alla genitorialità cui è stato avviato il sig. CP_1 - di scarsa utilità dato il mancato esercizio della funzione genitoriale da oltre due anni, nonché la totale chiusura del sig. CP_1 alla critica costruttiva, l'incapacità dello stesso di ipotizzare modi per recuperare il rapporto con i figli e la tendenza ad attribuire il rifiuto di questi ultimi al presunto condizionamento della madre e a minimizzare le difficoltà relazionali (cfr. p. 18 e 19 della perizia in atti relazione dei Servizi Sociali di Casal di Principe depositata in data 24.12.2024) – ha concluso che la capacità genitoriale “del sig. CP_1 presente
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evidenti criticità. Evidenzia inoltre come "Episodi di conflitto e presunte esperienze di violenza riferite dai minori hanno lasciato un'impronta negativa, generando in Persona 1 un rifiuto nei confronti del padre e in Per 2 una paura significativa.
La capacità educativa del sig. CP_1 è compromessa dalla mancata frequentazione con i figli, talvolta nel racconto clinico si è mostrato incline ad un modello educativo simile a quello che ha ricevuto da bambino, severo e fermo. Il sig. CP_1 presenta difficoltà nel ruolo genitoriale, con limiti legati alla relazione affettiva e alla gestione del rapporto con i figli. Sarebbe necessario un percorso volto al sostegno alla genitorialità, ma il sig. CP_1 non mostra alcuna autocritica in merito alla sua genitorialità e come sostenuto dalla dottoressa della U.O.M.I. che lo segue, il percorso alla genitorialità senza la frequentazione dei figli è con lui di poca utilità” (sic: p. 21 della perizia in atti). D'altronde lo stesso CTU ha evidenziato nella relazione come il timore di Per 2 nei confronti del padre sia stato dallo stesso minore manifestato, riferendo altresì che in un'occasione il predetto timore ha portato ad un episodio di incontinenza fecale dovuto al timore di incontrare il padre.
Nell'analisi delle dinamiche relazionali caratterizzanti il nucleo familiare, l'ausiliare del giudice ha rilevato come le stesse, essendo fortemente segnate da episodi di conflittualità e dalle violenze di cui è stata fornita prova in giudizio (giustificanti l'addebito della separazione al CP_1 ), hanno avuto un impatto significativo sul benessere psico-affettivo dei minori (cfr. p.22 della perizia in atti). Nell'analizzare il rapporto padre-figli, il perito ha evidenziato come Persona 1 manifesti un netto rifiuto nei confronti della figura paterna, descritta come distante e critica, rifiuto alimentato da ricordi di episodi di pressione psicologica e violenze fisiche perpetrate soprattutto in occasione di eventi sportivi.
La frase pronunciata dal minore in sede di audizione "voglio incontrarlo solo tra 30 anni" (cfr. verbale d'udienza del 27.03.2024), riferita sia al giudice istruttore che al consulente è come sottolinea il perito - indicativa di una distanza emotiva radicata e di una chiusura verso ogni tentativo di ricostruzione del legame, almeno nel breve termine. Per 2 "pur mostrando una maggiore apertura al dialogo rispetto al fratello, vive una situazione di vulnerabilità simile. La sua paura nei confronti del padre si manifesta in episodi di forte ansia, tra cui uno in cui, per il timore della presenza paterna, ha avuto problemi di incontinenza. Per 2 teme che il padre possa far del male alla madre o al fratello maggiore, evidenziando una necessità costante di proteggere le persone a lui care. Questo vissuto riflette una condizione emotiva di profondo disagio e insicurezza” (p.22 della perizia in atti).
I fatti di violenza posti in essere dal sig. CP_1 ai danni dell'ex coniuge e dei figli minori vanno inseriti in un generale quadro probatorio composto, in specie, dalle dichiarazioni rese da PEsona 1 in sede di audizione.
I predetti elementi indirizzano univocamente verso la sussistenza di un contesto segnato da violenza familiare, che ha reso i minori vittime di atti di violenza posti in essere ai loro danni dal padre e spettatori delle violenze agite da quest'ultimo ai danni della madre (cfr. dichiarazioni rese da PEsona 1 all'udienza del
27.03.2024: "Papà mi ha picchiato più volte. Una volta quando avevo circa 12 anni e mezzo eravamo dai nonni e stavo giocando con Per 2 e lui all'improvviso senza una spiegazione mi salta addosso e mi inizia a tirare dei pugni e mi fa un occhio nero, finchè nonno sentendo le voci di mamma e nonna non si alza e allontana papà da me. Poi in altre occasioni durante gli allenamenti di calcio quando sbagliavo qualche passaggio cominciava ad urlare davanti agli altri e poi mentre tornavamo a casa in macchina mi dava anche dei pugni. Una volta quando siamo andati sulle giostre non ricordo cosa fece Per_2 ma ricordo papà che gli diede prima uno schiaffo e poi un calcio e poi si mise in mezzo per non far colpire Per 2 il papà di
PEsona 4 che si è fatto male ad una mano un mio amico che mi pare si chiami
PE 2 Non ricordo quando è successo mi pare mettendosi in mezzo per difendere
7 8. E' successo prima dell'episodio che ho che io avessi 11 12 anni e PE 2 raccontato in cui papà mi fece l'occhio nero."
I predetti elementi comprovano una scarsa adeguatezza del CP_1 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa dei minori, risultando così frustrato il primario diritto di questi ultimi di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, senza che, però, ne sia stato compromesso in maniera irreversibile il sano e sereno sviluppo.
,PE contro, risulta dimostrata la piena idoneità genitoriale della sig.ra Pt 1 la quale cresce i figli con costanza ed impegno, costituendo la figura di riferimento e di maggiore significatività per i minori, rispondendo ai bisogni materiali, emotivi ed educativi dei figli, come evidenziato dall'ausiliare del giudice, il quale ha concluso che "La madre garantisce un ambiente stabile e sicuro, occupandosi direttamente delle necessità quotidiane dei figli. I minori appaiono curati nell'aspetto e seguiti con costanza, beneficiando di una routine organizzata e rassicurante. Inoltre, le figure dei nonni materni nella quotidianità dei minori rappresentano un supporto fondamentale, rafforzando il senso di stabilità percepito dai bambini. La sig.ra Pt 1 mostra un forte legame affettivo con i figli, rispondendo in maniera adeguata ai loro bisogni emotivi. La relazione tra madre e figli si presenta stabile e sicura. I minori esprimono un senso di benessere nel vivere con la madre e la famiglia materna. La madre dimostra chiarezza e autorevolezza nella definizione delle regole familiari, fornendo un modello educativo coerente. Tuttavia, potrebbe trarre beneficio da un supporto psicologico volto a favorire le proprie fragilità, riducendo l'impatto delle tensioni legate al contesto familiare" (p. 21 perizia in atti).
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di PEsona_1 e Per 2 alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo ad essa sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
Si ritiene, inoltre, in conformità al suggerimento del CTU di invitare le parti ad avviare i percorsi individuali di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, alla luce di quanto rilevato dal perito secondo cui “Eventuali interventi di sostegno potrebbero ulteriormente rafforzare le competenze della sig.ra Pt 1 (p.21 della "
perizia in atti), e di sostegno psicologico per i minori Persona 1 e PE_2
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli Per 1
[...] e PE_2 il collegio osserva che se da un lato occorre salvaguardare, in linea di principio, il diritto del minore alla bigenitorialità e a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
PEsona 1In ragione dell'età di (ormai sedicenne), si lascia alla libera determinazione di costui ogni decisione inerente alla frequentazione col padre.
Quanto a Per 2 considerati i fatti emersi nel corso di giudizio, si subordina il diritto di visita all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del sig. CP_1 e si dispone che gli incontri avvengano in forma protetta e possano iniziare solo all'esito del predetto percorso, con frequenza di una volta alla settimana sulla base del calendario che sarà predisposto dai S.S. delegati.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per disporne l'assegnazione alla ricorrente, genitore collocatario dei figli minori PEsona 1
e PE 2
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, l'allontanamento dalla casa coniugale, sita in Casal di Principe
(CE) alla via Cesena n.6, è da considerarsi meramente temporaneo e conseguente alle violenze perpetrate dal CP 1 non rappresentando un abbandono del
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domicilio coniugale e non recidendo il legame dei figli minori con l'habitat domestico nel quale sono cresciuti, come manifestato dallo stesso in sede di PEsona 1
audizione (cfr. verbale d'udienza del 27.03.2024) e come rilevato dal consulente tecnico (p. 22 perizia in atti), con ciò giustificandosi l'assegnazione della casa al genitore collocatario della prole minore.
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra
Parte 1 deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza costante,
,
al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso.
A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone - infatti la permanenza del vincolo coniugale, con la
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conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale,
che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (cfr. in tal senso Cass. n.
975/2021).
Si osserva ancora in punto di diritto che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (cfr. Cassazione Sez. 1 -, Sentenza n. 12196 del 16/05/2017); "al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi" "al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica
- e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze" (cfr. ex plurimis: Cass. 9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Orbene, ciò premesso in punto di diritto osserva il Tribunale, in punto di fatto, che in via provvisoria ed urgente il giudice delegato nulla ha previsto a titolo di assegno coniugale (cfr. ordinanza depositata in data 05.04.2024).
Non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il collegio a determinarsi in senso difforme rispetto alle statuizioni rese in via provvisoria- non avendo parte ricorrente formulato istanze istruttorie né articolato mezzi di prova volti a dimostrare gli assunti posti a fondamento della propria domanda - la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla ricorrente va rigettata. Si osserva in particolare che la ricorrente non ha ottemperato alla richiesta del giudicante in merito alla redazione di una relazione patrimoniale richiesta con provvedimento dell'11.10.2023.
Risulta in atti solo attestazione negativa dell'agenzia delle entrate relativa ai redditi del 2022 (cfr. certificazione depositata in data 11.01.2024).
Tali carenze documentali sono argomenti di prova valutabili ex art. 116 cpc che fanno presumere una capacità reddituale superiore a quanto dichiarato in sede di audizione (ove ha riferito di non lavorare, di possedere la licenza media e di seguire il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di operatore OSA: cfr. verbale d'udienza del 06.02.2024).
La giovane età (quarantuno anni) unitamente agli elementi emersi nel corso del giudizio, ovvero la circostanza che lavora come Operatrice Socio-Assistenziale (OSA) presso una casa-famiglia situata a Casal di Principe (cfr. p.7 della perizia in atti), percepisce l'assegno unico per i figli che ammonta ad euro 398,00 mensili (cfr. relazione dei Servizi Sociali di Casal di Principe depositata in data 06.06.2024) ed
è proprietaria in ragione di ½ dell'unità immobiliare sita in Casal di Principe alla via Siracusa (cfr. visura storica per immobile allegata alla comparsa di parte resistente), sono elementi che evidenziano una capacità reddituale della ricorrente superiore a quanto formalmente risultante dagli atti.
,In ordine, poi, alle capacità reddituali del sig. si evidenzia che in CP 1
sede di comparsa di costituzione lo stesso ha depositato: nota informativa in cui ha evidenziato di essere disoccupato, di percepire un reddito lordo di euro 9.600,00 annui derivante dal canone di locazione del locale commerciale di sua proprietà sito in Casal di Principe alla via Marsala, di essere proprietario del fabbricato sito in Casal di Principe alla via Cesena n.6 sottoposti a pignoramento immobiliare (cfr. verbale di accesso depositato in allegato alla comparsa di costituzione) e di essere gravato da un debito di ammontare pari ad euro 25.000,00 oltre interessi e spese, nonché dichiarazioni dei redditi relative al triennio 2020, 2021, 2022, dalle quali risulta un reddito complessivo lordo pari ad euro 10.830,00.
Risulta, altresì, che il sig. CP_1 , attualmente disoccupato, ha lavorato per diversi anni nell'azienda di famiglia, specializzata in escavatori (cfr. p.9 della perizia in atti). Lo stesso ha inoltre dichiarato al giudice istruttore di aver "aperto un locale commerciale che però non è andato bene ed ora l'ho dato in gestione e mi danno 800 euro al mese". Valutati gli elementi così evidenziati, ritiene il collegio che i redditi delle parti devono ritenersi sostanzialmente equiparabili e, pertanto, va negato il diritto della sig.ra Pt 1 ad ottenere un assegno coniugale a carico del sig. CP_1 in assenza dei presupposti di legge.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento dei figli minori Persona 1 e Per 2 considerato che gli stessi sono collocati in via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze dei figli e delle condizioni economiche dei coniugi, ed in particolare della situazione reddituale del resistente passata in rassegna nel capo precedente, debba essere confermato l'obbligo del sig. CP_1 di concorrere al mantenimento di PEsona 1 e PE 2
nella misura complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlio) al mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già previsto in via provvisoria ed urgente giusta ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del
06.02.2024.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra presso il suo domicilio ovvero mediante Parte 1
,
versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore per come regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra
Tribunale di Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, le stesse seguono per la metà la soccombenza in ragione della pronuncia di addebito e per l'ulteriore 50% devono esser compensate per la natura della pronuncia inerente lo staus ed il rigetto della domanda di mantenimento del coniuge e vanno liquidate come da dispositivo che segue.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 2° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.:Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ) e CP 1
), con addebito al sig. CP 1 C.F. 2
rigetta la domanda di addebito formulata dal sig. CP 1
- dispone l'affido esclusivo dei figli minori PEsona 5 (nato a [...]
1'01.04.2009) e Persona 6 (nato a [...] il [...]), con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
- assegna la casa coniugale sita in Casal di Principe (CE) alla via Cesena n.6 alla sig.ra Parte 1
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra Parte 1
[...] ;
CP 1- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra
Parte 1 l'assegno mensile pari alla somma complessiva di euro 500,00 (euro
250,00 per ciascuna figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori PEsona 1
e Per 2 oltre al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casal di Principe (CE)per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 46, Parte II, Serie A, Volume Unico, anno 2007);
- pone le spese di CTU a carico delle parti in solido;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio 7.10.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro