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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/09/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3329/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PIERPAOLO Parte_1
RODIGHIERO
ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ANTONINO QUARTUCCIO resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. UMBERTO FERRARO e GILDA AVENA resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e l , esponendo di aver CP_2 Controparte_1 ricevuto in data 17.06.2025 la notifica di una intimazione di pagamento (n. 03420259002820649000) relativa, anche, a crediti azionati nell'interesse dell con i seguenti avvisi di addebito: n. 33420160001332209000, n. CP_2
33420160004185584000, n. 33420170002091754000, n. 33420180001383624000 e n. 33420180005443474000. Deduceva l'insussistenza di un obbligo dei versamenti dei contributi per insussistenza di un obbligo di iscrizione
1 gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, per carenza del requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Eccepiva in subordine la prescrizione delle pretese, per il decorso di un termine superiore a cinque anni successivamente alla presunta notifica degli avvisi di addebito. Chiedeva, quindi, dichiararsi non dovuta la somma richiesta, pari a complessivi euro 47.192,72. Si costituivano l' e l' , chiedendo il CP_2 Controparte_3 rigetto del ricorso per infondatezza. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 29.09.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 27.09.2025, l' il 26.09.2025. CP_2
Si premette che l' ha riscontrato l'avvenuta notifica degli avvisi di CP_2 addebito oggetto della domanda, risultando, pertanto, precluso l'esame delle censure di merito articolate in ricorso, attesa l'intervenuta decadenza derivante dalla mancata opposizione dei titoli nel termine perentorio di cui all'art. art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999.
Tanto premesso, deve dichiararsi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione. Il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983. La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi. In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni. In particolare, sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria. 2 Inoltre, con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi "dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all'Inail. CP_2
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono “pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi”. Egualmente si è assistito ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art.28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili. La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art.3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche " alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge ", senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso. E' stata inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art.2 cit. In tal modo la l. n. 335/95 dispone l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi. La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto. Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti: 1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al 17 agosto 1985; 2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto 1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore. Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n. 335/95. Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
3 A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni. Ebbene, come già rilevato, l' ha offerto idoneo riscontro della notifica CP_2 degli avvisi di addebito n. 33420160001332209000, n. 33420160004185584000, n. 33420170002091754000, n. 33420180001383624000 e n. 33420180005443474000, notifica eseguita nelle date del 11.05.2016, 17.11.2016, 29.09.2017, 28.06.2018 e 09.01.2019, presso la residenza del ricorrente e a mani di familiari (le relazioni di notifica riportano il numero posto in calce al codice a barre indicato negli avvisi di addebito e, pertanto, è certa la loro inerenza a detti titoli). Ciò posto, devono ritenersi estinti i crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420160001332209000 e n. 33420160004185584000, notificati nelle date del 11.05.2016 e del 17.11.2016; crediti insorti nel periodo aprile 2010/dicembre 2015. Considerate le date di notifica ed aggiungendo al termine quinquennale i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, i crediti relativi all'avviso di addebito n. 33420160001332209000 si sono prescritti in data 18.03.2022 ed i crediti portati nell'avviso di addebito n. 33420160004185584000 il 25.09.2022. Il primo atto interruttivo della prescrizione prodotto da
[...]
è, infatti, una pregressa intimazione di pagamento (n. Controparte_1
4 03420229005838554000, riferita a tutti gli avvisi di addebito oggetto della domanda) notificata il 24.10.2022, dopo, vale a dire il compimento del termine di prescrizione dei crediti portati nei due avvisi di addebito sopra indicati. Non vi è prova della notifica di precedenti atti interruttivi: l'intimazione di pagamento n. 03420209002400222000 non risulta notificata (è stata prodotta una relazione non compilata, allegati 3 e 3A al fascicolo;
le relazioni CP_4 di notifica recanti le date del 19.09.2018 e del 01.06.2018 e una terza priva di data sono, anche indipendentemente dalla loro idoneità a riscontrare il perfezionamento della notifica, riferite ad atti non prodotti, con conseguente assoluta incertezza della loro inerenza ai crediti oggetto del giudizio. L'unico atto interruttivo è, pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420229005838554000, eseguita il 24.10.2022. Rileva, inoltre, il Tribunale che non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 68 del D.L. 18/2020, invocato dall' CP_2
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”. L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
5 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”. Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Gli avvisi di addebito n. 33420160001332209000 e n. 33420160004185584000 riguardano crediti contributivi relativi al periodo 2010/2015, estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015). Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021. Non sono, per contro, prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420170002091754000, n. 33420180001383624000 e n. 33420180005443474000, notificati il 29.09.2017, il 28.06.2018 e il 09.01.2019. I crediti di cui all'avviso n. 33420170002091754000, aggiungendo al termine di cinque anni i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, si sarebbero, infatti, estinti in data 06.09.2023, ma il termine è stato interrotto prima con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420229005838554000, eseguita il 24.10.2022 ed in seguito con la notifica, in data 17.06.2025, dell'intimazione di pagamento n. 03420259002820649000, 6 oggetto del giudizio. Parimenti, i crediti di cui all'avviso n. 33420180001383624000, anche senza tener conto dei 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, si sarebbero estinti in data 28.06.2023, ma il termine è stato interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420229005838554000, eseguita il 24.10.2022 ed in seguito con la notifica, in data 17.06.2025, dell'intimazione di pagamento n. 03420259002820649000. Allo stesso modo, i crediti portati nell'avviso di addebito 33420180005443474000, anche senza tener conto dei 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, si sarebbero estinti in data 09.01.2024, ma il termine è stato interrotto il 24.10.2022 e il 17.06.2025. Le spese di lite possono essere compensate atteso l'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento degli importi richiesti con l'intimazione di pagamento n. 03420259002820649000, notificata il 17.06.2025, limitatamente ai crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420160001332209000 e n. 33420160004185584000; crediti che dichiara prescritti. Rigetta nel resto il ricorso. Compensa le spese di lite. Cosenza, 30/09/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentato e difeso dall'avv. PIERPAOLO Parte_1
RODIGHIERO
ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ANTONINO QUARTUCCIO resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. UMBERTO FERRARO e GILDA AVENA resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e l , esponendo di aver CP_2 Controparte_1 ricevuto in data 17.06.2025 la notifica di una intimazione di pagamento (n. 03420259002820649000) relativa, anche, a crediti azionati nell'interesse dell con i seguenti avvisi di addebito: n. 33420160001332209000, n. CP_2
33420160004185584000, n. 33420170002091754000, n. 33420180001383624000 e n. 33420180005443474000. Deduceva l'insussistenza di un obbligo dei versamenti dei contributi per insussistenza di un obbligo di iscrizione
1 gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, per carenza del requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Eccepiva in subordine la prescrizione delle pretese, per il decorso di un termine superiore a cinque anni successivamente alla presunta notifica degli avvisi di addebito. Chiedeva, quindi, dichiararsi non dovuta la somma richiesta, pari a complessivi euro 47.192,72. Si costituivano l' e l' , chiedendo il CP_2 Controparte_3 rigetto del ricorso per infondatezza. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 29.09.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 27.09.2025, l' il 26.09.2025. CP_2
Si premette che l' ha riscontrato l'avvenuta notifica degli avvisi di CP_2 addebito oggetto della domanda, risultando, pertanto, precluso l'esame delle censure di merito articolate in ricorso, attesa l'intervenuta decadenza derivante dalla mancata opposizione dei titoli nel termine perentorio di cui all'art. art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999.
Tanto premesso, deve dichiararsi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione. Il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983. La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi. In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni. In particolare, sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria. 2 Inoltre, con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi "dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all'Inail. CP_2
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono “pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi”. Egualmente si è assistito ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art.28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili. La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art.3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche " alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge ", senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso. E' stata inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art.2 cit. In tal modo la l. n. 335/95 dispone l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi. La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto. Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti: 1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al 17 agosto 1985; 2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto 1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore. Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n. 335/95. Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
3 A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni. Ebbene, come già rilevato, l' ha offerto idoneo riscontro della notifica CP_2 degli avvisi di addebito n. 33420160001332209000, n. 33420160004185584000, n. 33420170002091754000, n. 33420180001383624000 e n. 33420180005443474000, notifica eseguita nelle date del 11.05.2016, 17.11.2016, 29.09.2017, 28.06.2018 e 09.01.2019, presso la residenza del ricorrente e a mani di familiari (le relazioni di notifica riportano il numero posto in calce al codice a barre indicato negli avvisi di addebito e, pertanto, è certa la loro inerenza a detti titoli). Ciò posto, devono ritenersi estinti i crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420160001332209000 e n. 33420160004185584000, notificati nelle date del 11.05.2016 e del 17.11.2016; crediti insorti nel periodo aprile 2010/dicembre 2015. Considerate le date di notifica ed aggiungendo al termine quinquennale i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, i crediti relativi all'avviso di addebito n. 33420160001332209000 si sono prescritti in data 18.03.2022 ed i crediti portati nell'avviso di addebito n. 33420160004185584000 il 25.09.2022. Il primo atto interruttivo della prescrizione prodotto da
[...]
è, infatti, una pregressa intimazione di pagamento (n. Controparte_1
4 03420229005838554000, riferita a tutti gli avvisi di addebito oggetto della domanda) notificata il 24.10.2022, dopo, vale a dire il compimento del termine di prescrizione dei crediti portati nei due avvisi di addebito sopra indicati. Non vi è prova della notifica di precedenti atti interruttivi: l'intimazione di pagamento n. 03420209002400222000 non risulta notificata (è stata prodotta una relazione non compilata, allegati 3 e 3A al fascicolo;
le relazioni CP_4 di notifica recanti le date del 19.09.2018 e del 01.06.2018 e una terza priva di data sono, anche indipendentemente dalla loro idoneità a riscontrare il perfezionamento della notifica, riferite ad atti non prodotti, con conseguente assoluta incertezza della loro inerenza ai crediti oggetto del giudizio. L'unico atto interruttivo è, pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420229005838554000, eseguita il 24.10.2022. Rileva, inoltre, il Tribunale che non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 68 del D.L. 18/2020, invocato dall' CP_2
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”. L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
5 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”. Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Gli avvisi di addebito n. 33420160001332209000 e n. 33420160004185584000 riguardano crediti contributivi relativi al periodo 2010/2015, estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015). Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021. Non sono, per contro, prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420170002091754000, n. 33420180001383624000 e n. 33420180005443474000, notificati il 29.09.2017, il 28.06.2018 e il 09.01.2019. I crediti di cui all'avviso n. 33420170002091754000, aggiungendo al termine di cinque anni i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, si sarebbero, infatti, estinti in data 06.09.2023, ma il termine è stato interrotto prima con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420229005838554000, eseguita il 24.10.2022 ed in seguito con la notifica, in data 17.06.2025, dell'intimazione di pagamento n. 03420259002820649000, 6 oggetto del giudizio. Parimenti, i crediti di cui all'avviso n. 33420180001383624000, anche senza tener conto dei 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, si sarebbero estinti in data 28.06.2023, ma il termine è stato interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420229005838554000, eseguita il 24.10.2022 ed in seguito con la notifica, in data 17.06.2025, dell'intimazione di pagamento n. 03420259002820649000. Allo stesso modo, i crediti portati nell'avviso di addebito 33420180005443474000, anche senza tener conto dei 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, si sarebbero estinti in data 09.01.2024, ma il termine è stato interrotto il 24.10.2022 e il 17.06.2025. Le spese di lite possono essere compensate atteso l'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento degli importi richiesti con l'intimazione di pagamento n. 03420259002820649000, notificata il 17.06.2025, limitatamente ai crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420160001332209000 e n. 33420160004185584000; crediti che dichiara prescritti. Rigetta nel resto il ricorso. Compensa le spese di lite. Cosenza, 30/09/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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