Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3534/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3534/2023 R.G./F avente per oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, Controparte_1 nata a [...] il [...] (C.F. ) residente C.F._1 in Volpiano (TO), Via Udine, 45 e
, CP_2 nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...]
Murialdo, 6 entrambi elettivamente domiciliati in Ciriè (TO), Via Vittorio Emanuele, 1 presso lo studio dell'avvocato Roberta Aquili del Foro di Ivrea (C.F. – P. IVA C.F._3
), che li rappresenta e difende per delega in atti P.IVA_1
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di Ivrea- Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi: “ Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole In data: 19/02/2025 Collegio delli 17.4.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT richiamanti il ricorso introduttivo del seguente letterale tenore:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto tra la signora ed il signor Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
CP_2
- confermare l'assegnazione della casa già coniugale sita in Volpiano, Via Udine 45 di proprietà esclusiva della signora alla stessa con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti e vi abiterà unitamente alle figlie Controparte_1 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti essendosene il signor già allontanato sin dal 31 maggio CP_2
2023 asportando tutti i beni personali;
- disporre che il signor corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento delle figlie CP_2 Per_ e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 250,00 (euro Per_2
125,00 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
al raggiungimento dell'autosufficienza economica di una delle figlie il padre continuerà a corrispondere quale contributo al mantenimento dell'altra figlia non ancora economicamente autosufficiente, la somma di euro 200,00
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- disporre che ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal SSN, Per_ scolastiche, ludico sportive delle figlie e maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti Per_2 come da protocollo d'intesa Tribunale di Ivrea – Ordine Avvocati di Ivrea del 24.06.2016;
- disporre che il signor versi altresì alla moglie nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio di ciascun CP_2 anno la somma di euro 50,00 per ciascun mese quale contributo alle spese di riscaldamento della casa già coniugale fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambe le figlie;
- dare atto che l'immobile in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno sito in Torino Via Aosta 31 continuerà ad essere locato a terzi ed il relativo canone suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% così come le relative spese di gestione e tasse;
essendo intenzione dei coniugi porre in vendita detto immobile viene sin da ora dichiarato che il relativo ricavo verrà suddiviso nella misura del 50% ciascuno;
- dare atto che non avendo alcuna altra questione economico – patrimoniale da definire, i coniugi dichiarano che con la vendita dell'immobile in comproprietà in Torino, Via Aosta 31 e la suddivisione del ricavato nella misura del 50% ciascuno, nulla avranno più a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione avendo appunto definito qualsivoglia rapporto economico-patrimoniale tra loro intercorso;
- ciascuna parte si farà carico nella misura del 50% ciascuno delle spettanze del legale.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, con ricorso introduttivo le parti han rappresentato che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Leini (TO) in data 30 luglio 1995 – Atto n. 30 - parte II - Serie A - Anno 1995, in regime di separazione dei beni, e che dalla relazione matrimoniale sono nate due figlie in Chivasso (TO) in data 20 giugno 2000 e in Persona_3 Persona_4
Chivasso (TO) in data 31 maggio 2005 entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in quanto studentesse. Separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 877/2024 pubblicata il 29.7.2024 passata in giudicato il 22.10.2024, in atti. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di una sentenza di separazione definitiva. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2 trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Leinì (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara su richiesta congiunta delle Parti che ciascuna parte si farà carico nella misura del 50% ciascuno delle spettanze del legale. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 17.5.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 2 di 2