Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 21957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 21957/2024 R.G. promosso da
( (avv.ti BAZOLI FRANCESCA e DALLERA LAURA) Parte_1 C.F._1
e
ALICE CANCELLI ( ) (avv. CIAMPI ANNUNZIATA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 31/1/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. Disporre l'affido condiviso dei figli minori e Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre. Persona_2
2. Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse dei figli, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni degli stessi.
3. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente al rispetto nei confronti dell'altro genitore nell'esclusivo interesse dei figli minori, e si impegnano reciprocamente a tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti ai figli, precisando che ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la
4. Il padre potrà incontrare i figli minori tutte le volte che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni dei bambini e con i propri impegni di lavoro e previo accordo con la madre. Il calendario di visita padre-figli sarà il seguente e potrà essere integrato e/o modificato secondo le esigenze dei bambini e previo accordo tra i genitori: I° settimana: martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 quando il papà riaccompagnerà i figli a casa della mamma dopo aver cenato insieme. II° settimana: sabato dalle ore 9:30 alle ore 20:00 e domenica dalle ore 9:30 alle 20.00 quando riaccompagnerà i figli dalla madre dopo aver cenato insieme. Viene stabilito che il pernotto dei bambini con il papà verrà previsto ed introdotto gradualmente a partire dal compimento del terzo anno di vita di e o salvo diverso accordo tra i genitori, e considerate le esigenze Per_1 Per_2 dei figli.
5. I minori, prima che venga introdotto il pernottamento con il papà, trascorreranno con ciascun genitore durante le vacanze natalizie tre giorni dalle ore 9:30 fino alle ore 18:00, alternando il giorno di Natale e quello di Capodanno, salvo diverso accordo. Successivamente al terzo anno di vita, i figli minori trascorreranno tre giorni con pernottamento (quindi due notti), anche non consecutivi, con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando il Natale (24/12 – 30/12) e il Capodanno (31/12 – 06/01). I minori trascorreranno con ciascun genitore durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Successivamente al terzo anno di vita, i figli minori trascorreranno due giorni
(una notte) con ciascun genitore durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo Con riferimento alle vacanze estive fino all'età di tre anni dei figli minori, il padre potrà tenere con sé i figli minori nel periodo estivo da giugno a settembre per due settimane anche non consecutive, di cui una nel mese di agosto, senza pernotto, prelevando i figli presso la casa materna alle ore
09.30 e riconsegnandoli alle ore 20.00. Dal compimento dei tre anni di età dei figli, il padre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da giugno a settembre. Le vacanze estive dovranno essere concordate dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In ogni caso, a far data dalla odierna pattuizione indipendentemente dal calendario visite e /o vacanze, viene assicurato il diritto dei figli di trascorrere con ciascuno dei genitori il giorno del proprio compleanno per un momento conviviale di festeggiamento;
laddove i genitori non possano/non vogliano condividere insieme la giornata del compleanno, avranno cura di ripartire quel giorno in due parti (mattino-pranzo e pomeriggio-cena) in modo che Per_1
e possano trascorrere del tempo con ciascuno di essi alternando negli anni le parti della giornata;
Per_2 restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti.
Analogamente verrà fatto nel giorno della Festa del Papà, la Festa della Mamma e per il compleanno di entrambi i genitori. Inoltre, deve essere assicurato il diritto ai figli di alternare le festività annuali tra i due genitori di anno in anno (Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre).
6. I genitori si impegnano comunque nel caso sopravvengano urgenze e/o impedimenti a comunicare tempestivamente all'altro genitore eventuali richieste di cambio giorno, impegnandosi ad essere al fine flessibili e tolleranti.
7. I genitori si impegnano inoltre a trasmettersi reciprocamente qualsivoglia informazione utile relativa ai figli, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative allo stato di salute, a terapie e diagnosi mediche e all'attività scolastica.
8. Entrambi i genitori si impegnano altresì a comunicare con anticipo all'altro genitore la destinazione di eventuali viaggi, specificando il luogo esatto in cui si recheranno i figli minori, ed entrambi si impegnano a garantire contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore.
9. Il signor contribuisce al mantenimento ordinario dei figli minori corrispondendo alla Parte_1 signora CA IC l'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno
15 di ogni mese alle coordinate bancarie note alle parti e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
10. Il padre contribuirà, inoltre, al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, che si dovessero rendere necessarie per i figli minori, così come da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale che viene qui di seguito riportato: Spese per la salute a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo: 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
11. L'assegno unico Inps verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
12. Ambedue i genitori si impegnano a non divulgare riproduzioni fotografiche e video dei figli minori su tutti social network e/o apparecchi cellulari e si impegnano anche a fare in modo che tale divieto di divulgazioni di immagini e di video dei figli minori su tutti social network e/o apparecchi cellulari venga rispettato anche da parenti ed amici di entrambi i genitori.
13. Contestualmente al deposito del presente atto, il sig. provvederà a prestare il proprio assenso per Pt_1
l'aggiunta del cognome materno a quello paterno dei figli minori.
14. Le parti si concedono sin d'ora l'autorizzazione reciproca all'espatrio in favore dei figli minori, con espresso consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti. 15. Spese compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 20/3/2023) e (n. 20/3/2023) e, con Per_1 Per_2 ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi