Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 24.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.21290/2024 RG. lavoro e previdenza
TRA
, nata in [...] in data [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Del Gaiso. ricorrente
E
, in persona del suo legale rapp.te p.t Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: impugnazione revoca reddito di cittadinanza.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 l'epigrafata ricorrente ha convenuto in giudizio l rassegnando le seguenti conclusioni “1. Sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti dinanzi la Corte CP_1
Costituzionale.
2. Accogliere il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di revoca e di ripetizione delle prestazioni versate di cui alle istanze n° e n° , dichiarando il diritto Controparte_2 Controparte_3 dell'istante per la ricorrenza dei presupposti di cui alla legge DL 4/19 all'erogazione del rdc della prima e della seconda istanza.
3. Dichiarare che la resistente ha violato l'obbligo nei provvedimenti di revoca e di ripetizione di comunicare l'analitico conteggio di quanto erogato in più rispetto al dovuto, unitamente all'indicazione puntuale nonché degli atti che hanno costituito occasione di credito da parte della P.A.
4. Dichiarare la illegittimità dei provvedimenti di revoca e di ripetizione di indebito poiché privi dell'indicazione di qualsiasi motivazione nonché la violazione del diritto di difesa di parte ricorrente.
5. Rimettere nei termini parte ricorrente nell'ipotesi che i provvedimenti di revoca e di ripetizione siano fondati su motivazione diversa da quella della residenza, essendo stato violato il diritto di difesa e di contraddittorio.
6. Disporre CP_ ogni opportuno provvedimento che elimini la disparità di trattamento per il carattere discriminatorio delle condotte del consistenti nella concessione del RDC ai soli stranieri titolari di permesso di lungo periodo con residenza formale di almeno
10 anni, con conseguente ordine al di cessare tale condotta e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo l'agevolazione CP_1 economica agli stranieri regolarmente soggiornanti, che abbiano gli ulteriori requisiti prescritti.
7. Dichiarare la
1
A sostegno delle domande formulate, ella ha dedotto di avere presentato in data 20/5/2019 istanza n° e in data 15/12/2020 istanza n° Controparte_2 Controparte_3 finalizzata al conseguimento del reddito di cittadinanza;
di avere ricevuto a maggio 2024 rispettivamente due note con cui l le ha comunicato che “il beneficio relativo alla domanda di CP_1
Reddito di cittadinanza (RdC)/ Pensione di cittadinanza (PdC) Protocollo n. , Controparte_2 presentata in data 20/05/2019, è stato revocato per le seguenti motivazioni: - Accertamento a seguito di indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC” e che “il beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza (RdC)/ Pensione di cittadinanza (PdC) Protocollo n. CP_4
3688587, presentata in data 15/12/2020, è stato revocato per le seguenti motivazioni: - Accertamento a seguito di indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC”; di avere ricevuto a settembre 2024 due note con cui l le ha comunicato che, in conseguenza della CP_1 revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza, comunicata mediante provvedimento in data
29/04/2024, con la motivazione: Accertamento a seguito di indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC, ha preteso in restituzione l'importo pari a euro 7.575,96 assertivamente ricevuto da giugno 2019 a dicembre 2020, nonché l'importo pari a euro 15.680,99 da lei ricevuto da gennaio 2021 a dicembre 2023.
Ella ha rappresentato che la motivazione dei due indebiti sebbene criptica, appare legata alla mancata residenza decennale;
che in ogni caso, gli atti di ripetizione di revoca e di ripetizione di debito sono nulli in quanto privi di ogni modalità di computo che restano incomprensibili in relazione agli importi pretesi e costituiscono un impedimento “giuridico” alla proposizione di una nuova domanda per Assegno di Inclusione / NASPI / Assegno sociale;
che ella risiede in Italia prima del
2009, sebbene avesse ottenuto la mera residenza anagrafica nel 2011; che in particolare la comunicazione di assunzione dal 1/4/2009 e la comunicazione di assunzione dal 2014 comprovano
2 la presenza in Italia da aprile 2009; che l'ulteriore prova della permanenza risiede dall'estratto contributivo attestante il versamento dei contributi dall'aprile 2009; che ai fini dell'erogazione del citato beneficio non è necessario essere iscritti ai registri anagrafici (se non al momento della domanda), ma è sufficiente provare che il richiedente abbia nei fatti risieduto in Italia per almeno dieci anni (di cui gli ultimi due in maniera continuativa); che la Corte di Giustizia Europea richiede cinque anni di residenza ininterrotta in Italia e non dieci;
che è in possesso di regolare permesso di soggiorno illimitato, che costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni, ai sensi del D. Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007; che l'unica lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2 legge n. 4 del 2019 è quella secondo cui, giuste sentenze indicate in atti, il richiedente il RDC, ove non sussistano i 10 anni (oggi comunque divenuti 5 dopo la sentenza della
Corte Europea) di residenza anagrafica, ha il diritto di comprovare, documentalmente o meno, in via diretta o meno, la presenza in Italia, consentendo agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l'effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici, in linea con i principi comunitari, che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità, pena l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge n° 4 del 2019.
L' , costituitosi tempestivamente, a seguito della rinnovazione della notifica del ricorso, CP_1 ha sollevato una serie di vizi formali;
nel merito ha richiamato la nota interna del 24.4.24 ove risulta essere stata contestata alla ricorrente la mancanza del requisito della residenza in Italia per dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (D.L. nr. 4/19 Art. 2 comma 1 lett. a) nr. 2) a seguito di accertamento della Guardia di Finanza del 15.4.24 e, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha chiesto “in via preliminare dichiarare la nullità per violazione art. 414 c.p.c nn. 2-3-4-5 nonché
l'improcedibilità dello stesso per le ragioni esposte e, ancora l'intervenuta decadenza del diritto e dell'azione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970 nonché dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992 come dedotto e/o prescrizione del preteso diritto;
In subordine e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con integrale conferma dei provvedimenti impugnati con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'odierna udienza, il Giudicante, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
In via preliminare, i vizi sollevati dall sono infondati. Il ricorso è proponibile e procedibile CP_1 non occorrendo la domanda amministrativa avverso la pretesa restitutoria dell;
è inconferente CP_1 il richiamo alla decadenza annuale e, in subordine, triennale ex art.47 del D.P.R. 639/70, in relazione alla revoca del RDC;
non risulta infine maturata alcuna prescrizione del diritto.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito enunciate.
La ricorrente si duole della revoca delle due domande del reddito di cittadinanza (in acronimo
“RDC”) del 2019 e del 2020, nonché della pretesa restitutoria avanzata dall in misura pari CP_1
3 all'importo pari a euro 7.575,96 assertivamente ricevuto da giugno 2019 a dicembre 2020, nonché all'importo pari a euro 15.680,99 da lei ricevuto da gennaio 2021 a dicembre 2023.
In punto di diritto, si osserva che il reddito di cittadinanza è una prestazione introdotta dal dl
4/2019 convertito nella legge 26/2019. A mente dell'art. 1, rubricato “Reddito di cittadinanza” si legge “1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato
«RDC», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il RDC costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili…”. L'art. 2 individua i beneficiari, sulla base di requisiti anagrafici, sociali e reddituali e l'art. 3 ne stabilisce la composizione “1. Il beneficio economico del RDC, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui”.
L'art. 2 co. 1 lett “a” n. 1 individua la platea dei beneficiari limitando la provvidenza a coloro che sono: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero un suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
al numero 2), nella formulazione originaria, richiede che il richiedente sia residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Avuto riguardo alla specifica normativa inerente al RDC, la fattispecie per cui è causa conduce a ritenere che il difetto di una delle condizioni previste, esclude in radice il diritto, con conseguenze anche penalistiche in caso di false dichiarazioni finalizzate a conseguire quanto non spettante.
Nel caso in esame, la ricorrente, sulla base delle dichiarazioni da lei stessa rese in sede di compilazione della domanda amministrativa, era stata ritenuta in possesso dei requisiti ex lege previsti e poi, in seguito ad un accertamento della Guardia di Finanza del 15.04.2024, avviato nei suoi confronti, priva del requisito della permanenza decennale in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione di entrambe le domande e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo per cui è stata applicata nei suoi confronti la decadenza dal beneficio di cui all'art. 7, comma 1 del dl 4/2019, come convertito.
A tale riguardo, è stato correttamente evidenziato dal Tribunale di Pavia nella sentenza n.
198/2023 che “La nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c., è determinata: “dall'abituale e volontaria
4 dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive. Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”
(v. Cass. ord. n. 3841 del 15 febbraio 2021). A tal proposito, relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass., Sez. II,
16/11/2006, n. 24422, sent. 17294/2018). Seguendo una lettura dell'art. 2 della l. 26/2019 conforme ai citati insegnamenti, va desunto che il requisito di residenza ivi prescritto va inteso in senso sostanziale e non formale”. La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2 legge n. 4 del 2019, condivisa dal
Giudicante, salvaguarda il diritto di comprovare, documentalmente o meno, in via diretta o meno, la presenza in Italia, consentendo agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l'effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici, in linea con i principi comunitari, che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità.
In questa sede, a cui è demandata la valutazione del diritto della ricorrente a trattenere i ratei del RDC riscossi a seguito delle due domande del 2019 e del 2020, ella --quale accipiens tenuta ad allegare e comprovare la sussistenza dei requisiti posti a base dell'erogazione della prestazione- ha fornito prova sufficiente nel presente giudizio, di essere in Italia quantomeno dall'Aprile 2009.
Tanto si evince dalla comunicazione di assunzione dal giorno 1/4/2009 e dalla durata ininterrotta di tale rapporto fino al 26.10.2013 nonché dal conseguimento con decorrenza dal
08.02.2016 del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE, che costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni, ai sensi del D. Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007.
Inoltre, la presenza stabile della ricorrente nel territorio nazionale si evince dal certificato di residenza storica del Comune di Napoli, mentre dall'estratto contributivo (atto di data certa e fidefaciente proveniente dallo stesso ) risulta la percezione della NaSpi dal 30.10.2013 al CP_1
31.10.2014, un ulteriore assunzione in servizio dal 14.12.2014 nonché il versamento di contributi derivanti da tale rapporto lavorativo fino a tutto il 24.08.2024.
La suddetta documentazione comprova dunque che, seppure la mera residenza anagrafica sia stata ottenuta dall'istante nel 2011, ella è stata presente in Italia almeno da aprile 2009.
Considerato, pertanto, quanto documentato dalla ricorrente e considerato che la domanda amministrativa della ricorrente risale al 20/5/2019, può quindi ritenersi provato che all'epoca delle domande ella ha reso una dichiarazione veritiera in quanto sussisteva il requisito della residenza continuativa in Italia per dieci anni precedenti alla presentazione della domanda di RDC, fermo 5 restando che l'ulteriore condizione della ricorrenza degli ultimi due anni di permanenza prima della domanda non è in contestazione (..essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo), per cui, ad onta di quanto imputato alla ricorrente, ossia l'essere residente in
Italia solo dal 2011, rispetto alla prima domanda presentata il 20/5/2019, la ricorrente risulta in possesso del requisito contestato. Tale riscontro riverbera le sue conseguenze favorevoli alla ricorrente anche in relazione alla seconda domanda amministrativa del 2020.
Tutto ciò vale considerando quanto verificatosi nella fase amministrativa che già di per sé avrebbe dato esito favorevole alla ricorrente, in base alla formulazione dell'art. 2 vigente al momento dell'erogazione della prestazione per cui la revoca è del tutto ingiustificata.
Ad oggi alla ricorrente, sarebbe bastato anche solo il quinquennio di residenza dal momento che la Corte Costituzionale con la pronuncia del 20/03/2025, n.31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), conv., con modificazioni, nella l. 28 marzo 2019, n.
26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
Ciò posto, l non ha contestato nella fase amministrativa e neppure nel presente giudizio, CP_1 il possesso in capo alla ricorrente dei requisiti reddituali per beneficiare del reddito di cittadinanza.
La concessione della prestazione e la sua successiva revoca, motivata dalla sola contestazione in ordine al requisito della residenza e dalla non veridicità di quanto dichiarato sul punto dalla richiedente nella DSU, portano a ritenere che la ricorrente fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 2 del D.L. n. 4/2019.
Pertanto, è fondata la richiesta attorea di trattenere i ratei del RDC percepiti essendo illegittima la restituzione dell'importo pari a euro 7.575,96 ricevuto da giugno 2019 a dicembre 2020, nonché dell'importo pari a euro 15.680,99 da lei ricevuto da gennaio 2021 a dicembre 2023, di cui ai capi 2) e 9) delle conclusioni. In tale statuizione sono assorbite le ulteriori richieste formulate ai capi 1)3)4)5)6)7)8)12) in quanto correlate all'eventualità del mancato accoglimento dei capi 2) e 9).
La soluzione adottata dal Giudicante esclude l'ipotesi di una discriminazione in danno della ricorrente, per cui va respinto il capo 11) “Ordinare ex art. 28 D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta ed a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale”. CP_ La domanda formulata al capo 10) “Condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, ad ammettere parte ricorrente al RDC / Reddito di inclusione / assegno sociale, e/o qualunque altra erogazione assistenziale e/o previdenziale anche future, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge con la presenza del requisito della residenza di anni 5 e non di quella decennale” va disattesa in quanto meramente esplorativa e quindi inammissibile.
6 Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata l'irripetibilità dell'importo pari a euro 7.575,96 ricevuto da giugno 2019 a dicembre 2020, nonché dell'importo pari a euro 15.680,99 da lei ricevuto da gennaio 2021 a dicembre 2023.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza disattesa così provvede: CP_ dichiara l'illegittimità dei provvedimenti restitutori dell e per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'importo pari a euro 7.575,96 ricevuto da giugno 2019 a dicembre 2020, nonché dell'importo pari a euro 15.680,99 da lei ricevuto da gennaio 2021 a dicembre 2023 con conseguente diritto della ricorrente a trattenere tali importi;
dichiara inammissibile la domanda di cui al capo 10; condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € CP_1
2.697,00 oltre spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 24.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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