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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
NI LA IA, IC
SCARZELLA FABRIZIO, IC
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4174/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7984/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202302045967020 IRES-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 869/2025 depositato il 17/04/2025
Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta all'appello depositato.
La Funzionaria dell'Ufficio si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Società 1. coop., assistito e difeso nel presente giudizio come in atti, propone ricorso in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso cartella di pagamento e del suo presupposto ruolo reso esecutivo emesso e notificato ai fini del recupero delle maggiori imposte Ires per l'anno 2019 dall'Agenzia delle entrate e riscossione di Roma. 2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto il controllo della dichiarazione dei redditi di quell'anno evidenziando i rilievi contestati dall'Ente creditore per somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuate ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr 600 del 1973 consistenti in recupero di credito in posta indebitamente utilizzati per titoli di licenza servizio taxi e noleggio con conducente relative sanzioni di interessi nonché per omesso o carente versamento dell'ires. 3. Ha poi succintamente descritto i motivi del ricorso, le controdeduzioni e le eccezioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, delle eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa;
4. Ha precisato che le norme applicabili in materia di notificazione a mezzo PEC, sono state correttamente eseguite;
quanto al merito ha ritenuto che la liquidazione al controllo della dichiarazione modello unico 2020 era scaturita in una comunicazione di irregolarità a seguito della quale si era ritenuto non spettante la indicazione della ragione della pretesa nè vi era stato violazione della legge 212 del
2000 in quanto era lo stato lo stesso contribuente a dichiarare tale tributo attraverso il modello presentato. Ha chiarito che con il ricorso in esame non fosse stato fornito alcun documento o chiarimento valido al confutare quanto accertato relativamente all'imposta richiesta nel risultavano adempimenti effettuati nè provati.
Ha, altresì, condannato il ricorrente alle spese del giudizio a favore di ciascuna delle parti resistenti. 5.
Con i seguenti motivi di appello si lamenta, dunque, l'erroneità della sentenza nella parte in cui 6. hanno ritenuto regolare il processo di notifica delle cartelle esattoriali avvenuta da parte dell'ente riscossore a mezzo pec ad un indirizzo non conforme a quello di posta elettronica di cui al Pubblico Registro per le notifiche telematiche. Da ciò ne scaturiva il vizio della notifica effettuata utilizzando un indirizzo non risultante dei predetti elenchi. 7. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la illegittimità dell'operato dell'Ente creditore.
Con vittoria delle spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio alla formalità della notifica. 9. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese e onorari di lite.
10. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto. 2. Assume l'appellante che la notificazione via pec sia affetta da inesistenza perché effettuata da indirizzo pec sconosciuto. 3. Va intanto chiarito che non sussiste alcun obbligo di iscrizione negli elenchi previsti dalla legge, per l'indirizzo di posta elettronica del mittente né tale obbligo risulta disciplinato dal d.p.r. 68/2005. Successivamente il Codice dell'amministrazione digitale (D. Igs 82/2005) all'art 6, comma 1 ha istituito, a tal fine, l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI-Pec) delle imprese e dei professionisti, a cui, pertanto, questi ultimi sono obbligati a comunicare i propri indirizzi pec. Nel giudizio di primo grado è stato ampiamente dimostrata la legittimità della notifica operata dall'Ufficio, tramite PEC, all'indirizzo dpmcooperativa @legamlai.it, avvenuta in data 22.09.23 e di cui è stata depositata in primo grado la ricevuta di consegna.
Alla correttezza della notifica sarebbero dovuto seguire delle contestazioni specifiche con le ragioni dei motivi di appello che allo stato appaiono del tutto generici limitandosi l'appellante al mero richiamo del vizio della notifica a cagione del fatto che l'indirizzo proviene non da elenchi pubblici.
Si ritiene di condividere, non essendovi ragioni per discostarsene, quanto enunciato quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15979/2022, secondo cui la notificazione a mezzo PEC, pur effettuata da indirizzo non risultante nei pubblici registri, è pienamente legittima, quando, come nel caso di specie, non può comunque sussistere dubbio sull'ente pubblico emanante;
come indicato nella citata sentenza," la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC". In tal senso anche Corte Giustizia Lombardia sent. n. 5172/2022 operando, in ogni caso, la sanatoria dell'art. 156 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m. 55/14 come da dispositivo, avuto riguardo: al valore determinato della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da
€ 52.000,01 a € 260.000,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare, alla riduzione del 20% trattandosi di regolazione a favore della P.A. (art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs 546/92), nonché all'aumento del 5% per il rimborso delle spese forfettarie così limitate, sul rilievo della strutturale diseguaglianza tra le parti e alla non particolare onerosità e complessità delle difese della parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della sola costituita Agenzia delle
Entrate che liquida in complessivi in euro 6487,00 oltre accessori come per legge se dovuti.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 8. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale II di Roma, la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma in presenza di motivi generici dell'atto di appello e di inesistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'atto impugnato.
Ribadisce la legittimità del proprio operato ed eccepisce, altresì, l'infondatezza e l'inefficacia dei motivi dedotti, con i quali si sollevano in appello i medesimi vizi dell'atto impugnato e nello specifico in ordine
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
NI LA IA, IC
SCARZELLA FABRIZIO, IC
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4174/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7984/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202302045967020 IRES-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 869/2025 depositato il 17/04/2025
Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta all'appello depositato.
La Funzionaria dell'Ufficio si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Società 1. coop., assistito e difeso nel presente giudizio come in atti, propone ricorso in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso cartella di pagamento e del suo presupposto ruolo reso esecutivo emesso e notificato ai fini del recupero delle maggiori imposte Ires per l'anno 2019 dall'Agenzia delle entrate e riscossione di Roma. 2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto il controllo della dichiarazione dei redditi di quell'anno evidenziando i rilievi contestati dall'Ente creditore per somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuate ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr 600 del 1973 consistenti in recupero di credito in posta indebitamente utilizzati per titoli di licenza servizio taxi e noleggio con conducente relative sanzioni di interessi nonché per omesso o carente versamento dell'ires. 3. Ha poi succintamente descritto i motivi del ricorso, le controdeduzioni e le eccezioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, delle eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa;
4. Ha precisato che le norme applicabili in materia di notificazione a mezzo PEC, sono state correttamente eseguite;
quanto al merito ha ritenuto che la liquidazione al controllo della dichiarazione modello unico 2020 era scaturita in una comunicazione di irregolarità a seguito della quale si era ritenuto non spettante la indicazione della ragione della pretesa nè vi era stato violazione della legge 212 del
2000 in quanto era lo stato lo stesso contribuente a dichiarare tale tributo attraverso il modello presentato. Ha chiarito che con il ricorso in esame non fosse stato fornito alcun documento o chiarimento valido al confutare quanto accertato relativamente all'imposta richiesta nel risultavano adempimenti effettuati nè provati.
Ha, altresì, condannato il ricorrente alle spese del giudizio a favore di ciascuna delle parti resistenti. 5.
Con i seguenti motivi di appello si lamenta, dunque, l'erroneità della sentenza nella parte in cui 6. hanno ritenuto regolare il processo di notifica delle cartelle esattoriali avvenuta da parte dell'ente riscossore a mezzo pec ad un indirizzo non conforme a quello di posta elettronica di cui al Pubblico Registro per le notifiche telematiche. Da ciò ne scaturiva il vizio della notifica effettuata utilizzando un indirizzo non risultante dei predetti elenchi. 7. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la illegittimità dell'operato dell'Ente creditore.
Con vittoria delle spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio alla formalità della notifica. 9. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese e onorari di lite.
10. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto. 2. Assume l'appellante che la notificazione via pec sia affetta da inesistenza perché effettuata da indirizzo pec sconosciuto. 3. Va intanto chiarito che non sussiste alcun obbligo di iscrizione negli elenchi previsti dalla legge, per l'indirizzo di posta elettronica del mittente né tale obbligo risulta disciplinato dal d.p.r. 68/2005. Successivamente il Codice dell'amministrazione digitale (D. Igs 82/2005) all'art 6, comma 1 ha istituito, a tal fine, l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI-Pec) delle imprese e dei professionisti, a cui, pertanto, questi ultimi sono obbligati a comunicare i propri indirizzi pec. Nel giudizio di primo grado è stato ampiamente dimostrata la legittimità della notifica operata dall'Ufficio, tramite PEC, all'indirizzo dpmcooperativa @legamlai.it, avvenuta in data 22.09.23 e di cui è stata depositata in primo grado la ricevuta di consegna.
Alla correttezza della notifica sarebbero dovuto seguire delle contestazioni specifiche con le ragioni dei motivi di appello che allo stato appaiono del tutto generici limitandosi l'appellante al mero richiamo del vizio della notifica a cagione del fatto che l'indirizzo proviene non da elenchi pubblici.
Si ritiene di condividere, non essendovi ragioni per discostarsene, quanto enunciato quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15979/2022, secondo cui la notificazione a mezzo PEC, pur effettuata da indirizzo non risultante nei pubblici registri, è pienamente legittima, quando, come nel caso di specie, non può comunque sussistere dubbio sull'ente pubblico emanante;
come indicato nella citata sentenza," la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC". In tal senso anche Corte Giustizia Lombardia sent. n. 5172/2022 operando, in ogni caso, la sanatoria dell'art. 156 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m. 55/14 come da dispositivo, avuto riguardo: al valore determinato della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da
€ 52.000,01 a € 260.000,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare, alla riduzione del 20% trattandosi di regolazione a favore della P.A. (art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs 546/92), nonché all'aumento del 5% per il rimborso delle spese forfettarie così limitate, sul rilievo della strutturale diseguaglianza tra le parti e alla non particolare onerosità e complessità delle difese della parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della sola costituita Agenzia delle
Entrate che liquida in complessivi in euro 6487,00 oltre accessori come per legge se dovuti.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 8. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale II di Roma, la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma in presenza di motivi generici dell'atto di appello e di inesistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'atto impugnato.
Ribadisce la legittimità del proprio operato ed eccepisce, altresì, l'infondatezza e l'inefficacia dei motivi dedotti, con i quali si sollevano in appello i medesimi vizi dell'atto impugnato e nello specifico in ordine