Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 32
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di notifica della cartella esattoriale a mezzo PEC

    La Corte ha ritenuto la notifica a mezzo PEC pienamente legittima anche se effettuata da un indirizzo non risultante nei pubblici registri, citando la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 15979/2022) e della Corte di Giustizia Lombardia (sent. n. 5172/2022), in quanto non sussiste dubbio sull'ente pubblico mittente e si applica l'art. 156 c.p.c. per la sanatoria dei vizi. Inoltre, ha chiarito che non sussiste un obbligo di iscrizione negli elenchi per l'indirizzo PEC del mittente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 32
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 32
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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