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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 1357/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa EL GI AS, ha pronunciato all'udienza del 11/06/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1357/2023, posta in deliberazione tra:
, n.q. di erede di Persona_1 Persona_2 deceduta 04.01.2024, ed elettivamente domiciliata in Frosinone, Corso Della Repubblica 140, presso lo studio dell'avv. Di Castro Raffaella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in CP_1
Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. Incletolli Flavia, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe, nella qualità di erede del de cuius , ha Persona_2 convenuto in giudizio l' , nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale lo stesso de cuius, nonché l'odierno ricorrente successivamente intervenuto, aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile nella misura dal 74% al 99% con condanna dell al CP_1 pagamento dell'assegno mensile di assistenza dalla data della domanda amministrativa (3.05.2022).
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto in capo al de cuius.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente, nell'espletata qualità, ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il diritto del de cuius al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza dell'1 Giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c...
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente, nell'espletata qualità, ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito si è specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio, sarebbero errate in quanto il perito ha omesso di tenere in debito conto le gravi patologie da cui il de cuius era affetto (pag.
4-5 del ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P.
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il CTU sottoponeva a visita la sig. in data Persona_2
11.10.2023, mentre in data 04.01.2024 la sig. Persona_2 decedeva.
L'odierna parte ricorrente riassumeva il giudizio in qualità di erede, depositando documentazione integrativa.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, in merito alla persona dalla sig.ra , deceduta in data 04.01.2024, ha Persona_2 accertato che: “Alla luce di quanto sopra esposto e commentato, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché quelli esibitici dall'interessata, sottoposta la ricorrente agli accertamenti anamnestico clinici del caso, questa era affetta dalle seguenti infermità: broncopneumopatia cronica ostruttiva;
stato depressivo cronico con ripercussioni sulla vita sociale, in trattamento continuativo;
spondilodiscoartrosi lombosacrale con protrusioni discali tra l4 e s1; esiti scarsamente limitanti d'intervento per rottura cuffia dei rotatori spalla destra;
insufficienza venosa periferica. Tali infermità comportavano nella ricorrente una riduzione della capacità lavorativa in misura pari all'80 % dal dicembre 2022”.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da , in qualità di Persona_1 erede della sig.ra può essere accolta Persona_2 limitatamente al riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa in misura pari all'80 % con decorrenza dal dicembre 2022, salva la sussistenza degli altri requisiti di legge.
Atteso l'esito della controversia (riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento del beneficio richiesto con decorrenza successiva alla domanda amministrativa, ma antecedente alla data di introduzione del giudizio di merito), le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/3; per il resto le spese sono a carico dell' secondo la norma della CP_1 soccombenza e liquidate, come da dispositivo, tenendo in considerazione la complessità medio-bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate tenendo CP_1 in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nella sua qualità di erede del de cuius Persona_1
, nei confronti dell' , in persona del legale Persona_2 CP_1 rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1357/2023 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento, in capo al de cuius , dell'assegno Persona_2 di invalidità civile avendo ridotta la propria capacità lavorativa in misura pari all'80 % dal dicembre 2022 e sino al decesso, salva la previa verifica della sussistenza dei restanti requisiti legali;
b) Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente, in qualità di CP_1 erede, i ratei di questa prestazione maturati dal de cuius secondo le decorrenze indicate, con gli interessi legali fino al soddisfo;
c) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente della restante parte non compensata, che si liquida in euro 1798,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in CP_1 favore della dott.ssa liquidate in euro 580,00 Persona_3 oltre Iva e accessori.
Frosinone, 12/06/2025
Il Giudice
EL GI AS
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa EL GI AS, ha pronunciato all'udienza del 11/06/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1357/2023, posta in deliberazione tra:
, n.q. di erede di Persona_1 Persona_2 deceduta 04.01.2024, ed elettivamente domiciliata in Frosinone, Corso Della Repubblica 140, presso lo studio dell'avv. Di Castro Raffaella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in CP_1
Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. Incletolli Flavia, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe, nella qualità di erede del de cuius , ha Persona_2 convenuto in giudizio l' , nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale lo stesso de cuius, nonché l'odierno ricorrente successivamente intervenuto, aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile nella misura dal 74% al 99% con condanna dell al CP_1 pagamento dell'assegno mensile di assistenza dalla data della domanda amministrativa (3.05.2022).
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto in capo al de cuius.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente, nell'espletata qualità, ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il diritto del de cuius al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza dell'1 Giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c...
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente, nell'espletata qualità, ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito si è specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio, sarebbero errate in quanto il perito ha omesso di tenere in debito conto le gravi patologie da cui il de cuius era affetto (pag.
4-5 del ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P.
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il CTU sottoponeva a visita la sig. in data Persona_2
11.10.2023, mentre in data 04.01.2024 la sig. Persona_2 decedeva.
L'odierna parte ricorrente riassumeva il giudizio in qualità di erede, depositando documentazione integrativa.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, in merito alla persona dalla sig.ra , deceduta in data 04.01.2024, ha Persona_2 accertato che: “Alla luce di quanto sopra esposto e commentato, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché quelli esibitici dall'interessata, sottoposta la ricorrente agli accertamenti anamnestico clinici del caso, questa era affetta dalle seguenti infermità: broncopneumopatia cronica ostruttiva;
stato depressivo cronico con ripercussioni sulla vita sociale, in trattamento continuativo;
spondilodiscoartrosi lombosacrale con protrusioni discali tra l4 e s1; esiti scarsamente limitanti d'intervento per rottura cuffia dei rotatori spalla destra;
insufficienza venosa periferica. Tali infermità comportavano nella ricorrente una riduzione della capacità lavorativa in misura pari all'80 % dal dicembre 2022”.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da , in qualità di Persona_1 erede della sig.ra può essere accolta Persona_2 limitatamente al riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa in misura pari all'80 % con decorrenza dal dicembre 2022, salva la sussistenza degli altri requisiti di legge.
Atteso l'esito della controversia (riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento del beneficio richiesto con decorrenza successiva alla domanda amministrativa, ma antecedente alla data di introduzione del giudizio di merito), le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/3; per il resto le spese sono a carico dell' secondo la norma della CP_1 soccombenza e liquidate, come da dispositivo, tenendo in considerazione la complessità medio-bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate tenendo CP_1 in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nella sua qualità di erede del de cuius Persona_1
, nei confronti dell' , in persona del legale Persona_2 CP_1 rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1357/2023 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento, in capo al de cuius , dell'assegno Persona_2 di invalidità civile avendo ridotta la propria capacità lavorativa in misura pari all'80 % dal dicembre 2022 e sino al decesso, salva la previa verifica della sussistenza dei restanti requisiti legali;
b) Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente, in qualità di CP_1 erede, i ratei di questa prestazione maturati dal de cuius secondo le decorrenze indicate, con gli interessi legali fino al soddisfo;
c) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente della restante parte non compensata, che si liquida in euro 1798,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in CP_1 favore della dott.ssa liquidate in euro 580,00 Persona_3 oltre Iva e accessori.
Frosinone, 12/06/2025
Il Giudice
EL GI AS