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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4082 del R.G. 2024
T R A
- rappresentato e difeso dall'avv.Tatiana Margherita Parte_1
ATTORE
E
– contumace Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 5-2-2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle
conclusioni di cui al relativo verbale.
Il P.M. ha concluso come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso del 23-9-2024 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto in Martina Franca con in data 13-8-2013, Controparte_1
dall'unione con la quale non erano nati figli. Evidenziava che con accordo negoziale del 9-
1-2020 confermato dinanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di Martina Franca il 11-2-
2020 era stata sancita la separazione tra le parti, ed in seguito la convivenza non era più
ripresa.
La convenuta nonostante la regolarità della notifica non si è Controparte_1
costituita in giudizio ed è stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art.473bis.22 c.p.c..
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dalla parte attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Martina Franca il 13-8-2013, sono separati in forza di accordo negoziale raggiunto dinanzi all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Martina Franca il 9-1-2020 e confermato il 11-2-2020.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non sono state proposte domande di contenuto economico.
La natura della causa e la non opposizione della parte convenuta comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Martina Franca il 13-8-2013
da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il 31-12- Controparte_1 1986, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Martina Franca dell'anno
2013 (atto n. 24, p. I);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) spese compensate.
Così deciso il 5-2-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto
Il Presidente est.