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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1484/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.2.2025 da
1) Parte_1 nato a [...]ì-Cesena) il 21/12/1990 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con gli Avv.ti Angela C.P. Marrone e Luigi Pulli. presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con gli Avv.ti Angela C.P. Marrone e Luigi Pulli. presso i quali ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio civile in data 18/03/2019 nel Comune di Carmignano (Prato), iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Carmignano al n. 18, parte II, S.C anno 2019, in comunione legale dei beni. con i seguenti figli: nato a [...], il [...], cittadinanza Italiana Persona_1
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FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in via San Rocco 8 a Segrate (MI), è assegnata alla sig.ra che Parte_2 continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore il quale resta affidato congiuntamente Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
2) la sig.ra si impegna sin d'ora a cedere, a richiesta del sig. , la propria quota Pt_2 Parte_1 di proprietà, pari al 50%, della casa coniugale e delle relative pertinenze, mantenendo, in ogni caso, il diritto di abitazione con il minore. Il tutto a mezzo di atto notarile da effettuarsi presso il Notaio di fiducia indicato dal marito, il quale se ne accollerà tutte le relative spese.
Il suddetto immobile, e relative pertinenze, è sito a Segrate in via San Rocco n. 8 e censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Segrate come segue:
- appartamento ad uso abitazione: foglio 15, particella 429, subalterno 51, piano 4, scala A, zone censuaria unica, categoria A/2, classe 4, superficie catastale totale mq 87, superficie catastale totale escluse le aree scoperte mq 79, rendita catastale euro 526,79;
- vano ad uso cantina: foglio 15, particella 429, subalterno 13, piano T, scala A, zona censuaria unica, categoria C72, classe 3, mq 5, superficie catastale totale mq 7, rendita catastale euro 12,14;
- box ad uso autorimessa: foglio 15, particella 443, subalterno 227, piano S1, zona censuaria unica, categoria C/6, classe 4, mq 14, superficie catastale totale mq 16, rendita catastale euro 53,50;
3) il sig. , a fronte ed a titolo di corrispettivo della suddetta cessione, si impegna sin d'ora ad Pt_1 accollarsi il residuo delle rate di mutuo ipotecario, con scadenza 1.10.2051, ad oggi in gestione presso la Banca Intesa San Paolo;
4) il sig. verserà alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio la somma Pt_1 Persona_1 di euro 500 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie quali, a mero titolo esemplificativo: scuola, sport, attività ludico-sportive, attività didattiche extrascolastiche, spese mediche non coperte dal S.S.N. ecc., mediante bonifico da corrispondere entro il 5 di ogni mese;
5) il sig. , fintanto che la sig.ra - compatibilmente con le esigenze del bambino - non Pt_1 Pt_2 troverà una sistemazione lavorativa che le permetta di essere economicamente autosufficiente, verserà alla stessa la somma di euro 600 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento, mediante bonifico da corrispondere entro il 5 di ogni mese;
6) il padre potrà liberamente vedere e tenere con sé il figlio ogni qual volta farà rientro in Italia, previo accordo con la moglie almeno 10 giorni prima, pernottando presso la casa coniugale.
Per le maggiori festività nazionali (laiche e religiose), ove possibile, si seguirà il criterio dell'alternanza con obbligo delle parti di concordare date e orari almeno due settimane prima, così come per le vacanze estive che il padre potrà trascorrere con il bambino per 20 giorni anche non consecutivi, fatto salvo l'obbligo di comunicare alla madre il luogo di vacanza;
pagina 2 di 5 7) il padre rilascia alla madre ampia delega per le seguenti scelte di natura straordinaria che si rendessero necessarie per il minore:
- decisioni sanitarie aventi carattere di urgenza,
- rilascio e/o rinnovo dei documenti anche ai fini dell'espatrio,
- iscrizioni a gite scolastiche e/o di istruzione,
- partecipazione ad eventi sportivi,
- rilascio di deleghe in favore di terzi per andare a riprendere il bambino dall'asilo e/o dalla scuola;
8) tutte le spese relative alla casa coniugale, ovvero le rate del mutuo, le varie bollette relative alle utenze domestiche, le spese condominiali (di natura sia ordinaria che straordinaria), e quant'altro si rendesse necessario, restano ad esclusivo carico del sig. sino a quando la sig.ra non sarà Pt_1 Pt_2 in grado di partecipare alle stesse una volta trovato un lavoro che le permetta di essere economicamente autosufficiente;
9) il conto corrente n. 5789803 (doc. 3-5), aperto presso la , oggi cointestato ad entrambi i CP_1 coniugi, verrà reintestato al solo sig. a semplice richiesta di quest'ultimo il quale, Pt_1 contestualmente, verserà alla moglie la somma di euro 7.000 a titolo di saldo pro quota della giacenza in essere;
10) il sig. , unico intestatario dell'auto Alfa Romeo Giulietta tg FB773FZ, continuerà ad Pt_1 utilizzare detto mezzo e sarà libero di alienarlo e di incassare il relativo prezzo;
11) i coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rinnovo e/o rilascio dei documenti, anche per l'espatrio, del figlio Persona_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_2 Parte_1
matrimonio civile nel Comune di Carmignano (Prato) in data 18.03.2019. pagina 3 di 5 1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carmignano (Prato) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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