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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5292/25 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.4.25
DA
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]
E
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Paola Baroli presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Corbetta (MI), il 25.4.05
(anno 2005 - n.
8 - Parte II - Serie A)
In separazione dei beni. con la seguente figlia:
, nata a [...], l'[...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.4.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la figlia minore , prossima alla maggiore età, resterà fino ad allora (1.12.25) affidata in Per_1 modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, ove continuerà a mantenere la propria residenza anagrafica;
2. vedrà, pertanto, e starà con la madre quando lo desidera;
Per_1
3. i genitori manterranno la figlia in via diretta per il tempo che trascorrerà con ciascuno di loro, viceversa le spese straordinarie sostenute in Suo favore saranno suddivise al 50%, secondo le
Linee Guida della C.A. di Milano del 14.11.17, che di seguito si riassumono:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. AR, mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta
4. l'assegno unico di continuerà ad essere percepito al 100% dal sig. con impegno Per_1 Pt_2 della signora a fornire tutta la documentazione necessaria per la richiesta ISEE finalizzata Pt_1
a tale richiesta;
5. le residue detrazioni fiscali connesse alle spese sostenute per la figlia verranno viceversa suddivise e percepite nella misura del 50% tra i genitori;
6. la signora si impegna, inoltre, a versare al sig. a titolo di rimborso delle spese dal Pt_1 Pt_2 medesimo sostenute per la casa familiare, la somma di €.10.000,00 (diconsi diecimilaeuro/00), ovvero il saldo di quella concordata in sede di separazione, entro e non oltre il mese di Dicembre
2025 a mezzo bonifico bancario sul c.c. già noto;
7. la signora ha, altresì, rimborsato al sig. le spese straordinarie dal medesimo sostenute Pt_1 Pt_2 per il soggiorno studio di in America, pari a complessivi €.1.316,14, in data 24.4.25. Dal Per_1 detto mese e fino al ritorno di in Italia, tutte le ulteriori spese che si renderanno Per_1 necessarie, dopo essere state previamente approvate dai genitori, verranno equamente suddivise tra gli stessi e, quindi, la figlia potrà prelevarli al 50% sia dalla tessera pre-pagata della madre sia dalla carta di credito del padre, entrambe in Suo possesso;
8. la signora restituirà, infine, al sig. n.3 medaglie vinte in 3 distinte maratone, alle Pt_1 Pt_2 quali ha partecipato negli ultimi anni;
9. il c.c. di appoggiato c/o le verrà chiuso ed aperto un altro conto corrente Per_1 CP_1
c/o un Istituto di Credito, scelto dal padre tra quelli che reputerà essere il più economico;
10. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno a carico dell'altro;
11. le parti si danno, infine, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezione fatta per quanto ivi previsto e per la posizione di garante del sig. in relazione al mutuo, di cui risulta ancora Pt_2 gravata la ex casa coniugale, che verrà affrontata a tempo debito;
12. le spese della presente procedura saranno a carico integrale della . CP_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione, di cui all'art.473 bis.12, comma 3, c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt.70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art.3, co. I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n.898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Corbetta (MI), il 25.4.25 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corbetta (MI) affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.4.25
DA
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]
E
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Paola Baroli presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Corbetta (MI), il 25.4.05
(anno 2005 - n.
8 - Parte II - Serie A)
In separazione dei beni. con la seguente figlia:
, nata a [...], l'[...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.4.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la figlia minore , prossima alla maggiore età, resterà fino ad allora (1.12.25) affidata in Per_1 modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, ove continuerà a mantenere la propria residenza anagrafica;
2. vedrà, pertanto, e starà con la madre quando lo desidera;
Per_1
3. i genitori manterranno la figlia in via diretta per il tempo che trascorrerà con ciascuno di loro, viceversa le spese straordinarie sostenute in Suo favore saranno suddivise al 50%, secondo le
Linee Guida della C.A. di Milano del 14.11.17, che di seguito si riassumono:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. AR, mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta
4. l'assegno unico di continuerà ad essere percepito al 100% dal sig. con impegno Per_1 Pt_2 della signora a fornire tutta la documentazione necessaria per la richiesta ISEE finalizzata Pt_1
a tale richiesta;
5. le residue detrazioni fiscali connesse alle spese sostenute per la figlia verranno viceversa suddivise e percepite nella misura del 50% tra i genitori;
6. la signora si impegna, inoltre, a versare al sig. a titolo di rimborso delle spese dal Pt_1 Pt_2 medesimo sostenute per la casa familiare, la somma di €.10.000,00 (diconsi diecimilaeuro/00), ovvero il saldo di quella concordata in sede di separazione, entro e non oltre il mese di Dicembre
2025 a mezzo bonifico bancario sul c.c. già noto;
7. la signora ha, altresì, rimborsato al sig. le spese straordinarie dal medesimo sostenute Pt_1 Pt_2 per il soggiorno studio di in America, pari a complessivi €.1.316,14, in data 24.4.25. Dal Per_1 detto mese e fino al ritorno di in Italia, tutte le ulteriori spese che si renderanno Per_1 necessarie, dopo essere state previamente approvate dai genitori, verranno equamente suddivise tra gli stessi e, quindi, la figlia potrà prelevarli al 50% sia dalla tessera pre-pagata della madre sia dalla carta di credito del padre, entrambe in Suo possesso;
8. la signora restituirà, infine, al sig. n.3 medaglie vinte in 3 distinte maratone, alle Pt_1 Pt_2 quali ha partecipato negli ultimi anni;
9. il c.c. di appoggiato c/o le verrà chiuso ed aperto un altro conto corrente Per_1 CP_1
c/o un Istituto di Credito, scelto dal padre tra quelli che reputerà essere il più economico;
10. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno a carico dell'altro;
11. le parti si danno, infine, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezione fatta per quanto ivi previsto e per la posizione di garante del sig. in relazione al mutuo, di cui risulta ancora Pt_2 gravata la ex casa coniugale, che verrà affrontata a tempo debito;
12. le spese della presente procedura saranno a carico integrale della . CP_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione, di cui all'art.473 bis.12, comma 3, c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt.70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art.3, co. I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n.898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Corbetta (MI), il 25.4.25 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corbetta (MI) affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG