Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Il giorno 18 Marzo 2025, innanzi al GOP, Dott.ssa Maria D.
Romeo, sono presenti :
Per parte attrice l'avv. Nicola Minasi;
Per i convenuti l'avv. Valeria Posterino per delega degli avvocati Filippo, Francesco e Annamaria Napoli;
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio per deliberare, tornata in aula da lettura della sentenza con motivazione contestuale, in assenza delle parti nelle more allontanatesi.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP Dott. ssa Maria D. Romeo giudice unico in funzione monocratica alle ore 14,41 ha pronunciato e dato lettura della seguente,
Nella causa civile iscritta al n. 231/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente, tra
(c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Palmi, Corso A. Barbaro, 34 presso lo studio dell'Avv. Nicola Minasi che lo rappresenta e difende, in forza di procura a margine del ricorso in atti.
- OPPONENTE -
E
, (c.f.: ); CP_1 CodiceFiscale_2
, (c.f.: ); Parte_2 CodiceFiscale_3
, (c.f.: e, Parte_3 CodiceFiscale_4
, (c.f.: , tutti Parte_4 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dagli Avv. ti Francesco Napoli, Filippo
Napoli e Annamaria Napoli ed elettivamente domiciliati nel loro studio legale sito in Palmi(RC), alla Via Francesco Cilea
n.53.
- OPPOSTI -
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da verbale di cui all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2024, Parte_1
introduceva il giudizio di merito a seguito della fase
[...] cautelare instaurata innanzi al Giudice dell'Esecuzione
Mobiliare, n. R.G.E. 99/2023, che, si era conclusa con provvedimento reso in data 23 dicembre 2023, di rigetto dell'istanza di sospensione, con l'invito ad introdurre il merito, nelle forme previste dal codice di rito, davanti all'intestato Tribunale, entro il termine perentorio di giorni
60 giorni dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
L' opposizione era stata esperita per sentire dichiarare la nullità e l'inesistenza degli atti della notifica della procedura esecutiva, azionata dagli odierni resistenti, per il rilascio del terreno individuato al Catasto terreni del Comune di Palmi al foglio 21, particelle 392 e 403, giusta sentenza n.599-
2022, pubblicata il 27 maggio 2022, a definizione della causa iscritta al n.697-2020 R.G.. deduceva che l'esecuzione sarebbe Parte_1
invalida stante l'omessa notifica degli atti presupposti, atteso che erroneamente risulterebbe essere anagraficamente reperibile alla Traversa III n.7 di via Fante
Colorito in Palmi, laddove risiederebbe, invece, alla Traversa
VII n.8 di via Fante Colorito, per cui, la notificazione sarebbe inesistente, con compromissione della regolarità dell'intera sequela degli atti esecutivi, notificati con la procedura di cui all'art. 143 c.p.c.. Inoltre, il G.E. erroneamente avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, che, afferendo al quomodo dell'azione esecutiva, avrebbe dovuto essere proposta entro giorni 20, dal 12 aprile 2023, data nella quale l'intimato aveva avuto notizia – secondo la sua stessa prospettazione – della procedura, laddove, l'atto di opposizione agli atti esecutivi era stato tardivamente depositato il 4 maggio 2023.
Si costituivano in giudizio gli opposti che eccepivano l'inammissibilità ed infondatezza di quanto dedotto ed eccepito da parte attrice e chiedevano il rigetto di tutte le richieste formulate nell'atto di opposizione all'esecuzione, atteso che l'eventuale nullità della notifica del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio dell'immobile sarebbero stati sanati dalla presenza, sui beni oggetto di rilascio, dello . Pt_1
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione spiegata dal sig. non Parte_1
appare fondata per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente va detto che il Giudice dell'Esecuzione ha erroneamente sancito la tardività dell'opposizione, ciò in quanto, il 21 aprile 2023 e dunque nel termine di legge,
l'attore aveva depositato l'opposizione nei registri di contenzioso ordinario del Tribunale di Palmi, ed il Presidente di Sezione, con provvedimento del 3 maggio 2023, lo aveva onerato a rinnovare il deposito nel fascicolo dell'esecuzione, al contempo, rimettendolo in termini, al fine della tempestività dell'opposizione.
Quanto al merito l'attore contesta la legittimità dell'esecuzione forzata eseguita dai resistenti, per la nullità della notificazione del titolo esecutivo, del precetto di rilascio e del preavviso di rilascio, in quanto effettuate ex art. 143
c.p.c., inoltre, questi avrebbe ottenuto la rettifica del dato inerente la propria residenza, dal precedente erroneo indirizzo : “Palmi, via Fante Colorio Trav. III n.7” ad altro, invece, corretto: “Palmi, via Fante Colorito, Trav. VIII n.4”.
Ciò posto, va detto che, come più volte precisato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute) (Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2021, n. 40467). Alla luce della citata giurisprudenza, risulta priva di pregio la circostanza inerente l'errore anagrafico inerente la residenza attorea.
Venendo alla sollevata eccezione di nullità della notificazione degli atti dell'esecuzione va detto che, per discernere la notifica nulla e sanabile da quella nulla e insanabile si utilizza il parametro dell'inesistenza. In questo senso, mentre la notifica nulla e sanabile può essere sanata per raggiungimento dello scopo, la notifica nulla e insanabile è irrecuperabile e viene equiparata alla notifica omessa.
Proprio per l'eccezionalità degli effetti dell'inesistenza è stato chiarito che qualsiasi vizio della notifica conduce alla sua nullità (sanabile) e solo in rarissimi casi all'inesistenza insanabile della stessa (Cass. Civ. 10390/2017). Ciò significa che, nelle ipotesi di inesistenza della notificazione, nemmeno il raggiungimento dello scopo è idoneo a sanare la notifica. Più nel dettaglio, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno chiarito che solo “quando nessun atto sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario, ovvero quando quest'ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario “ oppure “quando l'atto venga restituito puramente e semplicemente al notificante” si può discorrere di notificazione inesistente (cfr. Cass.Civ. S.U 14916/2016).
Concludendo, possiamo osservare che le nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto, se eccepite, provocano di solito la sanatoria dell'atto viziato per raggiungimento dello scopo, in quanto, la parte “non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sè considerata senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass. Civ. s.n. 3967 del 2019) Al contrario,la sanatoria non potrà aversi, invece, quando la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto abbiano provocato una concreta lesione dei diritti del destinatario debitore.
In tal senso, “la presenza di irregolarità formali può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa”. (Cass. Civ. 25900 del 2016).
Di converso, dalla lettura “al contrario” delle pronunce in oggetto, si rinviene la regola per cui in tutti gli altri casi ove l'irregolarità abbia creato un concreto pregiudizio ai diritti della parte, e la stessa se ne lamenti, non opererà la sanatoria per il raggiungimento dello scopo anche nell'ipotesi di opposizione ex art.617 c.p.c. avverso la notifica (nulla) del titolo esecutivo e del precetto.
Nel caso che ci occupa, essendo l'opposizione limitata ad eccepire l'irregolarità formale della notificazione del titolo esecutivo e degli atti successivi, la stessa, ove esistente deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
Alla luce delle su esposte considerazioni non si può far altro che rigettare le domande proposte dall'attore.
La questione trattata, e, l'accoglimento della domanda, in relazione alla tempestività dell'opposizione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1
, e , così Parte_2 Controparte_2 Parte_4
provvede:
Rigetta la domanda.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palmi, li 18 Marzo 2025. Il G.O.P.
Dott. ssa Maria D. Romeo