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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Spedicato Andreina, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Graziuso Salvatore, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento, situazione di handicap grave”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 25.10.2022, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di
1 accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta dell'approfondimento medico legale resosi necessario, il consulente tecnico dott. dopo aver significativamente chiarito che l'assistibile Persona_1 presenta il seguente quadro patologico: “- cardiopatia ischemica post- infartuale, già vascolarizzata, in terapia con anticoagulanti orali a causa di una fibrillazione atriale concomitante. L'uso dell'anticoagulante orale richiede il controllo periodico e frequente degli indici di coagulazione del sangue al fine di adeguare la posologia del farmaco. Questi controlli non possono essere effettuati in autonomia dalla paziente. Peraltro la frazione di eiezione è al 45-50% quindi in scompenso cronico. Di particolare rilievo è la presenza di vistosa flebostasi agli arti inferiori con lesioni cutanee pre ulcerose che richiedono cure continue;
- si aggiunge il diabete mellito, di cui la paziente soffre da molti anni, complicato da neuropatie e vasculopatia diabetica, in trattamento con insulina;
- Il quadro poliartrosico è di particolare rilievo con deformazione dei piedi così come ben si può rilevare dalla documentazione fotografica allegata (grave alluce valgo bilaterale + a sinistra con accavallamento del secondo dito del piede ). Tale quadro anatomico è incompatibile con la autonomia deambulatoria. - ancora, è presente una vasculopatia cerebrale con rallentamento ideo motorio e lacune mnesiche. Da tutto quanto sopra esposto è evidente che nel caso in esame si associano due condizioni che compromettono la autonomia della Ricorrente: la grave compromissione della deambulazione e la riduzione della capacità cognitiva.”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “Ricorrono le condizioni cliniche e medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento …(e) per la concessione dei benefici di cui alla legge nr. 104 del 05.02.1992, art. 3 comma 3 dal mese di Marzo dell'anno 2023”, specificando, quanto alla decorrenza rilevata, che “in mancanza di adeguata documentazione attestante l'aggravamento delle condizioni cliniche della Ricorrente nel periodo intercorrente dal Marzo 2022 al Giugno 2023, invece di indicare la decorrenza dal Giugno del 2023, epoca in cui sono state certificate le condizioni peggiorative, abbiamo, prudenzialmente, indicato la decorrenza dal mese di Marzo del 2023”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione
2 assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate. I costi della ctu espletata sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 25.10.2022, da
[...]
nei confronti dell' così provvede: dichiara che Parte_2 CP_1 Parte_2 si trova nella condizione sanitaria che dà diritto alla indennità di accompagnamento e che ingenera una situazione di handicap grave ex art. 3, co. 3, L.n. 104/1992, dal mese di marzo 2023; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese CP_1 di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto. Lecce, 12 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Spedicato Andreina, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Graziuso Salvatore, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento, situazione di handicap grave”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 25.10.2022, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di
1 accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta dell'approfondimento medico legale resosi necessario, il consulente tecnico dott. dopo aver significativamente chiarito che l'assistibile Persona_1 presenta il seguente quadro patologico: “- cardiopatia ischemica post- infartuale, già vascolarizzata, in terapia con anticoagulanti orali a causa di una fibrillazione atriale concomitante. L'uso dell'anticoagulante orale richiede il controllo periodico e frequente degli indici di coagulazione del sangue al fine di adeguare la posologia del farmaco. Questi controlli non possono essere effettuati in autonomia dalla paziente. Peraltro la frazione di eiezione è al 45-50% quindi in scompenso cronico. Di particolare rilievo è la presenza di vistosa flebostasi agli arti inferiori con lesioni cutanee pre ulcerose che richiedono cure continue;
- si aggiunge il diabete mellito, di cui la paziente soffre da molti anni, complicato da neuropatie e vasculopatia diabetica, in trattamento con insulina;
- Il quadro poliartrosico è di particolare rilievo con deformazione dei piedi così come ben si può rilevare dalla documentazione fotografica allegata (grave alluce valgo bilaterale + a sinistra con accavallamento del secondo dito del piede ). Tale quadro anatomico è incompatibile con la autonomia deambulatoria. - ancora, è presente una vasculopatia cerebrale con rallentamento ideo motorio e lacune mnesiche. Da tutto quanto sopra esposto è evidente che nel caso in esame si associano due condizioni che compromettono la autonomia della Ricorrente: la grave compromissione della deambulazione e la riduzione della capacità cognitiva.”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “Ricorrono le condizioni cliniche e medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento …(e) per la concessione dei benefici di cui alla legge nr. 104 del 05.02.1992, art. 3 comma 3 dal mese di Marzo dell'anno 2023”, specificando, quanto alla decorrenza rilevata, che “in mancanza di adeguata documentazione attestante l'aggravamento delle condizioni cliniche della Ricorrente nel periodo intercorrente dal Marzo 2022 al Giugno 2023, invece di indicare la decorrenza dal Giugno del 2023, epoca in cui sono state certificate le condizioni peggiorative, abbiamo, prudenzialmente, indicato la decorrenza dal mese di Marzo del 2023”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione
2 assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate. I costi della ctu espletata sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 25.10.2022, da
[...]
nei confronti dell' così provvede: dichiara che Parte_2 CP_1 Parte_2 si trova nella condizione sanitaria che dà diritto alla indennità di accompagnamento e che ingenera una situazione di handicap grave ex art. 3, co. 3, L.n. 104/1992, dal mese di marzo 2023; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese CP_1 di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto. Lecce, 12 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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