Sentenza breve 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00675/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2026, proposto da
FO D'CO, DR D'CO, NN D'CO, TO D'CO, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Senatore, Guido Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 382 dell’11 dicembre 2025, notificata il 16 dicembre 2025, a firma del Dirigente del II Settore del Comune di Cava de’Tirreni, con cui è stato ordinato ai ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi nel fondo di loro proprietà alla Via L. FE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti impugnano l’ordinanza n. 382 dell’11.12.2025, con cui il Comune di Cava de’ Tirreni ha ingiunto loro il ripristino dello stato dei luoghi, in relazione alle trasformazioni ed agli ampliamenti non autorizzati eseguiti dopo il 1971 su una baracca edificata fuori del centro abitato, alla via L. FE, nel periodo in cui non era richiesto alcun titolo edilizio.
In particolare, i ricorrenti deducono l’errata qualificazione dei predetti interventi come opere di nuova costruzione, con applicazione della sanzione demolitoria, anziché come opere di manutenzione o ristrutturazione, con applicazione della sanzione pecuniaria.
Resiste il Comune di Cava de’ Tirreni.
Il ricorso è manifestamente fondato per difetto di motivazione e può essere deciso in forma semplificata, stante la mancanza di una dettagliata descrizione delle opere abusivamente realizzate.
A tal riguardo, l’ordinanza impugnata si limita a riferire che, nella carta tecnica comunale del 1971, la baracca risulta avere “forma e conformazione e dimensione” diverse dalle attuali, senza specificare quali esse siano.
È chiaro che, in carenza di una puntuale descrizione delle opere da ridurre in pristino, è impedito non solo di comprendere l’oggetto dell’ordinanza, ma anche di eseguirla, non essendone chiaro il tenore.
Per altro, al cospetto di un atto sanzionatorio che distingue tra parti legittime e parti illegittime di un immobile di vecchia costruzione, la precisa indicazione degli abusi è tanto più necessaria onde evitare di estendere la sanzione alle opere legittime (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. IV, 19 novembre 2025, n. 3749 e 15 ottobre 2024, n. 2700).
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 382 dell’11.12.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO