TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16951/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Capogna Emanuela presso il cui studio ha Controparte_1 eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Costantini Roberta e dell'avv. Paiano Ilaria presso il cui CP_2 studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in NICHELINO Controparte_1 CP_2 il 14/06/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 31 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 27.10.2015. Per_1
Con ricorso depositato il 10/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita La Loggia (TO), Via Pirandello n. 3/c, di proprietà del sig. , alla SI.ra quale genitore collocatario della prole minore;
Controparte_1 CP_2
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico curante, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare il minore nel suo percorso educativo e di crescita, con il quale entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione (comprese le scelte relative all'utilizzo del cellulare, iscrizione ai social, uscite con gli amici senza la presenza dei genitori), alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c. limitatamente all'ordinaria amministrazione;
DISPONE che , secondo gli accordi tra i coniugi che tengono conto delle esigenze del minore e Per_1 del diritto dello stesso di intrattenere rapporti con entrambi i genitori, trascorrerà con il papà, salvo diverso libero accordo tra le parti, a settimane alterne:
− prima settimana dal venerdì, dall'uscita della scuola, sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
il mercoledì, dall'uscita della scuola, sino al giovedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
− seconda settimana dal mercoledì, dall'uscita della scuola, sino al giovedì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
− durante il periodo estivo (dalla fine della scuola sino all'inizio della stessa) fino a due settimane, anche non consecutive, con il padre e con la madre (periodo da concordarsi tra le parti entro il
31/5 di ogni anno e, in difetto di accordo, i primi 15 giorni di agosto con la madre - 14 pernotti -
pagina 2 di 4 ed i successivi 15 giorni con il padre - 14 pernotti -, con alternanza annuale del periodo).
− ad anni alterni con un genitore dalle ore 16:00 del 23 dicembre alle ore 19:00 del 30 dicembre (con Vigilia in favore del genitore che non gode del primo periodo senza pernottamento) e dal 30 dicembre h. 19:00 al 6 gennaio h. 19:00 con l'altro genitore (23-30 dicembre di quest'anno con il papà);
− le ulteriori festività di calendario (Ognissanti, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, ecc.) Per_2 con il criterio dell'alternanza tra i genitori, fatta eccezione per il Ferragosto.
DISPONE che, visto l'art. 337 ter c. 4 c.c., in considerazione dei redditi delle parti, dell'assegnazione della casa coniugale, delle reali esigenze del minore e dei compiti di cura ed accudimento di ciascun genitore, il padre versi alla madre, entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 300,00 (diconsi trecento euro) a titolo di mantenimento del figlio minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e si farà carico al 100% del costo relativo alla mensa scolastica, oltre al 100% di tutte le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Torino 2016.
DÀ ATTO che il sig. dichiara di impegnarsi sin d'ora a farsi carico del 100% della spesa CP_1 relativa al pre-scuola per i giorni in cui - lui o la madre - dovranno portare a scuola prima del Per_1 consueto orario d'ingresso.
DÀ ATTO che le parti concordano che la sola sig.ra percepisca l'assegno unico universale nella CP_2 misura del 100%.
DÀ ATTO che le parti concordano che delle detrazioni fiscali godrà al 100% il genitore che ha sostenuto la spesa oggetto di fattura/ricevuta/scontrino a prescindere dagli accordi di cui alle spese straordinarie;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a mantenere di fronte alla prole un atteggiamento civile e collaborativo;
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun genitore, nei periodi in cui tiene il figlio presso di sé, ha l'obbligo di comunicare, se diverso da quello abituale, l'indirizzo in cui il minore si trova, ed il numero di telefono al quale possono essere contattati;
DÀ ATTO che le parti concordano che quando sono con il figlio minore, ciascuno espleterà ogni incombenza che ricorra quel giorno (es. visita medica, accompagnamento a festa di compleanno, attività sportiva etc);
DÀ ATTO che le parti dichiarano di riconoscere che il mantenimento delle relazioni affettive intrafamiliari con le famiglie d'origine, è funzionale ad una crescita serena ed armonica del minore. Per questo motivo e per il suo benessere psicofisico, i genitori assicurano il diritto a mantenere rapporti significativi anche con le famiglie d'origine.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di nulla prevedere in ordine al mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, con spese di lite compensate;
DÀ ATTO che i coniugi, coniugati in regime di separazione dei beni, esclusivi intestatari dei conti correnti di cui al punto sub C) del ricorso, dichiarano di rinunciare espressamente a qualsivoglia reciproca pretesa riguardo alle provviste dei conti stessi.
DÀ ATTO che le parti concordano che, quanto alla casa coniugale, le spese condominiali di riscaldamento ed ordinarie a far data dal deposito del ricorso saranno a carico della SInora in CP_2 qualità di coniuge assegnatario;
la SI.ra provvede a volturare, entro 15 giorni dal deposito del CP_2 presente ricorso, tutte le utenze domestiche a proprio nome. Le spese straordinarie - e comunque quelle che per legge spettano al proprietario - resteranno a carico del SI. ; CP_1
DÀ ATTO che le parti, con l'integrale adempimento di quanto previsto nelle superiori condizioni, pagina 3 di 4 dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, a nessun titolo avendo definito ogni pendenza e ogni questione economico-patrimoniale; in ogni caso i punti che precedono a tacitazione di ogni eventuale ulteriore pretesa;
DÀ ATTO che le parti prestano reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi documenti di identità e passaporti. Prestano reciproco consenso altresì al rilascio/rinnovo dei documenti di identità/passaporto del figlio;
Persona_3
in punto spese di lite. Per_4
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16951/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Capogna Emanuela presso il cui studio ha Controparte_1 eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Costantini Roberta e dell'avv. Paiano Ilaria presso il cui CP_2 studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in NICHELINO Controparte_1 CP_2 il 14/06/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 31 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 27.10.2015. Per_1
Con ricorso depositato il 10/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita La Loggia (TO), Via Pirandello n. 3/c, di proprietà del sig. , alla SI.ra quale genitore collocatario della prole minore;
Controparte_1 CP_2
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico curante, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare il minore nel suo percorso educativo e di crescita, con il quale entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione (comprese le scelte relative all'utilizzo del cellulare, iscrizione ai social, uscite con gli amici senza la presenza dei genitori), alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c. limitatamente all'ordinaria amministrazione;
DISPONE che , secondo gli accordi tra i coniugi che tengono conto delle esigenze del minore e Per_1 del diritto dello stesso di intrattenere rapporti con entrambi i genitori, trascorrerà con il papà, salvo diverso libero accordo tra le parti, a settimane alterne:
− prima settimana dal venerdì, dall'uscita della scuola, sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
il mercoledì, dall'uscita della scuola, sino al giovedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
− seconda settimana dal mercoledì, dall'uscita della scuola, sino al giovedì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
− durante il periodo estivo (dalla fine della scuola sino all'inizio della stessa) fino a due settimane, anche non consecutive, con il padre e con la madre (periodo da concordarsi tra le parti entro il
31/5 di ogni anno e, in difetto di accordo, i primi 15 giorni di agosto con la madre - 14 pernotti -
pagina 2 di 4 ed i successivi 15 giorni con il padre - 14 pernotti -, con alternanza annuale del periodo).
− ad anni alterni con un genitore dalle ore 16:00 del 23 dicembre alle ore 19:00 del 30 dicembre (con Vigilia in favore del genitore che non gode del primo periodo senza pernottamento) e dal 30 dicembre h. 19:00 al 6 gennaio h. 19:00 con l'altro genitore (23-30 dicembre di quest'anno con il papà);
− le ulteriori festività di calendario (Ognissanti, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, ecc.) Per_2 con il criterio dell'alternanza tra i genitori, fatta eccezione per il Ferragosto.
DISPONE che, visto l'art. 337 ter c. 4 c.c., in considerazione dei redditi delle parti, dell'assegnazione della casa coniugale, delle reali esigenze del minore e dei compiti di cura ed accudimento di ciascun genitore, il padre versi alla madre, entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 300,00 (diconsi trecento euro) a titolo di mantenimento del figlio minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e si farà carico al 100% del costo relativo alla mensa scolastica, oltre al 100% di tutte le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Torino 2016.
DÀ ATTO che il sig. dichiara di impegnarsi sin d'ora a farsi carico del 100% della spesa CP_1 relativa al pre-scuola per i giorni in cui - lui o la madre - dovranno portare a scuola prima del Per_1 consueto orario d'ingresso.
DÀ ATTO che le parti concordano che la sola sig.ra percepisca l'assegno unico universale nella CP_2 misura del 100%.
DÀ ATTO che le parti concordano che delle detrazioni fiscali godrà al 100% il genitore che ha sostenuto la spesa oggetto di fattura/ricevuta/scontrino a prescindere dagli accordi di cui alle spese straordinarie;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a mantenere di fronte alla prole un atteggiamento civile e collaborativo;
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun genitore, nei periodi in cui tiene il figlio presso di sé, ha l'obbligo di comunicare, se diverso da quello abituale, l'indirizzo in cui il minore si trova, ed il numero di telefono al quale possono essere contattati;
DÀ ATTO che le parti concordano che quando sono con il figlio minore, ciascuno espleterà ogni incombenza che ricorra quel giorno (es. visita medica, accompagnamento a festa di compleanno, attività sportiva etc);
DÀ ATTO che le parti dichiarano di riconoscere che il mantenimento delle relazioni affettive intrafamiliari con le famiglie d'origine, è funzionale ad una crescita serena ed armonica del minore. Per questo motivo e per il suo benessere psicofisico, i genitori assicurano il diritto a mantenere rapporti significativi anche con le famiglie d'origine.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di nulla prevedere in ordine al mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, con spese di lite compensate;
DÀ ATTO che i coniugi, coniugati in regime di separazione dei beni, esclusivi intestatari dei conti correnti di cui al punto sub C) del ricorso, dichiarano di rinunciare espressamente a qualsivoglia reciproca pretesa riguardo alle provviste dei conti stessi.
DÀ ATTO che le parti concordano che, quanto alla casa coniugale, le spese condominiali di riscaldamento ed ordinarie a far data dal deposito del ricorso saranno a carico della SInora in CP_2 qualità di coniuge assegnatario;
la SI.ra provvede a volturare, entro 15 giorni dal deposito del CP_2 presente ricorso, tutte le utenze domestiche a proprio nome. Le spese straordinarie - e comunque quelle che per legge spettano al proprietario - resteranno a carico del SI. ; CP_1
DÀ ATTO che le parti, con l'integrale adempimento di quanto previsto nelle superiori condizioni, pagina 3 di 4 dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, a nessun titolo avendo definito ogni pendenza e ogni questione economico-patrimoniale; in ogni caso i punti che precedono a tacitazione di ogni eventuale ulteriore pretesa;
DÀ ATTO che le parti prestano reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi documenti di identità e passaporti. Prestano reciproco consenso altresì al rilascio/rinnovo dei documenti di identità/passaporto del figlio;
Persona_3
in punto spese di lite. Per_4
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4