Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 16/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2426/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
In persona del Giudice Unico
Dott.ssa Maura Manzi
Ad esito dell'udienza del 27.03.2023, celebrata mediante deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
emessa, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., nella causa civile di 1° grado iscritta al n.
2426 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, vertente
tra
C.F. in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della , C.F. e P. IVA Parte_2
, P.IVA_1
C.F. , Parte_3 C.F._2
tutti elettivamente domiciliati in L'Aquila, P.zza Santa Giusta n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Federico Cortelli che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
e
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata a L'Aquila, via Beato Cesidio n. 37/A presso e nello studio dell'Avv. Marco Colantoni che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
1
Conclusioni per parte opponente:
1. in via preliminare ed in rito, qualora l'Istituto di Credito opposto costituendosi richieda la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, accertato e dichiarato che la materia oggetto della presente controversia rientra tra quelle elencate nell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, assumere ogni e più idoneo provvedimento di Legge al fine di assolvere alla condizione di procedibilità;
2. in via principale, accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti ex artt.
633 e 634 c. p c. e art. 50 D.Lgs. n. 385/ 1993 per la emissione del decreto ingiuntivo opposto e/o, in ogni caso, la assoluta carenza probatoria in relazione al vantato credito per tutte le motivazioni esposte nel corpo del presente atto, previa revoca del provvedimento opposto, dichiarare che nulla
è dovuto da parte della nonché dai Sigg. e con Parte_4 Parte_3 Parte_1 condanna della società ricorrente, odierna opposta, alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio oltre accessori di Legge;
3. sempre in via principale ed in relazione alla posizione sostanziale e processuale dei fideiubenti, accertata la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dai Sig.ri e in ragione dei motivi esposti nel corpo del Parte_3 Parte_1 presente atto, dichiarare che nulla è dovuto da parte dei fideiubenti nei confronti della
[...]
con conseguente dichiarazione di nullità del Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 375/2023 del 15.10.2023 (reso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1777/2023 R.G.) e condanna della società ricorrente, odierna opposta, alla refusione delle spese
e competenze del presente giudizio oltre accessori di Legge.; 4. in via gradata, accertata e dichiarata la violazione del combinato disposto degli artt. 1938 e 1941 c.c. per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto, (i) dichiarare che nulla è dovuto da parte dei Sig.ri e Pt_3 Pt_1 nei confronti della ovvero, in subordine, (ii) Controparte_1 dichiarare che gli stessi sono tenuti al pagamento di una somma non eccedente l'importo del fido accordato (€. 20.000,00) ovvero, in estremo subordine, (iii) dichiarare che gli stessi sono tenuti al pagamento nella misura corrispondente alla esposizione della in relazione al solo Parte_4 contratto di apertura di credito in conto corrente (€. 21.835,34), con conseguente revoca, in ogni caso, del decreto ingiuntivo opposto;
Conclusioni per parte opposta:
Tanto premesso, si precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate con il ricorso monitorio, ribadite, integrate e limitate nel quantum con la comparsa di costituzione e risposta, con le memorie ex art. 171ter c.p.c. e con le note ex art. 127ter c.p.c. da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte e, pertanto, si chiede, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa rigettare domande, eccezioni, deduzioni, anche riconvenzionali, di controparte e, dunque, rigettare l'opposizione ex adverso spiegata poiché inammissibile, improponibile, invalida, infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata per tutte le ragioni sopra esposte con conferma, nei limiti esplicitati a seguito dell'avvenuta escussione della “garanzia del Fondo Pubblico ex L. 662/96” che assisteva il mutuo chirografario del 27.05.2020 (finanziamento n. 99/793450, posizione MCC n. 1213992), del decreto ingiuntivo n. 375/2023 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento monitorio n. 1777/2023 r.g. così come corretto, ex art. 288, co. 1 c.p.c. con provvedimento n. cron. 5409/2023 del 05.12.2023 reso nella procedura monitoria n. 1777/2023 r.g. dal Tribunale Ordinario di L'Aquila e, in via subordinata e per ogni ipotesi di revoca del decreto opposto - anche alla luce della sopra richiamata escussione della “garanzia del fondo pubblico ex L. 662/96” che assisteva il mutuo chirografario del 27.05.2020 (finanziamento n. 99/793450, posizione MCC n. 1213992), accertato e dichiarato che
, in persona del legale rappresentante Parte_2 p.t. e i Sigg.ri e sono debitori solidali dell'odierna opposta per le Parte_1 Parte_3 ragioni e le causali specificate in atti, della somma di Euro 21.835,34 oltre interessi a fronte di apertura di credito/saldo c.c. n. 3249, condannarli in solido a corrispondere in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., per i Controparte_1
2 R.g. n. 2426/2023
fideiussori nei limiti delle fideiussioni prestate come specificato in atti e comunque oltre spese e interessi successivi conseguenti il loro inadempimento ex artt. 7 delle fideiussioni al tasso di seguito specificato, la complessiva somma di Euro 21.835,34
(ventunomilaottocentotrentacinquevirgolatrentaquattro) oltre interessi successivi sulla sorte capitale, dal 10.07.2023 al saldo, al tasso convenzionale attuale del 7,70% salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla soglia usura o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta all'esito del giudizio oltre interessi come testé specificato.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il titolo monitorio opposto, n. 375/2023 (R.G. n. 1777/2023 del Tribunale di L'Aquila) del
15.10.2023, recante ingiunzione al pagamento di € 43.392,92 oltre interessi e spese, nei confronti di in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_5
(di seguito solo ”) nonché in solido tra loro, si riferisce al
[...] Parte_2 Parte_3
saldo debitore del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 3249 del 30.12.2013, stipulato tra la banca opposta e la e alla accessoria fideiussione prestata nell'interesse del debitore Parte_2
da sino alla concorrenza di € 24.000 per ciascun garante, nonché Parte_6 Parte_3
agli insoluti relativi al contratto di mutuo n. 793450 del 27.5.2020, assistito da garanzia ex L.
992/96.
Hanno proposto opposizione i debitori ingiunti, deducendo che:
- la domanda sarebbe improcedibile per omesso assolvimento della procedura di mediazione, obbligatoria ex art. 28/2010;
- difetterebbe la prova del credito derivante dal contratto di mutuo, attesa l'assenza della relativa certificazione ex art. 50 TUB. Tale norma prevede infatti che “La Banca d'TA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Nel caso di specie, in mancanza del certificato di conformità delle scritture contabili, non vi sarebbero stati i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- l'oggetto del contratto di fideiussione, che assiste il contratto di apertura di credito in conto corrente, sarebbe indeterminato, precludendo al fideiussore dell'esposizione debitoria a cui sarebbe esposto in ragione del rapporto principale;
- in ogni caso, l'importo della garanzia prestata con la fideiussione, pari ad € 24.000,00 per ciascuno dei fideiussori sarebbe superiore a quello del fido accordato nel rapporto principale, pari ad € 20.000,00. Tale circostanza integrerebbe la violazione degli art. 1938 e 1941 c.c., con conseguente nullità del contratto di fideiussione;
3 R.g. n. 2426/2023
Si è costituita la creditrice , (di seguito solo Controparte_1
Contr
”) la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree, rappresentando che:
- la procedura di mediazione sarebbe stata correttamente avviata, anche se non ancora conclusa all'epoca dell'instaurazione del giudizio di opposizione;
- il debito derivante dal contratto di muto non sarebbe contestato né nel merito né nel quantum, ma risulterebbe provato dal contratto, dal piano di ammortamento e dalla prova di erogazione;
pertanto, non sarebbe necessaria la certificazione ex art. 50 TUB, trattandosi peraltro il mutuo di contratto reale ed essendo certe sin dall'inizio le somme da restituire;
- la fideiussione sottoscritta dagli opponenti sarebbe una fideiussione omnibus, per definizione non riferibile ad unico rapporto, e indicherebbe l'importo massimo garantito.
- gli artt. 1938 e 1941 c.c. non sarebbero applicabili al caso alla specie in quanto, nel caso di fideiussioni omnibus, l'importo garantito può essere superiore a quello indicato nel contratto principale.
Tanto premesso, la banca opposta rappresentava altresì che il decreto ingiuntivo opposto presentava invero un errore materiale, non specificando che i fideiussori erano tenuti al pagamento della somma ingiunta nei soli limiti della garanzia prestata. Pertanto, con provvedimento emesso in data 5.12.2023, in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, il Tribunale di L'Aquila aveva emendato detto errore, limitando le somme dovute dai fideiussori entro i limiti della garanzia prestata.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta in atti. Con le memorie ex art 171 ter
c.p.c., le parti hanno specificando le relative domande e depositato documentazione integrativa.
In particolare, parte opposta ha prodotto prova dell'avvenuta conclusione del procedimento di mediazione e ha circoscritto la domanda al credito relativo al saldo debitore del contratto di conto corrente, per un importo pari ad € 21.835,34, avendo ricevuto in pagamento le somme relative al mutuo dal Fondo ex art. .L 992/1996. Tali circostanze sono state rilevate anche nell' ordinanza del 21.10.2023, con cui è stata anche concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 21.835,34. Con la medesima ordinanza è stata fissata l'udienza del 27.3.2025 per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
__________________
1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti
4 R.g. n. 2426/2023
costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass., Sez. 1, 13 giugno 2006,
n. 13674; Cass., Sez. 3, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, il creditore ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento dal debitore principale e dai fideiussori della somma di € 43.992,92, relativa al saldo debitore del contratto di conto corrente n. 3249 del 30.12.2013, della conseguente fideiussione sino alla concorrenza di € 24.000,00 per ciascuno dei due fideiussori e e agli insoluti relativi al contratto di mutuo n. 793450 del Parte_1 Parte_3
27.5.2020, salvo poi rinunciare, in corso di causa, alla domanda relativa a tale rapporto e dunque dichiarare che il credito vantato ammonta ad € 21.835,34.
Per contro, l'opponente non ha contestato la debenza delle somme ingiunte relativamente alla parte residua del credito, sollevando questioni inerenti alla nullità del contratto di fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto e la non corrispondenza tra la garanzia prestata e il debito garantito, in quanto l'importa della prima risulta superiore al debito.
^^^^^^
2. Orbene, in primo luogo deve rilevarsi che le censure relative alla parte di debito derivante dal mancato pagamento delle rate del mutuo risultano superate dalla rinuncia della relativa domanda, avendo il creditore ricevuto il pagamento della somma dal Fondo ex art. L 992/1996.
La cognizione del Tribunale è dunque circoscritta alle deduzioni relative al saldo debitore del contratto di conto corrente. Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che il credito non risulta
5 R.g. n. 2426/2023
contestato e in ogni caso il creditore ha provato l'esistenza del credito attraverso la produzione deli estratti delle scritture contabili muniti di certificazione ex art. 50 TUB (all.ti 7 e 8 fasc. opposto). Il giudizio deve concentrarsi sulla validità del contratto di fideiussione, nella prospettiva degli opponenti, nullo per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione degli art. 1938 e 1941 c.c.
In merito al primo aspetto, merita anzitutto evidenziare come sia pacifico tra le parti che la fideiussione in oggetto sia una fideiussione c.d. “omnibus”. Si tratta, come noto, di una garanzia di tipo personale che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti di uno stesso creditore.
Sul punto, analizzando il contratto di fideiussione (all.4 sub 3 fasc, monitorio) si legge infatti che la fideiussione prestata garantisce “…l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, nascente…” da Apertura di credito n. 922458 “…nonché di qualsiasi altra obbligazione verso codesta banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari
o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi, per le quali Vi dichiaro fin d'ora di considerarmi solidamente obbligato nei confronti di codesta Banca a ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod. civ.”, il tutto “sino alla concorrenza dell'importo di € 24.000,00”.
Orbene, a norma dell'art. 1938 c.c., la fideiussione può essere prestata anche con riferimento ad una obbligazione condizionata e futura, purché, nell'ultimo caso, sia previsto l'importo massimo garantito. Nel caso di specie, come si evince dallo stralcio del contratto sopra riportato, l'oggetto appare sufficientemente specificato in quanto, con riferimento alle obbligazioni future, vengono evidenziate una serie di ipotesi che possono dare luogo a responsabilità dei fideiussori, oltre ad essere specificato l'importo massimo della fideiussione, individuato in ventiquattromila euro.
Proprio tale ultima previsione, ad opinione della giurisprudenza, risulta essenziale ai fini della determinazione dell'oggetto e della conseguente validità della fideiussione (cfr. Cass. Civ.
6 R.g. n. 2426/2023
2492/2017). Conseguentemente, l'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione
è infondata e, pertanto, va respinta.
Ulteriormente, va disattesa la censura relativa alla violazione dell'art. 1941 c.c., stante il superamento dei limiti di quello che è dovuto al debitore principale. Sul punto, ancora una volta occorre rilevare che quella in oggetto è una fideiussione omnibus. Da ciò ne discende che la garanzia non è limitata alla sola somma di euro 20.0000 derivante dal rapporto di apertura di credito n. 922458, ma impegna i fideiussori anche al pagamento di tutte le obbligazioni future, contratte dal debitore principale nei confronti dell'istituto bancario, sino alla concorrenza di €
24.000,00. Conseguentemente, nel caso di specie, la fideiussione risulta pienamente valida ed efficace, non risultando alcuna violazione dell'art. 1941 c.c.
L'ulteriore doglianza relativa alla mancata specificazione, nel decreto ingiuntivo opposto, del limite entro il quale i fideiussori sono chiamati a rispondere, risulta superata dal provvedimento del 5.12.2024 emesso dal Tribunale di L'Aquila, con cui, dietro istanza di correzione di errore materiale, ai fideiussori è stato ingiunto il pagamento solo entro il limite della garanzia prestata.
In ogni caso, avendo il creditore rinunciato ad una parte del credito, la somma residua risulta di
€ 21.835,34, risulta inferiore al limite della garanzia prestata di € 24.000, per ciascun fideiussore.
3. In definitiva le contestazioni sollevate dagli opponenti sono risultate tutte infondate.
L'opposto, per parte sua, ha fornito la prova della titolarità del proprio credito producendo, sin dalla fase monitoria, i contratti di apertura di credito, le fideiussioni, nonché i documenti ex art. 50 TUB.
Tuttavia, nonostante l'infondatezza delle censure mosse in sede di opposizione, considerata la modifica della domanda avvenuta nel corso del giudizio, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opponenti vanno condannati al pagamento della somma di € 21.835,34.
La peculiarità della vicenda e la modifica della domanda in corso di causa giustificano la compensazione delle spese di lite della presente fase di opposizione nella misura del 50%. Per la restante parte, le spese seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento secondo il valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 R.g. n. 2426/2023
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 375/2023 emesso dal Tribunale di L'Aquila il 15.10.2023,
R.G. n. 1777/2023.
- CONDANNA in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
e in solido tra loro, al pagamento della Parte_5 Parte_3 somma di € 21.835,34 oltre interessi nella misura di legge a decorrere dalla domanda monitoria al saldo e sino alla concorrenza, per i soli fideiussori, dell'importo di € 24.000 ciascuno.
- COMPENSA le spese di lite relative alla presente fase di opposizione nella misura del 50%;
- CONDANNA in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
alla rifusione, in favore Controparte_4 [...]
della residua parte delle spese di giudizio, che Controparte_1 liquida in: € 1.305,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre esborsi, rimborso spese generali ed accessori di legge per la fase monitoria;
€ 2.538,50 per compensi ex DM. 55/2014, oltre esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge per il presente giudizio di opposizione.
Così deciso in L'Aquila, in data 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
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