Articolo 3 della Legge 7 agosto 1997, n. 270
Articolo 2Articolo 4
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27 agosto 1997
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Versione
29 dicembre 1999
Art. 3. (Disposizioni finanziarie) 1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui ventennali con onere a totale carico dello Stato nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 5 del presente articolo.
2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri anche di nuova istituzione.
3. Con successivi decreti il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri a quelli delle amministrazioni statali beneficiarie le somme destinate alla realizzazione di interventi di loro competenza.
4. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzate per le finalita' di cui alla presente legge. ((Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto e' ammessa la compensazione tra i fondi gia' trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese gia' effettuate)) .
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 150 miliardi per il 1998 e a lire 200 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1999
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