Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/05/2025, n. 4627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4627 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
n. 17525/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17525/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Diocleziano 342 presso Parte_1
l'avv. Michele Bisceglia, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di appello
APPELLANTE
E
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1 persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola E/2 presso l'avv. Fabrizio Massaccesi, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio rep. 186.905 Persona_1
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va confermata. pagina 1 di 5
Campania dal FGVS a risarcire i danni subiti dall'attore per le lesioni personali riportate nell'evento, oltre rivalutazione ed interessi come danno da ritardo, il tutto nei limiti di € 20.000, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha proposto appello CP_2
chiedendo di accogliere la domanda proposta in primo grado, condannando la
[...] parte appellata a risarcire i danni subiti dall'appellante nel sinistro dedotto in giudizio, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita l'impresa designata appellata chiedendo di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso del secondo grado è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr. ; ora la Persona_2 causa va decisa.
Il GdP ha rigettato la domanda di perché non ha ritenuto attendibile il teste CP_2 escusso davanti a lui, il quale aveva riferito del sinistro dedotto in Testimone_1 giudizio, e ciò per tre motivi: prima di tutto, il teste aveva dichiarato “non ho mai reso altre testimonianze in materia di sinistri stradali”, mentre dalla schermata dati Ivass allegata alla comparsa conclusionale della parte convenuta risultava “il risultava Tes_1 aver già deposto in data 18-03-19 e 25-08-17 nell'ambito di sinistri che risultano essere stati liquidati”; in secondo luogo il teste “non indicava neanche sommariamente l'ora in cui si sarebbe verificato il sinistro”; in terzo luogo, il teste aveva precisato di essere un conoscente dell'attore che stava attraversando la strada con lui per raggiungere il marciapiede opposto ove si trovava l'Ufficio Postale – ma allora non si comprende perché l'attore non avesse indicato il nome del teste nella denuncia querela sporta, relativamente all'evento dedotto nel presente giudizio, al Commissariato di PS di Napoli/San Paolo in data 26/3/2020.
Sul primo punto, l'appellante sostiene che il GdP non avrebbe potuto utilizzare un documento, qualificato come “schermata dati Ivass”, prodotto “oltre i termini di legge” (con la comparsa conclusionale), e che consisteva in “una stampa incompleta e non autenticata, riportante il solo codice fiscale del sig. ed una breve lista di presunti Tes_1 sinistri stradali in cui lo stesso sarebbe rimasto coinvolto”. Inoltre, sempre secondo l'appellante, anche a voler considerare utilizzabile il documento in questione, esso non dimostrerebbe che il teste escusso in primo grado sia inattendibile: i due sinistri Tes_1 nei quali egli risulta aver già testimoniato prima del presente giudizio (del 6/7/2019 e non del 18/3/2019 come erroneamente indicato dal GdP, e quello del 25/8/2017) risultano entrambi “liquidati”, e ciò significa che relativamente ad essi si limitò a Tes_1 rilasciare una mera dichiarazione scritta, non rendendo una vera dichiarazione testimoniale: per cui non ha mentito, riferendo di non aver reso precedenti testimonianze. E comunque, evidenzia in chiusura l'appellante, in base al documento in questione pagina 2 di 5 avrebbe testimoniato meno di 3 volte e mai davanti all'autorità giudiziaria, per Tes_1 cui in base alla normativa vigente dovrebbe ritenersi assolutamente attendibile. A proposito di tali motivi d'appello, si osserva quanto segue. L'art. 135 Cod.Ass., al comma 3quater stabilisce: “Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.”; si tratta di una norma che persegue una finalità di ordine pubblico, tutelare il regolare andamento del processo, e dunque quella di richiedere i dati dei testi all'Ivass è una facoltà che le parti possono sempre esercitare, senza preclusioni cronologiche;
pertanto, la convenuta in primo grado poteva produrre il documento anche con la comparsa conclusionale. Per contestare l'autenticità della informativa Ivass prodotta dalla convenuta/appellata, parte attrice/appellante avrebbe avuto una sola strada: richiedere a propria volta una informativa utilizzando il codice fiscale del teste , Tes_1 Con mostrando poi che;
non avendolo fatto, il documento prodotto Controparte_3 dalla impresa designata deve considerarsi autentico. Deve dunque ritenersi acclarato che, prima del presente giudizio, il sig. abbia testimoniato altre due volte. Si consente Tes_1 con parte appellante circa il fatto che, verosimilmente, risultando “liquidati” i due precedenti sinistri nei quali ha funto da testimone, in tali occasioni ha reso Tes_1 testimonianze scritte;
tuttavia, ciò non giustifica quanto da lui dichiarato nel primo grado di questo processo, ossia “non ho mai reso altre testimonianze in materia di sinistri stradali”: chiunque è in grado di comprendere che, scrivendo o sottoscrivendo una dichiarazione sulla dinamica di un sinistro stradale, sta testimoniando. Deve dunque ritenersi che abbia volontariamente nascosto dinanzi al GdP di avere Tes_1 testimoniato precedentemente, e ciò lo rende inattendibile: se ha mentito su un punto così rilevante, può avere mentito su tutto. Quanto al fatto che i due sinistri non integrano la soglia prevista dalla norma citata, raggiunta la quale il giudice civile è tenuto a trasmettere l'informativa alla Procura della Repubblica, è irrilevante ai fini che qui interessano: il punto è che il teste ha mentito sul fatto di non aver precedentemente testimoniato, il che, si ripete, lo rende inattendibile.
Quanto al fatto che non ha indicato nemmeno sommariamente l'orario del Tes_1 sinistro, sul punto nell'atto d'appello non si deduce nulla, ma non sembra un motivo d'inattendibilità del teste: può avere dimenticato di precisarlo, non essendogli stata rivolta espressa domanda sul punto.
C'è poi l'altro punto su cui ha motivato il GdP: in data 26/3/2020, circa un mese e mezzo dopo il dedotto sinistro, denunciò detto evento al Commissariato di PS di CP_2
Napoli/San Paolo, riservandosi di indicare il nominativo dei testi presenti al fatto e senza quindi fare il nome del teste . Secondo l'appellante, la circostanza è irrilevante: Tes_1
pagina 3 di 5 “la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada”, “il Giudice di merito non può ritenere che la mancata indicazione dei testi in querela sia prova dell'inattendibilità degli stessi, altrimenti si creerebbe una nuova norma che subordina a tale condizione la possibilità di essere risarciti, e ciò è inaccettabile (ex multis, Cass. Civ., sez. III civile, sentenza n. 9939/2012)”; evidenzia che il comma 3 bis dell'art. 135 Cod.Ass. stabilsce “In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione …”, mentre in questo caso si discute di lesioni personali. Oltretutto, sempre secondo l'appellante, si spiega bene perché nel denunziare l'evento alla PS il sig. si sia riservato di CP_2 indicare quale testimone: perché era un suo semplice conoscente, come risulta dalla Tes_1 deposizione testimoniale raccolta, e in quel momento non aveva ancora acquisito le sue generalità complete. A proposito di tali argomentazioni, si osserva che nella sentenza impugnata il GdP non ha certo stabilito una nuova condizione di procedibilità della domanda non prevista dalla legge: ha soltanto ritenuto inattendibile un teste, non indicato nella denuncia sporta alla pubblica autorità. La stessa Cass. 9939/2012, nella sua massima completa, afferma: “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi.”, quindi il GdP ha applicato il principio enunciato dalla giurisprudenza citata dallo stesso appellante, utilizzando la mancata indicazione delle generalità del teste nella denuncia alla PS per considerare il teste stesso inattendibile. Infatti, come mai, se aveva chiesto alla pubblica CP_2 autorità di individuare e punire il responsabile del suo investimento, non ha fornito il nominativo di un testimone oculare certo dell'evento? Il fatto che fosse solo un conoscente di non Tes_1 CP_2 spiega nulla: il teste ha riferito che al momento del sinistro stava attraversando la strada con il sig.
erano insieme, quindi in un mese l'odierno appellante avrebbe dovuto sapere bene che CP_2
aveva assistito all'evento ed aveva avuto tutto il tempo per raccogliere le sue generalità ed Tes_1 inserirle nella denuncia;
se non lo ha fatto, ciò induce quanto meno il ragionevole dubbio che Tes_1 non abbia in realtà assistito all'evento dedotto in giudizio, e che l'appallante abbia progressivamente costruito la sua linea difensiva, prima presentando denuncia contro ignoti, e solo successivamente individuando una persona da indicare come testimone. Tra l'altro, il dubbio è rinforzato dalla circostanza che non risulta che abbia mai successivamente integrato la denuncia indicando il CP_2 nominativo di come testimone. Tes_1
Riepilogando, l'appellante non è riuscito a superare le ragioni per le quali il GdP ha rigettato la domanda in primo grado – ossia, i motivi di inattendibilità del teste escusso, La domanda proposta in primo grado va dunque rigettata perché infondata, come statuito nella sentenza impugnata. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 4 di 5 .
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17525/2022 rgac tra:
, appellante;
per il FGVS, appellata;
così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, che liquida in € 2600 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 10/5/2025 Il giudice unico
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