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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/11/2024, n. 28827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28827 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: Comune di Fossano, in persona del sindaco, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Alberto Leone e Paolo Canonaco, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Tarvisio n. 2. Ricorrente contro SPECI s.r.l., con sede in Pomezia, in persona della legale rappresentante sig.ra EN LI, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato prof. Stefano Recchioni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, corso Trieste n. 37. Controricorrente avverso la sentenza n. 739/2019 della Corte di appello di Torino, depositata il 29. 4. 2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19. 9. 2024 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Civile Sent. Sez. 2 Num. 28827 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 08/11/2024 R.G. N. 20710/2019. 2 Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. FU CO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udite le difese svolte dall’Avv. Paolo Canonaco per il comune ricorrente e dall’Avv. Stefano Recchioni per la società controricorrente Fatti di causa Con sentenza n. 607 del 2005 del tribunale di Cuneo il comune di Fossano venne condannato a pagare la somma di euro 331.178,69 in favore della s.r.l. CI a titolo di corrispettivo dell’esecuzione di lavori dati in appalto. Nel corso del giudizio di appello, proposto da entrambe le parti, il comune dichiarò di proporre querela di falso avverso l’ “ estratto del registro di contabilità relativo al 13° stato di avanzamento dei lavori prodotto dalla CI come documento n. 8 del fascicolo di primo grado “, denunciando la falsità dell’apposizione della riserva n. 1 da parte dell’impresa sulla base della quale era stata emessa la pronuncia di condanna da parte del tribunale. La Corte di appello di Torino, con ordinanza dell’11. 12. 2007, ritenuta la ritualità e rilevanza della querela, sospese il giudizio, dando termine per la riassunzione della causa di falso dinanzi al giudice competente. Riassunto il giudizio dinanzi al tribunale di Velletri, questi, con sentenza n. 1684 del 2012, dichiarò inammissibile la querela di falso proposta dal comune nei confronti dell’estratto del registro di contabilità n. 13, prodotto dalla CI come documento n. 8, “ in quanto trattasi di documento non proveniente dal direttore dei lavori “ e quindi non opponibile al comune, rigettò la querela di falso avanzata dalla stessa CI in via incidentale nei confronti dell’estratto del registro di contabilità n. 13, prodotto dal comune come documento n. 10, e dichiarò la falsità del XIII SAL, prodotto in copia dalla CI al citato documento n. 8, “ nella parte in cui contiene la dicitura con riserva a pagina 1 e a pagina 2 e nella parte in cui manca la dicitura il direttore dei lavori a pagina 2 “. La decisione venne appellata dalla società CI davanti alla Corte di appello di Roma, che, con sentenza n. 2996 del 2018, rigettò il gravame. La s.r.l. CI propose contro questa sentenza ricorso per cassazione. R.G. N. 20710/2019. 3 Nella pendenza del giudizio di legittimità avverso la decisione sulla querela di falso, la medesima CI riassunse davanti alla Corte di appello di Torino il giudizio di impugnazione della sentenza del 2005 del tribunale di Cuneo, chiedendo che tale giudizio fosse dichiarato estinto, per essersi la causa sulla querela di falso proposta dal comune ormai definitivamente conclusa con la sentenza della Corte di appello di Roma del 2018 e per non avere la controparte riassunto il giudizio di secondo grado nel termine previsto dall’art. 307, comma 3, c.p.c.. Con sentenza n. 739 del 29. 4. 2019 la Corte di appello accolse l’istanza e dichiarò estinto il giudizio di impugnazione, sulla base della considerazione che il ricorso per cassazione proposto dalla CI e la conseguente pendenza del giudizio di legittimità sulla sentenza della Corte di appello di Roma, introdotto dalla società CI, non impedivano di ritenere ormai definitivamente decisa la querela di falso avanzata dal comune di Fossano, avendo il ricorso al giudice di legittimità investito il solo capo della sentenza che aveva deciso, rigettandola, sulla diversa domanda, proposta in via riconvenzionale dalla CI, per la dichiarazione di falsità dell’estratto conto prodotto dal Comune. Aggiunse la Corte torinese che assorbente, nel senso della declaratoria di estinzione del giudizio, era comunque la circostanza che il giudizio di appello dinanzi a sé era stato sospeso in ragione della proposizione da parte del comune della querela di falso avverso la copia del registro di contabilità n. 13 e non anche della querela di falso, solo successivamente proposta dinanzi al tribunale di Velletri, nei confronti del XIII SAL, e che tale domanda era già stata dichiarata inammissibile dal tribunale, con statuizione divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte del comune medesimo. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 27. 5. 2019, con atto notificato il 28. 6. 2019, ha proposto ricorso il comune di Fossano, sulla base di due motivi. La s.r.l. CI ha notificato controricorso. Avviata in decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con ordinanza interlocutoria n. 2594 del 29. 1. 2024 la trattazione del ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza. Il P.M. e le parti hanno depositato memoria. R.G. N. 20710/2019. 4 Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4, e dell’art. 112 c.p.c., assumendo l’erroneità della decisione impugnata laddove ha individuato l’oggetto del giudizio di legittimità pendente sulla sentenza della Corte di appello di Roma nel solo capo della decisione che aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla CI, per la dichiarazione di falsità dell’estratto conto n. 13 prodotto dal Comune. Si sostiene in contrario che il ricorso per cassazione avanzato dalla predetta società investiva anche la statuizione che, in sede di gravame, aveva confermato la dichiarazione di falsità del XIII SAL, prodotto dalla CI, rilevante ai fini della decisione della causa di merito pendente nella fase di appello. Ne consegue, sostiene il ricorrente, che, pendendo il giudizio di legittimità, il giudizio di falsità non poteva ritenersi concluso e che, pertanto, non era mai iniziato a decorrere il termine per la riassunzione della causa di merito. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, con una prima ratio decidendi, ha affermato che il giudizio di falsità introdotto dal comune è stato compiutamente definito con la sentenza n. 2996 del 2018 della Corte di appello di Roma. Ha reputato, a tal fine, ininfluente la pendenza del giudizio di legittimità sul ricorso per cassazione proposto dalla società CI avverso tale sentenza, per la ragione che esso investiva il solo capo della decisione che aveva confermato il rigetto della querela di falso avanzata in via riconvenzionale dall’impresa avverso l’estratto del registro di contabilità n. 13, costituito dal documento n. 10 prodotto dal Comune dinanzi al tribunale di Velletri. Da tale affermazione ha tratto quindi la conclusione che il giudizio di appello pendente davanti a sé si era estinto per mancata riassunzione nel termine prescritto dalla legge ( art. 307, comma 3, nella versione all’epoca in vigore ), decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza emessa sulla querela di falso, ai sensi dell’art. 297, comma 1, c.p.c.. L’accertamento così compiuto, come dedotto dal Procuratore Generale, appare però errato, atteso che il ricorso per cassazione proposto dalla CI investiva anche il capo della sentenza che aveva confermato la dichiarazione fatta dal R.G. N. 20710/2019. 5 primo giudice di falsità del XIII SAL prodotto in copia dalla CI con il documento n. 8, “ nella parte in cui contiene la dicitura con riserva a pagina 1 e a pagina 2 e nella parte in cui manca la dicitura il direttore dei lavori a pagina 2“ A tal fine è sufficiente richiamare l’ordinanza di questa Corte n. 2608 del 20. 1. 2024, che ha deciso, rigettandolo, il ricorso proposto dalla società CI per la cassazione della menzionata sentenza della Corte di appello di Roma, dalla quale emerge chiaramente che la Corte ha esaminato e si è pronunciata anche sul capo della decisione di conferma della statuizione di falsità del XIII SAL, investito in modo diretto dal terzo, quarto e quinto motivo del ricorso. In particolare, alla citata ordinanza decisoria di questa Corte va riconosciuta nel caso di specie efficacia di giudicato esterno, attestando fatti processuali rilevanti ai fini della presente decisione. Va inoltre ribadito l’insegnamento secondo cui il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio e, qualora si sia formato a seguito di una pronuncia di questa Corte, la sua cognizione prescinde dall’onere di allegazione delle parti, potendo provvedervi la Corte in forza della sua attività, sulla base del principio secondo cui essa conosce i propri provvedimenti e non può, nel decidere, prescindere da essi ( Cass. Sez. un. n. 24682 del 2007; Cass. n. 24740 del 2015; Cass. n. 18634 del 2017 ). Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 221 e 223 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 295 e 297 stesso codice, censurando la sentenza impugnata per avere circoscritto la ragione dell’ordinanza di sospensione della causa di appello alla sola proposizione della querela di falso concernente l’estratto del registro di contabilità n. 13, non avvedendosi che con tale atto il comune aveva chiaramente impugnato di falsità anche il XIII SAL, con l’effetto che vi era perfetta coincidenza tra la causa della sospensione e l’oggetto del giudizio ancora pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. Anche questo motivo merita accoglimento. La Corte torinese, con una seconda ratio decidendi ritenuta dirimente, ha motivato la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in forza della considerazione che la sospensione di esso era stata disposta in relazione alla querela di falso avanzata nei confronti dell’estratto del registro di contabilità R.G. N. 20710/2019. 6 n. 13, prodotto dalla CI nel documento indicato con il n. 8, domanda dichiarata inammissibile nel relativo giudizio, e non anche per la domanda di falsità del XIII SAL, prodotto sempre nell’allegato n. 8, domanda quest’ultima avanzata dal Comune, insieme alla prima, soltanto dinanzi al tribunale di Velletri. Ha quindi rilevato che essendo stata decisa in modo definitivo la querela di falso per cui era stata disposta la sospensione del giudizio di merito sulla pretesa dell’impresa appaltatrice, il processo avrebbe dovuto essere riassunto nel termine decorrente dal passaggio in giudicato, per mancata interposizione dell’appello, della menzionata pronuncia di inammissibilità del tribunale, ormai trascorso invano. Il ragionamento non appare condivisibile. Non vi è dubbio che la premessa da cui la Corte distrettuale muove sia corretta, in quanto, nella querela di falso proposta in via incidentale, l’autorizzazione del giudice alla sua proposizione delimita senz’altro il perimetro del giudizio di falso, anche ai fini della sospensione del giudizio principale e della sua successiva riassunzione. Non può però non rilevarsi, nel caso di specie, la circostanza, riconosciuta dalla stessa Corte territoriale, che la querela di falso era stata proposta dal comune dinanzi al tribunale di Velletri, giudice competente, anche con riguardo al XIII SAL e che essa era stata accolta dal tribunale, che aveva dichiarato il documento falso “ nella parte in cui contiene la dicitura con riserva a pagina 1 e a pagina 2 e nella parte in cui manca la dicitura il direttore dei lavori a pagina 2 “, con statuizione confermata in sede di appello ma investita da ricorso per cassazione, allora, non ancora deciso. Il giudizio di falso, per il quale la Corte di appello aveva disposto la sospensione, ha avuto pertanto ad oggetto anche la domanda di accertamento della falsità del XIII Sal. Su tale domanda il giudice dell’ azione di falso si è pronunciato nel merito e non vi è dubbio che il relativo accertamento era in grado di avere incidenza sulla definizione della causa di merito, concernendo la validità dell’apposizione della riserva, su cui, come riconosciuto dalla stessa Corte di appello, l’impresa appaltatrice aveva fondato la sua pretesa. La questione se tale domanda fosse ammissibile non rileva, atteso che tale vaglio non può che essere rimesso al giudice del falso e non al giudice della causa pregiudicata. Rileva invece che il giudice del falso si R.G. N. 20710/2019. 7 sia comunque pronunciato su di essa ed il giudizio sia proseguito fino al suo epilogo definitivo. La circostanza che il giudice del falso abbia esaminato nel merito la domanda costituisce anzi implicito riconoscimento della sua ammissibilità, che vale a dire, per il profilo che qui interessa, essa fosse compresa nella domanda inizialmente proposta, per la quale era stata disposta la sospensione del giudizio. Ad ogni modo il fatto che il giudizio di falso svolto in via incidentale avesse avuto ad oggetto anche la querela di falso nei confronti del XIII Sal costituiva un dato oggettivo, che non poteva essere ignorato ai fini della decorrenza del termine di riassunzione della causa di merito, che inizia nel momento in cui il giudizio sulla causa pregiudicante è definito con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 297, comma 1, c.p.c.. La Corte di merito avrebbe pertanto dovuto prendere atto che il giudizio di falso, la cui decisione era stata rimessa davanti al giudice competente, era al momento ancora pendente, essendo stato proposto ricorso per cassazione. Sotto altro profilo può osservarsi che la valutazione della Corte territoriale della stessa ordinanza con cui ha disposto la sospensione del giudizio per la proposizione della querela di falso appare ispirata ad un rigido formalismo, ignorando non solo la stretta connessione tra registro di contabilità e stato di avanzamento dei lavori ma, soprattutto, la finalità sostanziale, il petitum, della azione di falso proposta dal Comune avverso la documentazione dell’appalto, volta a far dichiarare che l’apposizione della riserva n. 1 da parte dell’impresa era apocrifa e che, pertanto, essa non era stata mai formulata ed iscritta. La stessa ordinanza di sospensione del giudizio di appello emessa dalla Corte di merito, riprodotta nel controricorso, evidenziava in particolare che la querela di falso proposta dal comune aveva per oggetto proprio l’apposizione della riserva n. 1 da parte della impresa appaltatrice e che la questione da essa posta era rilevante, atteso che la condanna del comune da parte della sentenza impugnata trovava fondamento in essa. Ciò in conformità alla normativa in materia di appalto di opere pubbliche, che sottopone le richieste e le contestazioni dell’appaltatore nel corso del rapporto all’onere della iscrizione della riserva. Anche per tale ragione la Corte di appello avrebbe quindi dovuto ritenere che la questione posta dalla querela di falso avanzata dal comune non aveva trovato R.G. N. 20710/2019. 8 compiuta definizione con la pronuncia di inammissibilità del tribunale, motivata dalla inopponibilità dell’estratto conto non firmato al comune appaltante, ma che il relativo giudizio era ancora pendente per effetto del ricorso per cassazione proposto dalla società CI avverso il capo della decisione che aveva statuito la falsità del Sal. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.