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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Giovanni Caso Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1253 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, rimessa al Collegio per la decisione il 07/10/2025
tra
(C.F.: ) ammessa al gratuito patrocinio Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Vairo presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. , ammesso al gratuito patrocinio rapp.to Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difeso dall' Avv. Alfonso Di Vico, presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: ZI
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 07/10/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi. Il Pubblico Ministero concludeva per la conferma dei provvedimenti provvisori.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/02/2022, la ricorrente esponeva di essere separata legalmente dal resistente in virtù del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
30.03.2020; aggiungeva che dalla unione era nata in data [...] una figlia, . Persona_1
Riferiva la ricorrente che con le condizioni della separazione le parti avevano concordato il pagamento di € 200,00 a titolo di mantenimento in favore della figlia minore, oltre al pagamento delle spese straordinarie (mediche, sportive e scolastiche) nella misura del 50% ciascuno nonché
l'affidamento condiviso della minore con disciplina del diritto di visita del padre e nulla per il mantenimento dei coniugi essendo indipendenti economicamente.
Pertanto, la ricorrente, sul presupposto del protrarsi della separazione da oltre un anno e persistendo l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso della figlia, l'obbligo per il padre a versare un assegno di mantenimento dell'importo complessivo di € 300,00 mensili, per la figlia oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% con disciplina delle modalità di visita.
All'udienza del 26.04.2022 il Presidente delegato, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente, confermava la disciplina della separazione e aumentava l'assegno di mantenimento per la figlia minore ad € 300,00 in considerazione delle accresciute esigenze della stessa, rimettendo la causa sul ruolo del Giudice istruttore.
In data 20.04.2023 si costituiva tardivamente in giudizio il resistente non contestando le statuizioni pronunciate con la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili emessa il 12.12.2022, ad eccezione di quella relativa alla somma stabilita per il mantenimento della figlia minore, chiedendo una riduzione del mantenimento ad euro 250,00 rideterminato in €150,00 corrisposti dal resistente ed il residuo a mezzo assegno unico percepito interamente dalla madre della minore. Precisava, altresì, di non svolgere alcuna attività lavorativa, di percepire il reddito di cittadinanza il cui importo era pari ad € 750,00 mensili e di abitare da solo in un immobile sito in Maddaloni Via Ficucella,37con il pagamento di un canone mensile di € 350,00 .
Rimessa la causa in decisione in data 07/10/2025, essendo già stata pronunciata sentenza sullo status in data 12/12/2025, occorre pronunciarsi sulle sole statuizioni accessorie.
Dall'esame degli atti le parti concordano sull'affidamento condiviso con residenza privilegiata presso la madre, sulla disciplina del diritto di visita e sulla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ad eccezione sulla quantificazione dell'importo del mantenimento.
Ciò premesso dovrà essere unicamente determinato l'ammontare del mantenimento che il padre corrisponderà in favore della minore.
2 Il resistente lamenta che, per lo stato di disoccupazione e per le proprie condizioni di salute non lavorare, non è più in grado di contribuire al mantenimento(cfr. comparsa conclusionale 11/10/2025).
Dalla documentazione in atti risulta unicamente un certificato specialistico ed un esame presso strutture private risalenti all'anno 2022 che non accertano se attualmente il resistente sia o meno nelle condizioni di svolgere una attività lavorativa. Quanto all'assunto stato di disoccupazione come noto, secondo concorde giurisprudenza, neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole( Cass.civ. I sez 12283/2024 ; Cass.civ. sent. n. 39411/17 ) . Tanto premesso, il Collegio reputa congruo confermare l'importo pari a € 300,00 mensile a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo il Protocollo d'intesa del
28.03.2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Quanto al diritto di visita, il padre potrà vedere la figlia dal lunedì al venerdì all'orario che riterrà opportuno, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni della minore. In ordine ai fine settimana, sarà utilizzato il metodo dell'alternanza e precisamente il padre terrà con sé la figlia dal sabato mattina fino alle ore 20.00 della domenica;
durante le festività natalizie la figlia Per_1 trascorrerà le festività con il padre o con la madre, ad anni alterni, dal 24 al 25 dicembre, e dal 31 dicembre al 1° gennaio;
nelle festività pasquali la figlia trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il giorno di Lunedì in Albis;
per le vacanze estive la figlia trascorrerà
10 giorni con il padre e 10 giorni con la madre nel mese di agosto compatibilmente con le esigenze lavorative e possibilità economiche di entrambi i genitori. I genitori dovranno comunicare almeno 15 giorni prima della partenza estiva, la destinazione, l'indirizzo ed un recapito telefonico ove la figlia potrà essere sempre rintracciata;
la festa del papà: sarà trascorsa con il padre, il quale preleverà la minore presso la residenza all'orario che riterrà opportuno in relazione alle proprie esigenze lavorative e compatibilmente con gli impegni della minore;
la festa della mamma sarà trascorsa interamente con la madre;
in merito ai compleanni e gli onomastici della minore i genitori concorderanno, unitamente alla figlia, le modalità ed il luogo in cui festeggiare.
Null'altro dovendo essere statuito, attesa la natura del giudizio e le ragioni sottese alla pronuncia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pone a carico di il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della Controparte_1 figlia pari ad €300,00 entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione Istat annuale con ripartizione delle spese straordinarie al 50%;
2) dispone il diritto di visita di come in parte motiva;
Controparte_1
3 3) compensa le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 27/11/2025
4
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio