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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1149/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
ID CO, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5150/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Piazza Del Camidoglio N. 1 00100 MA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3415/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200356356 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3942/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: si rporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava un Avviso di Accertamento esecutivo TARI n. 2200356356, anni d'imposta Indirizzo_1-2018, emesso dall'Ente Creditore MA IT in data 09.09.202 notificatole in data 14.09.2022 per l'importo di Euro 998,33 relativamente all'immobile sito in MA alla Indirizzo_2.
EP , come risulta ex actis dal certificato di famiglia, che la stessa, già a far data dagli anni per cui è accertamento (id est: 2017-2018), fa parte del nucleo familiare del Sig. Nominativo_1 (figlio) vivendo a titolo gratuito nell'abitazione dello stesso sita in MA alla Indirizzo_2 e non era titolare né di altra abitazione né di un alcun contratto di locazione e/o comodato .
EP e documentava, inoltre, che il Sig. Nominativo_1 relativamente agli anni 2017-2018 aveva regolarmente pagato la tassa TARI per un numero di 7 persone quale nucleo familiare c.d. a carico, tra cui appunto ricompresa anche la odierna ricorrente Sig.ra Ricorrente_1.
La Corte di Giustizia di primo grado di MA, con sentenza n. 3415/2024, respingeva il ricorso sulla base della seguente motivazione: “Così riassunti i fatti il ricorso è infondato. Osserva il collegio: a) Che non è in atti lo stato di famiglia. Il documento indicato come stato di famiglia è in realtà un'altra copia dell'avviso
TARI; b) Non è chiaro se la ricorrente è la proprietaria formale dell'immobile sito in Indirizzo_2: l'immobile per il quale il figlio della ricorrente paga la TARI è indicato con l'interno 4, ed ha un determinato numero utente, mentre l'avviso inviato alla ricorrente riporta un diverso numero utente;
c) Non è dunque chiaro se l'immobile interno 4 fosse in passato di proprietà della ricorrente e lo abbia ceduto al figlio (e non abbia comunicato ad AMA la cessione al figlio) ovvero cosa altro sia capitato”.
Avverso la suddetta sentenza propone appello Ricorrente_1 eccependo quanto segue:
-lo stato di famiglia non era stato allegato per mero errore materiale;
- presenta attestazione notariale che evidenzia che la contribuente non ha mai posseduto immobili in
MA e allega visure ipotecarie, sue e del figlio;
- la circostanza, evidenziata dai giudici di primo grado, che l'avviso di accertamento reca un numero di utente diverso e' una incongruenza che deve giustificare MA IT e non l'interessato.
MA IT si e' regolarmente costituita in giudizio per chiedere la conferma del giudizio di primo grado e la condanna alle spese di lite nei confronti della parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' fondato. Dalla documentazione depositata da parte appellante si evince quanto segue:
1) la Sig.ra Ricorrente_1 non è mai stata titolare di alcun diritto reale sull'immobile sito in MA in Indirizzo_2, di proprietà da sempre del di lei figlio Avv. Nominativo_1, né, tanto meno di altro diritto reale su altri immobili e/o diritto personale di godimento nel Comune di MA. Tale circostanza, provata da apposita certificazione notarile, allegata in primo grado non è stata mai contestata dall'Amministrazione. A riprova documentale di ciò si allega la visura ipotecaria da cui risulta che il figlio della ricorrente Avv. Nominativo_1 è l'unico proprietario dell'appartamento sito in MA alla Indirizzo_2
per averlo acquistato nell'anno 2008 e che tale appartamento non gli è stato mai ceduto dalla madre, in quanto la stessa non è mai stata proprietaria di alcun immobile .
2) il figlio della ricorrente ha da sempre, compreso il periodo di accertamento per cui è causa, pagato la
TARI anche per la propria madre Sig.ra Ricorrente_1, la quale vive stabilmente nell'immobile di Indirizzo_2, come risulta dal certificato dello stato di famiglia che e' stato depositato in atti.
E' di tutta evidenza pertanto che l'odierna appellante ha dimostrato ampiamente di non essere soggetto passivo TARI con riferimento all'immobile oggetto dell'avviso di accertamento impugnato. Lo stesso pertanto deve essere annullato.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e condanna MA IT al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in euro 500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Così deciso in MA in data 16 dicembre 2025
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
ID CO, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5150/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Piazza Del Camidoglio N. 1 00100 MA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3415/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200356356 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3942/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: si rporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava un Avviso di Accertamento esecutivo TARI n. 2200356356, anni d'imposta Indirizzo_1-2018, emesso dall'Ente Creditore MA IT in data 09.09.202 notificatole in data 14.09.2022 per l'importo di Euro 998,33 relativamente all'immobile sito in MA alla Indirizzo_2.
EP , come risulta ex actis dal certificato di famiglia, che la stessa, già a far data dagli anni per cui è accertamento (id est: 2017-2018), fa parte del nucleo familiare del Sig. Nominativo_1 (figlio) vivendo a titolo gratuito nell'abitazione dello stesso sita in MA alla Indirizzo_2 e non era titolare né di altra abitazione né di un alcun contratto di locazione e/o comodato .
EP e documentava, inoltre, che il Sig. Nominativo_1 relativamente agli anni 2017-2018 aveva regolarmente pagato la tassa TARI per un numero di 7 persone quale nucleo familiare c.d. a carico, tra cui appunto ricompresa anche la odierna ricorrente Sig.ra Ricorrente_1.
La Corte di Giustizia di primo grado di MA, con sentenza n. 3415/2024, respingeva il ricorso sulla base della seguente motivazione: “Così riassunti i fatti il ricorso è infondato. Osserva il collegio: a) Che non è in atti lo stato di famiglia. Il documento indicato come stato di famiglia è in realtà un'altra copia dell'avviso
TARI; b) Non è chiaro se la ricorrente è la proprietaria formale dell'immobile sito in Indirizzo_2: l'immobile per il quale il figlio della ricorrente paga la TARI è indicato con l'interno 4, ed ha un determinato numero utente, mentre l'avviso inviato alla ricorrente riporta un diverso numero utente;
c) Non è dunque chiaro se l'immobile interno 4 fosse in passato di proprietà della ricorrente e lo abbia ceduto al figlio (e non abbia comunicato ad AMA la cessione al figlio) ovvero cosa altro sia capitato”.
Avverso la suddetta sentenza propone appello Ricorrente_1 eccependo quanto segue:
-lo stato di famiglia non era stato allegato per mero errore materiale;
- presenta attestazione notariale che evidenzia che la contribuente non ha mai posseduto immobili in
MA e allega visure ipotecarie, sue e del figlio;
- la circostanza, evidenziata dai giudici di primo grado, che l'avviso di accertamento reca un numero di utente diverso e' una incongruenza che deve giustificare MA IT e non l'interessato.
MA IT si e' regolarmente costituita in giudizio per chiedere la conferma del giudizio di primo grado e la condanna alle spese di lite nei confronti della parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' fondato. Dalla documentazione depositata da parte appellante si evince quanto segue:
1) la Sig.ra Ricorrente_1 non è mai stata titolare di alcun diritto reale sull'immobile sito in MA in Indirizzo_2, di proprietà da sempre del di lei figlio Avv. Nominativo_1, né, tanto meno di altro diritto reale su altri immobili e/o diritto personale di godimento nel Comune di MA. Tale circostanza, provata da apposita certificazione notarile, allegata in primo grado non è stata mai contestata dall'Amministrazione. A riprova documentale di ciò si allega la visura ipotecaria da cui risulta che il figlio della ricorrente Avv. Nominativo_1 è l'unico proprietario dell'appartamento sito in MA alla Indirizzo_2
per averlo acquistato nell'anno 2008 e che tale appartamento non gli è stato mai ceduto dalla madre, in quanto la stessa non è mai stata proprietaria di alcun immobile .
2) il figlio della ricorrente ha da sempre, compreso il periodo di accertamento per cui è causa, pagato la
TARI anche per la propria madre Sig.ra Ricorrente_1, la quale vive stabilmente nell'immobile di Indirizzo_2, come risulta dal certificato dello stato di famiglia che e' stato depositato in atti.
E' di tutta evidenza pertanto che l'odierna appellante ha dimostrato ampiamente di non essere soggetto passivo TARI con riferimento all'immobile oggetto dell'avviso di accertamento impugnato. Lo stesso pertanto deve essere annullato.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e condanna MA IT al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in euro 500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Così deciso in MA in data 16 dicembre 2025