Decreto cautelare 7 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2023
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02300/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03257/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3257 del 2022, proposto dal sig. NT CH, rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Di Vuolo, Fabiana Di Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ciro Di Vuolo in MI, viale Evaristo Stefini n. 3;
contro
il Comune di MI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in MI, via della Guastalla 6;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento emesso dal Comune di MI, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE – Unità Interventi Diretti Municipi 5-9, Municipio 7 (con sede in Via Sile 8 -20139 MI) JPE 3085/2021 – PG 77473/2021 di inammissibilità e inefficacia della SCIA a sanatoria P.G. 77479/2021 e della comunicazione di fine lavori P.G. 26827/2022 e contestuale ordinanza di demolizione ai sensi degli art. 33 del d.P.R. 380/2001 inerente all’immobile di Via Patroclo n. 19/23 MI (individuato per un refuso dal Comune come via Patroclo n.25), datato 28.09.2022 e notificato il 30.09.2022;
- di ogni altro atto prodromico e conseguenziale e/o provvedimento connesso, presupposto, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo degli interessi legittimi del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di MI;
Vista l’ordinanza cautelare n. 6 del 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato in data 25 novembre 2022 e corredato da istanza cautelare, il sig. NT CH chiedeva a questo Tribunale di disporre l’annullamento del provvedimento del 28.09.2022 con il quale il Comune di MI dichiarava l’inammissibilità e inefficacia della SCIA a sanatoria e della comunicazione di fine lavori e contestuale ordinanza di demolizione ai sensi degli art. 33 del D.P.R. 380/2001 per interventi edilizi realizzati nell’immobile di sua proprietà in di Via Patroclo n. 19/23;
nello specifico, la S.C.I.A. a sanatoria riguardava le seguenti opere:
(a) opere interne/esterne relative al frazionamento di una unità immobiliare (sub 708) posta ai piani 2° e 3° con doppio accesso in tre nuovi appartamenti ai piani secondo (sub 714 – 715) e terzo;
(b) trasformazione di un pergolato al terzo piano in locale abitativo tramite traslazione di S.L. dai piani secondo e terzo. La traslazione di S.L. deriva dall’aver creato due spazi al piano 2° (sub 717 – 716), entrambi ad uso esclusivo delle unità di cui ai sub 714 e del sub 715 e uno spazio al piano 3° - non computati in S.L. - attraverso lo spostamento delle porte d’ingresso al 2° e 3° piano dell’unità abitativa originaria;
(c) opere interne al locale cantinato;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione comunale adita, deducendo l’infondatezza del gravame;
- all’esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2023, con ordinanza n. 6 del 10.01.2023 questo T.A.R. respingeva la domanda di sospensiva per carenza del necessario fumus e ordinava, al contempo, alla resistente di depositare una relazione di chiarimenti con riferimento ai motivi dedotti in ricorso nel termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza;
- in data 7.02.2023 il Comune provvedeva al deposito di una relazione illustrativa dei fatti e dei provvedimenti assunti, allegando i provvedimenti impugnati e i documenti richiamati nel ricorso;
Rilevato che:
- nelle more del giudizio, in data 12.01.2023, recante P.G. n. 19215/2023, il ricorrente presentava una richiesta di permesso di costruire a sanatoria delle opere eseguite;
- all’esito del relativo procedimento il Comune di MI rigettava la predetta istanza con provvedimento motivato del 14.07.2023, emesso con il P.G. n. 383080; e tale provvedimento non veniva gravato dal ricorrente, divenendo definitivo in quanto inoppugnabile;
- in data 6.01.2024 il Comune procedeva ad eseguire un sopralluogo per il tramite della propria Polizia Municipale presso l’immobile per verificare l’ottemperanza dell’ordine di ripristino discendente dal diniego del 14.07.2023;
come da verbale del 27 gennaio 2024, il sopralluogo accertava, però, che l’ordine di ripristino non era stato ottemperato e rilevava la realizzazione di tre appartamenti del tutto indipendenti l’uno dall’altro, due al secondo piano e uno al terzo piano, in cui era stata eliminata la scala interna che collegava i due piani, creando due disimpegni, accessibili dal pianerottolo come parti comuni del condominio, per la realizzazione di tre porte d’ingresso autonome e chiudendo una porzione del terrazzo del terzo piano;
- in prossimità del merito, infine, parte ricorrente documentava la presentazione di una nuova istanza di SCIA in sanatoria, recante data 19.11.2025, e sempre avente a oggetto gli interventi effettuati nell’immobile;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, questo Tribunale ha sollevato ai sensi dell’art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. una possibile ragione di improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza d’interesse;
la causa è, quindi, passata in decisione;
Ritenuto che, in adesione a quanto sollevato ex officio , l’impugnativa è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato che:
- con riferimento alle opere oggetto dell’istanza di SCIA a sanatoria del 10.02.2021, il provvedimento impugnato dà conto della circostanza che “ la SCIA art. 22 è un titolo edilizio inadeguato a legittimare l’intervento realizzato in quanto le opere sono qualificabili di ristrutturazione edilizia fuori sagoma ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 380/2001 e pertanto necessitava la presentazione di un permesso di costruire a sanatoria ”;
- a seguito di tanto, la parte ha presentato immediatamente dopo l’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 6/2023 un’istanza di permesso di costruire in sanatoria con riferimento alle medesime opere, la quale, però, come risulta pacifico in ragione della documentazione in atti e per mancata contestazione sul punto, è stata negata dal Comune con provvedimento del 14.07.2023 divenuto inoppugnabile per decorrenza dei termini;
Considerato che, ad avviso del Collegio, la proposizione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria del 2023 avente a oggetto le medesime opere di cui alla SCIA del 2021, consolidatasi successivamente alla presentazione del giudizio con provvedimento divenuto inoppugnabile, dà luogo a una condotta sostanzialmente abdicativa che, alla luce degli insegnamenti più convincenti della giurisprudenza amministrativa, conduce alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
come affermato, in tal senso, dal Consiglio di Stato nella recente sentenza della Sezione II, n. 5912 del 28 maggio 2024, “ La scelta di inoltrare, a stretto giro di tempo, domanda di permesso di costruire avente ad oggetto gli stessi lavori di cui alla precedente SCIA non può dunque non integrare una evidente fattispecie abdicativa rispetto all'utilizzo del procedimento dichiarativo, il cui perfezionamento è stato interrotto dal Comune ricevente la segnalazione ”, sicché “ quanto meno rispetto alla domanda di permesso di costruire in sanatoria si è formato il silenzio rigetto, mai tempestivamente impugnato, che corrobora la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado per come già dichiarata da quel giudice ”;
Ritenuto, dunque, che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MI nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE Di IO, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | BE Di IO |
IL SEGRETARIO