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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1402/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice CE EN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1402/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. SALVAGGIO GIOVANNI) Parte_1
Parte attrice
E
, nato a [...] il [...] (Avv. TERRANOVA IGNAZIO) Controparte_1
Parte convenuta
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 21.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1
per chiedere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni provocati al Controparte_1 magazzino di sua proprietà, causati dalla fuoriuscita di acqua da una cisterna collocata all'interno di detto magazzino ma in uso al convenuto;
chiedeva, in particolare, la condanna al pagamento di €. 9.023,22 per i danni al magazzino e il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità dello stesso.
1 Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda perché Controparte_1 infondata e, in riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni provocati dall'attore al proprio immobile, per un importo pari a euro € 2.100,00.
L'attore, con memoria del 19.10.2021, eccepiva, con riferimento alla domanda riconvenzionale,
l'incompetenza del Tribunale di Agrigento per essere competente, per valore, il Giudice di Pace.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva espletata mediante espletamento di ctu e posta in decisione all'udienza del 21.10.2025.
Così brevemente delineata la res litigiosa, l'eccezione di incompetenza è infondata in quanto l''art. 36 c.p.c. consente lo svolgimento del processo simultaneo sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale nell'ipotesi in cui il giudice adito sia competente per valore sulla domanda principale e la competenza per valore sulla riconvenzionale spetti parimenti ad esso o ad un giudice inferiore.
Nel merito, l'attore assume che, nello stabile in cui risiedono entrambe le parti è ubicato un magazzino di proprietà di esso ricorrente all'interno del quale sono presenti varie cisterne per ovviare al fabbisogno di acqua di coloro che abitano nel predetto stabile;
che l'attore era in possesso di un proprio impianto idrico, autonomo, costituito da cinque vasche;
che, in data
14/11/2019, l'attore, rientrato a casa, constatava che il predetto magazzino era completamente allagato;
che l'allagamento veniva causato dalla fuoriuscita LLacqua contenuta in una vecchia cisterna, situata nel magazzino attoreo, che approvvigionava l'appartamento del convenuto;
che la presenza di detta cisterna all'interno del magazzino LLattore scaturiva da taciti accordi cristallizzatisi nel corso dei decenni ancor prima che l'attore acquistasse le unità immobiliari;
che detta cisterna era del tutto priva del necessario galleggiante idraulico, la cui mancanza aveva provocato la fuoriuscita sistematica LLacqua dal foro della cisterna;
che siffatta situazione, nel tempo, aveva comportato ammaloramenti e distacchi di intonaco alle pareti;
che l'allagamento aveva anche danneggiato vari oggetti che il ricorrente aveva depositato nel magazzino.
A fronte di tali prospettazioni, il convenuto ha eccepito che l'attore non aveva fornito prova LLallagamento, in quanto la relazione dei Carabinieri di nulla riferiva in ordine alle Pt_2 cause;
che la cisterna indicata dall'attore, veniva fino a qualche anno addietro utilizzata da entrambe le parti;
che in particolare, l'attore aveva attinto dalla cisterna per almeno un ventennio;
che per almeno un paio di volte (triennio 2014-2017) lo stesso attore aveva fatto
2 tracimare la stessa cisterna;
che il convenuto non aveva libero ingresso nella proprietà esclusiva LLattore.
Ebbene, l'attore non ha contestato la circostanza che il convenuto non avesse libero accesso al magazzino e neppure che esso, alcuni anni prima LLallagamento del 2019 avesse utilizzato la cisterna;
non è stato neppure contestato che, negli anni dal 2014 al 2017, vi erano state altre fuoriuscite di acqua.
Tali circostanze siccome non contestate devono ritenersi provate.
Ed allora, dando per provato che solo l'attore aveva accesso al magazzino e che anche lo stesso, in passato, aveva utilizzato la cisterna, non si vede il motivo per cui la responsabilità degli ammaloramenti debba essere imputata al convenuto.
Se la cisterna, infatti, era priva di galleggiante, deve ritenersi che lo sia stata anche quando la stessa veniva utilizzata da avendo questi lamentato che il galleggiante non era Pt_1 installato e non, ad esempio, che lo stesso si fosse rotto e non fosse stato sostituito dal convenuto.
L'attore, che come detto aveva in custodia il magazzino, essendo l'unico soggetto che poteva accertare le problematiche relative alla cisterna, avrebbe dovuto provare di aver chiesto al convenuto (in quanto soggetto che usufruiva LLacqua della cisterna) l'installazione di un galleggiante e il rifiuto opposto da questi.
Solo in questo modo l'attore avrebbe dato la prova di una colpa in capo a . CP_1
L'attore, oltre a provare il diniego di , avrebbe dovuto dimostrare che i danni lamentati CP_1 erano stati causati dall'allagamento avvenuto nel 2019 e non anche al periodo in cui era anche lo stesso a utilizzare la cisterna.
Peraltro, la narrazione attorea secondo cui i danni al magazzino sarebbero riferibili all'allagamento del 2019 contrasta con la stessa consulenza tecnica a firma LLNG CP_2 prodotta dall'attore, nella quale si dà atto che la fuoriuscita di acqua avveniva a ogni erogazione e che gli ammaloramenti riscontrati erano frutto di tale situazione ripetutasi nel tempo.
La domanda attorea deve quindi essere rigettata.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale, punto di riferimento fondamentale è la ctu LLNG , la quale ha accertato che “l'interno LLabitazione di parte resistente Persona_1
3 è interessata come detto da ammaloramenti, in particolare questi sono presenti nel vano w.c. e tali fenomeni consistono essenzialmente in macchie diffuse a chiazze di colore giallastro con rigonfiamenti, distacchi ed esfoliazioni LLintonaco di rifinitura;
un aumento delle manifestazioni umidifere si ha tra il solaio e la parete divisoria tra w.c. e cucina con efflorescenze e colature di colore più scuro. Anche se di minore entità sono presenti ulteriori degradi nell'intonaco sul lato opposto alla parete nel vano cucina/soggiorno”.
Quanto alle cause, il ctu ha dato atto che “dalla sovrapposizione del rilievo al piano 2° con quello dei vani al piano 1° si è appurato che la localizzazione dei degradi si colloca in corrispondenza dello scolo delle acque del terrazzo di copertura, quest'ultimo caratterizzato da una mancata tenuta all'acqua LLimbocco del discendente pluviale incassato nella pavimentazione. Si è inoltre rilevato che nello scarico in esame confluiscono anche le acque meteoriche della copertura del vano soprastante”.
Provato dunque che i danni riscontrati all'interno LLunità immobiliare del convenuto sono imputabili all'attore, questi deve essere condannato a eseguire gli interventi di ripristino intonaci ammalorati nei vani dei convenuto e l'intervento di sistemazione LLimbocco pluviale sul terrazzo per una corretta impermeabilizzazione dello stesso, stimati dal ctu in euro 1.395,50.
Pertanto, parte attrice deve essere condannata a eseguire i lavori indicati dalla ctu, volti a eliminare i danni e le cause delle infiltrazioni sull'immobile del convenuto, indicati a pag. 8 della relazione del 22.1.2024, quantificati in euro 1.395,50, come da allegato computo metrico estimativo.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
4 condanna l'attore a eseguire a eseguire i lavori indicati dalla ctu, volti a eliminare i danni e le cause delle infiltrazioni sull'immobile del convenuto, indicati a pag. 8 della relazione del
22.1.2024, quantificati in euro 1.395,50, come da allegato computo metrico estimativo.
condanna parte attrice l rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.397,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice
Agrigento, 3.12.2025
Il Giudice
CE EN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice CE EN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1402/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. SALVAGGIO GIOVANNI) Parte_1
Parte attrice
E
, nato a [...] il [...] (Avv. TERRANOVA IGNAZIO) Controparte_1
Parte convenuta
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 21.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1
per chiedere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni provocati al Controparte_1 magazzino di sua proprietà, causati dalla fuoriuscita di acqua da una cisterna collocata all'interno di detto magazzino ma in uso al convenuto;
chiedeva, in particolare, la condanna al pagamento di €. 9.023,22 per i danni al magazzino e il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità dello stesso.
1 Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda perché Controparte_1 infondata e, in riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni provocati dall'attore al proprio immobile, per un importo pari a euro € 2.100,00.
L'attore, con memoria del 19.10.2021, eccepiva, con riferimento alla domanda riconvenzionale,
l'incompetenza del Tribunale di Agrigento per essere competente, per valore, il Giudice di Pace.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva espletata mediante espletamento di ctu e posta in decisione all'udienza del 21.10.2025.
Così brevemente delineata la res litigiosa, l'eccezione di incompetenza è infondata in quanto l''art. 36 c.p.c. consente lo svolgimento del processo simultaneo sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale nell'ipotesi in cui il giudice adito sia competente per valore sulla domanda principale e la competenza per valore sulla riconvenzionale spetti parimenti ad esso o ad un giudice inferiore.
Nel merito, l'attore assume che, nello stabile in cui risiedono entrambe le parti è ubicato un magazzino di proprietà di esso ricorrente all'interno del quale sono presenti varie cisterne per ovviare al fabbisogno di acqua di coloro che abitano nel predetto stabile;
che l'attore era in possesso di un proprio impianto idrico, autonomo, costituito da cinque vasche;
che, in data
14/11/2019, l'attore, rientrato a casa, constatava che il predetto magazzino era completamente allagato;
che l'allagamento veniva causato dalla fuoriuscita LLacqua contenuta in una vecchia cisterna, situata nel magazzino attoreo, che approvvigionava l'appartamento del convenuto;
che la presenza di detta cisterna all'interno del magazzino LLattore scaturiva da taciti accordi cristallizzatisi nel corso dei decenni ancor prima che l'attore acquistasse le unità immobiliari;
che detta cisterna era del tutto priva del necessario galleggiante idraulico, la cui mancanza aveva provocato la fuoriuscita sistematica LLacqua dal foro della cisterna;
che siffatta situazione, nel tempo, aveva comportato ammaloramenti e distacchi di intonaco alle pareti;
che l'allagamento aveva anche danneggiato vari oggetti che il ricorrente aveva depositato nel magazzino.
A fronte di tali prospettazioni, il convenuto ha eccepito che l'attore non aveva fornito prova LLallagamento, in quanto la relazione dei Carabinieri di nulla riferiva in ordine alle Pt_2 cause;
che la cisterna indicata dall'attore, veniva fino a qualche anno addietro utilizzata da entrambe le parti;
che in particolare, l'attore aveva attinto dalla cisterna per almeno un ventennio;
che per almeno un paio di volte (triennio 2014-2017) lo stesso attore aveva fatto
2 tracimare la stessa cisterna;
che il convenuto non aveva libero ingresso nella proprietà esclusiva LLattore.
Ebbene, l'attore non ha contestato la circostanza che il convenuto non avesse libero accesso al magazzino e neppure che esso, alcuni anni prima LLallagamento del 2019 avesse utilizzato la cisterna;
non è stato neppure contestato che, negli anni dal 2014 al 2017, vi erano state altre fuoriuscite di acqua.
Tali circostanze siccome non contestate devono ritenersi provate.
Ed allora, dando per provato che solo l'attore aveva accesso al magazzino e che anche lo stesso, in passato, aveva utilizzato la cisterna, non si vede il motivo per cui la responsabilità degli ammaloramenti debba essere imputata al convenuto.
Se la cisterna, infatti, era priva di galleggiante, deve ritenersi che lo sia stata anche quando la stessa veniva utilizzata da avendo questi lamentato che il galleggiante non era Pt_1 installato e non, ad esempio, che lo stesso si fosse rotto e non fosse stato sostituito dal convenuto.
L'attore, che come detto aveva in custodia il magazzino, essendo l'unico soggetto che poteva accertare le problematiche relative alla cisterna, avrebbe dovuto provare di aver chiesto al convenuto (in quanto soggetto che usufruiva LLacqua della cisterna) l'installazione di un galleggiante e il rifiuto opposto da questi.
Solo in questo modo l'attore avrebbe dato la prova di una colpa in capo a . CP_1
L'attore, oltre a provare il diniego di , avrebbe dovuto dimostrare che i danni lamentati CP_1 erano stati causati dall'allagamento avvenuto nel 2019 e non anche al periodo in cui era anche lo stesso a utilizzare la cisterna.
Peraltro, la narrazione attorea secondo cui i danni al magazzino sarebbero riferibili all'allagamento del 2019 contrasta con la stessa consulenza tecnica a firma LLNG CP_2 prodotta dall'attore, nella quale si dà atto che la fuoriuscita di acqua avveniva a ogni erogazione e che gli ammaloramenti riscontrati erano frutto di tale situazione ripetutasi nel tempo.
La domanda attorea deve quindi essere rigettata.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale, punto di riferimento fondamentale è la ctu LLNG , la quale ha accertato che “l'interno LLabitazione di parte resistente Persona_1
3 è interessata come detto da ammaloramenti, in particolare questi sono presenti nel vano w.c. e tali fenomeni consistono essenzialmente in macchie diffuse a chiazze di colore giallastro con rigonfiamenti, distacchi ed esfoliazioni LLintonaco di rifinitura;
un aumento delle manifestazioni umidifere si ha tra il solaio e la parete divisoria tra w.c. e cucina con efflorescenze e colature di colore più scuro. Anche se di minore entità sono presenti ulteriori degradi nell'intonaco sul lato opposto alla parete nel vano cucina/soggiorno”.
Quanto alle cause, il ctu ha dato atto che “dalla sovrapposizione del rilievo al piano 2° con quello dei vani al piano 1° si è appurato che la localizzazione dei degradi si colloca in corrispondenza dello scolo delle acque del terrazzo di copertura, quest'ultimo caratterizzato da una mancata tenuta all'acqua LLimbocco del discendente pluviale incassato nella pavimentazione. Si è inoltre rilevato che nello scarico in esame confluiscono anche le acque meteoriche della copertura del vano soprastante”.
Provato dunque che i danni riscontrati all'interno LLunità immobiliare del convenuto sono imputabili all'attore, questi deve essere condannato a eseguire gli interventi di ripristino intonaci ammalorati nei vani dei convenuto e l'intervento di sistemazione LLimbocco pluviale sul terrazzo per una corretta impermeabilizzazione dello stesso, stimati dal ctu in euro 1.395,50.
Pertanto, parte attrice deve essere condannata a eseguire i lavori indicati dalla ctu, volti a eliminare i danni e le cause delle infiltrazioni sull'immobile del convenuto, indicati a pag. 8 della relazione del 22.1.2024, quantificati in euro 1.395,50, come da allegato computo metrico estimativo.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
4 condanna l'attore a eseguire a eseguire i lavori indicati dalla ctu, volti a eliminare i danni e le cause delle infiltrazioni sull'immobile del convenuto, indicati a pag. 8 della relazione del
22.1.2024, quantificati in euro 1.395,50, come da allegato computo metrico estimativo.
condanna parte attrice l rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.397,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice
Agrigento, 3.12.2025
Il Giudice
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