Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 366/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 366/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Capaccio Paestum (SA), alla via Enrico De Nicola n. 17, presso lo studio dell'avv. Francesco Raeli che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Trentinara (SA) in data 31 ottobre 1975 e che dalla loro unione sono nate tre figlie, (03.01.1977), Per_1 Per_2
(04.09.1978) e (12.07.1979). Per_3
Pertanto, trasc sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza n. 2160/2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1)i ricorrenti riconoscono di essere autosufficienti economicamente;
2)riconoscono che le proprie figlie, da tempo maggiorenni, sono auto-sufficienti e vivono separatamente da loro;
3) riconoscono di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra avendo
[...] versato a , quest'oggi, anche l'ultima tranche Pt_1 Parte_2
, con asse Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 31 ottobre 1975 nel Comune di Trentinara (SA) tra Parte_1
, nato in [...] il [...], C.F.: e
[...] CodiceFiscale_1 [...]
nata a [...] il 25.0 Parte_2 CodiceFiscale_2
l Registro Atti Matrimonio del Comune di 1975, Atto n. 16, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trentinara (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi