Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2606/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
+16 Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13/03/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato per parte ricorrente è l'Avv. ZANATTA MOIRA. Nessuno compare per il MIM.
Preliminarmente il Giudice espunge la nota con deduzioni non autorizzate di parte ricorrente e acquisisce solo i documenti allegati alla stessa in quanto provano l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Parte ricorrente si riporta al ricorso. In ordine all'eccepita prescrizione, per quanto attiene ai ricorrenti signori , , e il loro diritto non Parte_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5 CP_2 risulta prescritto relativamente all'anno scolastico 2018/2019 atteso che hanno inviato raccomandata di messa in mora. Chiede di essere esonerata dalla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice dott.ssa Emilia Antenore
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 2606/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_6
(C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_7
), (C.F. ), C.F._3 Parte_8 C.F._4 Parte_9
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._5 Parte_10
), (C.F. ), C.F._6 Parte_11 C.F._7
(C.F. ), (C.F. Parte_12 C.F._8 Parte_13
), (C.F. ), C.F._9 Parte_14 C.F._10
(C.F. ), Parte_15 C.F._11 Parte_16
(C.F. ), (C.F. ), C.F._12 Parte_17 C.F._13
(C.F. ), , (C.F. Parte_18 C.F._14 Parte_19
), (C.F. ), C.F._15 Parte_20 C.F._16
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. MOIRA Parte_21 C.F._17
ZANATTA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa Daniela Di Caprio, funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
2 MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 22/10/2024, , Parte_1 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , hanno convenuto in Parte_19 Parte_20 Parte_21 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...]
(di seguito indicato anche solo come MIM) al Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti domande:
“1) Accertato e dichiarato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il contrasto con il diritto comunitario della Legge 107/2015, art. 1, commi 121-124, nonché l'illegittimità del
DPCM del 23/09/2015, della Nota n. 15219/2015 e del DPCM del 28/11/2016, nella CP_3 parte in cui escludono i ricorrenti, quali docenti con contratto a termine, dal riconoscimento economico denominato Carta elettronica del docente, e, previa disapplicazione degli stessi ai sensi dell'art. 63, D.L.gs. n. 165 del 2001 e poiché in contrasto con il diritto comunitario,
2) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico denominato Carta elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici arretrati e meglio specificati per ciascun ricorrente in narrativa, ovvero per quel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE:
•rigettare il ricorso in riferimento ai ricorrenti: , Parte_7
, , , Parte_9 Parte_13 Parte_16 [...]
, per l'a.s. richiesto: 2018/2019 per intervenuta Pt_18 Parte_21 prescrizione del diritto azionato;
•Rigettare il ricorso in riferimento alla ricorrente , relativa Parte_1 all'a.s.2022/2023, essendo una supplenza breve e saltuaria conferita fino al 08/06/2023
3 e come tale non utile per rivendicare il beneficio della Carta docente. Altresì, rigettare il ricorso in riferimento alla ricorrente relative agli aa.ss. Parte_20
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in quanto sono supplenze brevi e saltuarie conferite fino al 09/06/2020, 09/06/2021, 08/06/2022 e 12/06/2023 e come tali non utili per rivendicare il beneficio della Carta docente.
NEL MERITO:
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
•in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto”.
Con rifusione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13/03/2025 il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
, , , Parte_1 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Pt_21
rientrano nell'ambito del personale docente e hanno concluso con il
[...] CP_1 convenuto plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche o di durata inferiore, indicando i seguenti servizi:
1) Parte_22
- per l'a.s. 2022/2023 dal 05/10/2022 al 08/06/2023 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s.2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 01/09/2024 al 31/08/2025 per 18 ore settimanali;
2) Parte_6
- per l'a.s. 2019/2020 dal 30/09/2019 al 30/06/2020 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 20/10/2020 al 30/06/2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2022 dal 06/10/2021 al 30/06/2022 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 29/09/2022 al 30/06/2023 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 18/09/2023 al 30/06/2024 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 1/09/2024 al 31/08/2025 per 24 ore settimanali;
3) Parte_7
4 - per l'a.s. 2018/2019 dal 07/09/2018 al 30/06/2019 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2019/2020 dal 16/09/2019 al 30/06/2020 per 25 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 23/09/2020 al 31/08/2021 per 24 ore settimanali;
4) Parte_8
- per l'a.s. 2020/2021 dal 19/10/2020 al 30/06/2021 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 08/09/2021 al 31/08/2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/ 2024 dal 11/09/2023 al 30/06/2024 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 27/09/2024 al 30/06/2025 per 18 ore settimanali;
5) Parte_9
- per l'a.s. 2018/2019 dal 08/10/2018 al 30/06/2019 per 12 ore settimanali;
- per l'a.s. 2019/2020 dal 18/09/2019 al 30/06/2020 per 12 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 21/09/2020 al 31/08/2021 per 12 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 08/09/2021 al 31/08/2022 per 12 ore settimanali;
6) Parte_10
- per l'a.s. 2020/2021 dal 12/10/2020 al 30/06/2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022dal 06/09/2021 al 30/06/2022 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 31/08/2024 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 01/09/2024 al 31/08/2025 per 24 ore settimanali;
7) Parte_11
- per l'a.s. 2019/2020 dal 03/10/2019 al 30/06/2020 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 08/10/2020 al 30/06/2021 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 06/09/2021 al 30/06/2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per 18 ore settimanali;
8) AN AU
- per l'a.s. 2022/2023 dal 13/09/2022 al 30/06/2023 per 14 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per 16 ore settimanali;
9) Parte_13
- per l'a.s. 2018/2019 dal 12/09/2018 al 31/08/2019 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2019/2020 dal 12/09/2019 al 31/08/2020 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 17/09/2020 al 31/08/2021 per 18 ore settimanali;
10) Parte_14
- per l'a.s. 2020/2021 dal 12/10/2020 al 31/08/2021 per 24 ore settimanali;
5 - per l'a.s. 2021/2022 dal 06/09/2021 al 31/08/2022 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per 24 ore settimanali;
11) Parte_15
- per l'a.s. 2020/2021 dal 15/10/2020 al 30/06/2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 27/09/2021 al 30/06/2022 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023 2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 01/09/2024 al 30/06/2025 per 24 ore settimanali;
12) Parte_16
- per l'a.s. 2018/2019 dal 17/09/2018 al 30/06/2019 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2019/2020 dal 19/09/2019 al 30/06/2020 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 14/09/2020 al 31/08/2021 per 24 ore settimanali;
13) Parte_17
- per l'a.s. 2019/2020 dal 08/10/2019 al 30/06/2020 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 20/10/2020 al 30/06/2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 01/10/2021 al 30/06/2022 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 27/09/2022 al 30/06/2023 per 24 ore settimanali;
14) Parte_18
- per l'a.s. 2018/2029 dal 08/10/2018 al 07/06/2019 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2019/2020 dal 16/09/2019 al 30/06/2020 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 18/09/2020 al 30/06/2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 06/09/2021 al 31/08/2022 per 24 ore settimanali;
15) Parte_19
- per l'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 02/09/2024 al 30/06/2025 per 24 ore settimanali;
16) Parte_20
- per l'a.s. 2019/2020 dal 06/11/2019 al 08/06/2020 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 29/09/2020 al 09/06/2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 11/10/2021 al 08/06/2022 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 11/10/2022 al 12/06/2023 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 15/09/2023 al 30/06/2024 per 24 ore settimanali;
17) Parte_21
- per l'a.s. 2018/2019 dal 19/09/2018 al 30/06/2019 per 8 ore settimanali;
- per l'a.s. 2019/2020 dal 13/09/2019 al 30/06/2020 per 12 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 15/09/2020 al 30/06/2021 per 16 ore settimanali;
6 - per l'a.s. 2021/2022 dal 06/09/2021 al 30/06/2022 per 10 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per 10 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per 10 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 01/09/2024 al 30/06/2025 per 12 ore settimanali.
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_5 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
7 triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_5 categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1 co. 121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
8 Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna deduzione CP_1 di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre
9 interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che i ricorrenti Parte_1
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Pt_21
, destinatari di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 o di supplenze
[...] brevi e a tutt'oggi interni al sistema delle docenze scolastiche , Per_1 Parte_2 Pt_3
e sono stati immessi in ruolo;
, , Pt_14 Parte_4 Pt_5 Parte_22 Pt_6 Pt_8
, , e hanno in corso per l'a.s. Pt_10 Parte_12 Pt_15 Pt_19 Pt_17 CP_2
2024/2025 un contratto di supplenza annuale e per il periodo 2024-2026 risulta Pt_20 iscritto nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali - per le supplenze), devono beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste nel ricorso con esclusione:
- dell'a.s. 2022/2023 per poiché, avendolo terminato in data Parte_1
08.06.2023, il servizio prestato non completa un periodo di tempo corrispondente agli incarichi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999;
10 - dell'a.s. 2018/2019 per poiché, avendolo terminato in data Parte_23
07.06.2019, il servizio prestato non completa un periodo di tempo corrispondente agli incarichi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999;
- degli a.s.. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per Parte_20 poiché avendoli terminati rispettivamente il 08.06.2020, il 09.06.2021, il 08.06.2022 ed il 12.06.2023, i servizi prestati non completano un periodo di tempo corrispondente agli incarichi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999;
- dell'a.s. 2018/2019 per , poiché ha svolto un servizio di docenza Parte_21 solamente per 8 ore settimanali, situazione didattica e lavorativa del tutto particolare che non è sovrapponibile e comparabile ai docenti di ruolo per i quali la durata minima della prestazione lavorativa part-time deve essere pari almeno al 50% di quella a tempo. Tantomeno, il beneficio richiesto può essere riconosciuto pro-tempore, non avendo la
Carta Docente natura retributiva e sinallagmatica.
Sul punto, va quindi accolta, la richiesta formulata dal MIM di rigetto della richiesta di attribuzione della carta docente in relazione alle supplenze brevi svolte da Parte_1
e Pt_20
Diversamente, l'eccezione formulata dal MIM di prescrizione quinquennale del diritto azionato per l'a.s. 2018/2019 dai ricorrenti , Parte_7 Parte_9
, , e , va accolta solo con Parte_13 Parte_16 Parte_23 Parte_21 nei confronti di poiché è l'unica tra i predetti ricorrenti ad aver notificato la diffida Pt_7 interruttiva dopo il 30.10.2023, da ritenersi termine di maturazione della prescrizione quinquennale per l'annualità in parola.
Sul punto, la Corte di cassazione ha chiarito che per il docente a termine la prescrizione decorre dal conferimento dell'incarico, o se detto momento sia anteriore, dal periodo in cui è consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione sulla piattaforma web per effettuare la richiesta, che il DPCM del 2016 ha fissato dall'1 settembre al 30 ottobre.
Pertanto, con riguardo all'annualità 2018/2019 la prescrizione quinquennale è cominciata a decorrere dal 30.10.2018 (termine ultimo per i docenti di ruolo per procedere alla registrazione sulla piattaforma web) e sarebbe maturata il 30.10.2023 se i ricorrenti, ad eccezione di non avessero interposto diffida interruttiva prima del 30.10.2023, come Pt_7 risulta dalle allegazioni al ricorso (cfr doc. 18).
Infatti, se la diffida interruttiva notificata da al MIM il 27.11.2023 Parte_7 non ha sortito l'effetto interruttivo della prescrizione quinquennale maturata il 30.10.2023, le diffide notificate da il 02.10.2023, da il Parte_9 Parte_13
20.09.2023, da il 23.10.2023, da il 26.09.2023 e da Parte_16 Parte_23
il 21.07.2023 hanno certamente interrotto il decorso della prescrizione Parte_21 quinquennale dell'azione di adempimento per l'attribuzione della carta docente per l'a.s. 2018/2019 (per la richiesta di attribuzione della carta docente va comunque Parte_21 respinta per la ragione esposta in precedenza).
11 Aggiungasi che per le supplenze con termine antecedente al 30.06 non vale per il riconoscimento del bonus la circostanza che trattasi di incarichi che superano i 180 giorni.
Ed infatti, il combinato disposto degli artt. 489 D.Lgs. n. 297 del 1994 e dell'art. 11 co.
14 L. n. 124 del 1999 prevedono che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni non per qualsivoglia finalità, ma solo ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
Di seguito vengono riportate le norme.
Art. 489 D.Lgs. n. 297 del 1994
“1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.”
Art. 11 co. 14 L. n. 124 del 1999
"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Ebbene, è di tutta evidenza che il bonus in parola non ha alcuna attinenza con la tematica del riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, sicché le norme sopra citate non trovano applicazione nella presente causa e deve trovare accoglimento l'eccezione del
. CP_1
In conclusione, nei limiti sopra esposti, i diritti all'attribuzione della carta docente dei ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. CP_1
12 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza prevalente del MIM. Esse vengono liquidate come indicato in dispositivo sulla base dei parametri delle Tariffe vigenti, tenuto conto del valore della causa (determinato dalla somma dei valori dei crediti accertati in concreto come dovuti pari a €29.500,00) carattere seriale delle questioni trattate e della sostanziale sovrapposizione della fase di trattazione con la fase decisionale poiché la causa è stata decisa all'udienza di prima comparizione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_6 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_24 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_8
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per
13 l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_9 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_10 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
7) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” Parte_11 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_12 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
9) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” Parte_13 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
14 10) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_14 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
11) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_15 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
12) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_16 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
13) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_17 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
14) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_18 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
15) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_19 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra
15 equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
16) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_20 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l' anno scolastico 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
17) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_21
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
18) dichiara prescritta l'azione di adempimento promossa Parte_7 per l'attribuzione della Carta Docente per l'a.s. 2018/2019;
19) rigetta per il resto;
20) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 5.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 13/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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