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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1345/2024 vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], elett.te domiciliata in Caserta alla Via Parte_1
Maielli n. 1, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Falcone, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
– in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Maddalena Tagliafierro elettivamente domiciliata presso la sede di Caserta sita in località S. Benedetto alla via Arena, CP_1
come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sin dal mese di ottobre 2021 con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle CP_1
relative somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. A fondamento della propria domanda deduceva di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in particolare del requisito sanitario come accertato dal decreto di omologa reso all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 1345/2021; di aver inoltrato all' il modello AP70; che ciononostante, risultava CP_1
decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
1 Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' il quale chiedeva dichiararsi la CP_1
cessazione della materia del contendere, avendo nelle more provveduto alla liquidazione della prestazione.
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante ed in conformità alla richiesta concorde delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda
2 giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in suo favore da parte dell' risultano dalla documentazione CP_1 depositata (cfr. comunicazione di liquidazione dell'indennità di accompagnamento sin da ottobre 2021, allegata alla memoria di costituzione e risposta).
3 Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese.
Nel caso di specie va rilevato che il pagamento è intervenuto successivamente alla notificazione del ricorso, ma antecedentemente alla celebrazione della prima udienza. La valutazione complessiva del comportamento dell' resistente, tenuto conto che CP_1
l'adempimento della prestazione antecedentemente alla prima udienza ha evitato così le lungaggini del giudizio, induce a compensare nella misura della metà le spese di lite. La restante metà, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza virtuale ed è posta a carico del convenuto. Ai fini della liquidazione, si tiene conto della non complessità delle questioni oggetto del presente giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano in € 932,50 CP_1
per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. Compensa tra le parti la restante metà.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 26.2.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1345/2024 vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], elett.te domiciliata in Caserta alla Via Parte_1
Maielli n. 1, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Falcone, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
– in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Maddalena Tagliafierro elettivamente domiciliata presso la sede di Caserta sita in località S. Benedetto alla via Arena, CP_1
come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sin dal mese di ottobre 2021 con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle CP_1
relative somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. A fondamento della propria domanda deduceva di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in particolare del requisito sanitario come accertato dal decreto di omologa reso all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 1345/2021; di aver inoltrato all' il modello AP70; che ciononostante, risultava CP_1
decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
1 Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' il quale chiedeva dichiararsi la CP_1
cessazione della materia del contendere, avendo nelle more provveduto alla liquidazione della prestazione.
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante ed in conformità alla richiesta concorde delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda
2 giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in suo favore da parte dell' risultano dalla documentazione CP_1 depositata (cfr. comunicazione di liquidazione dell'indennità di accompagnamento sin da ottobre 2021, allegata alla memoria di costituzione e risposta).
3 Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese.
Nel caso di specie va rilevato che il pagamento è intervenuto successivamente alla notificazione del ricorso, ma antecedentemente alla celebrazione della prima udienza. La valutazione complessiva del comportamento dell' resistente, tenuto conto che CP_1
l'adempimento della prestazione antecedentemente alla prima udienza ha evitato così le lungaggini del giudizio, induce a compensare nella misura della metà le spese di lite. La restante metà, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza virtuale ed è posta a carico del convenuto. Ai fini della liquidazione, si tiene conto della non complessità delle questioni oggetto del presente giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano in € 932,50 CP_1
per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. Compensa tra le parti la restante metà.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 26.2.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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