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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/05/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 464/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 464/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIPPOLIS Parte_1 C.F._1
PATRIZIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LIPPOLIS PATRIZIA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVERITO PALMIRO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VIVERITO PALMIRO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2200/2021 emesso in forza dell'assegno bancario Unicredit n. 3623781980-00 con il quale gli era stato ingiunto di pagare l'importo di euro 29.600,00 in favore di CP_1
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'insussistenza del credito in quanto nella qualità di CP_1 collaboratore della propria azienda agricola, aveva abusivamente incassato assegni bancari tratti in suo favore e precompilati in ogni loro parte dal medesimo dipendente per un importo complessivo di euro
154.590,67, di cui eccepiva il controcredito;
evidenziava, ancora, l'abusivo frazionamento del credito in quanto la controparte aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro -, una precedente ingiunzione di pagamento dell'importo di euro 74.645,14 a titolo di retribuzioni per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2016 .
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale di “sospendere in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2200/2021 del 6.12.2021. Ancora in via preliminare, vorrà il Tribunale
pagina 1 di 4 accertare e dichiarare l'abuso di strumenti processuali, per aver il sig. inammissibilmente CP_1 frazionato la domanda di pagamento derivante dal medesimo titolo, con ogni conseguenza in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, vorrà accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in favore del sig. e che quest'ultimo è anzi debitore del sig. Parte_1 CP_1 [...] mporto di € 154.590,67, ovvero della somma diversa che risulterà all'esito Parte_2 dell'istruttoria”.
Ritualmente costituito, evidenziava che la controparte, con dichiarazione del 28.12.2020, CP_1 confermata innanzi al Giudice del Lavoro nel giudizio di opposizione al d.i. suindicato, aveva confessato la corretta gestione del dipendente il quale gli aveva sempre consegnato tutte le somme di denaro a seguito di incasso degli assegni bancari. Evidenziava inoltre la genericità delle eccezioni sollevate da controparte a fronte della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. contenuta nell'assegno posto alla base dell'ingiunzione.
Contestata l'eccezione di inammissibilità della domanda per il presunto frazionamento del credito, così concludeva “in via preliminare: confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n.
2200/21. - sempre in via preliminare rigettare l'eccezione di abuso della frazionabilità del credito poiché infondata in fatto e in diritto. - nel merito:
1. Rigettare in ogni sua parte l'opposizione al decreto ingiuntivo
n. 2200/21, promossa dal Sig. , in quanto infondata in fatto e diritto, pretestuosa, Parte_1 dilatoria, e non fondata su prova scritta;
2. Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività;
3. Rigettare la richiesta di un controcredito di €. 154.590,67; 4. Confermare il decreto ingiuntivo opposto;
5. Condannare l'opponente al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore, da quantificarsi in via equitativa da parte del Giudice adito ex art. 96 c.p.c.”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed in assenza di istanze istruttorie, all'udienza del 16.01.2025 tenutasi con modalità scritta x art. 127 ter cpc le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente;
all'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 cpc.
L'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
In punto di diritto deve premettersi che l'assegno bancario posto alla base del ricorso per d.i. contiene effettivamente una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c. e, quindi, come tale è idoneo ad integrare la prova scritta del credito fatto valere in giudizio dall'ingiungente.
Nella fattispecie, infatti, deve trovare applicazione il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento” [Cass. sentenza n. 1570/2021 nonché Cass. n. 10710/2016: “l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore costituisce una promessa di pagamento, per cui, a norma dell'art. 1988 c.c., si presume emesso a fronte dell'esistenza di un rapporto sottostante, tra le parti, fino a che uno dei due,
l'emittente (o il girante) non provi l'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto”].
pagina 2 di 4 Quindi, in base a quanto sopra detto, spettava all'opponente fornire dimostrazione dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto causale sottostante, essendo il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, stante l'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Nel caso di specie, in particolare, l'opponente ha eccepito l'esistenza di un controcredito di cui non ha fornito alcuna prova non essendo a ciò sufficiente la denuncia, il decreto di rinvio a giudizio e la produzione delle matrici degli assegni;
a tal proposito si evidenzia che non può riconoscersi valenza probatoria al decreto di citazione a giudizio del 12.03.2023, allegato in atti, trattandosi di provvedimento idoneo soltanto a comprovare che il P.M., ritenendo di non dover chiedere l'archiviazione, ha disposto la citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Taranto. Deve quindi escludersi che attraverso la produzione del decreto di citazione a giudizio possa ritenersi raggiunta la prova del controcredito (sulla valenza probatoria del decreto di rinvio a giudizio cfr anche Tribunale di Messina sentenza n. 1226/2010 e
Tribunale Enna sentenza n. 5 7 7 / 2 0 1 7 ) .
Né, del resto, l'opponente ha provveduto ad avanzare istanze istruttorie a dimostrazioni dei propri assunti circa l'inesistenza di un valido ed efficace rapporto causale sottostante che potesse giustificare l'emissione del contestato assegno bancario (la scrittura privata del 31.12.2020 nulla prova in tal senso). A tal proposito, infatti, deve rilevarsi che le allegazioni di parte opponente cui sopra si è fatto riferimento, pur a fronte delle contestazioni della parte opposta, non rivestono alcuna valenza probatoria e, pertanto, non sono idonee a superare la presunzione (iuris tantum) secondo cui l'assegno bancario pacificamente rilasciato dal in favore di costituisca valida promessa di pagamento, essendo rimasto Parte_1 CP_1 indimostrato in giudizio che tale assegno sia stato emesso in assenza di un valido rapporto sottostante tra le parti interessate.
Non sussiste, infine, alcun frazionamento del credito in quanto la domanda azionata nel presente giudizio riguarda il rimborso spese di trasporto;
ad ogni modo, la domanda non sarebbe comunque inammissibile atteso che, qualora non sia possibile la riproposizione unitaria per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c. (in tal senso Cassazione sezioni unite sentenza n. 7299/2025).
Alla luce di quanto esposto ed argomentato, quindi, in mancanza di qualsivoglia prova da parte dell'opponente - che ne era onerato - dell'inesistenza, invalidità e estinzione del rapporto fondamentale sottostante ovvero che il credito azionato sia stato estinto in altro modo, va rigettata la spiegata opposizione avverso l'impugnato decreto ingiuntivo, che, di conseguenza, va integralmente confermato
Non sussistono infine i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc in quanto l'opponente non ha agito con dolo o colpa grave.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2200/2021 emesso dal Tribunale di Taranto;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Taranto, 02 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 464/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIPPOLIS Parte_1 C.F._1
PATRIZIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LIPPOLIS PATRIZIA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVERITO PALMIRO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VIVERITO PALMIRO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2200/2021 emesso in forza dell'assegno bancario Unicredit n. 3623781980-00 con il quale gli era stato ingiunto di pagare l'importo di euro 29.600,00 in favore di CP_1
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'insussistenza del credito in quanto nella qualità di CP_1 collaboratore della propria azienda agricola, aveva abusivamente incassato assegni bancari tratti in suo favore e precompilati in ogni loro parte dal medesimo dipendente per un importo complessivo di euro
154.590,67, di cui eccepiva il controcredito;
evidenziava, ancora, l'abusivo frazionamento del credito in quanto la controparte aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro -, una precedente ingiunzione di pagamento dell'importo di euro 74.645,14 a titolo di retribuzioni per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2016 .
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale di “sospendere in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2200/2021 del 6.12.2021. Ancora in via preliminare, vorrà il Tribunale
pagina 1 di 4 accertare e dichiarare l'abuso di strumenti processuali, per aver il sig. inammissibilmente CP_1 frazionato la domanda di pagamento derivante dal medesimo titolo, con ogni conseguenza in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, vorrà accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in favore del sig. e che quest'ultimo è anzi debitore del sig. Parte_1 CP_1 [...] mporto di € 154.590,67, ovvero della somma diversa che risulterà all'esito Parte_2 dell'istruttoria”.
Ritualmente costituito, evidenziava che la controparte, con dichiarazione del 28.12.2020, CP_1 confermata innanzi al Giudice del Lavoro nel giudizio di opposizione al d.i. suindicato, aveva confessato la corretta gestione del dipendente il quale gli aveva sempre consegnato tutte le somme di denaro a seguito di incasso degli assegni bancari. Evidenziava inoltre la genericità delle eccezioni sollevate da controparte a fronte della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. contenuta nell'assegno posto alla base dell'ingiunzione.
Contestata l'eccezione di inammissibilità della domanda per il presunto frazionamento del credito, così concludeva “in via preliminare: confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n.
2200/21. - sempre in via preliminare rigettare l'eccezione di abuso della frazionabilità del credito poiché infondata in fatto e in diritto. - nel merito:
1. Rigettare in ogni sua parte l'opposizione al decreto ingiuntivo
n. 2200/21, promossa dal Sig. , in quanto infondata in fatto e diritto, pretestuosa, Parte_1 dilatoria, e non fondata su prova scritta;
2. Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività;
3. Rigettare la richiesta di un controcredito di €. 154.590,67; 4. Confermare il decreto ingiuntivo opposto;
5. Condannare l'opponente al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore, da quantificarsi in via equitativa da parte del Giudice adito ex art. 96 c.p.c.”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed in assenza di istanze istruttorie, all'udienza del 16.01.2025 tenutasi con modalità scritta x art. 127 ter cpc le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente;
all'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 cpc.
L'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
In punto di diritto deve premettersi che l'assegno bancario posto alla base del ricorso per d.i. contiene effettivamente una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c. e, quindi, come tale è idoneo ad integrare la prova scritta del credito fatto valere in giudizio dall'ingiungente.
Nella fattispecie, infatti, deve trovare applicazione il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento” [Cass. sentenza n. 1570/2021 nonché Cass. n. 10710/2016: “l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore costituisce una promessa di pagamento, per cui, a norma dell'art. 1988 c.c., si presume emesso a fronte dell'esistenza di un rapporto sottostante, tra le parti, fino a che uno dei due,
l'emittente (o il girante) non provi l'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto”].
pagina 2 di 4 Quindi, in base a quanto sopra detto, spettava all'opponente fornire dimostrazione dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto causale sottostante, essendo il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, stante l'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Nel caso di specie, in particolare, l'opponente ha eccepito l'esistenza di un controcredito di cui non ha fornito alcuna prova non essendo a ciò sufficiente la denuncia, il decreto di rinvio a giudizio e la produzione delle matrici degli assegni;
a tal proposito si evidenzia che non può riconoscersi valenza probatoria al decreto di citazione a giudizio del 12.03.2023, allegato in atti, trattandosi di provvedimento idoneo soltanto a comprovare che il P.M., ritenendo di non dover chiedere l'archiviazione, ha disposto la citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Taranto. Deve quindi escludersi che attraverso la produzione del decreto di citazione a giudizio possa ritenersi raggiunta la prova del controcredito (sulla valenza probatoria del decreto di rinvio a giudizio cfr anche Tribunale di Messina sentenza n. 1226/2010 e
Tribunale Enna sentenza n. 5 7 7 / 2 0 1 7 ) .
Né, del resto, l'opponente ha provveduto ad avanzare istanze istruttorie a dimostrazioni dei propri assunti circa l'inesistenza di un valido ed efficace rapporto causale sottostante che potesse giustificare l'emissione del contestato assegno bancario (la scrittura privata del 31.12.2020 nulla prova in tal senso). A tal proposito, infatti, deve rilevarsi che le allegazioni di parte opponente cui sopra si è fatto riferimento, pur a fronte delle contestazioni della parte opposta, non rivestono alcuna valenza probatoria e, pertanto, non sono idonee a superare la presunzione (iuris tantum) secondo cui l'assegno bancario pacificamente rilasciato dal in favore di costituisca valida promessa di pagamento, essendo rimasto Parte_1 CP_1 indimostrato in giudizio che tale assegno sia stato emesso in assenza di un valido rapporto sottostante tra le parti interessate.
Non sussiste, infine, alcun frazionamento del credito in quanto la domanda azionata nel presente giudizio riguarda il rimborso spese di trasporto;
ad ogni modo, la domanda non sarebbe comunque inammissibile atteso che, qualora non sia possibile la riproposizione unitaria per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c. (in tal senso Cassazione sezioni unite sentenza n. 7299/2025).
Alla luce di quanto esposto ed argomentato, quindi, in mancanza di qualsivoglia prova da parte dell'opponente - che ne era onerato - dell'inesistenza, invalidità e estinzione del rapporto fondamentale sottostante ovvero che il credito azionato sia stato estinto in altro modo, va rigettata la spiegata opposizione avverso l'impugnato decreto ingiuntivo, che, di conseguenza, va integralmente confermato
Non sussistono infine i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc in quanto l'opponente non ha agito con dolo o colpa grave.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2200/2021 emesso dal Tribunale di Taranto;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Taranto, 02 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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