TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3351/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3351/2024
Oggi 3 marzo 2025, alle ore 09:48, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- l'Avv. CAROLA GIARDINA la quale si riporta all'atto di appello e chiede che la causa venga posta in decisione.
Il Giudice autorizza l'Avv. Giardina a discutere oralmente ex artt. 350, 350-bis e 281-sexies
c.p.c.
L'Avv. Giardina discute oralmente la causa riportandosi al contenuto del proprio atto di appello nelle cui conclusioni insiste.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore 16:45, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in pubblica udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 5 N. R.G. 3351/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3351/2024
PROMOSSA DA
GIARDINA Avv. CAROLA (C.F. ), difesa ex se a norma dell'art. 86 C.F._1
c.p.c.;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
03.03.2025, all'esito della discussione orale ex artt. 350, co. 3, e 350-bis, co. 1, c.p.c., in relazione all'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'Avv. Carola Giardina ha proposto appello avverso la sentenza n. 530/2024, pubblicata il 06.05.2024, con la quale il Giudice di Pace di Siracusa, all'esito del giudizio iscritto al n.
Pag. 2 di 5 2136/2023 R.G., ha condannato al pagamento dei compensi professionali CP_1
maturati dall'appellante, quale difensore d'ufficio ex art. 97, co. 1, c.p.p., nell'ambito di un procedimento di appello penale.
1.1. - A supporto del gravame, ha dedotto ed eccepito l'omessa o insufficiente motivazione in ordine alla quantificazione dei suddetti compensi, liquidati nella misura - inferiore ai minimi tariffari - di € 200,00, senza alcuna specificazione in ordine ai criteri utilizzati per addivenire alla suddetta quantificazione, né in ordine all'eventuale esclusione di una o più fasi processuali dalla suddetta liquidazione.
2. - Nonostante la ritualità e tempestività della notificazione dell'atto di appello, non si è costituita in giudizio della quale va in questa sede dichiarata la contumacia. CP_1
3. - La causa è stata posta in decisione alla prima udienza del 03.03.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi degli artt. 350, co. 3,
e 350-bis, co. 1, c.p.c., in relazione all'art. 281-sexies c.p.c.
4. - Va premesso che, trattandosi di appello limitato alla quantificazione del compenso professionale dovuto all'Avv. Giardina, e considerato che non ha proposto CP_1
appello incidentale in ordine all'an della pretesa creditoria dell'appellante, in questa sede non
è più possibile mettere in discussione l'esistenza della fonte negoziale del credito vantato dall'appellante, né l'inadempimento imputabile all'appellata.
5. - Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto, per l'assorbente ragione che il giudice di prime cure ha sostanzialmente omesso di motivare in ordine ai criteri utilizzati per giungere alla liquidazione dei compensi professionali spettanti all'odierna appellante per l'attività svolta, in favore dell'odierna appellata, nel corso del procedimento penale celebratosi innanzi alla Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Catania, iscritto ai nn. 13915/2024
R.g.n.r. e 1661/2018 R.G. Dib.
5.1. - Ne consegue la necessità di procedere alla rideterminazione dei compensi professionali dovuti all'appellante per la suddetta attività professionale, da compiersi in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
5.2. - Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta come l'Avv. Giardina abbia svolto le seguenti attività liquidabili ai sensi dell'art. 12, co 3, lett. a), b) e d), del citato D.M.
n. 55/2014: a) esame e studio della sentenza di primo grado (fase di studio); b) redazione
Pag. 3 di 5 dell'atto di appello (fase introduttiva); c) esame della requisitoria scritta del sostituto P.G. e redazione delle conclusioni scritte (fase decisionale).
5.2.1. - Trattandosi di attività svolte con la diligenza media esigibile nel caso di specie, le stesse vanno liquidate in applicazione dei parametri medi liquidatori di cui ai citati D.M. n.
55/2014 e n. 147/2022, fatta eccezione per quanto concerne la redazione delle conclusioni scritte, per la cui attività appare equo liquidare la fase decisionale ai valori minimi, in ragione della ripetitività delle difese ivi spiegate.
5.2.2. - Spettano, dunque, all'Avv. Giardina i seguenti importi:
Fase di studio: € 473,00;
Fase introduttiva: € 945,00;
Fase decisionale: € 709,00;
Totale: € 2.127,00;
oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
5.3. - Non può, tuttavia, riconoscersi all'Avv. Giardina la liquidazione della fase istruttoria/dibattimentale, non risultando svolta alcuna attività funzionale alla ricerca dei mezzi di prova o alla formazione della prova.
5.4. - Conclusivamente, l'appello è accolto e la sentenza impugnata va riformata, con condanna dell'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 2.127,00, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
6. - Venendo alla liquidazione delle spese giudiziali, va osservato che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, come nel caso di specie, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, sulla scorta del principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione ex lege del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 14916/2020; Cass. n. 1775/2017).
6.1. - Tornando al caso in esame, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., secondo il valore della causa (scaglione sino a € 5.200,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle
Pag. 4 di 5 difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellata, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle difese spiegate in sede di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3351/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia di CP_1
2) In parziale riforma della sentenza n. 530/2024, emessa dal Giudice di Pace di Siracusa in data 06.05.2024 nel giudizio iscritto al n. 2136/2023 R.G., condanna CP_1
al pagamento, in favore dell'Avv. Carola Giardina, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 2.127,00, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. Carola Giardina, delle CP_1
spese di lite che si liquidano in € 877,00, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il primo grado di giudizio;
nonché in € 1.702,00, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il presente grado di giudizio.
Così deciso a Siracusa, in data 3 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3351/2024
Oggi 3 marzo 2025, alle ore 09:48, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- l'Avv. CAROLA GIARDINA la quale si riporta all'atto di appello e chiede che la causa venga posta in decisione.
Il Giudice autorizza l'Avv. Giardina a discutere oralmente ex artt. 350, 350-bis e 281-sexies
c.p.c.
L'Avv. Giardina discute oralmente la causa riportandosi al contenuto del proprio atto di appello nelle cui conclusioni insiste.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore 16:45, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in pubblica udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 5 N. R.G. 3351/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3351/2024
PROMOSSA DA
GIARDINA Avv. CAROLA (C.F. ), difesa ex se a norma dell'art. 86 C.F._1
c.p.c.;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
03.03.2025, all'esito della discussione orale ex artt. 350, co. 3, e 350-bis, co. 1, c.p.c., in relazione all'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'Avv. Carola Giardina ha proposto appello avverso la sentenza n. 530/2024, pubblicata il 06.05.2024, con la quale il Giudice di Pace di Siracusa, all'esito del giudizio iscritto al n.
Pag. 2 di 5 2136/2023 R.G., ha condannato al pagamento dei compensi professionali CP_1
maturati dall'appellante, quale difensore d'ufficio ex art. 97, co. 1, c.p.p., nell'ambito di un procedimento di appello penale.
1.1. - A supporto del gravame, ha dedotto ed eccepito l'omessa o insufficiente motivazione in ordine alla quantificazione dei suddetti compensi, liquidati nella misura - inferiore ai minimi tariffari - di € 200,00, senza alcuna specificazione in ordine ai criteri utilizzati per addivenire alla suddetta quantificazione, né in ordine all'eventuale esclusione di una o più fasi processuali dalla suddetta liquidazione.
2. - Nonostante la ritualità e tempestività della notificazione dell'atto di appello, non si è costituita in giudizio della quale va in questa sede dichiarata la contumacia. CP_1
3. - La causa è stata posta in decisione alla prima udienza del 03.03.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi degli artt. 350, co. 3,
e 350-bis, co. 1, c.p.c., in relazione all'art. 281-sexies c.p.c.
4. - Va premesso che, trattandosi di appello limitato alla quantificazione del compenso professionale dovuto all'Avv. Giardina, e considerato che non ha proposto CP_1
appello incidentale in ordine all'an della pretesa creditoria dell'appellante, in questa sede non
è più possibile mettere in discussione l'esistenza della fonte negoziale del credito vantato dall'appellante, né l'inadempimento imputabile all'appellata.
5. - Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto, per l'assorbente ragione che il giudice di prime cure ha sostanzialmente omesso di motivare in ordine ai criteri utilizzati per giungere alla liquidazione dei compensi professionali spettanti all'odierna appellante per l'attività svolta, in favore dell'odierna appellata, nel corso del procedimento penale celebratosi innanzi alla Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Catania, iscritto ai nn. 13915/2024
R.g.n.r. e 1661/2018 R.G. Dib.
5.1. - Ne consegue la necessità di procedere alla rideterminazione dei compensi professionali dovuti all'appellante per la suddetta attività professionale, da compiersi in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
5.2. - Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta come l'Avv. Giardina abbia svolto le seguenti attività liquidabili ai sensi dell'art. 12, co 3, lett. a), b) e d), del citato D.M.
n. 55/2014: a) esame e studio della sentenza di primo grado (fase di studio); b) redazione
Pag. 3 di 5 dell'atto di appello (fase introduttiva); c) esame della requisitoria scritta del sostituto P.G. e redazione delle conclusioni scritte (fase decisionale).
5.2.1. - Trattandosi di attività svolte con la diligenza media esigibile nel caso di specie, le stesse vanno liquidate in applicazione dei parametri medi liquidatori di cui ai citati D.M. n.
55/2014 e n. 147/2022, fatta eccezione per quanto concerne la redazione delle conclusioni scritte, per la cui attività appare equo liquidare la fase decisionale ai valori minimi, in ragione della ripetitività delle difese ivi spiegate.
5.2.2. - Spettano, dunque, all'Avv. Giardina i seguenti importi:
Fase di studio: € 473,00;
Fase introduttiva: € 945,00;
Fase decisionale: € 709,00;
Totale: € 2.127,00;
oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
5.3. - Non può, tuttavia, riconoscersi all'Avv. Giardina la liquidazione della fase istruttoria/dibattimentale, non risultando svolta alcuna attività funzionale alla ricerca dei mezzi di prova o alla formazione della prova.
5.4. - Conclusivamente, l'appello è accolto e la sentenza impugnata va riformata, con condanna dell'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 2.127,00, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
6. - Venendo alla liquidazione delle spese giudiziali, va osservato che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, come nel caso di specie, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, sulla scorta del principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione ex lege del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 14916/2020; Cass. n. 1775/2017).
6.1. - Tornando al caso in esame, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., secondo il valore della causa (scaglione sino a € 5.200,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle
Pag. 4 di 5 difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellata, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle difese spiegate in sede di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3351/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia di CP_1
2) In parziale riforma della sentenza n. 530/2024, emessa dal Giudice di Pace di Siracusa in data 06.05.2024 nel giudizio iscritto al n. 2136/2023 R.G., condanna CP_1
al pagamento, in favore dell'Avv. Carola Giardina, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 2.127,00, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. Carola Giardina, delle CP_1
spese di lite che si liquidano in € 877,00, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il primo grado di giudizio;
nonché in € 1.702,00, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il presente grado di giudizio.
Così deciso a Siracusa, in data 3 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5