Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1549/2022
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice, Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1549/2022 R.G. A.C. e vertente
TRA
) elettivamente domiciliata in Terni, viale Parte 1 (C.F. C.F. 1
L. Campofregoso n.25, presso lo studio dell'avv. Matteo Sinibaldi, che la rappresenta e difende come da procura in atti attore
E
elettivamente domiciliata in Terni, via Petroni CP 1 C.F. C.F. 2
n. 40, presso lo studio degli avv.ti Manlio Morcella e Laura Cerni, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla memoria di costituzione convenuto
nonché
Controparte_2
(C.F. P.IVA 1 in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n.
49, presso lo studio dell'avv. Carmine Stingone terzo chiamato
OGGETTO: Responsabilità professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 14/07/2022,
-a seguito di procedimento per
ATP ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 L. 24/2017 (R.G. 952/2021) Parte 1
invocando conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale la dott.ssa CP 1
la responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale, della convenuta per i danni patrimoniali e non patrimoniali da essa subiti a seguito della omessa diagnosi di glaucoma post- traumatico in occhio destro e dell'erroneo trattamento farmacologico e diagnostico prescritto, lamentando una condotta imperita della convenuta in occasione delle prestazioni alla stessa rese nel periodo compreso tra il 25/09/2018 e il 26/03/2019.
L'attrice deduceva, in particolare, che: in data 28/08/2018, nell'atto di stappare una bottiglia di spumante, veniva colpita dal tappo alla parte inferiore dell'occhio destro;
in data 29/09/2018, a distanza di un mese dal trauma, si recava a visita specialistica presso lo
-
studio professionale della dott.ssa CP_1 lamentando frequenti annebbiamenti visivi;
nella visita precitata e nelle successive (rispettivamente dell'11/10/2018, del 24/01/2019, del
24/02/2019, del 26/03/2019) il medico non procedeva alla misurazione della pressione intraoculare e prescriveva esami strumentali e trattamenti farmacologici non pertinenti;
in data 04/04/2019 si rivolgeva al dott. Persona 1 il quale, a seguito di misurazione
-
della pressione intraoculare, diagnosticava la presenza di un "glaucoma post-traumatico
OD", indirizzando la paziente presso il Centro Italiano Glaucoma di Milano;
in data 15/05/2019 veniva sottoposta all'intervento di sclerectomia profonda presso la
Eyecare Clinic di Milano, cui seguiva un intervento di revisione, eseguito in data
16/05/2019, presso il Centro Italiano di Glaucoma di Milano.
A fondamento della pregressa ricostruzione in fatto, l'attrice produceva relazioni medico-legali, rispettivamente del 19/02/2020 a firma del dott. Persona 2 e del 02/03/2021 a firma del dott.
Controparte_3 dalle quali emergeva l'esclusiva responsabilità della dott.ssa CP 1 nella causazione dell'evento colposo cagionato in danno della sig.ra Parte_1
In particolare, riferivano i consulenti di parte, che il medico convenuto aveva commesso “ripetute omissioni" e non aveva eseguito la misurazione della pressione intraoculare la quale, ove tempestivamente eseguita, avrebbe consentito di diagnosticare il glaucoma in corso, evitando tutte le relative conseguenze in tema di danno biologico, di rischi di future complicanze e di diminuzione della qualità della vita.
Con ricorso depositato in data 23/04/2021 l'attrice incardinava il procedimento per ATP, esperito ai sensi dell'art. 696 bis c.p. e art. 8 L. 24/2017 (R.G. 952/2021), ed il Collegio peritale incaricato, composto dal dott. Persona 3 e dal dott. Persona 4 accertava la responsabilità della dott.ssa CP 1 consistita nell'aver omesso di misurare la pressione oculare, nelle inidonee terapie farmacologiche prescritte e nel tardivo approccio diagnostico.
Quanto ai danni subiti, l'attrice ne invocava il risarcimento - a titolo di responsabilità contrattuale o in subordine extracontrattuale per aver la convenuta agito con colpa grave - secondo la seguente prospettazione:
- €. 94.514,57 a titolo di danno non patrimoniale, calcolato secondo le Tabelle di Milano aggiornate al 2021(comprensivo della invalidità permanente nella misura del 20%, dell'invalidità temporanea nella misura di 3 mesi e della personalizzazione in aumento nella misura del 39%, per le significative conseguenze dinamico-relazionali patite);
€. 31.782,88 a titolo di danno patrimoniale, quanto a spese per le visite mediche sostenute, per le consulenze di parte, per l'onorario C.t.u in favore del Collegio peritale in corso di
ATP e per il compenso professionale spettante al proprio difensore nel procedimento per
ATP.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21/11/2022, si costituiva in giudizio la dott.ssa chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto destituite di CP 1
fondamento in fatto ed in diritto, e di essere autorizzata alla chiamata in causa, a fini di manleva, della propria Compagnia assicurativa, ossia la Controparte_4 con la quale aveva stipulato la polizza n. 2001160458905 per la copertura della responsabilità professionale medica.
Il medico convenuto, in particolare, forniva la propria versione della storia clinica della sig.ra
Parte 1 e del procedimento per ATP e contestava l'esistenza di qualsiasi condotta colposa ascrivibile al suo operato, atteso che sia gli accertamenti tecnico strumentali eseguiti, sia la cura farmacologica prescritta erano state, a suo dire, corrette.
Eccepiva la convenuta l'inutilizzabilità della C.t.u. depositata in sede di ATP, di cui comunque contestava il contenuto, rilevando quanto segue: che con provvedimento del 28/10/2021, nel corso del procedimento per ATP, la dott.ssa aveva nominato quali membri del Collegio peritale il dott. [...] Persona 5
Persona 3 e il prof. Persona 6 che con istanza depositata in data 04/11/2021 il prof. Per 6 rinunciava all'incarico, in per la quanto fiduciario della Controparte_4 chiamata in manleva dalla dott.ssa CP 1
copertura della responsabilità professionale;
che, contestualmente, in sostituzione del prof. Per 6 veniva nominato il dott.
[...]
Per_4
Controparte 5 assisteva che il 14/12/2021, data di inizio delle operazioni peritali, per la come consulente di parte, tra gli altri, il prof. Per_6 che la sig.ra Parte_1 dopo essersi sottoposta a visita dalla dott.ssa CP 1 aveva acquisito pareri medico-specialistici da parte del precitato prof. Per 6 e del dott. Per 7
medico oculista di Perugia;
che dette circostanze venivano omesse dell'attrice non proprio atto di citazione;
che la sig.ra Parte_1 alle operazioni peritali eseguite in data 14/12/2021, ammetteva di essersi recata a visita da altro specialista (pag. 15 della relazione peritale del 15/04/2023, "si recava a visita da altro specialista a Perugia", ovvero il dott. Per 7
Sulla base della suddetta ricostruzione in fatto, il medico convenuto lamentava che parte attrice non aveva adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine all'esistenza di un nesso causale tra la condotta del sanitario ed i danni dedotti in citazione in quanto, dopo ripetute visite presso il suo ambulatorio, nel periodo compreso tra novembre 2018 e la fine di gennaio 2019, era stata in cura presso diversi sanitari.
Sotto il profilo dell'operato della dott.ssa CP_1 la convenuta rappresentava che le prestazioni professionali erano state eseguite con diligenza, prudenza e perizia, mediante la prescrizione di esami strumentali e terapie farmacologiche idonee, e che la paziente era stata correttamente tonometrata ad ogni controllo, rispettivamente con "tonometro a soffio" nel suo ambulatorio privato e con "tonometro di Goldman" nel nosocomio ternano.
Quanto alla risarcibilità delle spese mediche sostenute dall'attrice, la convenuta chiedeva che le stesse fossero riviste al ribasso in ragione del fatto che, dopo un primo intervento eseguito presso il
Centro Glaucoma Italiano di Milano, si era reso necessario, per imperfetta esecuzione del primo, un secondo intervento.
In data 24/03/2023 si costituiva la Controparte_5 contestando la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale contenuta nell'atto di citazione ed assumendo l'inoperatività della polizza contratta dal medico convenuto, in quanto la dott.ssa CP 1 aveva agito quale medico ospedaliero in regime intramurario allargato, motivo per il quale ricadeva sull' Controparte_6
[...] rispondere dei danni sofferti dalla sig.ra Parte_1 In particolare, rilevava la terza chiamata in causa, che la dott.ssa CP 1 aveva visitato per la prima volta la sig.ra Parte 1 presso il suo ambulatorio privato, in data 25/09/2018.
Successivamente, in data 02/10/2018, a seguito di autorizzazione all'esercizio di attività libero- professionale intramuraria “allargata" presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, aveva visitato l'attrice presso gli ambulatori del nosocomio ternano.
Mutato il rito in ordinario, la causa veniva istruita documentalmente, nonché acquisendo agli atti il fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo iscritto all'R.G. n. 952/2021.
Invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il fascicolo veniva assegnato all'odierno giudice in data 11/04/2024 il quale, con ordinanza del
01/10/2024, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Per la dott.ssa CP 1 nelle more, gli avv.ti Manlio Morcella e Laura Cerni rinunciavano all'incarico e la stessa veniva rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ranalli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto devono ritenersi acquisiti ed ormai pacifici i principi che regolano la responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività medico-chirurgica che è di natura contrattuale e che, pertanto, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. e del principio di cui alla nota sentenza Cass. SS.U. n. 13533/2001, il paziente deve provare il rapporto contrattuale, cioè
l'avvenuto contatto sociale, allegare l'inadempimento del medico, cioè l'insorgenza di una nuova patologia, ovvero l'aggravamento della situazione patologica preesistente, nonché il nesso di casualità (materiale) tra tale danno-evento e la invocata responsabilità dei sanitari, secondo il criterio della normalità causale del "più probabile che non" integrato, se del caso, da quelli dello scopo della norma violata e dell'aumento del rischio tipico, previa analitica descrizione dell'evento
(Cass. n. 28992/2019; Cass. n. 17084/2017).
Sul medico grava, invece, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la propria obbligazione ovvero che gli esiti lamentati siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla sua condotta sanitaria.
In definitiva, "consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliere la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile alla stregua della diligenza qualificata (quam suis) ordinariamente esigibile dal personale sanitario ex art. 1176, co.
2 c.c., diligenza che implica il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecnico-scientifiche del
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momento obiettivamente connesse all'esercizio della professione e che ricomprende, pertanto, anche la perizia - ovvero che l'inadempimento, sebbene sussistente, non sia stato eziologicamente rilevante, per non aver operato come causa efficiente del danno" (Cass. n. 12274/2011;
16394/2011).
Poste tal premesse deve richiamarsi l'art. 7, co. 3 L. n. 24/2017, a tenore del quale l'esercente la professione sanitaria "...risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente".
Ne deriva che, nella specie, deve attribuirsi natura contrattuale ex art. 1218 c.c. al rapporto intercorso tra la sig.ra Parte 1 e la dott.ssa CP 1
Passando al merito della questione, occorre rilevare che parte attrice ha articolato la propria domanda allegando specifici inadempimenti addebitabili al medico convenuto per omessa diagnosi di glaucoma post-traumatico ed erroneo trattamento farmacologico e diagnostico prescritto chiedendo, in definitiva, il risarcimento dei danni patrimoniali e non causati dall'inadempimento contrattuale della convenuta.
In particolare, le circostanze di fatto descritte dalla sig.ra Parte 1 trovano puntuale riscontro nelle conclusioni espresse dai C.t.u. (dott. specialista in oculistica ed in medicina Persona 4
legale e delle assicurazioni e prof. Persona 3 specialista in medicina legale e delle assicurazioni), alle quali si rimanda per quanto riguarda gli aspetti tecnici.
Questi ultimi con accertamento condivisibile, perché adeguatamente motivato, hanno evidenziato nella condotta della dott.ssa CP 1 profili di responsabilità professionale.
I C.t.u., sottoposta a visita la periziata ed esaminata la documentazione medica acquisita al giudizio, con corretta metodologia analitica, ispirata a rigoroso criterio scientifico, e con motivazione articolata con argomentazioni congrue ed esenti da errori logici, hanno fornito adeguata risposta ai quesiti che gli erano stati posti dal giudice, accertando, in sintesi, che:
"Sarebbe stato mandatorio, in relazione all'età della paziente, alla pregressa chirurgia refrattiva alla quale era stata sottoposta e alla persistenza dei disturbi, anche dopo terapia, la misurazione della pressione oculare, che avrebbe indirizzato la paziente ad accertamenti che avrebbero consentito di individuare l'insorgenza del glaucoma";
"Le terapie farmacologiche prescritte non furono idonee, in quanto non indicate in considerazione del quadro presentato dalla paziente;
in particolare, avrebbe potuto essere utilizzato, per la flogosi in atto, un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS), in luogo della terapia cortisonica, prima locoregionale (collirio) e poi sistemica per via orale (Deltacortene compresse), che fu, con elevata probabilità, la causa stessa del glaucoma venutosi ad instaurare. Inoltre, le indicazioni sulla assunzione del collirio furono estremamente imprecise, non lasciando intendere con chiarezza quando interrompere il trattamento";
"Vi fu dunque imperizia sia nella prescrizione non adeguata e imprecisa dei farmaci cortisonici, prima in forma di collirio, poi per via sistemica orale;
sia nella omessa misurazione del tono oculare, che avrebbe individuato l'ipertono al momento della sua insorgenza, conducendo a terapie che lo avrebbero riportato nella norma prima del danno oculare e della sua incontrovertibilità";
"La condotta posta in essere fu dunque imperita, sia per inidonea prescrizione farmacologica, sia per intempestivo approccio diagnostico"; CP 1 non"Al momento in cui la paziente ebbe a presentarsi alle cure della Dott.ssa erano presenti patologie preesistenti e la funzione visiva era assolutamente intatta";
"Gli interventi eseguiti successivamente furono idonei e riuscirono nell'intento di evitare un
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ulteriore peggioramento della situazione clinica venutasi a determinare".
A tali conclusioni si ritiene di dover aderire essendo le stesse supportate, otre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo che appare lineare e rigoroso.
Va poi rammentato che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione peritale abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte" (Cass. n. 12080/2009).
Passando alla determinazione e liquidazione del danno deve ritenersi provata, sulla base della documentazione sanitaria depositata in atti e dell'espletata C.t.u., la sussistenza del danno biologico lamentata e la sua derivazione eziologica dalla condotta della convenuta.
Sul punto, i C.t.u. hanno concluso come segue:
"Devono ritenersi esitati dalle censurabili condotte identificate in capo alla Dott.ssa
CP_1 Danno biologico permanente in relazione alle voci tabellari SIMLA 2016 (Linee
Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico", edite da Giuffrè): deficit del visus (pag. 239) con occhio migliore 10/10, occhio peggiore 4/10:
9%; glaucoma trattato chirurgicamente con necessità di terapia post-intervento (pag. 250):
5-15% (qui da intendersi nella misura media prevista dal range) ed in riferimento, inoltre, al deficit campimetrico residuato. In totale, non potendosi ricorrere alla somma algebrica, considerando la media incidenza del glaucoma, può quantificarsi un danno biologico permanente nella misura del 20% (venti per cento). Invalidità temporanea parziale mediamente stimabile al 50% per giorni 90 (novanta)";
"La attuale situazione non appare emendabile, né in toto, né in parte, potendosi ormai ritenere stabilizzata";
"Non risulta sofferenza psichica ulteriore";
"Non si prevedono spese future";
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"Totale spese di diagnosi e terapia risarcibili, in quanto derivate dalla malpractice
-
identificata: €5.220,50".
Conseguentemente il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere liquidato sulla base della più aggiornata versione delle Tabelle di Milano, idonee a garantire la pienezza ed integralità del risarcimento del danno come affermato dalla Suprema Corte.
"Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni
Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari” (Cass. n. 1174/2018).
Considerato che i C.t.u. hanno effettuato un attento esame del caso, che le loro conclusioni sono prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, questo giudice ritiene di farle proprie.
Per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di €
64.607,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 25/9/2018 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente ordinanza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi;
sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito v. ex multis, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass.
4184/06 e Cass. 9517/02), a titolo di risarcimento del danno biologico.
L'attore ha poi altresì diritto al rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute congrue e pertinenti dai C.t.u. nella misura di €.5.220,50, oltre interessi legali dall'effettivo esborso al soddisfo.
Sull'azione di manleva finalizzata ad indennizzare la dott.ssa convenuta, la Controparte 5
eccepisce l'inoperatività della polizza avendo la dott.ssa CP 1 agito in regime intramurario
"allargato".
A tal fine, nella produzione documentale allegata dalla terza chiamata in causa si rinvengono le condizioni generali del contratto di assicurazione (v. doc. 8, allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/03/2024), che in tema di "oggetto dell'assicurazione" all'art. 10 riporta quanto testualmente segue: "La Società si obbliga a tenere indennel Parte_2 di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale di medico oftalmologo.
La Società risponde: a. dei Danni cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale di medico oftalmologo;
b. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non facenti capo al sistema sanitario pubblico a cui l'Assicurato
-
presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;
c. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall' CP 7 ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222. L'assicurazione comprende altresì: d. i Danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla attività professionale dichiarata. Nel caso in cui la Richiesta di Risarcimento sia connessa all'attività professionale svolta dall'Assicurato in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Sistema Sanitario Nazionale la Società si obbliga anche a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l Parte 2 presta la propria opera, o al suo Assicuratore, nel caso in cui egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della
Corte dei Conti passata in giudicato o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla sopra indicata Richiesta di Risarcimento".
La Compagnia, inoltre, documentava che la dott.ssa CP_1 dal 02/10/2018 all'11/04/2019 risultava autorizzata all'esercizio dell'attività intramuraria “allargata” (v. doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/03/2024). Tutti questi elementi, quindi, consentono di rigettare l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice rinvenendosi, nel caso di specie, tutti i presupposti per l'operatività della polizza invocata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore determinato dal decisum (scaglione da € 52.001,00 a
260.000), alla natura e alla complessità della controversia, per le sole fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte 1 CP 1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
e per l'effetto accoglie le domande proposte dall'attrice nei confronti della dott.ssa CP 1 dichiara la responsabilità contrattuale della convenuta e condanna la
[...]
in virtù dell'operatività della polizza n. 2001160458905 per la CP 2
copertura della responsabilità professionale medica, al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di euro 64.607,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 25/9/2018) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento della somma di €.5.220,50, oltre interessi legali dall'effettivo esborso al soddisfo, a titolo di danno patrimoniale;
condanna la convenuta CP_1 alla rifusione in favore di [...]
Parte 1 delle spese del presente procedimento, che liquida in € 7.052,00, ed euro
1.900 per il procedimento ATP, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 759 per spese vive (C.U. e spese di notifica) pone a carico di parte convenuta (nei rapporti interni tra le parti) i compensi versati ai CTU nel corso del procedimento ATP RG 952/2021.
Terni, 23.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Elisa Iacone