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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/07/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 259/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
3) Dott. Elia Carolina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 259 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021;
TRA già , in persona del suo amministratore e legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t., (c.f. ), e di (c.f. ), P.IVA_1 Parte_3 C.F._1
entrambi elettivamente domiciliati in Francavilla Fontana, alla Via Porta Roccella n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Romata, che li difende e rappresenta in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello,
- APPELLANTI -
E iscritta nel Registro delle Imprese al n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa – in forza di delega allegata in calce alla comparsa di costituzione in questo grado – dall'avv. Martina Moramarco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Taranto, alla via Ciro Giovinazzi n. 5;
- APPELLATA –
NONCHE' società con socio unico, (c.f. e P.IVA n. e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_3
mandataria (c.f. e P.IVA n. - giusta procura Controparte_3 P.IVA_4 speciale a rogito notar di Milano del 06.08.2018 (rep.70501, racc. 9608) - in persona Persona_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Serantoni in forza di procura in atti, presso il cui Studio è domiciliata, in Milano, al Corso di Porta Romana, civ.116;
-APPELLATA-
All'udienza collegiale del 19/2/2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella impugnata sentenza i fatti sono stati così riportati: “Con contratto del 6.7.2010, BA AR
accendeva un rapporto di conto corrente contraddistinto dal n. 763 intestato alla con atto Parte_2
del 20.7.2010 integrato da successivi atti del 21.12.2020 e del 9.9.2011, il sig. prestava Parte_3
fideiussione sino alla somma di euro 645.000,00.
Con lettera del 6.05.2013 BA AR lamentava il mancato pagamento di fatture anticipate per euro 279.541,00, addebitate nel suddetto conto corrente;
detta lettera veniva riscontrata dalla Pt_2
che proponeva alla banca un piano di rientro che tuttavia non andava a buon fine.
Persistendo l'inadempimento, l'esposizione debitoria della diveniva pari ad euro 385.549,66, Pt_2
come da estratto conto ex art 50 TUB prodotto dalla banca.
Sulla base di tale documentazione il Tribunale di Brindisi con decreto ingiuntivo n. 1542/2015,
emesso in data 23.12.2015, intimava alla (ora e a Parte_2 Parte_1 T_
il pagamento, in solido tra loro, in favore della ricorrente della somma
[...] Controparte_4
di euro 385.549,66, oltre interessi di mora al tasso convenzionale e spese della procedura monitoria.
Avverso il suddetto decreto proponevano opposizione la e , Parte_1 Parte_3
lamentando la mancata prova del credito e la illegittima applicazione, da parte della banca, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi al conto anticipi ed al conto di apertura di credito,
chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, con rideterminazione del saldo e con vittoria di spese e competenze di lite. In particolare, gli opponenti eccepivano l'inidoneità dell'estratto conto, prodotto dalla banca ai sensi dell'art 50 TUB, a costituire valida prova del credito anche nel giudizio di cognizione susseguente alla opposizione al decreto ingiuntivo, occorrendo a tal fine che la banca produca in giudizio tutti gli estratti conto, dalla costituzione fino all'estinzione del rapporto.
Infine, gli opponenti eccepivano l'illegittimità del sistema di determinazione delle valute operato dalla banca.
Nel giudizio di opposizione si costituiva BA AR, la quale insisteva nella piena legittimità e fondatezza del decreto ingiuntivo e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione che non veniva accolta.
In limine litis si costituiva in giudizio con comparsa ex art 111 c.p.c. la società in Controparte_2
qualità di cessionaria dei crediti in contestazione, la quale insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo e chiedeva dichiararsi la propria legittimazione solo dal lato attivo del rapporto creditorio,
con esclusione della legittimazione processuale per qualsivoglia altra domanda risarcitoria o restitutoria avanzata dagli opponenti, da ritenersi in capo alla banca convenuta.
La causa, istruita mediante CTU contabile, veniva definita con sentenza n.260/2021, depositata in data 11/2/2021, con la quale il Tribunale di Brindisi: 1) condannava gli opponenti, in solido tra loro,
al pagamento, in favore di e della sua avente causa della Controparte_4 Controparte_2
somma di euro 370.046,03, oltre interessi convenzionali, di cui al contratto di conto corrente del
6.7.2010 e successive variazioni, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
2) condannava i suddetti opponenti al pagamento, in favore di BA AR e suoi aventi causa, delle spese del giudizio;
3) e poneva definitivamente a carico delle parti opponenti, in solido tra loro, le spese della
CTU liquidate in corso di causa.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto ritualmente notificato,
[...]
in persona del l.r.p.t., e , cui si opponevano Parte_1 Parte_3 Controparte_1
(incorporante per fusione a sua volta incorporante per fusione , Controparte_5 Controparte_4 nonché quale mandataria di , chiedendone il rigetto, con Controparte_3 CP_2
vittoria delle spese del presente gravame.
All'udienza collegiale del 19/2/2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, il deduce “nullità dei contratti di garanzia stilati sullo Pt_2
schema ABI, per violazione dell'art. 2 lg. n. 287/1990 (Legge antitrust) - Nullità rilevabile di ufficio
in ogni stato e grado del giudizio”.
Segnatamente evidenzia come la nullità del contratto di fideiussione, sottoscritto dal in data Pt_2
20/07/2010, per violazione dell'art.2 della legge antitrust, ancorché eccepita per la prima volta in sede di gravame, debba ritenersi ammissibile, in considerazione dell'indiscutibile potere del giudice di rilevare d'ufficio una nullità del contratto ogni qual volta che essa rilevi ai fini del giudizio.
Ai sensi delle sentenze gemelle delle SSUU del 2014, la rilevabilità di ufficio delle nullità negoziali si estende anche a quelle c.d. di protezione, caratterizzate dal fatto che operano a favore di un solo contraente, ovvero la parte contrattuale più debole, e non dell'altro.
La nullità di protezione è lo speciale rimedio posto a tutela della parte contrattuale più debole,
destinataria di maggiore tutela, contro l'introduzione di clausole abusive che determinano un significativo squilibrio nell'assetto generale del contratto. Tale peculiarità non elimina i caratteri propri delle nullità e, quindi, anche quelle di protezione sono rilevabili di ufficio, determinano l'inefficacia definitiva del contratto e le azioni sono imprescrittibili.
La domanda di accertamento della nullità ove inammissibile (perché proposta per la prima volta in appello o tardivamente nel giudizio di primo grado, come nel caso di specie) si converte in eccezione di nullità. (Cass. n. 22678/2017).
Pertanto, nel caso che ci occupa, la nullità deriva dalla natura meramente riproduttiva degli schemi contrattuali uniformi ABI censurabili per il loro “scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”, nonché
“per carenza di un legame di funzionalità” col negozio fideiussorio, nullo quale frutto dell'intesa vietata dalla normativa antitrust, per il disposto degli artt.2, co. 2, lett. a) e 3 della L. n. 287/90 (cfr.
Cass. 29819/2017) secondo i quali sono sanzionate con la nullità “ad ogni effetto” le intese adottate in violazione della normativa anticoncorrenziale.
2. Con il secondo motivo di gravame, il deduce “nullità ex artt. 1418 c.c. e 1419 co. 1 c.c. del Pt_2
contratto di fideiussione del 20/07/2010”.
In particolare, evidenzia che, pur essendo evidente che la nullità attinge – inizialmente – solo le tre clausole della fideiussione, è altrettanto evidente come la stessa sia suscettibile di estendersi all'intero negozio fideiussorio, a norma dell'art. 1419, co. 1, c.c. per cui “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità (applicabile ex art. 1234 c.c. anche agli atti unilaterali, Cass. 10690/2005) laddove, come nel caso di specie, non sia possibile la sostituzione di diritto di tutte le clausole con norme imperative ex art. 1419 co.2, c.c.
Pertanto, in considerazione del travolgimento dell'obbligazione accessoria a carico del Sig. T_
, nulla sarà da questo dovuto in dipendenza di un accordo di cui si è accertata la inefficacia.
[...]
3. Con il terzo motivo di gravame, il deduce “Nullità relativa ex art. 1419, co. 2, c.c. - Nullità Pt_2
della clausola n. 6 del contratto di fideiussione - Liberazione del fideiussore per decorso del termine decadenziale imposto al creditore dall'art. 1957 c.c.”
Viene propugnata la soluzione della nullità parziale del negozio ex art. 1419, comma 2, c.c. con il recupero delle regole di portata generale espresse dagli artt. 1939 e 1957 c.c., non validamente derogate dalle parti, con l'ulteriore corollario dell'avvenuta liberazione del fideiussore in conseguenza dell'estinzione della garanzia personale per il ritardo del creditore nell'avvio delle azioni di recupero verso il debitore principale rispetto al termine semestrale di decadenza contemplato dall'art. 1957 c.c.
4. Con tali motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione logica e giuridica, si invoca la decadenza dell'istituto di credito dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore, tenuto conto della nullità dell'intero contratto di fideiussione stipulato dal o, quanto meno, delle tre Pt_2
clausole in esso contenute [“di sopravvivenza” (della fideiussione), di “reviviscenza” (della fideiussione) e quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c,c. (della fideiussione)], il cui inserimento nel contratto de quo sarebbe riconducibile a quell'applicazione uniforme, da parte degli enti creditizi, di disposizioni contenute nel modello predisposto dall'ABI e ritenuta violativa dell'art. 2 co. 2 lett. A L 2871990 (cd. Legge Antitrust).
Gli appellanti si dolgono altresì della vessatorietà della clausola del contratto, quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c,c..
Ebbene, al riguardo la Corte osserva che, in primo grado, gli odierni appellanti, nell'originario atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., non risulta abbiano formulato alcuna eccezione di nullità
della fideiussione stipulata dal , sotto alcun profilo, sicché deve ritenersi che essi, in quanto Pt_2
convenuti in senso sostanziale, siano decaduti dalla facoltà di sollevare tali eccezioni (in senso stretto).
È solo in sede di gravame che gli opponenti hanno per la prima volta dedotto la nullità di talune delle clausole contenute nella fideiussione (quelle dianzi richiamate) perché violative della normativa antitrust.
Da quanto appena rilevato discende che le eccezioni di nullità della fideiussione oggetto delle argomentazioni sviluppate con l'“appello incidentale” (così qualificato) possono solo essere valutate sotto il profilo della loro idoneità a fondare un rilievo officioso di tali nullità.
Si richiamano, a tal proposito, i più recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass. n. 1170/2025 e
Cass. n. 30383/2024) secondo cui la rilevazione officiosa della nullità “presuppone che la parte abbia
tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire
la rilevazione medesima (cfr., da ultimo, Cass.n.16102/24), poiché anche la rilevazione d'ufficio della
nullità per violazione di norme imperative ha, come condizione, che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio
di merito nel rispetto delle preclusioni assertive”, dovendosi evitare “che l'esercizio di un potere
officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni
assertive ed istruttorie” (così cass.ord.1170/25).
Orbene, nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare nell'atto di citazione in opposizione,
non solo non è contenuto alcun riferimento alla nullità della fideiussione (essendo l'opposizione fondata sull'asserito difetto di prova del credito e sul maturare dello stesso credito per effetto della pattuizione di clausole nulle o dell'applicazione di clausole non oggetto di pattuizione), ma non è
stata neanche allegata in fatto alcuna circostanza che potesse fare anche solo dubitare della piena legittimità del rapporto fideiussorio.
Ebbene, poiché, come in precedenza osservato, l'eccezione - in senso stretto - di estinzione della garanzia fideiussoria conseguente al rilievo di nullità della clausola derogatoria di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., non risulta essere stata proposta tempestivamente, deve escludersi la sussistenza del requisito della “concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla
sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore”.
Quanto all'ulteriore profilo di nullità della clausola per vessatorietà, va solo osservato che la Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 2683 del 4/02/2025 ha fatto chiarezza al riguardo statuendo che la clausola di rinuncia preventiva alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., non è da considerarsi vessatoria e, quindi, non richiede la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341, comma 2, c.c.
Deve pertanto escludersi che gli appellanti possano fondatamente invocare la nullità della dedotta clausola del contratto di fideiussione, al fine di veder liberato il dalla garanzia fideiussoria Pt_2
dallo stesso prestata.
5. Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti deducono “Mancata revoca del d.i. opposto – Nullità
della sentenza” Gli appellanti si dolgono, in sostanza, che a fronte di un credito, portato dal d.i. n.1542/2015 (R.G. n.
5166/2015) ammontante ad euro 385.549,66, il giudice di primo grado, in base alle stesse risultanze della espletata CTU, abbia condannato gli appellanti alla minore somma di euro 370.046,03, senza procedere alla revoca del d.i. opposto.
6. Dette doglianze non sono degne di pregio.
Ed invero la sentenza di condanna che definisce il giudizio di opposizione a d.i., implicitamente revocando il provvedimento monitorio, lo sostituisce con il diverso importo accertato nell'instaurato giudizio di merito.
7. All'esito del presente giudizio, gli appellanti, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno condannati alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M
La Corte,
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di in persona del Controparte_1
l.r.p.t., nonché di , Mandataria in persona del l.r.p.t., CP_2 Controparte_6
delle spese del presente gravame, liquidate, per ciascuno, in complessivi euro 7.500,00 per compensi,
oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%; c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 12 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
3) Dott. Elia Carolina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 259 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021;
TRA già , in persona del suo amministratore e legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t., (c.f. ), e di (c.f. ), P.IVA_1 Parte_3 C.F._1
entrambi elettivamente domiciliati in Francavilla Fontana, alla Via Porta Roccella n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Romata, che li difende e rappresenta in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello,
- APPELLANTI -
E iscritta nel Registro delle Imprese al n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa – in forza di delega allegata in calce alla comparsa di costituzione in questo grado – dall'avv. Martina Moramarco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Taranto, alla via Ciro Giovinazzi n. 5;
- APPELLATA –
NONCHE' società con socio unico, (c.f. e P.IVA n. e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_3
mandataria (c.f. e P.IVA n. - giusta procura Controparte_3 P.IVA_4 speciale a rogito notar di Milano del 06.08.2018 (rep.70501, racc. 9608) - in persona Persona_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Serantoni in forza di procura in atti, presso il cui Studio è domiciliata, in Milano, al Corso di Porta Romana, civ.116;
-APPELLATA-
All'udienza collegiale del 19/2/2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella impugnata sentenza i fatti sono stati così riportati: “Con contratto del 6.7.2010, BA AR
accendeva un rapporto di conto corrente contraddistinto dal n. 763 intestato alla con atto Parte_2
del 20.7.2010 integrato da successivi atti del 21.12.2020 e del 9.9.2011, il sig. prestava Parte_3
fideiussione sino alla somma di euro 645.000,00.
Con lettera del 6.05.2013 BA AR lamentava il mancato pagamento di fatture anticipate per euro 279.541,00, addebitate nel suddetto conto corrente;
detta lettera veniva riscontrata dalla Pt_2
che proponeva alla banca un piano di rientro che tuttavia non andava a buon fine.
Persistendo l'inadempimento, l'esposizione debitoria della diveniva pari ad euro 385.549,66, Pt_2
come da estratto conto ex art 50 TUB prodotto dalla banca.
Sulla base di tale documentazione il Tribunale di Brindisi con decreto ingiuntivo n. 1542/2015,
emesso in data 23.12.2015, intimava alla (ora e a Parte_2 Parte_1 T_
il pagamento, in solido tra loro, in favore della ricorrente della somma
[...] Controparte_4
di euro 385.549,66, oltre interessi di mora al tasso convenzionale e spese della procedura monitoria.
Avverso il suddetto decreto proponevano opposizione la e , Parte_1 Parte_3
lamentando la mancata prova del credito e la illegittima applicazione, da parte della banca, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi al conto anticipi ed al conto di apertura di credito,
chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, con rideterminazione del saldo e con vittoria di spese e competenze di lite. In particolare, gli opponenti eccepivano l'inidoneità dell'estratto conto, prodotto dalla banca ai sensi dell'art 50 TUB, a costituire valida prova del credito anche nel giudizio di cognizione susseguente alla opposizione al decreto ingiuntivo, occorrendo a tal fine che la banca produca in giudizio tutti gli estratti conto, dalla costituzione fino all'estinzione del rapporto.
Infine, gli opponenti eccepivano l'illegittimità del sistema di determinazione delle valute operato dalla banca.
Nel giudizio di opposizione si costituiva BA AR, la quale insisteva nella piena legittimità e fondatezza del decreto ingiuntivo e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione che non veniva accolta.
In limine litis si costituiva in giudizio con comparsa ex art 111 c.p.c. la società in Controparte_2
qualità di cessionaria dei crediti in contestazione, la quale insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo e chiedeva dichiararsi la propria legittimazione solo dal lato attivo del rapporto creditorio,
con esclusione della legittimazione processuale per qualsivoglia altra domanda risarcitoria o restitutoria avanzata dagli opponenti, da ritenersi in capo alla banca convenuta.
La causa, istruita mediante CTU contabile, veniva definita con sentenza n.260/2021, depositata in data 11/2/2021, con la quale il Tribunale di Brindisi: 1) condannava gli opponenti, in solido tra loro,
al pagamento, in favore di e della sua avente causa della Controparte_4 Controparte_2
somma di euro 370.046,03, oltre interessi convenzionali, di cui al contratto di conto corrente del
6.7.2010 e successive variazioni, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
2) condannava i suddetti opponenti al pagamento, in favore di BA AR e suoi aventi causa, delle spese del giudizio;
3) e poneva definitivamente a carico delle parti opponenti, in solido tra loro, le spese della
CTU liquidate in corso di causa.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto ritualmente notificato,
[...]
in persona del l.r.p.t., e , cui si opponevano Parte_1 Parte_3 Controparte_1
(incorporante per fusione a sua volta incorporante per fusione , Controparte_5 Controparte_4 nonché quale mandataria di , chiedendone il rigetto, con Controparte_3 CP_2
vittoria delle spese del presente gravame.
All'udienza collegiale del 19/2/2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, il deduce “nullità dei contratti di garanzia stilati sullo Pt_2
schema ABI, per violazione dell'art. 2 lg. n. 287/1990 (Legge antitrust) - Nullità rilevabile di ufficio
in ogni stato e grado del giudizio”.
Segnatamente evidenzia come la nullità del contratto di fideiussione, sottoscritto dal in data Pt_2
20/07/2010, per violazione dell'art.2 della legge antitrust, ancorché eccepita per la prima volta in sede di gravame, debba ritenersi ammissibile, in considerazione dell'indiscutibile potere del giudice di rilevare d'ufficio una nullità del contratto ogni qual volta che essa rilevi ai fini del giudizio.
Ai sensi delle sentenze gemelle delle SSUU del 2014, la rilevabilità di ufficio delle nullità negoziali si estende anche a quelle c.d. di protezione, caratterizzate dal fatto che operano a favore di un solo contraente, ovvero la parte contrattuale più debole, e non dell'altro.
La nullità di protezione è lo speciale rimedio posto a tutela della parte contrattuale più debole,
destinataria di maggiore tutela, contro l'introduzione di clausole abusive che determinano un significativo squilibrio nell'assetto generale del contratto. Tale peculiarità non elimina i caratteri propri delle nullità e, quindi, anche quelle di protezione sono rilevabili di ufficio, determinano l'inefficacia definitiva del contratto e le azioni sono imprescrittibili.
La domanda di accertamento della nullità ove inammissibile (perché proposta per la prima volta in appello o tardivamente nel giudizio di primo grado, come nel caso di specie) si converte in eccezione di nullità. (Cass. n. 22678/2017).
Pertanto, nel caso che ci occupa, la nullità deriva dalla natura meramente riproduttiva degli schemi contrattuali uniformi ABI censurabili per il loro “scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”, nonché
“per carenza di un legame di funzionalità” col negozio fideiussorio, nullo quale frutto dell'intesa vietata dalla normativa antitrust, per il disposto degli artt.2, co. 2, lett. a) e 3 della L. n. 287/90 (cfr.
Cass. 29819/2017) secondo i quali sono sanzionate con la nullità “ad ogni effetto” le intese adottate in violazione della normativa anticoncorrenziale.
2. Con il secondo motivo di gravame, il deduce “nullità ex artt. 1418 c.c. e 1419 co. 1 c.c. del Pt_2
contratto di fideiussione del 20/07/2010”.
In particolare, evidenzia che, pur essendo evidente che la nullità attinge – inizialmente – solo le tre clausole della fideiussione, è altrettanto evidente come la stessa sia suscettibile di estendersi all'intero negozio fideiussorio, a norma dell'art. 1419, co. 1, c.c. per cui “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità (applicabile ex art. 1234 c.c. anche agli atti unilaterali, Cass. 10690/2005) laddove, come nel caso di specie, non sia possibile la sostituzione di diritto di tutte le clausole con norme imperative ex art. 1419 co.2, c.c.
Pertanto, in considerazione del travolgimento dell'obbligazione accessoria a carico del Sig. T_
, nulla sarà da questo dovuto in dipendenza di un accordo di cui si è accertata la inefficacia.
[...]
3. Con il terzo motivo di gravame, il deduce “Nullità relativa ex art. 1419, co. 2, c.c. - Nullità Pt_2
della clausola n. 6 del contratto di fideiussione - Liberazione del fideiussore per decorso del termine decadenziale imposto al creditore dall'art. 1957 c.c.”
Viene propugnata la soluzione della nullità parziale del negozio ex art. 1419, comma 2, c.c. con il recupero delle regole di portata generale espresse dagli artt. 1939 e 1957 c.c., non validamente derogate dalle parti, con l'ulteriore corollario dell'avvenuta liberazione del fideiussore in conseguenza dell'estinzione della garanzia personale per il ritardo del creditore nell'avvio delle azioni di recupero verso il debitore principale rispetto al termine semestrale di decadenza contemplato dall'art. 1957 c.c.
4. Con tali motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione logica e giuridica, si invoca la decadenza dell'istituto di credito dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore, tenuto conto della nullità dell'intero contratto di fideiussione stipulato dal o, quanto meno, delle tre Pt_2
clausole in esso contenute [“di sopravvivenza” (della fideiussione), di “reviviscenza” (della fideiussione) e quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c,c. (della fideiussione)], il cui inserimento nel contratto de quo sarebbe riconducibile a quell'applicazione uniforme, da parte degli enti creditizi, di disposizioni contenute nel modello predisposto dall'ABI e ritenuta violativa dell'art. 2 co. 2 lett. A L 2871990 (cd. Legge Antitrust).
Gli appellanti si dolgono altresì della vessatorietà della clausola del contratto, quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c,c..
Ebbene, al riguardo la Corte osserva che, in primo grado, gli odierni appellanti, nell'originario atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., non risulta abbiano formulato alcuna eccezione di nullità
della fideiussione stipulata dal , sotto alcun profilo, sicché deve ritenersi che essi, in quanto Pt_2
convenuti in senso sostanziale, siano decaduti dalla facoltà di sollevare tali eccezioni (in senso stretto).
È solo in sede di gravame che gli opponenti hanno per la prima volta dedotto la nullità di talune delle clausole contenute nella fideiussione (quelle dianzi richiamate) perché violative della normativa antitrust.
Da quanto appena rilevato discende che le eccezioni di nullità della fideiussione oggetto delle argomentazioni sviluppate con l'“appello incidentale” (così qualificato) possono solo essere valutate sotto il profilo della loro idoneità a fondare un rilievo officioso di tali nullità.
Si richiamano, a tal proposito, i più recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass. n. 1170/2025 e
Cass. n. 30383/2024) secondo cui la rilevazione officiosa della nullità “presuppone che la parte abbia
tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire
la rilevazione medesima (cfr., da ultimo, Cass.n.16102/24), poiché anche la rilevazione d'ufficio della
nullità per violazione di norme imperative ha, come condizione, che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio
di merito nel rispetto delle preclusioni assertive”, dovendosi evitare “che l'esercizio di un potere
officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni
assertive ed istruttorie” (così cass.ord.1170/25).
Orbene, nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare nell'atto di citazione in opposizione,
non solo non è contenuto alcun riferimento alla nullità della fideiussione (essendo l'opposizione fondata sull'asserito difetto di prova del credito e sul maturare dello stesso credito per effetto della pattuizione di clausole nulle o dell'applicazione di clausole non oggetto di pattuizione), ma non è
stata neanche allegata in fatto alcuna circostanza che potesse fare anche solo dubitare della piena legittimità del rapporto fideiussorio.
Ebbene, poiché, come in precedenza osservato, l'eccezione - in senso stretto - di estinzione della garanzia fideiussoria conseguente al rilievo di nullità della clausola derogatoria di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., non risulta essere stata proposta tempestivamente, deve escludersi la sussistenza del requisito della “concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla
sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore”.
Quanto all'ulteriore profilo di nullità della clausola per vessatorietà, va solo osservato che la Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 2683 del 4/02/2025 ha fatto chiarezza al riguardo statuendo che la clausola di rinuncia preventiva alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., non è da considerarsi vessatoria e, quindi, non richiede la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341, comma 2, c.c.
Deve pertanto escludersi che gli appellanti possano fondatamente invocare la nullità della dedotta clausola del contratto di fideiussione, al fine di veder liberato il dalla garanzia fideiussoria Pt_2
dallo stesso prestata.
5. Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti deducono “Mancata revoca del d.i. opposto – Nullità
della sentenza” Gli appellanti si dolgono, in sostanza, che a fronte di un credito, portato dal d.i. n.1542/2015 (R.G. n.
5166/2015) ammontante ad euro 385.549,66, il giudice di primo grado, in base alle stesse risultanze della espletata CTU, abbia condannato gli appellanti alla minore somma di euro 370.046,03, senza procedere alla revoca del d.i. opposto.
6. Dette doglianze non sono degne di pregio.
Ed invero la sentenza di condanna che definisce il giudizio di opposizione a d.i., implicitamente revocando il provvedimento monitorio, lo sostituisce con il diverso importo accertato nell'instaurato giudizio di merito.
7. All'esito del presente giudizio, gli appellanti, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno condannati alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M
La Corte,
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di in persona del Controparte_1
l.r.p.t., nonché di , Mandataria in persona del l.r.p.t., CP_2 Controparte_6
delle spese del presente gravame, liquidate, per ciascuno, in complessivi euro 7.500,00 per compensi,
oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%; c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 12 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele