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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6476/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI Parte_1 C.F._1 LE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAMBERINI LE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TOMMASO Controparte_1 C.F._2 BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA N. 70 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DI TOMMASO BARBARA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Voglia il Tribunale intestato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, confermare il collocamento del minore presso il padre, presso il domicilio di AN DI (Bo), via Ponte Persona_1
Ginepri, 73/m;
pagina 1 di 11 disporre che la madre possa vedere ed incontrare il minore solo a seguito di un Controparte_1 calendario visite redatto in accordo con il servizio sociale e secondo i desiderata del figlio e tenuto conto degli impegni scolastici del ragazzo;
disporre, in forza del collocamento prevalente, che la signora corrisponda al signor Controparte_1
Per_
a titolo di contributo al mantenimento di , entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_1 somma di € 250,00= oltre ad istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui la protocollo in vigore innanzi al Tribunale di Bologna.
Vinte le spese.
Parte convenuta:
Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preliminarmente dare atto che intende resistere all'accoglimento delle conclusioni formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nel merito:
1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori che ne cureranno Persona_1
l'istruzione e l'educazione e che continueranno entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
2. accertato sia dai servizi sociali che dal Giudice adito, con audizione dell'ultraquattordicenne
[...] disposta ex art. 473 bis n. 4 e 5 cpc all'udienza del 3.01.2025, che il minore insiste per il Per_1 rientro presso la casa della madre ove ha tutti i propri legami affettivi, disporre con urgenza il collocamento del minore presso la casa della madre a Calderara di Reno in via Larga n. Persona_1
10 e conseguentemente:
3. Disporre e confermare le condizioni statuite nella sentenza di divorzio n. 758/2021 di cui al p.to 5) Per_ ove si dispone che il padre possa vedere con le seguenti modalità, salvo diversi accordi fra i genitori:
- ogni mercoledì con pernottamento;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
e di cui al p.to 6) ove si dispone che durante le vacanze scolastiche ciascun genitore tenga con sé il figlio:
- nel periodo natalizio una settimana, alternando di anno in anno i giorni di Natale e di Capodanno;
- nelle ferie pasquali secondo quanto stabilito dalle parti di anno in anno;
- in estate quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i signori e entro il Per_1 CP_1
30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze e della crescita del minore;
pagina 2 di 11 4. Disporre e confermare le condizioni statuite nella sentenza di divorzio n. 758/2021 di cui al p.to 7) ove si pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il Per_1 mantenimento ordinario del figlio entro il 15 di ogni mese, la somma mensile di € Persona_1
250,00 o della somma che verrà ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, fino alla di lui autosufficienza economica.
5. Disporre e confermare le condizioni statuite nella sentenza di divorzio n. 758/2021 di cui al p.to 7) ove si pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il Per_1 mantenimento ordinario della figlia entro il 15 di ogni mese, la somma mensile di € Persona_2
250,00 o della somma che verrà ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, fino alla di lei autosufficienza economica.
6. Disporre e confermare le condizioni statuite nella sentenza di divorzio n. 758/2021 di cui al p.to 8) ove si pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di sostenere nella misura del 50% le spese Per_ straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate di entrambi i figli ( e , Per_2 come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017;
7. Disporre che i genitori adottino le decisioni di più rilevante interesse, tenendo conto delle capacità, Per_ dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio , ad esempio relativamente all'indirizzo scolastico, alle attività educative e formative extrascolastiche, alle attività sportive e ricreative;
8. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sulla base di quanto disposto con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio datata 21-5-
2021 e pronunciata su conclusioni congiunte, i figli di nato a Bologna in [...] 9 Parte_1 gennaio 1973, e di nata a [...] il [...], vale a dire la figlia ad oggi Controparte_1 Per_2
Per_ maggiorenne, nata a [...], in data [...], e il figlio , minorenne, nato a
Bologna in data 25 febbraio 2011, erano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, collocati in via prevalente presso la madre con ampio calendario di visita paterno, con obbligo a carico del padre di versare alla madre euro 250 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Bologna.
Col ricorso introduttivo del presente procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, depositato Per_ il 2.5.2024, il chiedeva, in via urgente ex art. 473 bis 15 c.p.c., che il figlio fosse Per_1 collocato in via prevalente presso di lui con calendario di frequentazione materna e modalità di incontro da stabilirsi da parte del Servizio Sociale.
pagina 3 di 11 Tale richiesta era motivata dalla segnalazione, da lui ricevuta a dicembre 2023 dall'Assistente Sociale
Tutele presso il Comune di San Giovanni in Persiceto, di una probabile situazione di pregiudizio vissuta dal minore nella casa materna, per via di accesi diverbi tra la madre e il di lei marito, presumibilmente dovuti a condotte violente agite dall'uomo e dall'eccessivo consumo di alcol da parte di entrambi, situazione che aveva indotto la donna a sporgere querela contro il marito ad aprile 2023; gli veniva riferito dalla medesima Assistente Sociale che anche dalla scuola erano giunte segnalazioni di trascuratezza nell'igiene del ragazzino e nello svolgimento dei compiti a casa;
il spiegava Per_1 che, dopo che la figlia aveva compiuto 16 anni, ella era andata via da casa della madre, e si era trasferita presso di lui, in un appartamento a Zola Predosa;
lui recentemente si era trasferito in AN
DI, Via Ponte Ginepri 73/m, presso la compagna che ha a sua volta dei figli, in una casa di proprietà di lei;
anche gli aveva riferito di una situazione difficile vissuta dal fratello nel contesto Per_2 materno;
il esponeva, inoltre, che i genitori si erano informalmente accordati per provvedere Per_1 al mantenimento ordinario dei figli esclusivamente in forma diretta, lui a quello di e la madre a Per_2
Per_ quello di;
esponeva, inoltre, che siccome frequentava la seconda media a Calderara di Per_3
Reno, la sua intenzione sarebbe quella di stare fino alla fine della scuola a Zola Predosa con , Per_1 dove adesso abita la figlia maggiorenne, e trasferirsi di nuovo con a AN DI e Per_1 iscrivere per la terza media il figlio alla scuola di Riola di Vergato.
La madre non si costituiva nel procedimento incidentale instaurato a seguito del ricorso ex art. 473 bis
15 c.p.c. e non compariva all'udienza del 28.5.2024; pertanto, con provvedimento dell'1.6.2024, il
Giudice osservava, innanzitutto che: dalla relazione del Servizio Sociale in data 7-5-2024, che ricostruisce dettagliatamente le vicende del nucleo familiare, e alla cui integrale lettura si rinvia, emerge, in particolare, che effettivamente la madre ha “dichiarato che il padre avrebbe potuto fare come credeva rispetto al figlio. Ha espresso preoccupazione per il fatto che avrebbe dovuto Per_1 lasciare la scuola e le sue amicizie alle quali è molto legato, e ha chiesto al padre del minore di attendere almeno la fine dell'anno scolastico in corso”; emerge, in sintesi, la conferma delle allegazioni di cui al ricorso, e il Servizio stesso conclude che “sono emersi elementi di preoccupazione in relazione all'attuale collocamento del minore presso la madre”; pertanto, disponeva in via Per_ d'urgenza il collocamento prevalente di presso il padre, con possibilità per la madre di vederlo ed incontrarlo a fine settimana alternati dal sabato mattina ore 10 quando ella lo andrà a prendere dal domicilio paterno, fino alla domenica sera alle ore 20, orario al quale ella lo riconsegnerà al domicilio paterno, oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento, fermo il calendario delle vacanze come stabilito dalla sentenza di divorzio, ma tutto ciò salvo che il minore esprima la volontà di rimanere col padre e nel rispetto dei suoi impegni scolastici e non, e salvo che il Servizio Sociale, pagina 4 di 11 che ha mandato di valutare il rapporto madre-figlio organizzando incontri congiunti, e approfondire le capacità genitoriali materne anche alla luce dell'evoluzione del rapporto fra la madre e il di lei marito
e previo, se ritenuto necessario, valutazione da parte del anche della situazione di lei, non Pt_2 ritenga di modificare le modalità e il calendario di visita come sopra descritto;
dava altresì atto che allo stato, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza di divorzio e per accordo intercorso fra le parti, il mantenimento dei figli avviene in via diretta a carico del padre per e a carico della Per_2 madre per;
le spese straordinarie sono suddivise al 50% per entrambi i figli. Per_1
La madre si costituiva nel procedimento principale, affermando, quanto alla querela da lei depositata contro il marito nell'aprile 2023, che La situazione appare assolutamente tranquilla ed equilibrata e se in passato vi è stato un litigio che portò ad una denuncia della sig. nei confronti dell'attuale CP_1 marito per uno schiaffo, è bene precisare che la stessa denuncia venne immediatamente ritirata il giorno successivo dalla stessa sig. [deposita la rimessione di querela in data 25.4.2024] Il sig. CP_1 attuale marito della sig. ha purtroppo attraversato un periodo di disagio per una Parte_3 CP_1 grave malattia (un tumore) e per la perdita della di lui madre;
la madre afferma inoltre che il figlio le ha detto di sentire molto la mancanza sua, della sorella e degli amici di Calderara di Reno e le ha detto che vorrebbe tornare ad abitare da lei;
conclude, quindi, per il ripristino delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio, dando atto che da agosto 2024, a seguito della vendita da parte del padre Per_2 della casa di Zola Predosa e del suo trasferimento a AN DI, è tornata ad abitare da lei.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 24.10.2024 la difesa del affermava, in Per_1 particolare, che nella settimana in agosto in cui i ragazzi sono andati in vacanza con la madre, la figlia ha mandato un messaggio al padre in cui diceva che il marito della madre era ubriaco. Fa presente che nonostante il risultato delle analisi del marito della madre, il problema dell'alcol è stato riportato più volte (doc. 5 e 6 depositato dal ricorrente, cioè messaggi whatsapp di al padre); quanto a Per_2
la convenuta allegava che lavora a tempo determinato e percepisce 1.100 euro al mese, il Per_2 contratto è per sei mesi. ha il diploma appena preso a giugno 2024. Si è diplomata come OSS e Per_2 lavora con mansioni di magazziniera. Il contratto è full time. Non è un contratto di apprendistato, ma un ordinario contratto a termine, ho saputo nella mia azienda che avevano bisogno di persone in questo periodo e le ho proposto di venire a lavorare lì [cioè all'Interporto].
All'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, il Giudice rinviava alla successiva udienza del 10.12.2024, affinché, nelle more, fosse depositata la relazione del Servizio Sociale. Per_ Con la relazione del 6.12.2024 il Servizio Sociale, all'esito di colloqui con , con la sorella Per_2
Per_ con il ricorrente, con la ex moglie e con il marito di lei, riferiva, in particolare, che sia che Per_2 davano atto che in passato si erano verificati episodi in cui sia la madre che il marito avevano bevuto pagina 5 di 11 troppo e litigi durante i quali il marito urlava contro la moglie, non è chiaro se colpendola anche in occasioni ulteriori rispetto all'episodio dell'aprile 2023 che l'aveva indotta a sporgere querela;
davano Per_ altresì atto che risultava essersi ambientato bene a AN, presso il padre, sia in famiglia che a scuola;
che a casa del padre era molto benvoluto ed aiutato nello studio, soprattutto dalla compagna del padre, con la quale affermava di trovarsi bene, così come con i figli di lei;
riconosceva che a casa della madre non aveva ricevuto sostegno per fare i compiti;
dichiarava di voler tornare a stare prevalentemente dalla madre perché sentiva la mancanza di lei, della sorella e degli amici, pur Per_2 riconoscendo di essersi ben ambientato a AN;
quanto alla madre, il Servizio riferiva, in particolare: emergono criticità circa la sua capacità di riconoscere le regole e il contenimento adeguato ad uno sviluppo psicoeducativo del figlio. Tale fragilità è stata più volte sollevata anche dal signor che si è detto preoccupato della mancanza di regole per i figli. Emerge tuttavia una Per_1 buona affettività materna che trapela durante i colloqui sia con che con la sorella , che Per_1 Per_2 appaiono entrambi molto legati ed affezionati alla madre. Rispetto al rapporto con il marito, la madre nega l'esistenza di criticità ed afferma di non essere preoccupata che egli possa essere aggressivo, poiché attualmente la situazione appare serena. Ella non mostra consapevolezza rispetto ai riverberi che le liti col marito possono avere avuto sul figlio, non riconoscendo che tali accadimenti hanno costituito un pregiudizio verso il minore, dimostrando di non essere in grado di individuare azioni eventualmente necessarie ai fini protettivi del minore stesso. La madre del minore appare poco consapevole delle proprie fragilità e dichiara di essersi pentita di avere denunciato il marito ed avere contribuito ad avviare l'iter giudiziario che ha portato alla situazione attuale. Per quanto la madre del minore abbia espresso il desiderio di riavere il figlio presso di se', il Servizio scrivente ritiene che
l'assetto attuale rimanga il più funzionale al benessere psico-fisico del minore.
All'udienza del 10.12.2024 era disposto un rinvio al 3.1.2025, per sentire il minore. In quell'occasione emergeva che nella notte fra il 12 e il 13 dicembre la madre e il marito avevano avuto una discussione dai toni molto accesi durante la notte, tanto de svegliare la figlia che si era spaventata;
era altresì Per_2
Per_ emerso che durante i giorni di vacanza trascorsi con la madre fosse stato alzato a giocare col cellulare fino alle 5 del mattino. Il minore, sentito dal Giudice, confermava, in sostanza, quanto riferito dal Servizio Sociale, cioè, in sintesi, che voleva stare di più presso la madre;
che, sebbene l'anno precedente si fossero verificate arrabbiature del marito della madre contro la madre stessa che lo avevano fatto spaventare, adesso non si verificavano più; confermava, però, di essersi ambientato bene Per_ sia a scuola che nel nucleo familiare del padre;
dalle parole di emergeva che a casa del padre e a casa della madre vigono regole diverse, o meglio a casa del padre vigono regole precise circa il tempo da dedicare ai giochi online, allo studio, all'aiutare nelle incombenze domestiche, mentre a casa della pagina 6 di 11 Per_ madre non vigono regole, nel senso che è libero di autodeterminarsi circa il tempo da passare a giocare online, nonché il tempo da dedicare allo studio;
a casa del padre risulta che sia seguito nei compiti soprattutto dalla compagna del padre, a casa della madre pare che li abbia sempre fatti per conto suo, a volte insieme al suo migliore amico. Da quando sta a casa del padre il suo profitto scolastico risulta migliorato.
Con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 7.2.2025 il Giudice Relatore riteneva, inoltre, che: la situazione non risulta mutata rispetto all'epoca in cui è stato disposto il collocamento prevalente presso il padre, in quanto l'asserito miglioramento nella condotta del marito della madre non pare sostenuta da un'effettiva presa di coscienza, né da parte di lui né da parte di lei, della gravità di quanto accaduto;
il permanere di una situazione definibile, come minimo, di litigiosità e di probabile elevato consumo di alcol è suffragata dalla discussione notturna (!) del dicembre 2024 e dall'episodio del 10 agosto 2024 per come emerge dallo scambio dei messaggi fra e il padre;
la circostanza Per_2 che a casa del padre sia seguito nello svolgimento dei compiti e aiutato nel condurre una vita Per_1 quotidiana regolare e con orari e abitudini consoni alla sua età e contemporaneamente non privo di occasioni di svago, appare evidente;
emerge altresì che egli si sia ben ambientato nel nuovo contesto amicale e scolastico sebbene, comprensibilmente, senta la mancanza della madre e della sorella e degli amici di Calderara di Reno, dove ha sempre vissuto fino al giugno scorso.
Giova rammentare che è notorio che non solo essere oggetto diretto di violenza verbale e fisica, ma anche l'assistervi provoca conseguenze dannose sia a breve che a lungo termine, soprattutto nei più giovani;
la libertà di autodeterminarsi nei minori, anche se di età superiore ai 12 anni, trova un limite quando si tratti di assumere decisioni finalizzate alla loro miglior tutela, anche se contrarie ai desideri da loro stessi esplicitati, che peraltro ben possono coesistere con timori che, invece, l'affetto per le persone care li induce magari a non dichiarare o a minimizzare.
Affinchè la collocazione di sia modificata è necessario dunque che da parte della madre e del di Per_1 lei marito si dimostri un reale mutamento nella consapevolezza e nelle condotte e comunque depone in senso sfavorevole la circostanza che, quando stava presso di loro, indipendentemente dalla violenza assistita, fosse talvolta trascurato quanto all'andamento scolastico, all'abbigliamento, Per_1 all'igiene, alle regole della vita quotidiana. Per_ Pertanto, confermava il collocamento prevalente di presso il padre con visite materne a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale e sulle questioni economiche disponeva:
Di conseguenza, posto che nell'ambito del presente procedimento si decide per il tempo successivo alla data della domanda, e considerato che per soli due-tre mesi i figli sono stati entrambi in via prevalente presso il padre, che, inoltre, ha lavorato solo per un breve periodo (parrebbe da ottobre a Per_2
pagina 7 di 11 dicembre 2024 compresi) e che attualmente la situazione è che un figlio sta in prevalenza presso il padre e l'altro presso la madre e che nessuno dei due è economicamente autosufficiente;
rilevato, inoltre, che la risulta avere un reddito di recente superiore (euro 23.000 annui netti circa, a.i. CP_1
2023) rispetto a quello che aveva all'epoca della separazione (euro 18.200, a.i. 2021); che anche il reddito del risulta aumentato (euro 20.343 annui netti circa, a.i. 2023) rispetto a quello che Per_1 aveva all'epoca della separazione (euro 9.515, a.i. 2021), molto più di quanto sia aumentato quello della alla luce di dette circostanze (la vendita dell'immobile di cui era proprietario al 50% CP_1 non risulta avere modificato la consistenza patrimoniale del ma ne ha semplicemente mutato Per_1 la natura, da immobile a mobile), si ritiene congruo disporre che per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2024, quando il ha avuto con sé entrambi i figli, la debba versargli la somma Per_1 CP_1 di euro 300 mensili complessivi, mentre per l'epoca successiva i genitori proseguano come da accordi informalmente presi fra di loro, cioè mantenendo in via diretta ciascuno il figlio che ha presso di sé e dividendo le spese straordinarie di entrambi al 50%.
La causa era istruita con l'acquisizione di un'ulteriore relazione del servizio sociale in data 12.6.2025, con la quale, all'esito di colloqui con la madre, il padre, la sorella, il marito della madre e la compagna del padre. nonché col minore stesso, il Servizio concludeva:
Dai colloqui svolti, emerge che dopo un anno di permanenza presso l'abitazione paterna, si è Per_1 ben ambientato nel nuovo contesto, impegnandosi nello studio in cui ha ottenuto buoni risultati e nelle attività extrascolastiche che pratica con interesse. Le relazioni familiari nel contesto paterno sono positive e sono funzionali al benessere psico-fisico del minore. Il ragazzo manifesta un forte attaccamento anche al contesto familiare materno, soprattutto nei confronti della sorella con la Per_2 quale ha un legame affettivo importante ed un rapporto di grande complicità. La madre del minore continua ad apparire non ancora pienamente consapevole delle criticità personali e familiari che hanno portato alla situazione attuale e che sono state alla base del presente procedimento. Ella ed il compagno hanno tuttavia avviato un percorso personale ed uno di coppia sui quali il Servizio manterrà un monitoraggio al fine di verificare che avvenga una presa di consapevolezza necessaria per poter arrivare a un reale cambiamento della situazione. Alla luce degli elementi riportati, il
Servizio scrivente ritiene che l'assetto attuale rimanga il più funzionale al benessere psico-fisico del minore. Si proseguirà con il monitoraggio sulla situazione e con le verifiche periodiche sul nucleo.
In data 23.9.2025 era trasmessa dal Servizio Sociale relazione a firma della psicoterapeuta presso la quale il marito della madre ha effettivamente intrapreso un percorso, dal dicembre 2024, “al fine di trovare maggiore tranquillità e gestire meglio le proprie emozioni”; la professionista attesta che egli
“ha colto l'opportunità per ripercorrere situazioni legate alla propria storia personale e di salute pagina 8 di 11 facendo emergere ed entrando maggiormente in contatto con i propri vissuti e le proprie emozioni”; il
Servizio ha altresì trasmesso una relazione della dott.ssa psicologa dell' che attesta che Per_4 Pt_4 la ha intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità che ha visto il coinvolgimento anche CP_1
Per_ del padre di , della sua compagna e del marito della e che questi ultimi avevano dichiarato CP_1 che “tali episodi non si sono più ripetuti” e di aver “ritrovato la serenità interrotta e di sperare in un ritorno di presso l'abitazione materna”. Per_1
Si segnala inoltre, con riguardo alla figlia che con contratto del 4.9.2025 ella è stata assunta con Per_2 contratto di apprendistato professionalizzante fino al 9.9.2028, con mansioni di Operatore di Tavola
Calda – Operaio 6° livello, con orario di 24 ore settimanali e una retribuzione base lorda di euro 709,41 per 14 mensilità. Per_ Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che , nato nel 2011, attualmente studente al primo anno dell'Istituto Aldini Valeriani, debba rimanere collocato in via prevalente presso il padre, mantenendo invariato l'attuale calendario di frequentazione della casa materna. Infatti, sebbene la madre e il di lei marito abbiano lodevolmente intrapreso lei un percorso di sostegno alla genitorialità e lui un percorso psicoterapeutico personale, non vi è alcun elemento che induca a ritenere che essi abbiano effettivamente preso coscienza della gravità di quanto accaduto e che l'attuale riferita tranquillità in famiglia rappresenti un risultato consolidato e duraturo. Quindi, allo stato, si ritiene che l'ambiente familiare paterno, malgrado l'oggettiva difficoltà rappresentata dalla lontananza rispetto alla Per_ scuola frequentata da e quindi nonostante i lunghi tragitti quotidiani che comporta, sia più tutelante per il minore e confacente alle sue esigenze di serenità e di supporto, sia nello studio che, più in generale, nella crescita. Va mantenuto il monitoraggio del Servizio sulla situazione del minore, con verifiche periodiche sul nucleo, al fine di verificare la perdurante validità di tali conclusioni che, ad oggi, il Tribunale trae dagli elementi acquisiti. Circa le questioni patrimoniali, richiamato integralmente quanto esposto nella recente ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., si osserva ulteriormente che nell'a.i.
2024 il padre risulta avere percepito un reddito imponibile di complessivi euro 11.201 e la madre di euro 18.678; il reddito paterno, peraltro, considerato che egli lavora in proprio come giardiniere, si ritiene soggetto a fisiologiche oscillazioni e l'anno precedente era, peraltro, di oltre 20.000 euro netti;
la figlia si ritiene che dal mese di ottobre 2025 sia diventata economicamente autosufficiente, Per_2 considerato che ha concluso nel 2024 il suo percorso di studi, diplomandosi come OSS, ha poi lavorato da agosto a dicembre 2024 a tempo pieno e determinato, e poi dal 10 settembre 2025 ha concluso un contratto di apprendistato professionalizzante, che è un tipo di contratto finalizzato alla successiva assunzione in azienda a tempo indeterminato. Pertanto, fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., dal mese di ottobre 2025 la madre, che non mantiene più la figlia pagina 9 di 11 in forma diretta, essendo la stessa diventata economicamente autosufficiente, dovrà versare al padre a Per_ titolo di contributo al mantenimento di la somma di euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, che corrisponde a quanto i coniugi avevano stabilito che il padre dovesse versare alla madre per il mantenimento ordinario di ciascun figlio, all'epoca del divorzio. La domanda della madre di porre a carico del padre l'obbligo di versarle una somma a titolo di contributo al mantenimento di va, pertanto, disattesa. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della Per_2 convenuta e liquidate, comprendendovi anche quelle relativi al procedimento incidentale, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e in valori compresi fra i medi e i massimi per quella di trattazione, considerato che il procedimento incidentale ha richiesto l'acquisizione di apposita relazione del Servizio Sociale e la celebrazione di un'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1317/2021, così dispone:
1 – dato atto che la figlia è diventata maggiorenne e dal mese di ottobre 2025 economicamente Per_2
Per_ autosufficiente, fermo l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, dispone il
Per_ collocamento prevalente di presso il padre;
Per_ 2 – dispone che, salvo diversi accordi presi di volta in volta fra le parti, la madre tenga con sé a
Per_ fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 20, orario al quale farà ritorno a casa del padre, oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento;
durante le vacanze
Per_ scolastiche ciascun genitore terrà con sé: nel periodo natalizio una settimana, alternando di anno in anno i giorni di Natale e di Capodanno;
nelle ferie pasquali secondo quanto stabilito dalle parti di anno in anno;
in estate quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze del minore;
3 - dà atto che la figlia fino ad agosto 2024 compreso ha vissuto col padre e dal settembre 2024 Per_2 vive con la madre;
4 - per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2024, quando il ha avuto con sé entrambi i figli, la Per_1
è tenuta a versargli la somma di euro 300 mensili complessivi per ogni mese;
per il periodo CP_1 successivo e fino al mese di settembre 2025 compreso, nulla è dovuto dall'uno all'altro genitore a titolo di mantenimento ordinario per i figli, dato che ciascuno di loro ha mantenuto uno dei figli in via diretta;
dal mese di ottobre 2025 è posto a carico della madre l'obbligo di versare al padre entro il 5 di ogni Per_ mese la somma di euro 250 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
su tale somma decorre la rivalutazione annuale istat;
fermo l'obbligo per i genitori di contribuire al 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli come definite dal Protocollo per le Spese straordinarie del pagina 10 di 11 Tribunale di Bologna, fino al mese di settembre 2025; dal mese di ottobre 2025 essi sono tenuti a Per_ contribuire in tale misura alle spese straordinarie di e nulla è più dovuto per la figlia in Per_2 quanto economicamente autosufficiente;
6 – Dispone, per la durata di 24 mesi, il mantenimento della vigilanza del Servizio Sociale sulla situazione del minore, con verifiche periodiche sul nucleo, al fine di verificare la perdurante validità della presente disciplina;
5 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 110 per spese, € 8.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6476/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI Parte_1 C.F._1 LE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAMBERINI LE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TOMMASO Controparte_1 C.F._2 BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA N. 70 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DI TOMMASO BARBARA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Voglia il Tribunale intestato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, confermare il collocamento del minore presso il padre, presso il domicilio di AN DI (Bo), via Ponte Persona_1
Ginepri, 73/m;
pagina 1 di 11 disporre che la madre possa vedere ed incontrare il minore solo a seguito di un Controparte_1 calendario visite redatto in accordo con il servizio sociale e secondo i desiderata del figlio e tenuto conto degli impegni scolastici del ragazzo;
disporre, in forza del collocamento prevalente, che la signora corrisponda al signor Controparte_1
Per_
a titolo di contributo al mantenimento di , entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_1 somma di € 250,00= oltre ad istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui la protocollo in vigore innanzi al Tribunale di Bologna.
Vinte le spese.
Parte convenuta:
Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preliminarmente dare atto che intende resistere all'accoglimento delle conclusioni formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nel merito:
1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori che ne cureranno Persona_1
l'istruzione e l'educazione e che continueranno entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
2. accertato sia dai servizi sociali che dal Giudice adito, con audizione dell'ultraquattordicenne
[...] disposta ex art. 473 bis n. 4 e 5 cpc all'udienza del 3.01.2025, che il minore insiste per il Per_1 rientro presso la casa della madre ove ha tutti i propri legami affettivi, disporre con urgenza il collocamento del minore presso la casa della madre a Calderara di Reno in via Larga n. Persona_1
10 e conseguentemente:
3. Disporre e confermare le condizioni statuite nella sentenza di divorzio n. 758/2021 di cui al p.to 5) Per_ ove si dispone che il padre possa vedere con le seguenti modalità, salvo diversi accordi fra i genitori:
- ogni mercoledì con pernottamento;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
e di cui al p.to 6) ove si dispone che durante le vacanze scolastiche ciascun genitore tenga con sé il figlio:
- nel periodo natalizio una settimana, alternando di anno in anno i giorni di Natale e di Capodanno;
- nelle ferie pasquali secondo quanto stabilito dalle parti di anno in anno;
- in estate quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i signori e entro il Per_1 CP_1
30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze e della crescita del minore;
pagina 2 di 11 4. Disporre e confermare le condizioni statuite nella sentenza di divorzio n. 758/2021 di cui al p.to 7) ove si pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il Per_1 mantenimento ordinario del figlio entro il 15 di ogni mese, la somma mensile di € Persona_1
250,00 o della somma che verrà ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, fino alla di lui autosufficienza economica.
5. Disporre e confermare le condizioni statuite nella sentenza di divorzio n. 758/2021 di cui al p.to 7) ove si pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il Per_1 mantenimento ordinario della figlia entro il 15 di ogni mese, la somma mensile di € Persona_2
250,00 o della somma che verrà ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, fino alla di lei autosufficienza economica.
6. Disporre e confermare le condizioni statuite nella sentenza di divorzio n. 758/2021 di cui al p.to 8) ove si pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di sostenere nella misura del 50% le spese Per_ straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate di entrambi i figli ( e , Per_2 come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017;
7. Disporre che i genitori adottino le decisioni di più rilevante interesse, tenendo conto delle capacità, Per_ dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio , ad esempio relativamente all'indirizzo scolastico, alle attività educative e formative extrascolastiche, alle attività sportive e ricreative;
8. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sulla base di quanto disposto con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio datata 21-5-
2021 e pronunciata su conclusioni congiunte, i figli di nato a Bologna in [...] 9 Parte_1 gennaio 1973, e di nata a [...] il [...], vale a dire la figlia ad oggi Controparte_1 Per_2
Per_ maggiorenne, nata a [...], in data [...], e il figlio , minorenne, nato a
Bologna in data 25 febbraio 2011, erano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, collocati in via prevalente presso la madre con ampio calendario di visita paterno, con obbligo a carico del padre di versare alla madre euro 250 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Bologna.
Col ricorso introduttivo del presente procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, depositato Per_ il 2.5.2024, il chiedeva, in via urgente ex art. 473 bis 15 c.p.c., che il figlio fosse Per_1 collocato in via prevalente presso di lui con calendario di frequentazione materna e modalità di incontro da stabilirsi da parte del Servizio Sociale.
pagina 3 di 11 Tale richiesta era motivata dalla segnalazione, da lui ricevuta a dicembre 2023 dall'Assistente Sociale
Tutele presso il Comune di San Giovanni in Persiceto, di una probabile situazione di pregiudizio vissuta dal minore nella casa materna, per via di accesi diverbi tra la madre e il di lei marito, presumibilmente dovuti a condotte violente agite dall'uomo e dall'eccessivo consumo di alcol da parte di entrambi, situazione che aveva indotto la donna a sporgere querela contro il marito ad aprile 2023; gli veniva riferito dalla medesima Assistente Sociale che anche dalla scuola erano giunte segnalazioni di trascuratezza nell'igiene del ragazzino e nello svolgimento dei compiti a casa;
il spiegava Per_1 che, dopo che la figlia aveva compiuto 16 anni, ella era andata via da casa della madre, e si era trasferita presso di lui, in un appartamento a Zola Predosa;
lui recentemente si era trasferito in AN
DI, Via Ponte Ginepri 73/m, presso la compagna che ha a sua volta dei figli, in una casa di proprietà di lei;
anche gli aveva riferito di una situazione difficile vissuta dal fratello nel contesto Per_2 materno;
il esponeva, inoltre, che i genitori si erano informalmente accordati per provvedere Per_1 al mantenimento ordinario dei figli esclusivamente in forma diretta, lui a quello di e la madre a Per_2
Per_ quello di;
esponeva, inoltre, che siccome frequentava la seconda media a Calderara di Per_3
Reno, la sua intenzione sarebbe quella di stare fino alla fine della scuola a Zola Predosa con , Per_1 dove adesso abita la figlia maggiorenne, e trasferirsi di nuovo con a AN DI e Per_1 iscrivere per la terza media il figlio alla scuola di Riola di Vergato.
La madre non si costituiva nel procedimento incidentale instaurato a seguito del ricorso ex art. 473 bis
15 c.p.c. e non compariva all'udienza del 28.5.2024; pertanto, con provvedimento dell'1.6.2024, il
Giudice osservava, innanzitutto che: dalla relazione del Servizio Sociale in data 7-5-2024, che ricostruisce dettagliatamente le vicende del nucleo familiare, e alla cui integrale lettura si rinvia, emerge, in particolare, che effettivamente la madre ha “dichiarato che il padre avrebbe potuto fare come credeva rispetto al figlio. Ha espresso preoccupazione per il fatto che avrebbe dovuto Per_1 lasciare la scuola e le sue amicizie alle quali è molto legato, e ha chiesto al padre del minore di attendere almeno la fine dell'anno scolastico in corso”; emerge, in sintesi, la conferma delle allegazioni di cui al ricorso, e il Servizio stesso conclude che “sono emersi elementi di preoccupazione in relazione all'attuale collocamento del minore presso la madre”; pertanto, disponeva in via Per_ d'urgenza il collocamento prevalente di presso il padre, con possibilità per la madre di vederlo ed incontrarlo a fine settimana alternati dal sabato mattina ore 10 quando ella lo andrà a prendere dal domicilio paterno, fino alla domenica sera alle ore 20, orario al quale ella lo riconsegnerà al domicilio paterno, oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento, fermo il calendario delle vacanze come stabilito dalla sentenza di divorzio, ma tutto ciò salvo che il minore esprima la volontà di rimanere col padre e nel rispetto dei suoi impegni scolastici e non, e salvo che il Servizio Sociale, pagina 4 di 11 che ha mandato di valutare il rapporto madre-figlio organizzando incontri congiunti, e approfondire le capacità genitoriali materne anche alla luce dell'evoluzione del rapporto fra la madre e il di lei marito
e previo, se ritenuto necessario, valutazione da parte del anche della situazione di lei, non Pt_2 ritenga di modificare le modalità e il calendario di visita come sopra descritto;
dava altresì atto che allo stato, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza di divorzio e per accordo intercorso fra le parti, il mantenimento dei figli avviene in via diretta a carico del padre per e a carico della Per_2 madre per;
le spese straordinarie sono suddivise al 50% per entrambi i figli. Per_1
La madre si costituiva nel procedimento principale, affermando, quanto alla querela da lei depositata contro il marito nell'aprile 2023, che La situazione appare assolutamente tranquilla ed equilibrata e se in passato vi è stato un litigio che portò ad una denuncia della sig. nei confronti dell'attuale CP_1 marito per uno schiaffo, è bene precisare che la stessa denuncia venne immediatamente ritirata il giorno successivo dalla stessa sig. [deposita la rimessione di querela in data 25.4.2024] Il sig. CP_1 attuale marito della sig. ha purtroppo attraversato un periodo di disagio per una Parte_3 CP_1 grave malattia (un tumore) e per la perdita della di lui madre;
la madre afferma inoltre che il figlio le ha detto di sentire molto la mancanza sua, della sorella e degli amici di Calderara di Reno e le ha detto che vorrebbe tornare ad abitare da lei;
conclude, quindi, per il ripristino delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio, dando atto che da agosto 2024, a seguito della vendita da parte del padre Per_2 della casa di Zola Predosa e del suo trasferimento a AN DI, è tornata ad abitare da lei.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 24.10.2024 la difesa del affermava, in Per_1 particolare, che nella settimana in agosto in cui i ragazzi sono andati in vacanza con la madre, la figlia ha mandato un messaggio al padre in cui diceva che il marito della madre era ubriaco. Fa presente che nonostante il risultato delle analisi del marito della madre, il problema dell'alcol è stato riportato più volte (doc. 5 e 6 depositato dal ricorrente, cioè messaggi whatsapp di al padre); quanto a Per_2
la convenuta allegava che lavora a tempo determinato e percepisce 1.100 euro al mese, il Per_2 contratto è per sei mesi. ha il diploma appena preso a giugno 2024. Si è diplomata come OSS e Per_2 lavora con mansioni di magazziniera. Il contratto è full time. Non è un contratto di apprendistato, ma un ordinario contratto a termine, ho saputo nella mia azienda che avevano bisogno di persone in questo periodo e le ho proposto di venire a lavorare lì [cioè all'Interporto].
All'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, il Giudice rinviava alla successiva udienza del 10.12.2024, affinché, nelle more, fosse depositata la relazione del Servizio Sociale. Per_ Con la relazione del 6.12.2024 il Servizio Sociale, all'esito di colloqui con , con la sorella Per_2
Per_ con il ricorrente, con la ex moglie e con il marito di lei, riferiva, in particolare, che sia che Per_2 davano atto che in passato si erano verificati episodi in cui sia la madre che il marito avevano bevuto pagina 5 di 11 troppo e litigi durante i quali il marito urlava contro la moglie, non è chiaro se colpendola anche in occasioni ulteriori rispetto all'episodio dell'aprile 2023 che l'aveva indotta a sporgere querela;
davano Per_ altresì atto che risultava essersi ambientato bene a AN, presso il padre, sia in famiglia che a scuola;
che a casa del padre era molto benvoluto ed aiutato nello studio, soprattutto dalla compagna del padre, con la quale affermava di trovarsi bene, così come con i figli di lei;
riconosceva che a casa della madre non aveva ricevuto sostegno per fare i compiti;
dichiarava di voler tornare a stare prevalentemente dalla madre perché sentiva la mancanza di lei, della sorella e degli amici, pur Per_2 riconoscendo di essersi ben ambientato a AN;
quanto alla madre, il Servizio riferiva, in particolare: emergono criticità circa la sua capacità di riconoscere le regole e il contenimento adeguato ad uno sviluppo psicoeducativo del figlio. Tale fragilità è stata più volte sollevata anche dal signor che si è detto preoccupato della mancanza di regole per i figli. Emerge tuttavia una Per_1 buona affettività materna che trapela durante i colloqui sia con che con la sorella , che Per_1 Per_2 appaiono entrambi molto legati ed affezionati alla madre. Rispetto al rapporto con il marito, la madre nega l'esistenza di criticità ed afferma di non essere preoccupata che egli possa essere aggressivo, poiché attualmente la situazione appare serena. Ella non mostra consapevolezza rispetto ai riverberi che le liti col marito possono avere avuto sul figlio, non riconoscendo che tali accadimenti hanno costituito un pregiudizio verso il minore, dimostrando di non essere in grado di individuare azioni eventualmente necessarie ai fini protettivi del minore stesso. La madre del minore appare poco consapevole delle proprie fragilità e dichiara di essersi pentita di avere denunciato il marito ed avere contribuito ad avviare l'iter giudiziario che ha portato alla situazione attuale. Per quanto la madre del minore abbia espresso il desiderio di riavere il figlio presso di se', il Servizio scrivente ritiene che
l'assetto attuale rimanga il più funzionale al benessere psico-fisico del minore.
All'udienza del 10.12.2024 era disposto un rinvio al 3.1.2025, per sentire il minore. In quell'occasione emergeva che nella notte fra il 12 e il 13 dicembre la madre e il marito avevano avuto una discussione dai toni molto accesi durante la notte, tanto de svegliare la figlia che si era spaventata;
era altresì Per_2
Per_ emerso che durante i giorni di vacanza trascorsi con la madre fosse stato alzato a giocare col cellulare fino alle 5 del mattino. Il minore, sentito dal Giudice, confermava, in sostanza, quanto riferito dal Servizio Sociale, cioè, in sintesi, che voleva stare di più presso la madre;
che, sebbene l'anno precedente si fossero verificate arrabbiature del marito della madre contro la madre stessa che lo avevano fatto spaventare, adesso non si verificavano più; confermava, però, di essersi ambientato bene Per_ sia a scuola che nel nucleo familiare del padre;
dalle parole di emergeva che a casa del padre e a casa della madre vigono regole diverse, o meglio a casa del padre vigono regole precise circa il tempo da dedicare ai giochi online, allo studio, all'aiutare nelle incombenze domestiche, mentre a casa della pagina 6 di 11 Per_ madre non vigono regole, nel senso che è libero di autodeterminarsi circa il tempo da passare a giocare online, nonché il tempo da dedicare allo studio;
a casa del padre risulta che sia seguito nei compiti soprattutto dalla compagna del padre, a casa della madre pare che li abbia sempre fatti per conto suo, a volte insieme al suo migliore amico. Da quando sta a casa del padre il suo profitto scolastico risulta migliorato.
Con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 7.2.2025 il Giudice Relatore riteneva, inoltre, che: la situazione non risulta mutata rispetto all'epoca in cui è stato disposto il collocamento prevalente presso il padre, in quanto l'asserito miglioramento nella condotta del marito della madre non pare sostenuta da un'effettiva presa di coscienza, né da parte di lui né da parte di lei, della gravità di quanto accaduto;
il permanere di una situazione definibile, come minimo, di litigiosità e di probabile elevato consumo di alcol è suffragata dalla discussione notturna (!) del dicembre 2024 e dall'episodio del 10 agosto 2024 per come emerge dallo scambio dei messaggi fra e il padre;
la circostanza Per_2 che a casa del padre sia seguito nello svolgimento dei compiti e aiutato nel condurre una vita Per_1 quotidiana regolare e con orari e abitudini consoni alla sua età e contemporaneamente non privo di occasioni di svago, appare evidente;
emerge altresì che egli si sia ben ambientato nel nuovo contesto amicale e scolastico sebbene, comprensibilmente, senta la mancanza della madre e della sorella e degli amici di Calderara di Reno, dove ha sempre vissuto fino al giugno scorso.
Giova rammentare che è notorio che non solo essere oggetto diretto di violenza verbale e fisica, ma anche l'assistervi provoca conseguenze dannose sia a breve che a lungo termine, soprattutto nei più giovani;
la libertà di autodeterminarsi nei minori, anche se di età superiore ai 12 anni, trova un limite quando si tratti di assumere decisioni finalizzate alla loro miglior tutela, anche se contrarie ai desideri da loro stessi esplicitati, che peraltro ben possono coesistere con timori che, invece, l'affetto per le persone care li induce magari a non dichiarare o a minimizzare.
Affinchè la collocazione di sia modificata è necessario dunque che da parte della madre e del di Per_1 lei marito si dimostri un reale mutamento nella consapevolezza e nelle condotte e comunque depone in senso sfavorevole la circostanza che, quando stava presso di loro, indipendentemente dalla violenza assistita, fosse talvolta trascurato quanto all'andamento scolastico, all'abbigliamento, Per_1 all'igiene, alle regole della vita quotidiana. Per_ Pertanto, confermava il collocamento prevalente di presso il padre con visite materne a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale e sulle questioni economiche disponeva:
Di conseguenza, posto che nell'ambito del presente procedimento si decide per il tempo successivo alla data della domanda, e considerato che per soli due-tre mesi i figli sono stati entrambi in via prevalente presso il padre, che, inoltre, ha lavorato solo per un breve periodo (parrebbe da ottobre a Per_2
pagina 7 di 11 dicembre 2024 compresi) e che attualmente la situazione è che un figlio sta in prevalenza presso il padre e l'altro presso la madre e che nessuno dei due è economicamente autosufficiente;
rilevato, inoltre, che la risulta avere un reddito di recente superiore (euro 23.000 annui netti circa, a.i. CP_1
2023) rispetto a quello che aveva all'epoca della separazione (euro 18.200, a.i. 2021); che anche il reddito del risulta aumentato (euro 20.343 annui netti circa, a.i. 2023) rispetto a quello che Per_1 aveva all'epoca della separazione (euro 9.515, a.i. 2021), molto più di quanto sia aumentato quello della alla luce di dette circostanze (la vendita dell'immobile di cui era proprietario al 50% CP_1 non risulta avere modificato la consistenza patrimoniale del ma ne ha semplicemente mutato Per_1 la natura, da immobile a mobile), si ritiene congruo disporre che per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2024, quando il ha avuto con sé entrambi i figli, la debba versargli la somma Per_1 CP_1 di euro 300 mensili complessivi, mentre per l'epoca successiva i genitori proseguano come da accordi informalmente presi fra di loro, cioè mantenendo in via diretta ciascuno il figlio che ha presso di sé e dividendo le spese straordinarie di entrambi al 50%.
La causa era istruita con l'acquisizione di un'ulteriore relazione del servizio sociale in data 12.6.2025, con la quale, all'esito di colloqui con la madre, il padre, la sorella, il marito della madre e la compagna del padre. nonché col minore stesso, il Servizio concludeva:
Dai colloqui svolti, emerge che dopo un anno di permanenza presso l'abitazione paterna, si è Per_1 ben ambientato nel nuovo contesto, impegnandosi nello studio in cui ha ottenuto buoni risultati e nelle attività extrascolastiche che pratica con interesse. Le relazioni familiari nel contesto paterno sono positive e sono funzionali al benessere psico-fisico del minore. Il ragazzo manifesta un forte attaccamento anche al contesto familiare materno, soprattutto nei confronti della sorella con la Per_2 quale ha un legame affettivo importante ed un rapporto di grande complicità. La madre del minore continua ad apparire non ancora pienamente consapevole delle criticità personali e familiari che hanno portato alla situazione attuale e che sono state alla base del presente procedimento. Ella ed il compagno hanno tuttavia avviato un percorso personale ed uno di coppia sui quali il Servizio manterrà un monitoraggio al fine di verificare che avvenga una presa di consapevolezza necessaria per poter arrivare a un reale cambiamento della situazione. Alla luce degli elementi riportati, il
Servizio scrivente ritiene che l'assetto attuale rimanga il più funzionale al benessere psico-fisico del minore. Si proseguirà con il monitoraggio sulla situazione e con le verifiche periodiche sul nucleo.
In data 23.9.2025 era trasmessa dal Servizio Sociale relazione a firma della psicoterapeuta presso la quale il marito della madre ha effettivamente intrapreso un percorso, dal dicembre 2024, “al fine di trovare maggiore tranquillità e gestire meglio le proprie emozioni”; la professionista attesta che egli
“ha colto l'opportunità per ripercorrere situazioni legate alla propria storia personale e di salute pagina 8 di 11 facendo emergere ed entrando maggiormente in contatto con i propri vissuti e le proprie emozioni”; il
Servizio ha altresì trasmesso una relazione della dott.ssa psicologa dell' che attesta che Per_4 Pt_4 la ha intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità che ha visto il coinvolgimento anche CP_1
Per_ del padre di , della sua compagna e del marito della e che questi ultimi avevano dichiarato CP_1 che “tali episodi non si sono più ripetuti” e di aver “ritrovato la serenità interrotta e di sperare in un ritorno di presso l'abitazione materna”. Per_1
Si segnala inoltre, con riguardo alla figlia che con contratto del 4.9.2025 ella è stata assunta con Per_2 contratto di apprendistato professionalizzante fino al 9.9.2028, con mansioni di Operatore di Tavola
Calda – Operaio 6° livello, con orario di 24 ore settimanali e una retribuzione base lorda di euro 709,41 per 14 mensilità. Per_ Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che , nato nel 2011, attualmente studente al primo anno dell'Istituto Aldini Valeriani, debba rimanere collocato in via prevalente presso il padre, mantenendo invariato l'attuale calendario di frequentazione della casa materna. Infatti, sebbene la madre e il di lei marito abbiano lodevolmente intrapreso lei un percorso di sostegno alla genitorialità e lui un percorso psicoterapeutico personale, non vi è alcun elemento che induca a ritenere che essi abbiano effettivamente preso coscienza della gravità di quanto accaduto e che l'attuale riferita tranquillità in famiglia rappresenti un risultato consolidato e duraturo. Quindi, allo stato, si ritiene che l'ambiente familiare paterno, malgrado l'oggettiva difficoltà rappresentata dalla lontananza rispetto alla Per_ scuola frequentata da e quindi nonostante i lunghi tragitti quotidiani che comporta, sia più tutelante per il minore e confacente alle sue esigenze di serenità e di supporto, sia nello studio che, più in generale, nella crescita. Va mantenuto il monitoraggio del Servizio sulla situazione del minore, con verifiche periodiche sul nucleo, al fine di verificare la perdurante validità di tali conclusioni che, ad oggi, il Tribunale trae dagli elementi acquisiti. Circa le questioni patrimoniali, richiamato integralmente quanto esposto nella recente ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., si osserva ulteriormente che nell'a.i.
2024 il padre risulta avere percepito un reddito imponibile di complessivi euro 11.201 e la madre di euro 18.678; il reddito paterno, peraltro, considerato che egli lavora in proprio come giardiniere, si ritiene soggetto a fisiologiche oscillazioni e l'anno precedente era, peraltro, di oltre 20.000 euro netti;
la figlia si ritiene che dal mese di ottobre 2025 sia diventata economicamente autosufficiente, Per_2 considerato che ha concluso nel 2024 il suo percorso di studi, diplomandosi come OSS, ha poi lavorato da agosto a dicembre 2024 a tempo pieno e determinato, e poi dal 10 settembre 2025 ha concluso un contratto di apprendistato professionalizzante, che è un tipo di contratto finalizzato alla successiva assunzione in azienda a tempo indeterminato. Pertanto, fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., dal mese di ottobre 2025 la madre, che non mantiene più la figlia pagina 9 di 11 in forma diretta, essendo la stessa diventata economicamente autosufficiente, dovrà versare al padre a Per_ titolo di contributo al mantenimento di la somma di euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, che corrisponde a quanto i coniugi avevano stabilito che il padre dovesse versare alla madre per il mantenimento ordinario di ciascun figlio, all'epoca del divorzio. La domanda della madre di porre a carico del padre l'obbligo di versarle una somma a titolo di contributo al mantenimento di va, pertanto, disattesa. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della Per_2 convenuta e liquidate, comprendendovi anche quelle relativi al procedimento incidentale, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e in valori compresi fra i medi e i massimi per quella di trattazione, considerato che il procedimento incidentale ha richiesto l'acquisizione di apposita relazione del Servizio Sociale e la celebrazione di un'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1317/2021, così dispone:
1 – dato atto che la figlia è diventata maggiorenne e dal mese di ottobre 2025 economicamente Per_2
Per_ autosufficiente, fermo l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, dispone il
Per_ collocamento prevalente di presso il padre;
Per_ 2 – dispone che, salvo diversi accordi presi di volta in volta fra le parti, la madre tenga con sé a
Per_ fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 20, orario al quale farà ritorno a casa del padre, oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento;
durante le vacanze
Per_ scolastiche ciascun genitore terrà con sé: nel periodo natalizio una settimana, alternando di anno in anno i giorni di Natale e di Capodanno;
nelle ferie pasquali secondo quanto stabilito dalle parti di anno in anno;
in estate quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze del minore;
3 - dà atto che la figlia fino ad agosto 2024 compreso ha vissuto col padre e dal settembre 2024 Per_2 vive con la madre;
4 - per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2024, quando il ha avuto con sé entrambi i figli, la Per_1
è tenuta a versargli la somma di euro 300 mensili complessivi per ogni mese;
per il periodo CP_1 successivo e fino al mese di settembre 2025 compreso, nulla è dovuto dall'uno all'altro genitore a titolo di mantenimento ordinario per i figli, dato che ciascuno di loro ha mantenuto uno dei figli in via diretta;
dal mese di ottobre 2025 è posto a carico della madre l'obbligo di versare al padre entro il 5 di ogni Per_ mese la somma di euro 250 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
su tale somma decorre la rivalutazione annuale istat;
fermo l'obbligo per i genitori di contribuire al 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli come definite dal Protocollo per le Spese straordinarie del pagina 10 di 11 Tribunale di Bologna, fino al mese di settembre 2025; dal mese di ottobre 2025 essi sono tenuti a Per_ contribuire in tale misura alle spese straordinarie di e nulla è più dovuto per la figlia in Per_2 quanto economicamente autosufficiente;
6 – Dispone, per la durata di 24 mesi, il mantenimento della vigilanza del Servizio Sociale sulla situazione del minore, con verifiche periodiche sul nucleo, al fine di verificare la perdurante validità della presente disciplina;
5 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 110 per spese, € 8.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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