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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AL US, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5413/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239012161851000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239012161851000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005087362000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5310/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90050873 62/000, notificata il 23 aprile 2024, dell'importo di € 628,36, per omesso versamento ICI anno 2008 Comune Santa Maria
Salina, e n. 295 2023 90121618 51/000, notificata il 23 aprile 2024, dell'importo di € 767,36, per omesso versamento TARI anni 2010 e 2011, aventi a fondamento, la prima, la cartella di pagamento n.
29520130005795482000, indicata come notificata il 20 settembre 2013, e la seconda, rispettivamente, le cartelle n. 29520120008471980000, indicata come notificata il 29 ottobre 2012, e n.
29520120040035877000, indicata come notificata il 21 giugno 2013, e assume l'illegittimità della pretesa per maturazione della prescrizione alla data di notifica delle intimazioni impugnate, in assenza, medio tempore, della notifica di richieste di pagamento.
Chiede, quindi, in accoglimento del ricorso, l'annullamento delle intimazioni impugnate, con vittoria di spese di giudizio, da distrarre.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate SC che assume la notifica delle cartelle sottese agli avvisi di intimazione impugnate nonché, successivamente, in relazione alle cartelle n. 29520120040035877000 e n. 29520122000847198, della intimazione di pagamento n. 29520179010287409000 in data 17 febbraio
2018, la cui notifica aveva interrotto il termine di prescrizione;
segnala, altresì, che, ai fini della maturazione della prescrizione, occorreva tenere conto della sospensione disposta dall'articolo 68 D.L. n. 18-2020 per il periodo 8 marzo 2020/31 agosto 2021, e , quindi, per complessivi 542 giorni;
segnala, inoltre, che, quanto alle somme portate dalla cartella esattoriale n 29520130005795482000, le stesse sarebbero state oggetto parzialmente di sgravio da parte dell'ente impositore.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza di trattazione del ricorso, la causa, come da separato verbale, è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 si presta a ricevere parziale accoglimento.
Come sopra esposto, la ricorrente impugna le intimazioni di pagamento n. 295 2024 90050873 62/000 e n.
295 2023 90121618 51/000, sostenendo l'illegittimità della pretesa impositiva per la maturazione della prescrizione stante il decorso, tra la notifica delle cartelle di pagamento sottese alle stesse nel 2012 e 2013
e la notifica delle suddette impugnazioni in data 23 aprile 2024, di un lasso temporale superiore a cinque anni, in assenza della notifica di ulteriori atti di richiesta di pagamento.
L'eccezione di prescrizione si rivela fondata relativamente all'anno 2008, in quanto tra la notifica della cartella di pagamento n. 29520130005795482000 alla data del 20 settembre 2013 e la notifica dell'intimazione n. 295 2024 90050873 62/000 è decorso un lasso temporale superiore a cinque anni e la prescrizione è maturata prima dell'entrata in vigore della legislazione emergenziale negli ani 2020-2021.. L'Agenzia delle Entrate segnala, nella memoria di costituzione che, quanto all'anno 2008, l'ente impositore avrebbe emesso provvedimento di sgravio parziale e, a tale riguardo, richiama il contenuto dell'estratto di ruolo ove effettivamente vi è indicazione di sgravio per l'importo di € 254,00, che, peraltro, ha determinato solamente la riduzione dell'originaria pretesa che, proprio in considerazione dello sgravio, è residuata nella misura di € 630,93, che coincide esattamente con la somma richiesta con l'intimazione di pagamento n.
295 2024 90050873 62/000, che, pertanto, deve essere annullata per essere intervenuta prescrizione del credito richiesto.
Riguardo agli anni 2010 e 2011 l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa, giacché, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento n. 29520130005795482000, il 20 settembre 2013, e n.
29520120008471980000, alla data del 29 ottobre 2012, vi è stata la notifica – rispetta alla quale la contribuente non dedotto osservazioni e/o contestazioni – in data 17 febbraio 2018, dell'intimazione di pagamento n. 29520179010287409000, che include le suddette cartelle, e che, non impugnata, ha comportato la cristallizzazione del credito.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr. da ultimo, Cass. sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025).
Orbene, considerata la interruzione della prescrizione alla data del 17 febbraio 2018 e la sospensione del temine per effetto della disposizione dettata dall'articolo 68, comma 1, D.L. n. 18-2020 per il periodo 11 marzo 2020/31 agosto 2021, e quindi, per complessivi 542 giorni, che sposta in avanti per lo stesso il relativo termine, deve escludersi la maturazione della prescrizione alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 295 2023 90121618 51/000 il 23 aprile 2024.
In relazione a tale ultima intimazione di pagamento il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione dell'esito del giudizio, di parziale accoglimento, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le intimazioni di pagamento n. 295 2024 90050873 62/000 e n. 295 2023 90121618 51/000, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90050873 62/000;
rigetta, per il resto, il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Messina, 25 settembre 2025.
il giudice GI LE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AL US, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5413/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239012161851000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239012161851000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005087362000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5310/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90050873 62/000, notificata il 23 aprile 2024, dell'importo di € 628,36, per omesso versamento ICI anno 2008 Comune Santa Maria
Salina, e n. 295 2023 90121618 51/000, notificata il 23 aprile 2024, dell'importo di € 767,36, per omesso versamento TARI anni 2010 e 2011, aventi a fondamento, la prima, la cartella di pagamento n.
29520130005795482000, indicata come notificata il 20 settembre 2013, e la seconda, rispettivamente, le cartelle n. 29520120008471980000, indicata come notificata il 29 ottobre 2012, e n.
29520120040035877000, indicata come notificata il 21 giugno 2013, e assume l'illegittimità della pretesa per maturazione della prescrizione alla data di notifica delle intimazioni impugnate, in assenza, medio tempore, della notifica di richieste di pagamento.
Chiede, quindi, in accoglimento del ricorso, l'annullamento delle intimazioni impugnate, con vittoria di spese di giudizio, da distrarre.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate SC che assume la notifica delle cartelle sottese agli avvisi di intimazione impugnate nonché, successivamente, in relazione alle cartelle n. 29520120040035877000 e n. 29520122000847198, della intimazione di pagamento n. 29520179010287409000 in data 17 febbraio
2018, la cui notifica aveva interrotto il termine di prescrizione;
segnala, altresì, che, ai fini della maturazione della prescrizione, occorreva tenere conto della sospensione disposta dall'articolo 68 D.L. n. 18-2020 per il periodo 8 marzo 2020/31 agosto 2021, e , quindi, per complessivi 542 giorni;
segnala, inoltre, che, quanto alle somme portate dalla cartella esattoriale n 29520130005795482000, le stesse sarebbero state oggetto parzialmente di sgravio da parte dell'ente impositore.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza di trattazione del ricorso, la causa, come da separato verbale, è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 si presta a ricevere parziale accoglimento.
Come sopra esposto, la ricorrente impugna le intimazioni di pagamento n. 295 2024 90050873 62/000 e n.
295 2023 90121618 51/000, sostenendo l'illegittimità della pretesa impositiva per la maturazione della prescrizione stante il decorso, tra la notifica delle cartelle di pagamento sottese alle stesse nel 2012 e 2013
e la notifica delle suddette impugnazioni in data 23 aprile 2024, di un lasso temporale superiore a cinque anni, in assenza della notifica di ulteriori atti di richiesta di pagamento.
L'eccezione di prescrizione si rivela fondata relativamente all'anno 2008, in quanto tra la notifica della cartella di pagamento n. 29520130005795482000 alla data del 20 settembre 2013 e la notifica dell'intimazione n. 295 2024 90050873 62/000 è decorso un lasso temporale superiore a cinque anni e la prescrizione è maturata prima dell'entrata in vigore della legislazione emergenziale negli ani 2020-2021.. L'Agenzia delle Entrate segnala, nella memoria di costituzione che, quanto all'anno 2008, l'ente impositore avrebbe emesso provvedimento di sgravio parziale e, a tale riguardo, richiama il contenuto dell'estratto di ruolo ove effettivamente vi è indicazione di sgravio per l'importo di € 254,00, che, peraltro, ha determinato solamente la riduzione dell'originaria pretesa che, proprio in considerazione dello sgravio, è residuata nella misura di € 630,93, che coincide esattamente con la somma richiesta con l'intimazione di pagamento n.
295 2024 90050873 62/000, che, pertanto, deve essere annullata per essere intervenuta prescrizione del credito richiesto.
Riguardo agli anni 2010 e 2011 l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa, giacché, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento n. 29520130005795482000, il 20 settembre 2013, e n.
29520120008471980000, alla data del 29 ottobre 2012, vi è stata la notifica – rispetta alla quale la contribuente non dedotto osservazioni e/o contestazioni – in data 17 febbraio 2018, dell'intimazione di pagamento n. 29520179010287409000, che include le suddette cartelle, e che, non impugnata, ha comportato la cristallizzazione del credito.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr. da ultimo, Cass. sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025).
Orbene, considerata la interruzione della prescrizione alla data del 17 febbraio 2018 e la sospensione del temine per effetto della disposizione dettata dall'articolo 68, comma 1, D.L. n. 18-2020 per il periodo 11 marzo 2020/31 agosto 2021, e quindi, per complessivi 542 giorni, che sposta in avanti per lo stesso il relativo termine, deve escludersi la maturazione della prescrizione alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 295 2023 90121618 51/000 il 23 aprile 2024.
In relazione a tale ultima intimazione di pagamento il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione dell'esito del giudizio, di parziale accoglimento, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le intimazioni di pagamento n. 295 2024 90050873 62/000 e n. 295 2023 90121618 51/000, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90050873 62/000;
rigetta, per il resto, il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Messina, 25 settembre 2025.
il giudice GI LE