Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 113
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione per l'anno 2008, dato che tra la notifica della cartella di pagamento nel 2013 e la notifica dell'intimazione nel 2024 è decorso un lasso temporale superiore a cinque anni, e la prescrizione è maturata prima dell'entrata in vigore della legislazione emergenziale. Nonostante uno sgravio parziale, la pretesa residua è prescritta.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha disatteso l'eccezione di prescrizione per gli anni 2010 e 2011, poiché, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, è intervenuta la notifica dell'intimazione di pagamento nel 2018, che, non impugnata, ha comportato la cristallizzazione del credito. Inoltre, la prescrizione è stata interrotta nel 2018 e sospesa durante il periodo emergenziale (2020-2021), escludendo la maturazione della prescrizione alla data dell'intimazione impugnata nel 2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 113
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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