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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 29/01/2026, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1467/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18188/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250108073464000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale indicata in epigrafe, relativa a tassa automobilistica anno 2020, per un importo di €350,15 compresi di sanzioni ed interessi.
A sostegno del ricorso eccepiva l'omessa motivazione e la prescrizione del diritto di procedere a riscossione.
Non si costituiva parte resistente.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, non avendo parte resistente, non costituita, dato prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici alla cartella.
Fondate appaiono dunque le eccezioni di parte ricorrente, sia quella di omessa notifica degli atti prodromici, sia quella di prescrizione, poiché il triennale termine di prescrizione (nella specie scadente nell'anno 2023) non risulta interrotto in assenza di prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento.
Il ricorso va dunque accolto con compensazione delle spese
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18188/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250108073464000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale indicata in epigrafe, relativa a tassa automobilistica anno 2020, per un importo di €350,15 compresi di sanzioni ed interessi.
A sostegno del ricorso eccepiva l'omessa motivazione e la prescrizione del diritto di procedere a riscossione.
Non si costituiva parte resistente.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, non avendo parte resistente, non costituita, dato prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici alla cartella.
Fondate appaiono dunque le eccezioni di parte ricorrente, sia quella di omessa notifica degli atti prodromici, sia quella di prescrizione, poiché il triennale termine di prescrizione (nella specie scadente nell'anno 2023) non risulta interrotto in assenza di prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento.
Il ricorso va dunque accolto con compensazione delle spese
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese