Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00918/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06011/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6011 del 2025, proposto da
Shehan Kavinda Dias Kumarannehelage, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Remini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo 107;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la dichiarazione
di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda di conclusione del procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 e 23 D.Lgvo 286/98 prot. n. P-CE/L/Q/2024/100185;
e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa AR ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso, notificato il 5 novembre 2025 e depositato il 10 novembre 2025, parte ricorrente agisce per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato in relazione alla istanza di conclusione del procedimento di primo ingresso;
- si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha depositato memoria e documentazione con cui ha evidenziato che, a seguito del preavviso di revoca del 9 agosto 2024, ha provveduto a revocare il nulla osta in data 5 marzo 2025 e che in data 21 novembre 2025 ha comunque provveduto a fornire riscontro alla richiesta di informazioni del difensore del ricorrente, provvedendo alla contestuale notifica del provvedimento di revoca definitivo adottato;
Ritenuto che, per quanto sopra esposto, vada dichiarata cessata la materia del contendere sul presente ricorso avverso il silenzio (il provvedimento di revoca del nulla osta, invero, definisce comunque il procedimento in questione precludendo la possibilità di convocazione);
Ritenuto che le spese di giudizio possano essere compensate tenuto conto delle peculiari connotazioni della controversia e di tutte le circostanze del caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN UD, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ZZ | IN UD |
IL SEGRETARIO