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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.365 /2024 R.G. di riassunzione a seguito della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 7691/2024 con la quale è stata cassata la sentenza di questa Corte n. 1489/2017; promossa con ricorso depositato in data 18/06/2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Milazzo n.4/2 presso l'Avvocatura della sede distrettuale rappresentato e difeso dagli avv. Ester Cascio e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 22 marzo 2024 rep 37875 Persona_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna piazza Galileo n.4 presso e nello studio dell'avv. Giovanni Lenzi che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
2M Controparte_3
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: contributi
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 15.05.2025,
1 udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione cassava la sentenza della
Corte d'appello di Bologna n. 1489/2017 con cui questa aveva accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da CP_2
CP_ avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti da CP_2
in via solidale ex art. 29 dlgs n. 276/2003 quale committente di un appalto affidato alla cooperativa e rinviava alla Corte d'appello di Parte_2
Bologna in diversa composizione.
CP_
2. con ricorso in riassunzione depositato in data 18 giugno 2024 riassumeva il giudizio nei confronti di e di chiedendo CP_2 Controparte_4
la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva con memoria depositata in data 20 novembre 2024 CP_2 chiedendo la conferma della sentenza della Corte d'appello n. 1489/2017.
nonostante la ritualità della notifica rinnovata rimaneva Parte_2
contumace.
CP_ All'udienza del 15 maggio 2025 i procuratori di e di davano atto CP_2
di aver transatto la controversia tra loro e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3.Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo si ritiene che stante l'intervenuta transazione debba essere dichiarata la cessazione della materia del CP_ contendere tra e di come richiesto dalle stesse. CP_2
Il ricorso nei confronti di è improcedibile considerato che la Parte_2
stessa è stata sciolta per atto di autorità in data 1 luglio 2013 come risulta dalla visura prodotta.
CP_ Devono essere compensate le spese di tutti i gradi di giudizio tra e CP_2
[... come richiesto dagli stessi.
Nulla sulle spese tra e le altre parti. Parte_2
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
2 La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 365/2024 RGA così provvede:
CP_ 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra e CP_2
[...
2) Dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di Parte_3
[...]
CP_ 3) Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio tra e CP_2
4) Nulla sulle spese tra e le altre parti Controparte_4
Così deciso in Bologna, il 15 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.365 /2024 R.G. di riassunzione a seguito della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 7691/2024 con la quale è stata cassata la sentenza di questa Corte n. 1489/2017; promossa con ricorso depositato in data 18/06/2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Milazzo n.4/2 presso l'Avvocatura della sede distrettuale rappresentato e difeso dagli avv. Ester Cascio e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 22 marzo 2024 rep 37875 Persona_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna piazza Galileo n.4 presso e nello studio dell'avv. Giovanni Lenzi che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
2M Controparte_3
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: contributi
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 15.05.2025,
1 udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione cassava la sentenza della
Corte d'appello di Bologna n. 1489/2017 con cui questa aveva accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da CP_2
CP_ avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti da CP_2
in via solidale ex art. 29 dlgs n. 276/2003 quale committente di un appalto affidato alla cooperativa e rinviava alla Corte d'appello di Parte_2
Bologna in diversa composizione.
CP_
2. con ricorso in riassunzione depositato in data 18 giugno 2024 riassumeva il giudizio nei confronti di e di chiedendo CP_2 Controparte_4
la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva con memoria depositata in data 20 novembre 2024 CP_2 chiedendo la conferma della sentenza della Corte d'appello n. 1489/2017.
nonostante la ritualità della notifica rinnovata rimaneva Parte_2
contumace.
CP_ All'udienza del 15 maggio 2025 i procuratori di e di davano atto CP_2
di aver transatto la controversia tra loro e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3.Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo si ritiene che stante l'intervenuta transazione debba essere dichiarata la cessazione della materia del CP_ contendere tra e di come richiesto dalle stesse. CP_2
Il ricorso nei confronti di è improcedibile considerato che la Parte_2
stessa è stata sciolta per atto di autorità in data 1 luglio 2013 come risulta dalla visura prodotta.
CP_ Devono essere compensate le spese di tutti i gradi di giudizio tra e CP_2
[... come richiesto dagli stessi.
Nulla sulle spese tra e le altre parti. Parte_2
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
2 La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 365/2024 RGA così provvede:
CP_ 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra e CP_2
[...
2) Dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di Parte_3
[...]
CP_ 3) Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio tra e CP_2
4) Nulla sulle spese tra e le altre parti Controparte_4
Così deciso in Bologna, il 15 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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