TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9986 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE 22668 /2023
VERBALE DELLA CAUSA REDATTO AI SENSI Dell'art. 127 ter c.p.c.
Avanti al G.I., dr. EL LO, compaiono in senso figurato gli Avv.ti Ivan ILLano e Giovanna
Palomba per parte attrice quali concludono riportandosi all'atto introduttivo, alle Parte_1 memorie integrative, ed alle note di trattazione scritta versate in atti e impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito, in quanto infondato;
vinte le spese di lite con attribuzione.
Compare altresì l'Avv. Rosaria OR per ALLIANZ SpA. Reiterando l'eccezione di decadenza dalla garanzia del condominio chiamante che, in violazione delle norme di cui agli artt. 1913 e ss. c.c., nonché delle condizioni contrattuali, non provvedeva a denunciare tempestivamente il sinistro ad ALLanz SpA., che ne veniva a conoscenza solo in data 19/11/23 e, pertanto, a lite giudiziaria già abbondantemente incardinata. Nel merito eccepisce che l'attrice non ha adempiuto all'onere istruttorio sulla medesima incombente ex art 2697 c.c. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande, chiede che la condanna nei confronti della concludente società dovrà essere limitata al 25% della condanna impartita nei confronti della società garantita, ossia in misura corrispondente alla quota assicurativa di ALLanz SpA. in regime di coassicurazione con . e .. Controparte_1 Controparte_2 Compare altresì l'avv. Catia Quintieri per il Condominio di Via G. Porzio civ. 4 CD di CP_3 CP_3
Isola E/7 il quale conclude per il rigetto della domanda. Compare per 'Avv. Roberto Raio il quale si riporta all'eccezione di Controparte_1 prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c. azionato dal convenuto Condominio nei confronti della
[...]
Nel merito conclude per il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
Il Giudice
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Dott. EL LO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. EL LO, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 22668/2023 avente ad oggetto: Risarcimento danni.
TRA
- in persona del legale rappresentante pro tempo-re, Sig. Parte_1
, C.F. , P.I. , con sede in Parte_2 C.F._1 P.IVA_1
Centro Direzionale Is. E/7 int. 7 80143, rappresentata e difesa, CP_3 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ivan ILLano C.F.:
e dall'Avv. Giovanna Palomba, C.F. C.F._2
, presso il cui studio in Torre del Greco (NA) alla Via C.F._3
Marconi, 27, elett.te domicilia.
ATTORE
E
- Controparte_4
(C.F. , in persona del suo Amministratore pro-
[...] P.IVA_2 tempore, Avv. ( ), rappresentato e difeso CP_5 C.F._4 dall'Avv. Catia Quintieri (C.F. ), con studio alla Via G. C.F._5
Porzio n. 4 CDN di Isola A/7, scala A, presso il quale elettivamente CP_3 domicilia
CONVENUTO
NONCHE'
- P. Iva n. e C.F. Controparte_6 P.IVA_3
, con sede legale e direzione in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, P.IVA_4 in persona del suo leg.le rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
RA e presso il suo Studio elettivamente domiciliata in alla Via Ugo CP_3
Niutta n. 4
CHIAMATA IN CAUSA E
- ALLIANZ SpA (C.F. ), con sede in Milano alla Piazza Tre Torri P.IVA_5
n.3, in persona del Suo leg.le rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria
OR (C.F. ) con studio in alla Via dei Mille C.F._6 CP_3
n.40 presso cui domicilia
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 27 Ottobre 2023, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio il al fine di
[...] Controparte_7
veder accertate e dichiarare lo stesso quale responsabile dell'evento lesivo verificatosi in data 25 Dicembre 2018 nei locali siti al piano terra facenti parte dello stesso fabbricato condominiale da lei condotti in locazione. Nello specifico parte attrice ha dedotto che in data 25 Dicembre 2018 si sarebbe verificato un allagamento dei locali commerciali, da lei condotti in locazione, a seguito della rottura di una tubazione terminale dell'impianto di riscaldamento al servizio del fabbricato, sita presso gli uffici posti al piano terra dello stesso e condotti dalla
A seguito di tale evento, furono allertati anche i Vigili del Fuoco che Parte_1
intervennero sui luoghi stilando apposito rapporto.
Accertata la causa dell'allagamento, determinato dalla rottura di una tubatura condominiale fatta riparare nei giorni successivi dallo stesso amministratore del condominio, la stessa attrice ha lamentato danni patrimoniali consistiti nella perdita della seguente merce così idividuata:”18 cartoni regalo contenenti ciascuno 10 Kg di pasta + 15 cartoni rega-lo contenenti 5 Kg cadauno di pasta, acquistati per le strenne natalizie aziendali a favore di fornitori, clienti e dipendenti per un totale complessivo di €.663,00 (cfr. fattura n. 1076 del 05.12.2018 CO F.LL AR
S.r.l.): le strenne, impregnate d'acqua, sono divenute inutilizza-bili al fine per cui son state acquistate;
100 smart card con certificati + 50 kit arubakey+50 sim card con certi-ficate+ 20 lettori da tavolo per un totale di € 3.257,40 (cfr. fattura n.
2018A0001252 del 03.12.2018 Aruba PEC) – smagnetizzate ed inutilizzabili a causa dell'acqua; 1 pannello forex 10 mm + 10.000 volantini x 16 servizi diversi per un totale complessivo di €. 2.982,90 (cfr. fatt. n. 65 del 03.12.2018 Pro-getto
Stampa di Domenico Falanga) divenuto inutilizzabili a causa e per effetto dell'evento in premessa;
per uso aziendale per un importo pari Parte_3 ad €. 687,00, non più funzionante a seguito dell'allagamento; 300.000 tovagliolini pubblicitari per fatturazione elettronica per un importo pari ad €. 3599,00 (cfr. fatt.
n. 76 del 31.12.2018) il cui acqui-sto si è reso indispensabile per sopperire al materiale presente in uffi-cio – e precisamente depositato nel soppalco - al momento dell'evento lesivo e per effetto dello stesso resosi inutilizzabile;
carta A4
e nastro adesivo (fatt 2266/2018) il cui acquisto si è reso indi-spensabile per sopperire al materiale divenuto inutilizzabile per un totale complessivo di E.
12.181,42”
L'attrice ha, dunque, agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'allagamento, quantificati in € 12.181,42.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava la domanda CP_4
attorea. Nel merito, riferiva che effettivamente presso il fabbricato del , CP_4 nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'istante, si era verificata la rottura di una tubazione terminale dell'impianto di condizionamento posto nel cavedio sito nei locali al piano terra ove l'attrice svolgeva la propria attività. Inoltre il convenuto
Condominio deduceva che il fabbricato, al tempo del lamentato sinistro, era garantito dalle società coassicuratrici Controparte_6
ed ALLIANZ S.P.A. ciascuna Controparte_2
rispettivamente per le quote del 50%, 25% e 25%, in forza del premio di polizza regolarmente corrisposto ed operante alla data del sinistro per cui è causa e, quindi, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa delle stesse assicurazioni;
concludeva per il rigetto della domanda o, in subordine, in caso di condanna al risarcimento che lo stesso fosse manlevato e posto a carico delle compagnie assicuratrici.
Autorizzata la chiamata in causa della Controparte_6
ed ALLIANZ S.P.A, in persona dei Controparte_2
rispettivi leg.li rapp.ti p.t., si costituiva regolarmente in giudizio solo la
[...]
e la ALLanz s.p.a.. CP_6
La impugnava e contestava la domanda attrice, Controparte_6
evidenziando che alcuna colpa era da ascriversi al convenuto Condominio nella produzione dei lamentati danni. Contestava, altresì, il quantum debeatur così come richiesto da parte attrice perché esagerato, non provato ed assolutamente non giustificato rispetto alle eventuali conseguenze dannose riportate a seguito dell'evento dedotto in lite;
eccepiva nei confronti del la prescrizione CP_4
del diritto azionato nei confronti della ai sensi Controparte_6 dell'art. 2952 c.c. avendo il convenuto ricevuto la prima richiesta di CP_4
risarcimento in data 22-01-2019 mentre provvedeva a denunciare il sinistro dedotto in lite soltanto in data 27-05-2022. In subordine chiedeva, ritenendo assolto l'obbligo assicurativo, che una eventuale condanna fosse confinata nei limiti delle percentuali stabilite da contratto.
Si costituiva anche la ALLanz s.p.a che contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto perché infondata;
contestava altresì il quantum debeatur perché sproporzionato e non provato nonché sfornito del necessario nesso causale;
non si costituiva, invece, la Controparte_2
Acquisita documentazione varia, precisate le conclusioni così come richiamate in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.
In disparte ogni altra questione e prescindendo da ordine di pregiudizialità (cfr.
Cass. n. 5264 del 2015, Cass. S.U. n. 9936 del 2014), la ragione assorbente è data dalla mancata prova dei fatti che dovrebbero costituire il fondamento dei diritti azionati contro le parti convenute.
Al viene contestata responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione CP_4 all'asserita rottura di una tubazione che avrebbe determinato l'allagamento del locale condotto in locazione dall'attrice, con ammaloramento della merce ivi collocata.
Un medesimo evento (allagamento conseguente a rottura tubazione) e medesimi danni (ammaloramento della merce) figurano come elementi integratori dell'obbligazione risarcitoria extracontrattuale che secondo parte attrice sarebbe restata inadempiuta dal . CP_4
Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di concreta applicazione del principio generale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., l'attrice era gravata dell'onere di provare, nei confronti del che si è verificato CP_4
un evento (l'allagamento) produttivo di danni (ammaloramento della merce ivi collocata) e che vi è rapporto di causalità fra la res in custodia al (la CP_4 tubazione) ed il suddetto evento dannoso (cfr. Cass. n. 20619 del 2014, n. 5910 del
2011 con richiami a precedenti conformi).
Per quanto concerne, invece, la posizione delle due compagnie assicuratrici, in relazione all'evento dannoso, rientrante nell'ambito di queLL oggetto della copertura assicurativa, va precisato che l'assicuratore che allega l'esclusione della garanzia assicurativa non assume su di sé alcun onere probatorio, costituendo tale allegazione non un'eccezione in senso proprio, ma una mera contestazione del fatto costitutivo della domanda, la dimostrazione della cui sussistenza resta a carico dell'attore (cfr. Cass. n. 4234 del 2012 e n. 6108 del 2006 con richiami a precedenti conformi).
L'attrice ha addotto a sostegno delle proprie asserzioni: un verbale relativo ad un intervento eseguito dai Vigili del Fuoco bell'immediatezza dell'accaduto. Ebbene dall'esame del suddetto verbale emerge che non viene identificata con precisione né la tubazione oggetto di perdita e, soprattutto, le cause che avrebbero determinato la rottura della stessa.
Mentre, invece, la fattura del 31.12.2018 relativa ad intervento di riparazione della stessa conduttura eseguita dalla società ” ” unitamente alle fatture di acquisto Pt_4
di prodotti non hanno adeguata valenza probatoria.
Quanto alle fatture di acquisto, possono comprovare l'effettività dell'attività commerciale della società attrice, ma non vi è alcun dato che possa far identificare la merce che ne è oggetto con quella che si sarebbe ammalorata a seguito del lamentato allagamento, tanto più considerando che esse risalgono a date lontane rispetto all'evento in questione.
Quanto alla fattura di riparazione, la stessa riporta circostanze riferite ad una manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici al servizio del fabbricato ma senza indicazioni precise per identificare nè la tubazione, la cui rottura avrebbe cagionato l'allagamento, né la sua collocazione (anzi sembrerebbe che la stessa si trovi negli uffici della Parte_1
Vi è da notare che la società attrice non ha prodotto in giudizio immagini fotografiche relative all'intervento effettuato sulla tubazione ma solo della merce che si sarebbe danneggiata.
Né l'attrice ha attivato un accertamento tecnico preventivo, vale a dire lo strumento processuale tipizzato dalla legge proprio per consentire il sollecito compimento di attività istruttoria, senza attendere i tempi collegati all'instaurazione di una causa ordinaria, su res soggette a modificazioni.
Per altro verso, le deduzioni in fatto della parte attrice sono state espressamente e specificamente contestate dalle controparti, sia per quanto concerne le circostanze e la causa dell'allagamento, sia in ordine all'effettività e all'entità dei danni, e non possono quindi beneficiare, ex art. 115, primo comma, c.p.c., di profili di non- contestazione.
Le lacune probatorie dell'attrice non potevano essere colmate, d'altra parte, con l'espletamento dell'attività istruttoria richiesta dalla parte:
- la CTU non poteva essere utilmente espletata, considerato che lo stato dei luoghi
è stato da subito modificato e comunque lo è ormai da tempo;
quanto alla merce che si sarebbe danneggiata, l'attrice non ha dedotto una sua perdurante conservazione e comunque, in mancanza di descrizione e documentazione adeguate, la merce eventualmente esaminabile attualmente non potrebbe mai essere identificata con quella asseritamente oggetto di danneggiamento;
- l'esame dei testi indicati da parte attrice in seconda memoria istruttoria risultava inammissibile e non conferente: per genericità e non decisività dei capitoli;
per implicazioni di valutazione tecnica e riferimento generico e indeterminato a danni.
Nessun contributo favorevole alla parte attrice sarebbe potuto derivare, ovviamente, dalle richieste istruttorie del , giacché tali richieste erano analoghe a CP_4
quelle articolate dall'attrice.
Deve dirsi insomma, conclusivamente, che l'inadeguatezza dei supporti probatori offerti dalla parte attrice, la contestazione specifica ad opera delle controparti delle deduzioni in fatto dell'attrice, la mancata constatazione dello stato dei luoghi nel contraddittorio fra le parti, l'assenza di documentazione dello stato dei luoghi,
l'avvenuta modificazione dei luoghi prima del coinvolgimento delle controparti e senza documentazione degli interventi effettuati comportano, nel loro combinato dispiegarsi, il difetto di prova della fattispecie di danno posta a fondamento dell'azione, con conseguente necessità di rigetto delle domande attoree.
Quanto alle spese di lite delle tre parti convenute, si ravvisano i presupposti per la reciproca integrale compensazione, anche in relazione a quelle tra il e CP_4
le assicurazioni, giacché il mancato riscontro della versione dei fatti introdotta dall'attrice e, al contempo, l'impossibilità processuale di accreditarne una alternativa impediscono di disporre di idonei elementi di valutazione in ordine alla fondatezza delle deduzioni della parte chiamante e della parte chiamata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta la domanda di parte attrice;
-Compensa integralmente le spese di giudizio.
Napoli, 03.11.2025
Il Giudice
Dr. EL LO
IV SEZIONE CIVILE 22668 /2023
VERBALE DELLA CAUSA REDATTO AI SENSI Dell'art. 127 ter c.p.c.
Avanti al G.I., dr. EL LO, compaiono in senso figurato gli Avv.ti Ivan ILLano e Giovanna
Palomba per parte attrice quali concludono riportandosi all'atto introduttivo, alle Parte_1 memorie integrative, ed alle note di trattazione scritta versate in atti e impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito, in quanto infondato;
vinte le spese di lite con attribuzione.
Compare altresì l'Avv. Rosaria OR per ALLIANZ SpA. Reiterando l'eccezione di decadenza dalla garanzia del condominio chiamante che, in violazione delle norme di cui agli artt. 1913 e ss. c.c., nonché delle condizioni contrattuali, non provvedeva a denunciare tempestivamente il sinistro ad ALLanz SpA., che ne veniva a conoscenza solo in data 19/11/23 e, pertanto, a lite giudiziaria già abbondantemente incardinata. Nel merito eccepisce che l'attrice non ha adempiuto all'onere istruttorio sulla medesima incombente ex art 2697 c.c. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande, chiede che la condanna nei confronti della concludente società dovrà essere limitata al 25% della condanna impartita nei confronti della società garantita, ossia in misura corrispondente alla quota assicurativa di ALLanz SpA. in regime di coassicurazione con . e .. Controparte_1 Controparte_2 Compare altresì l'avv. Catia Quintieri per il Condominio di Via G. Porzio civ. 4 CD di CP_3 CP_3
Isola E/7 il quale conclude per il rigetto della domanda. Compare per 'Avv. Roberto Raio il quale si riporta all'eccezione di Controparte_1 prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c. azionato dal convenuto Condominio nei confronti della
[...]
Nel merito conclude per il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
Il Giudice
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Dott. EL LO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. EL LO, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 22668/2023 avente ad oggetto: Risarcimento danni.
TRA
- in persona del legale rappresentante pro tempo-re, Sig. Parte_1
, C.F. , P.I. , con sede in Parte_2 C.F._1 P.IVA_1
Centro Direzionale Is. E/7 int. 7 80143, rappresentata e difesa, CP_3 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ivan ILLano C.F.:
e dall'Avv. Giovanna Palomba, C.F. C.F._2
, presso il cui studio in Torre del Greco (NA) alla Via C.F._3
Marconi, 27, elett.te domicilia.
ATTORE
E
- Controparte_4
(C.F. , in persona del suo Amministratore pro-
[...] P.IVA_2 tempore, Avv. ( ), rappresentato e difeso CP_5 C.F._4 dall'Avv. Catia Quintieri (C.F. ), con studio alla Via G. C.F._5
Porzio n. 4 CDN di Isola A/7, scala A, presso il quale elettivamente CP_3 domicilia
CONVENUTO
NONCHE'
- P. Iva n. e C.F. Controparte_6 P.IVA_3
, con sede legale e direzione in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, P.IVA_4 in persona del suo leg.le rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
RA e presso il suo Studio elettivamente domiciliata in alla Via Ugo CP_3
Niutta n. 4
CHIAMATA IN CAUSA E
- ALLIANZ SpA (C.F. ), con sede in Milano alla Piazza Tre Torri P.IVA_5
n.3, in persona del Suo leg.le rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria
OR (C.F. ) con studio in alla Via dei Mille C.F._6 CP_3
n.40 presso cui domicilia
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 27 Ottobre 2023, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio il al fine di
[...] Controparte_7
veder accertate e dichiarare lo stesso quale responsabile dell'evento lesivo verificatosi in data 25 Dicembre 2018 nei locali siti al piano terra facenti parte dello stesso fabbricato condominiale da lei condotti in locazione. Nello specifico parte attrice ha dedotto che in data 25 Dicembre 2018 si sarebbe verificato un allagamento dei locali commerciali, da lei condotti in locazione, a seguito della rottura di una tubazione terminale dell'impianto di riscaldamento al servizio del fabbricato, sita presso gli uffici posti al piano terra dello stesso e condotti dalla
A seguito di tale evento, furono allertati anche i Vigili del Fuoco che Parte_1
intervennero sui luoghi stilando apposito rapporto.
Accertata la causa dell'allagamento, determinato dalla rottura di una tubatura condominiale fatta riparare nei giorni successivi dallo stesso amministratore del condominio, la stessa attrice ha lamentato danni patrimoniali consistiti nella perdita della seguente merce così idividuata:”18 cartoni regalo contenenti ciascuno 10 Kg di pasta + 15 cartoni rega-lo contenenti 5 Kg cadauno di pasta, acquistati per le strenne natalizie aziendali a favore di fornitori, clienti e dipendenti per un totale complessivo di €.663,00 (cfr. fattura n. 1076 del 05.12.2018 CO F.LL AR
S.r.l.): le strenne, impregnate d'acqua, sono divenute inutilizza-bili al fine per cui son state acquistate;
100 smart card con certificati + 50 kit arubakey+50 sim card con certi-ficate+ 20 lettori da tavolo per un totale di € 3.257,40 (cfr. fattura n.
2018A0001252 del 03.12.2018 Aruba PEC) – smagnetizzate ed inutilizzabili a causa dell'acqua; 1 pannello forex 10 mm + 10.000 volantini x 16 servizi diversi per un totale complessivo di €. 2.982,90 (cfr. fatt. n. 65 del 03.12.2018 Pro-getto
Stampa di Domenico Falanga) divenuto inutilizzabili a causa e per effetto dell'evento in premessa;
per uso aziendale per un importo pari Parte_3 ad €. 687,00, non più funzionante a seguito dell'allagamento; 300.000 tovagliolini pubblicitari per fatturazione elettronica per un importo pari ad €. 3599,00 (cfr. fatt.
n. 76 del 31.12.2018) il cui acqui-sto si è reso indispensabile per sopperire al materiale presente in uffi-cio – e precisamente depositato nel soppalco - al momento dell'evento lesivo e per effetto dello stesso resosi inutilizzabile;
carta A4
e nastro adesivo (fatt 2266/2018) il cui acquisto si è reso indi-spensabile per sopperire al materiale divenuto inutilizzabile per un totale complessivo di E.
12.181,42”
L'attrice ha, dunque, agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'allagamento, quantificati in € 12.181,42.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava la domanda CP_4
attorea. Nel merito, riferiva che effettivamente presso il fabbricato del , CP_4 nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'istante, si era verificata la rottura di una tubazione terminale dell'impianto di condizionamento posto nel cavedio sito nei locali al piano terra ove l'attrice svolgeva la propria attività. Inoltre il convenuto
Condominio deduceva che il fabbricato, al tempo del lamentato sinistro, era garantito dalle società coassicuratrici Controparte_6
ed ALLIANZ S.P.A. ciascuna Controparte_2
rispettivamente per le quote del 50%, 25% e 25%, in forza del premio di polizza regolarmente corrisposto ed operante alla data del sinistro per cui è causa e, quindi, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa delle stesse assicurazioni;
concludeva per il rigetto della domanda o, in subordine, in caso di condanna al risarcimento che lo stesso fosse manlevato e posto a carico delle compagnie assicuratrici.
Autorizzata la chiamata in causa della Controparte_6
ed ALLIANZ S.P.A, in persona dei Controparte_2
rispettivi leg.li rapp.ti p.t., si costituiva regolarmente in giudizio solo la
[...]
e la ALLanz s.p.a.. CP_6
La impugnava e contestava la domanda attrice, Controparte_6
evidenziando che alcuna colpa era da ascriversi al convenuto Condominio nella produzione dei lamentati danni. Contestava, altresì, il quantum debeatur così come richiesto da parte attrice perché esagerato, non provato ed assolutamente non giustificato rispetto alle eventuali conseguenze dannose riportate a seguito dell'evento dedotto in lite;
eccepiva nei confronti del la prescrizione CP_4
del diritto azionato nei confronti della ai sensi Controparte_6 dell'art. 2952 c.c. avendo il convenuto ricevuto la prima richiesta di CP_4
risarcimento in data 22-01-2019 mentre provvedeva a denunciare il sinistro dedotto in lite soltanto in data 27-05-2022. In subordine chiedeva, ritenendo assolto l'obbligo assicurativo, che una eventuale condanna fosse confinata nei limiti delle percentuali stabilite da contratto.
Si costituiva anche la ALLanz s.p.a che contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto perché infondata;
contestava altresì il quantum debeatur perché sproporzionato e non provato nonché sfornito del necessario nesso causale;
non si costituiva, invece, la Controparte_2
Acquisita documentazione varia, precisate le conclusioni così come richiamate in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.
In disparte ogni altra questione e prescindendo da ordine di pregiudizialità (cfr.
Cass. n. 5264 del 2015, Cass. S.U. n. 9936 del 2014), la ragione assorbente è data dalla mancata prova dei fatti che dovrebbero costituire il fondamento dei diritti azionati contro le parti convenute.
Al viene contestata responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione CP_4 all'asserita rottura di una tubazione che avrebbe determinato l'allagamento del locale condotto in locazione dall'attrice, con ammaloramento della merce ivi collocata.
Un medesimo evento (allagamento conseguente a rottura tubazione) e medesimi danni (ammaloramento della merce) figurano come elementi integratori dell'obbligazione risarcitoria extracontrattuale che secondo parte attrice sarebbe restata inadempiuta dal . CP_4
Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di concreta applicazione del principio generale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., l'attrice era gravata dell'onere di provare, nei confronti del che si è verificato CP_4
un evento (l'allagamento) produttivo di danni (ammaloramento della merce ivi collocata) e che vi è rapporto di causalità fra la res in custodia al (la CP_4 tubazione) ed il suddetto evento dannoso (cfr. Cass. n. 20619 del 2014, n. 5910 del
2011 con richiami a precedenti conformi).
Per quanto concerne, invece, la posizione delle due compagnie assicuratrici, in relazione all'evento dannoso, rientrante nell'ambito di queLL oggetto della copertura assicurativa, va precisato che l'assicuratore che allega l'esclusione della garanzia assicurativa non assume su di sé alcun onere probatorio, costituendo tale allegazione non un'eccezione in senso proprio, ma una mera contestazione del fatto costitutivo della domanda, la dimostrazione della cui sussistenza resta a carico dell'attore (cfr. Cass. n. 4234 del 2012 e n. 6108 del 2006 con richiami a precedenti conformi).
L'attrice ha addotto a sostegno delle proprie asserzioni: un verbale relativo ad un intervento eseguito dai Vigili del Fuoco bell'immediatezza dell'accaduto. Ebbene dall'esame del suddetto verbale emerge che non viene identificata con precisione né la tubazione oggetto di perdita e, soprattutto, le cause che avrebbero determinato la rottura della stessa.
Mentre, invece, la fattura del 31.12.2018 relativa ad intervento di riparazione della stessa conduttura eseguita dalla società ” ” unitamente alle fatture di acquisto Pt_4
di prodotti non hanno adeguata valenza probatoria.
Quanto alle fatture di acquisto, possono comprovare l'effettività dell'attività commerciale della società attrice, ma non vi è alcun dato che possa far identificare la merce che ne è oggetto con quella che si sarebbe ammalorata a seguito del lamentato allagamento, tanto più considerando che esse risalgono a date lontane rispetto all'evento in questione.
Quanto alla fattura di riparazione, la stessa riporta circostanze riferite ad una manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici al servizio del fabbricato ma senza indicazioni precise per identificare nè la tubazione, la cui rottura avrebbe cagionato l'allagamento, né la sua collocazione (anzi sembrerebbe che la stessa si trovi negli uffici della Parte_1
Vi è da notare che la società attrice non ha prodotto in giudizio immagini fotografiche relative all'intervento effettuato sulla tubazione ma solo della merce che si sarebbe danneggiata.
Né l'attrice ha attivato un accertamento tecnico preventivo, vale a dire lo strumento processuale tipizzato dalla legge proprio per consentire il sollecito compimento di attività istruttoria, senza attendere i tempi collegati all'instaurazione di una causa ordinaria, su res soggette a modificazioni.
Per altro verso, le deduzioni in fatto della parte attrice sono state espressamente e specificamente contestate dalle controparti, sia per quanto concerne le circostanze e la causa dell'allagamento, sia in ordine all'effettività e all'entità dei danni, e non possono quindi beneficiare, ex art. 115, primo comma, c.p.c., di profili di non- contestazione.
Le lacune probatorie dell'attrice non potevano essere colmate, d'altra parte, con l'espletamento dell'attività istruttoria richiesta dalla parte:
- la CTU non poteva essere utilmente espletata, considerato che lo stato dei luoghi
è stato da subito modificato e comunque lo è ormai da tempo;
quanto alla merce che si sarebbe danneggiata, l'attrice non ha dedotto una sua perdurante conservazione e comunque, in mancanza di descrizione e documentazione adeguate, la merce eventualmente esaminabile attualmente non potrebbe mai essere identificata con quella asseritamente oggetto di danneggiamento;
- l'esame dei testi indicati da parte attrice in seconda memoria istruttoria risultava inammissibile e non conferente: per genericità e non decisività dei capitoli;
per implicazioni di valutazione tecnica e riferimento generico e indeterminato a danni.
Nessun contributo favorevole alla parte attrice sarebbe potuto derivare, ovviamente, dalle richieste istruttorie del , giacché tali richieste erano analoghe a CP_4
quelle articolate dall'attrice.
Deve dirsi insomma, conclusivamente, che l'inadeguatezza dei supporti probatori offerti dalla parte attrice, la contestazione specifica ad opera delle controparti delle deduzioni in fatto dell'attrice, la mancata constatazione dello stato dei luoghi nel contraddittorio fra le parti, l'assenza di documentazione dello stato dei luoghi,
l'avvenuta modificazione dei luoghi prima del coinvolgimento delle controparti e senza documentazione degli interventi effettuati comportano, nel loro combinato dispiegarsi, il difetto di prova della fattispecie di danno posta a fondamento dell'azione, con conseguente necessità di rigetto delle domande attoree.
Quanto alle spese di lite delle tre parti convenute, si ravvisano i presupposti per la reciproca integrale compensazione, anche in relazione a quelle tra il e CP_4
le assicurazioni, giacché il mancato riscontro della versione dei fatti introdotta dall'attrice e, al contempo, l'impossibilità processuale di accreditarne una alternativa impediscono di disporre di idonei elementi di valutazione in ordine alla fondatezza delle deduzioni della parte chiamante e della parte chiamata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta la domanda di parte attrice;
-Compensa integralmente le spese di giudizio.
Napoli, 03.11.2025
Il Giudice
Dr. EL LO