Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4427
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, non per omessa motivazione, ma per errata applicazione del principio di diritto. La richiesta di sostituzione della pena era stata collegata alla revoca della sospensione condizionale, ma la Corte distrettuale non ha considerato tale collegamento. La richiesta di revoca, con consenso alla sostituzione della pena detentiva, è stata ritenuta tempestivamente formulata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4427
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4427
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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