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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
ND ET, OR
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 653/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 287/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022016SC000000002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_3, Nominativo_1, quale procuratore generale di Resistente_2 e Resistente_1 impugnavano l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa ad una sentenza emessa dal Tribunale di Genova. Le ragioni del ricorso riguardavano, per il ricorrente Resistente_2 la nullità della notifica, e per gli altri l'applicazione dell'aliquota dell'1% anziché la misura fissa.
Con sentenza n. 287 del 17.10.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, dichiarata la validità della notifica, accoglieva il ricorso annullando l'avviso di liquidazione impugnato. Spese compensate.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, esponendo di aver tassato, ai sensi dell'art. 8, lett. c) Tariffa Parte I allegata al TUR e quindi con l'aliquota dell'1% il valore dei beni componenti l'asse ereditario determinato in Euro 2.918.541,05.
L'appello è affidato al seguente unico motivo:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lett. c), Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131/86 (TUR) il quale prevede la tassazione in misura proporzionale delle sentenze di “accertamento di diritti patrimoniali”, sia che si tratti di sentenze di mero accertamento che di accertamento costitutivo.
Elenca le questioni preliminari svolte nel processo civile rispetto all'azione di riduzione da cui si ricava che si è trattato di una pronuncia di accertamenti di diritti patrimoniali.
Inconferente poi il riferimento alla Ordinanza di Cassazione n. 1141/2019 disciplinante una fattispecie del tutto diversa.
Così conclude: “Chiede in accoglimento del presente appello, la riforma del deciso di I grado nel capo in cui dispone la tassazione in misura fissa della sentenza Trib. di Genova n. 2/2022, con contestuale conferma dell'atto dell'Ufficio, portante tassazione proporzionale ai sensi art. 8, lett. c), Tariffa P.I. allegata al TUR.
Nel resto, confermarsi la sentenza di I grado.
Con vittoria di onorari e spese di lite”.
Si costituiscono i contribuenti sostenendo, in via principale, l'inammissibilità e/o infondatezza del motivo d'appello. Secondo gli appellati ciò che rileva è il decisum della sentenza e non le questioni preliminari dalla stessa affrontate. L'Art. 8, lett. c) applicato dall'Ufficio esige che la sentenza debba accertare l'esistenza o l'inesistenza di diritti a contenuto patrimoniale.
La sentenza, come emerge dal dispositivo, si è limitata a dichiarare la qualità di eredi dei fratelli Resistente_1_2_3 ed il relativo diritto al compossesso dei beni ereditati, la natura simulata di alcune compravendite, la consistenza dell'asse ereditario, la propria incompetenza rispetto a domande risarcitorie svolte in via riconvenzionale.
Se dovessero scontare l'imposta proporzionale si avrebbe una duplicazione con l'imposta di successione.
Il presupposto è l'attribuzione dei singoli beni a determinati eredi, posto che solo a seguito di tale attribuzione si realizza l'accertamento di un diritto a contenuto patrimoniale.
Ripropongono motivi del ricorso introduttivo:
- La tassazione sulla pronuncia sulle donazione/finte vendite di 4 beni avrebbe dovuto essere a tassa fissa ex art. /8, lett. e) (nullità o annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto);
In ogni caso la tassazione doveva riguardare la metà del valore dell'asse ereditario e non l'intero valore posto che il thema decidendum è la metà dell'asse ereditario pari alla quota di riserva.
Così concludono: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria, contrariis reiectis, Voglia:
1. In via principale: dichiarare irricevibile, inammissibile e/o comunque respingere l'appello avversario in quanto destituito di fondamento.
2. In via di estremo subordine e salvo gravame: accogliere i motivi del ricorso di primo grado formulati in via di estremo subordine e salvo gravame e qui espressamente riproposti.
3. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza sulla cui tassazione si discute ha deciso nella causa intrapresa dagli odierni appellati con la quale avevano chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia del testamento del loro genitore il quale aveva nominato propria erede universale la moglie di secondo letto escludendo i figli dalla successione per asserita indegnità.
Conseguenza dell'accoglimento della domanda era (ed è stata), la reintegrazione della quota di legittima sull'eredità del de cuius. La domanda veniva accolta per cui agli attori veniva riconosciuto il diritto di partecipare alla successione nella misura di 1/6 per ciascuno sulla metà del patrimonio morendo dismesso, rimanendo l'altra metà di spettanza del coniuge.
L'imposta di registro applicata dall'Ufficio in misura proporzionale (1% sul valore dell'intero asse ereditario) viene da questi motivata sulla circostanza che la sentenza del Tribunale avrebbe accertato diritti patrimoniali in capo agli eredi illegittimamente esclusi per indegnità e ciò in applicazione della lett. c), dell'art. 8 Tariffa parte I allegata al TUR.
La decisione del cui appello ora si discute ha annullato l'avviso di liquidazione in quanto la sentenza del
Tribunale sarebbe consistita solo “in una risistemazione della devoluzione ereditaria”, di per sè già tassata con l'imposta di successione. Richiama in proposito l'Ord. della Cassazione n. 1141/2019 la quale ha stabilito che gli accordi tra coeredi, volti a reintegrare i diritti del legittimario leso, sono soggetti all'imposta di successione e non all'imposta di registro. L'Ordinanza stabilisce dunque che la pura reintegrazione della legittima non costituisce un autonomo atto imponibile ai fini dell'imposta di registro.
L'Ufficio sostiene che tale statuizione non è applicabile alla fattispecie ora in esame in quanto la vertenza riguardava situazioni in cui non c'era incertezza né contestazioni circa la composizione dell'asse ereditario.
Il Collegio, peraltro, ritiene che, pur nella diversità delle ragioni delle liti che sono sfociate nell'Ord. 1141/19
e nella sentenza del Tribunale di Genova, il principio stabilito dalla prima è applicabile anche alla sentenza del Tribunale. In particolare va rimarcato che sul patrimonio riconosciuto di spettanza degli eredi reintegrati nella quota a loro riservata, gli stessi devono assolvere le relative imposte collegate alla successione con esclusione della diversamente risultante duplicazione di imposta.
Inoltre, la sentenza resa nel giudizio civile radicato dagli eredi esclusi non ha prodotti incremento patrimoniale ma ha fissato e riconosciuto il contenuto di un rapporto giuridico preesistente fissato dalla legge.
A conferma della domanda di parte contribuente, e con riguardo alla decisione preliminare relativa alla simulazione di 4 atti di vendita a favore del coniuge, la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 4950 depositata il 23.2.2024 ha stabilito il principio per cui la sentenza che dichiari la simulazione, assoluta o relativa, di un contratto ad effetti reali, deve essere sempre assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
L'appello dell'Ufficio viene pertanto respinto.
Le spese del giudizio vengono compensate considerata la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
ND ET, OR
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 653/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 287/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022016SC000000002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_3, Nominativo_1, quale procuratore generale di Resistente_2 e Resistente_1 impugnavano l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa ad una sentenza emessa dal Tribunale di Genova. Le ragioni del ricorso riguardavano, per il ricorrente Resistente_2 la nullità della notifica, e per gli altri l'applicazione dell'aliquota dell'1% anziché la misura fissa.
Con sentenza n. 287 del 17.10.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, dichiarata la validità della notifica, accoglieva il ricorso annullando l'avviso di liquidazione impugnato. Spese compensate.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, esponendo di aver tassato, ai sensi dell'art. 8, lett. c) Tariffa Parte I allegata al TUR e quindi con l'aliquota dell'1% il valore dei beni componenti l'asse ereditario determinato in Euro 2.918.541,05.
L'appello è affidato al seguente unico motivo:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lett. c), Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131/86 (TUR) il quale prevede la tassazione in misura proporzionale delle sentenze di “accertamento di diritti patrimoniali”, sia che si tratti di sentenze di mero accertamento che di accertamento costitutivo.
Elenca le questioni preliminari svolte nel processo civile rispetto all'azione di riduzione da cui si ricava che si è trattato di una pronuncia di accertamenti di diritti patrimoniali.
Inconferente poi il riferimento alla Ordinanza di Cassazione n. 1141/2019 disciplinante una fattispecie del tutto diversa.
Così conclude: “Chiede in accoglimento del presente appello, la riforma del deciso di I grado nel capo in cui dispone la tassazione in misura fissa della sentenza Trib. di Genova n. 2/2022, con contestuale conferma dell'atto dell'Ufficio, portante tassazione proporzionale ai sensi art. 8, lett. c), Tariffa P.I. allegata al TUR.
Nel resto, confermarsi la sentenza di I grado.
Con vittoria di onorari e spese di lite”.
Si costituiscono i contribuenti sostenendo, in via principale, l'inammissibilità e/o infondatezza del motivo d'appello. Secondo gli appellati ciò che rileva è il decisum della sentenza e non le questioni preliminari dalla stessa affrontate. L'Art. 8, lett. c) applicato dall'Ufficio esige che la sentenza debba accertare l'esistenza o l'inesistenza di diritti a contenuto patrimoniale.
La sentenza, come emerge dal dispositivo, si è limitata a dichiarare la qualità di eredi dei fratelli Resistente_1_2_3 ed il relativo diritto al compossesso dei beni ereditati, la natura simulata di alcune compravendite, la consistenza dell'asse ereditario, la propria incompetenza rispetto a domande risarcitorie svolte in via riconvenzionale.
Se dovessero scontare l'imposta proporzionale si avrebbe una duplicazione con l'imposta di successione.
Il presupposto è l'attribuzione dei singoli beni a determinati eredi, posto che solo a seguito di tale attribuzione si realizza l'accertamento di un diritto a contenuto patrimoniale.
Ripropongono motivi del ricorso introduttivo:
- La tassazione sulla pronuncia sulle donazione/finte vendite di 4 beni avrebbe dovuto essere a tassa fissa ex art. /8, lett. e) (nullità o annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto);
In ogni caso la tassazione doveva riguardare la metà del valore dell'asse ereditario e non l'intero valore posto che il thema decidendum è la metà dell'asse ereditario pari alla quota di riserva.
Così concludono: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria, contrariis reiectis, Voglia:
1. In via principale: dichiarare irricevibile, inammissibile e/o comunque respingere l'appello avversario in quanto destituito di fondamento.
2. In via di estremo subordine e salvo gravame: accogliere i motivi del ricorso di primo grado formulati in via di estremo subordine e salvo gravame e qui espressamente riproposti.
3. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza sulla cui tassazione si discute ha deciso nella causa intrapresa dagli odierni appellati con la quale avevano chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia del testamento del loro genitore il quale aveva nominato propria erede universale la moglie di secondo letto escludendo i figli dalla successione per asserita indegnità.
Conseguenza dell'accoglimento della domanda era (ed è stata), la reintegrazione della quota di legittima sull'eredità del de cuius. La domanda veniva accolta per cui agli attori veniva riconosciuto il diritto di partecipare alla successione nella misura di 1/6 per ciascuno sulla metà del patrimonio morendo dismesso, rimanendo l'altra metà di spettanza del coniuge.
L'imposta di registro applicata dall'Ufficio in misura proporzionale (1% sul valore dell'intero asse ereditario) viene da questi motivata sulla circostanza che la sentenza del Tribunale avrebbe accertato diritti patrimoniali in capo agli eredi illegittimamente esclusi per indegnità e ciò in applicazione della lett. c), dell'art. 8 Tariffa parte I allegata al TUR.
La decisione del cui appello ora si discute ha annullato l'avviso di liquidazione in quanto la sentenza del
Tribunale sarebbe consistita solo “in una risistemazione della devoluzione ereditaria”, di per sè già tassata con l'imposta di successione. Richiama in proposito l'Ord. della Cassazione n. 1141/2019 la quale ha stabilito che gli accordi tra coeredi, volti a reintegrare i diritti del legittimario leso, sono soggetti all'imposta di successione e non all'imposta di registro. L'Ordinanza stabilisce dunque che la pura reintegrazione della legittima non costituisce un autonomo atto imponibile ai fini dell'imposta di registro.
L'Ufficio sostiene che tale statuizione non è applicabile alla fattispecie ora in esame in quanto la vertenza riguardava situazioni in cui non c'era incertezza né contestazioni circa la composizione dell'asse ereditario.
Il Collegio, peraltro, ritiene che, pur nella diversità delle ragioni delle liti che sono sfociate nell'Ord. 1141/19
e nella sentenza del Tribunale di Genova, il principio stabilito dalla prima è applicabile anche alla sentenza del Tribunale. In particolare va rimarcato che sul patrimonio riconosciuto di spettanza degli eredi reintegrati nella quota a loro riservata, gli stessi devono assolvere le relative imposte collegate alla successione con esclusione della diversamente risultante duplicazione di imposta.
Inoltre, la sentenza resa nel giudizio civile radicato dagli eredi esclusi non ha prodotti incremento patrimoniale ma ha fissato e riconosciuto il contenuto di un rapporto giuridico preesistente fissato dalla legge.
A conferma della domanda di parte contribuente, e con riguardo alla decisione preliminare relativa alla simulazione di 4 atti di vendita a favore del coniuge, la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 4950 depositata il 23.2.2024 ha stabilito il principio per cui la sentenza che dichiari la simulazione, assoluta o relativa, di un contratto ad effetti reali, deve essere sempre assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
L'appello dell'Ufficio viene pertanto respinto.
Le spese del giudizio vengono compensate considerata la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.