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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7072/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7072/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALLEVA Parte_1 C.F._1
PIERGIOVANNI e dell'avv. CANDELORO CLAUDIA, elettivamente domiciliato in VIA
LEOPARDI 6 BOLOGNA, presso il difensore avv. ALLEVA PIERGIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
ALLEVA PIERGIOVANNI CANDELORO CLAUDIA, elettivamente domiciliato in VIA
LEOPARDI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. ALLEVA PIERGIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARUTI Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO e dell'avv. CINTI CRISTINA VIA CAVALLERINI, 11, MODENA, CP_2
VIA CASTELLARO 31 41121 MODENA, elettivamente domiciliato in VIA
[...]
CAVALLERINI 11 MODENA presso il difensore avv. GARUTI FABRIZIO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
MASSINI GIACOMO, elettivamente domiciliato in LUNGARNO VESPUCCI 8 50123
FIRENZE presso il difensore avv. MASSINI GIACOMO
TERZO CHIAMATO
In punto a: responsabilità professionale dell'Avvocato.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 11.2.2025
e, in particolare, come di seguito indicato.
Parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, ogni eccezione reietta:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1218 e 1228 c.c., o da altro titolo che risulterà di giustizia, dell'Avv. nei confronti della Controparte_1 Parte_2
e della Sig.ra per tutti i motivi indicati nel presente atto di citazione;
[...] Parte_1 2. per l'effetto di tale accertamento, condannare l'Avv. o, in sua manleva, la Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali conseguentemente Controparte_3 provocati a carico della e della Sig.ra Parte_2 Parte_1 per i seguenti titoli:
a) Euro 150.000, o diversa somma risultante da giustizia anche secondo equità, per diminuzione dell'importo in linea capitale del danno risarcito da ed per Pt_3 Parte_4 inadempimento a contratto preliminare, b) Euro 138.300 o diversa somma risultante di giustizia, a titolo di interessi legali e rivalutazione per mancata disponibilità dell'importo originario della somma dovuta a titolo di danni di Euro 420.000 dal 30 giugno 2007 al 29 gennaio 2018, o diverse date ed importi risultanti di giustizia.
c) Euro 60.000 a titolo di risarcimento rimborso di oneri finanziari comportati dall'approvvigionamento sul mercato creditizio della somma di Euro 514.000, a causa della mancata tempestiva richiesta di compensazione
d) Euro 41.000 a titolo di risarcimento rimborso di oneri tributari per intervenuta modifica dell'aliquota da applicare nel trasferimento della proprietà. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad accessori di legge.
Salva ogni decadenza e riservata ogni azione ed eccezione. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183, 6° co. c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione”.
Parte convenuta:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
previa ogni declaratoria del caso e di legge;
nel merito in via principale, respingersi tutte le domande spiegate da e Parte_1 [...] perché prescritte, non provate e comunque destituite di ogni Parte_2 fondamento in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, condannarsi e in Parte_1 Pt_2 Parte_2 solido fra loro, per i motivi esposti, al pagamento a favore dell'avv. della Controparte_1 somma di euro 13.569,81 maggiorata degli interessi legali dal 5 febbraio 2018 (data della notula
a saldo prodotta da parte attrice quale doc.n.24) sino al saldo effettivo;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'avversa pretesa fosse anche solo in parte accolta, dedursi la suddetta somma di euro 13.569,81 (maggiorata degli interessi legali dal 5 febbraio 2018 sino al saldo effettivo) dall'importo che l'avv. fosse eventualmente Controparte_1 condannato a pagare a a titolo di Parte_5 Parte_2 risarcimento danni;
pagina 2 di 12 in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse anche solo in parte accolta la domanda attorea, condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne l'avv. da Controparte_1 qualsivoglia somma liquidata a favore di parte attrice a titolo risarcitorio. Con vittoria di spese e compenso della presente causa”.
Parte terza chiamata:
“In via preliminare di rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda “diretta” formulata con l'Atto di citazione da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 (assicuratore per la responsabilità civile dell'Avv. . Controparte_4 Controparte_1
In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento danno formulata da e da con l'atto di citazione. Parte_1 Parte_2
Nel merito: in tesi: accertare che non esiste una responsabilità professionale causa di danno dell'Avv. e che nessuna somma a titolo di risarcimento danno è dovuta dall'Avv. Controparte_1
e da a parte attrice e dichiarare non dovuta Controparte_1 Controparte_3 l'indennità dall'assicuratore all'Avv. Controparte_4 Controparte_1 in ipotesi: se accertata una responsabilità professionale causa di danno dell'Avv. CP_1
valutare in via equitativa la somma di giustizia dovuta dal professionista convenuto a
[...] parte attrice e dichiarare comunque non dovuta alcuna somma a titolo di indennità dall'assicuratore all'Avv. Controparte_4 Controparte_1 in ulteriore ipotesi: se accertata una responsabilità professionale causa di danno dell'Avv.
e ritenuta efficace la garanzia assicurativa prestata da Controparte_1 Controparte_4
[...] dichiarare dovuta l'indennità nella somma di giustizia, nei limiti del massimale pattuito e degli ulteriori patti indicati nel contratto di assicurazione (scoperto, franchigia, etc.), in ogni caso: con vittoria delle spese legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della conveniva in giudizio l'Avv. Parte_2
e la esponendo di aver subito ingenti danni a Controparte_1 Controparte_3
causa della negligente condotta professionale tenuta dall'Avv. Previdi nell'ambito del giudizio
R.G. n. 1801/2000 svoltosi avanti al Tribunale di Forlì.
Le attrici lamentavano, in particolare, due profili di responsabilità professionale: in primo luogo,
l'omessa tempestiva richiesta di compensazione tra il risarcimento dei danni per inadempimento dei contratti preliminari dovuto da e e il conguaglio divisorio Parte_4 Controparte_5
spettante alle medesime;
in secondo luogo, la mancata proposizione del regolamento di pagina 3 di 12 competenza ex art. 42 c.p.c. quale mezzo di impugnazione dell'ordinanza sospensiva ai sensi dell'art. 295 c.p.c. resa dal Giudice Alberto Pazzi il 28.11.2006 nell'ambito del citato giudizio.
Si costituiva ritualmente l'Avv. il quale, oltre a contestare nel merito gli addebiti, CP_1
eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione delle domande attoree e chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice per essere manlevato in caso Controparte_3
di soccombenza.
Il convenuto proponeva altresì domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi professionali residui relativi all'attività svolta nel giudizio R.G. n. 1801/2000.
Si costituiva anche la quale eccepiva preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità della domanda diretta proposta nei suoi confronti dalle attrici e, nel merito, contestava l'operatività della copertura assicurativa invocata dall'Avv. eccependo altresì CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo per tardività della denuncia di sinistro.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'udienza dell'11.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, con termine fino al decimo giorno antecedente per il deposito di note conclusive.
Le parti depositavano tempestivamente le rispettive note conclusionali autorizzate, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni. All'udienza del 11.2.2025, dopo breve discussione, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti nel termine di cui all'art. 281 sexies co
3 cpc.
§§§§
1. Sulla responsabilità professionale dell'Avvocato.
Prima di esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'attore, è necessario richiamare i principi consolidati in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto tra cliente e avvocato dà luogo a un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo (Cass. civ., Sez. III, 14/11/2022, n. 33442).
La diligenza richiesta non è quella del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c., bensì quella qualificata del professionista di cui al comma 2 della medesima norma, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Tale diligenza deve essere particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
pagina 4 di 12 L'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
Come ribadito dalla Suprema Corte, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli,
l'obbligo di diligenza impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente. Il professionista è tenuto a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive di rischi, a richiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso, e a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. civ., Sez. III, 02/03/2021, n.
5683).
Per configurare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente la mera dimostrazione dell'erroneità della sua condotta professionale, ma occorre provare il nesso causale tra questa e il danno lamentato. Come chiarito dalla giurisprudenza, il cliente deve dimostrare che, in assenza dell'errore del professionista, avrebbe avuto la ragionevole probabilità di ottenere un risultato migliore. Tale valutazione prognostica va condotta secondo un criterio necessariamente probabilistico, dovendo accertarsi che, senza l'inadempimento, sussistevano serie e apprezzabili possibilità di successo (Cass. civ., Sez. III, 28/09/2018, n. 23449).
Quanto all'onere probatorio, secondo i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, il cliente deve provare il conferimento dell'incarico e allegare l'inadempimento del professionista, mentre quest'ultimo deve dimostrare l'avvenuto adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tuttavia, quando si discute non di inadempimento tout court ma di inesatto adempimento, il cliente deve anche allegare e provare in cosa sia consistita tale inesattezza, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'insuccesso dell'azione giudiziaria.
Nel caso di specie, pertanto, occorre verificare se la condotta professionale del legale convenuto nell'odierno giudizio sia stata conforme ai suddetti canoni di diligenza qualificata e se gli pagina 5 di 12 eventuali errori o omissioni abbiano avuto efficacia causale rispetto al danno lamentato dall'attore.
2. Sul primo profilo di responsabilità: la mancata tempestiva richiesta di compensazione.
Il primo profilo di responsabilità professionale contestato dalle attrici all'Avv. concerne la CP_1
mancata tempestiva richiesta di compensazione tra il risarcimento dei danni per inadempimento dei contratti preliminari (dovuto da e ) e il conguaglio divisorio Parte_4 Controparte_5
spettante alle medesime.
Tale censura non può essere accolta per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, come correttamente eccepito dal convenuto, la sentenza n. 64/2018 del Tribunale di Forlì ha chiarito che il rigetto della domanda di compensazione è dipeso "non solo" dalla sua tardività, ma "anche e soprattutto" dalla pendenza della procedura esecutiva immobiliare R.G.Es.
n. 46/2012, promossa dalla stessa nel 2012 sulle quote del fondo Carpena di proprietà Pt_2
delle signore Parte_4
Come si legge testualmente nella motivazione della sentenza, "una eventuale compensazione disposta in questa sede violerebbe dunque il vincolo costituito con il pignoramento, preesistente ed opponibile alla domanda risarcitoria". Il Giudice ha quindi disposto che il prezzo di assegnazione dell'intero ex art. 720 c.c. dovesse essere versato nel "libretto bancario intestato alla procedura esecutiva RGEs. n. 46/2012 a disposizione del GE".
Ne consegue che è stata la stessa attrice, con la propria autonoma scelta di promuovere l'esecuzione immobiliare (peraltro contro il parere dell'Avv. e avvalendosi di altri CP_1
difensori), ad interrompere il nesso causale tra la pretesa omissione professionale addebitata al convenuto e il danno lamentato.
Come insegna la Suprema Corte, infatti, "Con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione" (Cass., 7 luglio 2022, n. 21563).
Va inoltre considerato che, in assenza della citata esecuzione immobiliare, la compensazione avrebbe comunque operato in modo automatico quale effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 64/2018, divenendo a quel punto il debito per il valore della quota assegnata e il pagina 6 di 12 contrapposto credito risarcitorio pienamente compensabili tra loro, senza necessità di un'espressa pronuncia in tal senso.
Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, la responsabilità dell'Avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2638; Cass., 1° settembre 2023,
n. 25567).
Nel caso di specie, le attrici non hanno assolto all'onere di dimostrare che, qualora l'avvocato avesse tempestivamente richiesto la compensazione, esse avrebbero ottenuto un risultato più favorevole, atteso che la stessa sentenza n. 64/2018 attesta che l'esecuzione forzata successivamente promossa dalla avrebbe comunque, di per sé sola, impedito che tale Pt_2
compensazione potesse essere disposta dal Giudice.
Va rilevato che l'Avv. aveva in precedenza promosso un'esecuzione mobiliare CP_1
volutamente limitata ai frutti del fondo Carpena proprio per evitare "ripercussioni" sulla causa principale. L'esito infruttuoso di tale esecuzione aveva indotto la a revocare all'Avv. Pt_2
il mandato riguardante le esecuzioni, per poter procedere con altri difensori. CP_1
Tale circostanza conferma ulteriormente come sia stata una precisa scelta dell'attrice, contraria al suggerimento del proprio legale, quella di intraprendere l'esecuzione immobiliare che ha poi precluso la possibilità di ottenere la compensazione.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il primo motivo di doglianza deve essere respinto, non essendo configurabile alcuna responsabilità professionale dell'Avv. Previdi in relazione alla mancata tempestiva richiesta di compensazione, atteso che:
- il rigetto della compensazione è dipeso principalmente dalla pendenza dell'esecuzione immobiliare promossa autonomamente dall'attrice;
- è stata quindi la stessa condotta della ad interrompere il nesso causale;
Pt_2
- in assenza dell'esecuzione, la compensazione avrebbe comunque operato automaticamente;
- non è stata fornita la prova che un diverso comportamento del legale avrebbe condotto ad un esito più favorevole per le attrici.
pagina 7 di 12
3. Sul secondo profilo di responsabilità: la mancata proposizione del regolamento di competenza.
Il secondo profilo di responsabilità professionale contestato dalle attrici all'Avv. riguarda CP_1
la mancata proposizione del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. quale mezzo di impugnazione dell'ordinanza sospensiva resa dal Giudice Alberto Pazzi il 28.11.2006 nell'ambito del giudizio R.G. n. 1801/2000. Anche tale censura non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va rilevato che l'ordinanza di sospensione resa dal Tribunale di Forlì appare legittima e corretta nel merito.
Come emerge dalla motivazione del provvedimento, infatti, la pendenza della causa di retratto successorio si poneva in evidente rapporto di pregiudizialità rispetto alla domanda di divisione giudiziale e di assegnazione del fondo Carpena. Il Giudice ha correttamente evidenziato che l'eventuale accoglimento dell'azione di retratto avrebbe comportato il rischio di un grave contrasto tra giudicati, poiché in una sede processuale il bene avrebbe potuto essere assegnato ad una parte in ragione della riconosciuta indivisibilità e della titolarità di una maggior quota, mentre nell'altra sede avrebbe potuto essere riconosciuta la fondatezza dell'azione di riscatto esercitata dai coeredi.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sospensione necessaria del processo civile presuppone l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra due giudizi, tale per cui la definizione di una causa sia determinante per l'esito dell'altra. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale condizione ricorre precisamente quando sussiste un potenziale conflitto di giudicati, come nel caso di specie.
Quanto alla prospettazione attorea, secondo cui la sospensione non avrebbe dovuto estendersi anche alla domanda risarcitoria per inadempimento dei contratti preliminari, va rilevato che l'ordinamento non prevede l'istituto della sospensione parziale del processo, come correttamente osservato dalla difesa del convenuto.
L'eventuale separazione delle cause, con conseguente sospensione limitata ad una di esse, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice.
Parte attrice non ha dedotto né dimostrato che tale soluzione sarebbe stata praticata e/o praticabile né che il giudice l'avrebbe adottata. E in ogni caso, si evidenzia che tale scelta non poteva essere sindacata in sede di legittimità.
pagina 8 di 12 Nel caso di specie, la proposizione del regolamento di competenza – atteso che la sospensione del giudizio è stata disposta nel rispetto dei requisiti normativamente previsti – avrebbe con ogni probabilità costituito un'iniziativa priva di esito favorevole, determinando un mero aggravio di costi per i clienti.
Le stesse attrici, peraltro, non hanno né allegato specificamente né offerto prova del fatto che, qualora il regolamento di competenza fosse stato proposto, la Suprema Corte di Cassazione lo avrebbe accolto, limitandosi ad affermare genericamente che l'esito sarebbe stato senz'altro favorevole.
Tale onere probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità professionale dell'Avvocato, grava sulla parte che lamenta il danno per negligenza professionale.
Per inciso si osserva che la scelta di far intervenire la quale acquirente delle quote Parte_2
del fondo Carpena ha certamente favorito l'azione di retratto successorio.
Nel caso di specie, infatti, la cessione delle quote alla società di cui la era socia Pt_2 Pt_2
accomandataria, ha configurato proprio quella situazione che il retratto successorio intende prevenire.
Tale operazione, non condivisa con l'avv. ha quindi fornito alle coeredi un CP_1 Parte_4
fondamento per promuovere l'azione di retratto.
Per tutte queste ragioni, anche il secondo motivo di doglianza deve essere respinto.
4. Sul difetto di causalità tra le condotte contestate e i danni lamentati.
4.1 Anche a voler prescindere dalle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, le domande attoree non potrebbero comunque trovare accoglimento per difetto del nesso causale tra le condotte contestate ed i danni lamentati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il cliente che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il pregiudizio del quale chiede il risarcimento, dimostrando che, in assenza dell'errore professionale lamentato, avrebbe conseguito il risultato sperato (Cass. civ., Sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2638).
Tale prova deve essere fornita secondo un criterio probabilistico, nel senso che il cliente deve dimostrare che, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, sussisteva una ragionevole probabilità di ottenere il risultato utile sperato in assenza dell'errore professionale (Cass. civ.,
Sez. III, 1° settembre 2023, n. 25567).
pagina 9 di 12 Nel caso di specie, come già detto, con riferimento alla mancata tempestiva richiesta di compensazione, il nesso causale è stato interrotto dalla stessa condotta delle attrici che, promuovendo autonomamente l'esecuzione immobiliare R.G.Es. n. 46/2012 sulle quote del fondo
Carpena, hanno determinato l'impossibilità giuridica di ottenere la compensazione, come espressamente rilevato nella sentenza n. 64/2018 del Tribunale di Forlì.
Tale condotta costituisce, secondo i principi generali in materia di causalità, una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto, tale da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale, riducendolo al ruolo di mera occasione (Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 2022, n.
21563).
Quanto alla mancata proposizione del regolamento di competenza, come già osservato, le attrici non hanno fornito prova né specifica allegazione che tale impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto ragionevole probabilità di accoglimento. Al contrario, l'analisi della motivazione dell'ordinanza di sospensione e dei principi giurisprudenziali in materia evidenzia la legittimità del provvedimento, con conseguente verosimile rigetto del regolamento per i motivi indicati al punto che precede.
4.2 In merito al pregiudizio economico lamentato da parte attrice, occorre rilevare che la causa dinanzi al Tribunale di Forlì si è conclusa con una sentenza favorevole di accoglimento, fra l'altro, della domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice, con quantificazione del danno attualizzato al momento della pronuncia.
Tale circostanza è già di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza, in capo all'attrice, di un danno risarcibile come prospettato nel corso del presente giudizio. Peraltro, ove la suddetta attualizzazione fosse stata ritenuta erronea, la parte avrebbe potuto proporre impugnazione avverso tale sentenza.
In ogni caso, poi, deve escludersi che i pregiudizi economici dedotti rappresentino una conseguenza delle condotte contestate all'Avv. In particolare: CP_1
a) la diminuzione di valore del fondo Carpena è dipesa da un evento macroeconomico (la crisi immobiliare del 2008) del tutto imprevedibile e comunque estraneo alla sfera di controllo del professionista (evento che peraltro ha corrispondentemente ridotto anche il conguaglio dovuto dalla S.A.N. alle signore e;
Controparte_5 Pt_4
pagina 10 di 12 b) anche nell'ipotesi in cui le attrici avessero conseguito nel 2007 una sentenza di condanna, non vi è alcuna certezza che avrebbero effettivamente riscosso la relativa somma né è stata fornita prova o specifica allegazione in proposito,
c) i maggiori oneri tributari sono conseguenza di una modifica normativa sopravvenuta che costituisce un factum principis non riconducibile causalmente alla condotta del legale né prevedibile/prevenibile;
d) gli oneri finanziari per il reperimento delle somme necessarie al pagamento del conguaglio divisorio sono diretta conseguenza della scelta delle attrici di promuovere l'esecuzione immobiliare, che ha precluso la possibilità di compensazione.
Nel caso di specie, dunque, i pregiudizi economici lamentati dalle attrici sono stati determinati da fattori esterni (crisi immobiliare, modifiche normative) o da scelte autonome delle stesse attrici
(promozione dell'esecuzione immobiliare) che hanno interrotto il nesso eziologico.
5. Sulle ulteriori questioni in tema di copertura assicurativa.
A tanto consegue l'assorbimento della domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata.
6. Sulla domanda riconvenzionale dell'avv. CP_1
Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dall'avv. per il pagamento dei CP_1
compensi professionali relativi all'attività svolta nella fase decisionale della causa n. 1801/2000
R.G. Tribunale di Forlì, la stessa deve essere accolta per l'importo di € 13.569,81, come risultante dalla notula del 5 febbraio 2018 prodotta in atti. L'attività professionale a cui si riferisce tale richiesta di compenso risulta effettivamente prestata, come comprovato dalla sentenza n. 64/2018 del Tribunale di Forlì versata in atti, e non è stata oggetto di specifica contestazione da parte degli attori. La congruità dell'importo richiesto trova inoltre riscontro nella liquidazione già operata dal giudice nel corso del giudizio a quo.
È altresì documentato che le quietanze prodotte in atti si riferiscono ad attività svolte fino all'11.4.2015, non coprendo quindi la successiva fase decisoria.
Va pertanto pronunciata condanna in solido di e Parte_1 Parte_2 al pagamento in favore dell'avv. della somma di € 13.569,81, oltre interessi legali
[...] CP_1
dalla data della domanda al saldo effettivo.
8. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
pagina 11 di 12 Nella determinazione del quantum, tenuto conto della sussistenza di errori di natura tecnica attribuibili al convenuto (sia pure rivelatisi non risarcibili) nonché della natura meramente processuale della pronuncia nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa, si ritiene di liquidare i compensi applicando i valori minimi previsti dai parametri forensi per lo scaglione di riferimento (indeterminabile complessità media).
Inoltre, considerando le oggettive difficoltà interpretative e la novità di talune fra le questioni trattate, si ritiene di disporre altresì la compensazione nella misura del 50% delle spese così determinate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7072/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_6
nei confronti dell'avv. Controparte_1
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. e, per l'effetto, Controparte_1
condanna in solido al Parte_6
pagamento in favore dell'avv. della somma di euro € 13.569,81, oltre Controparte_1
interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3) dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della
Compagnia assicuratrice chiamata in causa;
4) compensa nella misura del 50% le spese di lite tra le parti e condanna e Parte_1
in solido tra loro, alla rifusione del residuo 50% Pt_2 Parte_2
delle spese di lite in favore dell'avv. e di Controparte_1 Controparte_3
che liquida per ciascuno in € 2.750,00, oltre rimborso forfettario spese generali
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 8 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7072/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALLEVA Parte_1 C.F._1
PIERGIOVANNI e dell'avv. CANDELORO CLAUDIA, elettivamente domiciliato in VIA
LEOPARDI 6 BOLOGNA, presso il difensore avv. ALLEVA PIERGIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
ALLEVA PIERGIOVANNI CANDELORO CLAUDIA, elettivamente domiciliato in VIA
LEOPARDI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. ALLEVA PIERGIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARUTI Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO e dell'avv. CINTI CRISTINA VIA CAVALLERINI, 11, MODENA, CP_2
VIA CASTELLARO 31 41121 MODENA, elettivamente domiciliato in VIA
[...]
CAVALLERINI 11 MODENA presso il difensore avv. GARUTI FABRIZIO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
MASSINI GIACOMO, elettivamente domiciliato in LUNGARNO VESPUCCI 8 50123
FIRENZE presso il difensore avv. MASSINI GIACOMO
TERZO CHIAMATO
In punto a: responsabilità professionale dell'Avvocato.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 11.2.2025
e, in particolare, come di seguito indicato.
Parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, ogni eccezione reietta:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1218 e 1228 c.c., o da altro titolo che risulterà di giustizia, dell'Avv. nei confronti della Controparte_1 Parte_2
e della Sig.ra per tutti i motivi indicati nel presente atto di citazione;
[...] Parte_1 2. per l'effetto di tale accertamento, condannare l'Avv. o, in sua manleva, la Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali conseguentemente Controparte_3 provocati a carico della e della Sig.ra Parte_2 Parte_1 per i seguenti titoli:
a) Euro 150.000, o diversa somma risultante da giustizia anche secondo equità, per diminuzione dell'importo in linea capitale del danno risarcito da ed per Pt_3 Parte_4 inadempimento a contratto preliminare, b) Euro 138.300 o diversa somma risultante di giustizia, a titolo di interessi legali e rivalutazione per mancata disponibilità dell'importo originario della somma dovuta a titolo di danni di Euro 420.000 dal 30 giugno 2007 al 29 gennaio 2018, o diverse date ed importi risultanti di giustizia.
c) Euro 60.000 a titolo di risarcimento rimborso di oneri finanziari comportati dall'approvvigionamento sul mercato creditizio della somma di Euro 514.000, a causa della mancata tempestiva richiesta di compensazione
d) Euro 41.000 a titolo di risarcimento rimborso di oneri tributari per intervenuta modifica dell'aliquota da applicare nel trasferimento della proprietà. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad accessori di legge.
Salva ogni decadenza e riservata ogni azione ed eccezione. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183, 6° co. c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione”.
Parte convenuta:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
previa ogni declaratoria del caso e di legge;
nel merito in via principale, respingersi tutte le domande spiegate da e Parte_1 [...] perché prescritte, non provate e comunque destituite di ogni Parte_2 fondamento in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, condannarsi e in Parte_1 Pt_2 Parte_2 solido fra loro, per i motivi esposti, al pagamento a favore dell'avv. della Controparte_1 somma di euro 13.569,81 maggiorata degli interessi legali dal 5 febbraio 2018 (data della notula
a saldo prodotta da parte attrice quale doc.n.24) sino al saldo effettivo;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'avversa pretesa fosse anche solo in parte accolta, dedursi la suddetta somma di euro 13.569,81 (maggiorata degli interessi legali dal 5 febbraio 2018 sino al saldo effettivo) dall'importo che l'avv. fosse eventualmente Controparte_1 condannato a pagare a a titolo di Parte_5 Parte_2 risarcimento danni;
pagina 2 di 12 in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse anche solo in parte accolta la domanda attorea, condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne l'avv. da Controparte_1 qualsivoglia somma liquidata a favore di parte attrice a titolo risarcitorio. Con vittoria di spese e compenso della presente causa”.
Parte terza chiamata:
“In via preliminare di rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda “diretta” formulata con l'Atto di citazione da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 (assicuratore per la responsabilità civile dell'Avv. . Controparte_4 Controparte_1
In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento danno formulata da e da con l'atto di citazione. Parte_1 Parte_2
Nel merito: in tesi: accertare che non esiste una responsabilità professionale causa di danno dell'Avv. e che nessuna somma a titolo di risarcimento danno è dovuta dall'Avv. Controparte_1
e da a parte attrice e dichiarare non dovuta Controparte_1 Controparte_3 l'indennità dall'assicuratore all'Avv. Controparte_4 Controparte_1 in ipotesi: se accertata una responsabilità professionale causa di danno dell'Avv. CP_1
valutare in via equitativa la somma di giustizia dovuta dal professionista convenuto a
[...] parte attrice e dichiarare comunque non dovuta alcuna somma a titolo di indennità dall'assicuratore all'Avv. Controparte_4 Controparte_1 in ulteriore ipotesi: se accertata una responsabilità professionale causa di danno dell'Avv.
e ritenuta efficace la garanzia assicurativa prestata da Controparte_1 Controparte_4
[...] dichiarare dovuta l'indennità nella somma di giustizia, nei limiti del massimale pattuito e degli ulteriori patti indicati nel contratto di assicurazione (scoperto, franchigia, etc.), in ogni caso: con vittoria delle spese legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della conveniva in giudizio l'Avv. Parte_2
e la esponendo di aver subito ingenti danni a Controparte_1 Controparte_3
causa della negligente condotta professionale tenuta dall'Avv. Previdi nell'ambito del giudizio
R.G. n. 1801/2000 svoltosi avanti al Tribunale di Forlì.
Le attrici lamentavano, in particolare, due profili di responsabilità professionale: in primo luogo,
l'omessa tempestiva richiesta di compensazione tra il risarcimento dei danni per inadempimento dei contratti preliminari dovuto da e e il conguaglio divisorio Parte_4 Controparte_5
spettante alle medesime;
in secondo luogo, la mancata proposizione del regolamento di pagina 3 di 12 competenza ex art. 42 c.p.c. quale mezzo di impugnazione dell'ordinanza sospensiva ai sensi dell'art. 295 c.p.c. resa dal Giudice Alberto Pazzi il 28.11.2006 nell'ambito del citato giudizio.
Si costituiva ritualmente l'Avv. il quale, oltre a contestare nel merito gli addebiti, CP_1
eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione delle domande attoree e chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice per essere manlevato in caso Controparte_3
di soccombenza.
Il convenuto proponeva altresì domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi professionali residui relativi all'attività svolta nel giudizio R.G. n. 1801/2000.
Si costituiva anche la quale eccepiva preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità della domanda diretta proposta nei suoi confronti dalle attrici e, nel merito, contestava l'operatività della copertura assicurativa invocata dall'Avv. eccependo altresì CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo per tardività della denuncia di sinistro.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'udienza dell'11.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, con termine fino al decimo giorno antecedente per il deposito di note conclusive.
Le parti depositavano tempestivamente le rispettive note conclusionali autorizzate, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni. All'udienza del 11.2.2025, dopo breve discussione, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti nel termine di cui all'art. 281 sexies co
3 cpc.
§§§§
1. Sulla responsabilità professionale dell'Avvocato.
Prima di esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'attore, è necessario richiamare i principi consolidati in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto tra cliente e avvocato dà luogo a un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo (Cass. civ., Sez. III, 14/11/2022, n. 33442).
La diligenza richiesta non è quella del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c., bensì quella qualificata del professionista di cui al comma 2 della medesima norma, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Tale diligenza deve essere particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
pagina 4 di 12 L'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
Come ribadito dalla Suprema Corte, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli,
l'obbligo di diligenza impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente. Il professionista è tenuto a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive di rischi, a richiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso, e a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. civ., Sez. III, 02/03/2021, n.
5683).
Per configurare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente la mera dimostrazione dell'erroneità della sua condotta professionale, ma occorre provare il nesso causale tra questa e il danno lamentato. Come chiarito dalla giurisprudenza, il cliente deve dimostrare che, in assenza dell'errore del professionista, avrebbe avuto la ragionevole probabilità di ottenere un risultato migliore. Tale valutazione prognostica va condotta secondo un criterio necessariamente probabilistico, dovendo accertarsi che, senza l'inadempimento, sussistevano serie e apprezzabili possibilità di successo (Cass. civ., Sez. III, 28/09/2018, n. 23449).
Quanto all'onere probatorio, secondo i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, il cliente deve provare il conferimento dell'incarico e allegare l'inadempimento del professionista, mentre quest'ultimo deve dimostrare l'avvenuto adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tuttavia, quando si discute non di inadempimento tout court ma di inesatto adempimento, il cliente deve anche allegare e provare in cosa sia consistita tale inesattezza, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'insuccesso dell'azione giudiziaria.
Nel caso di specie, pertanto, occorre verificare se la condotta professionale del legale convenuto nell'odierno giudizio sia stata conforme ai suddetti canoni di diligenza qualificata e se gli pagina 5 di 12 eventuali errori o omissioni abbiano avuto efficacia causale rispetto al danno lamentato dall'attore.
2. Sul primo profilo di responsabilità: la mancata tempestiva richiesta di compensazione.
Il primo profilo di responsabilità professionale contestato dalle attrici all'Avv. concerne la CP_1
mancata tempestiva richiesta di compensazione tra il risarcimento dei danni per inadempimento dei contratti preliminari (dovuto da e ) e il conguaglio divisorio Parte_4 Controparte_5
spettante alle medesime.
Tale censura non può essere accolta per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, come correttamente eccepito dal convenuto, la sentenza n. 64/2018 del Tribunale di Forlì ha chiarito che il rigetto della domanda di compensazione è dipeso "non solo" dalla sua tardività, ma "anche e soprattutto" dalla pendenza della procedura esecutiva immobiliare R.G.Es.
n. 46/2012, promossa dalla stessa nel 2012 sulle quote del fondo Carpena di proprietà Pt_2
delle signore Parte_4
Come si legge testualmente nella motivazione della sentenza, "una eventuale compensazione disposta in questa sede violerebbe dunque il vincolo costituito con il pignoramento, preesistente ed opponibile alla domanda risarcitoria". Il Giudice ha quindi disposto che il prezzo di assegnazione dell'intero ex art. 720 c.c. dovesse essere versato nel "libretto bancario intestato alla procedura esecutiva RGEs. n. 46/2012 a disposizione del GE".
Ne consegue che è stata la stessa attrice, con la propria autonoma scelta di promuovere l'esecuzione immobiliare (peraltro contro il parere dell'Avv. e avvalendosi di altri CP_1
difensori), ad interrompere il nesso causale tra la pretesa omissione professionale addebitata al convenuto e il danno lamentato.
Come insegna la Suprema Corte, infatti, "Con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione" (Cass., 7 luglio 2022, n. 21563).
Va inoltre considerato che, in assenza della citata esecuzione immobiliare, la compensazione avrebbe comunque operato in modo automatico quale effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 64/2018, divenendo a quel punto il debito per il valore della quota assegnata e il pagina 6 di 12 contrapposto credito risarcitorio pienamente compensabili tra loro, senza necessità di un'espressa pronuncia in tal senso.
Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, la responsabilità dell'Avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2638; Cass., 1° settembre 2023,
n. 25567).
Nel caso di specie, le attrici non hanno assolto all'onere di dimostrare che, qualora l'avvocato avesse tempestivamente richiesto la compensazione, esse avrebbero ottenuto un risultato più favorevole, atteso che la stessa sentenza n. 64/2018 attesta che l'esecuzione forzata successivamente promossa dalla avrebbe comunque, di per sé sola, impedito che tale Pt_2
compensazione potesse essere disposta dal Giudice.
Va rilevato che l'Avv. aveva in precedenza promosso un'esecuzione mobiliare CP_1
volutamente limitata ai frutti del fondo Carpena proprio per evitare "ripercussioni" sulla causa principale. L'esito infruttuoso di tale esecuzione aveva indotto la a revocare all'Avv. Pt_2
il mandato riguardante le esecuzioni, per poter procedere con altri difensori. CP_1
Tale circostanza conferma ulteriormente come sia stata una precisa scelta dell'attrice, contraria al suggerimento del proprio legale, quella di intraprendere l'esecuzione immobiliare che ha poi precluso la possibilità di ottenere la compensazione.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il primo motivo di doglianza deve essere respinto, non essendo configurabile alcuna responsabilità professionale dell'Avv. Previdi in relazione alla mancata tempestiva richiesta di compensazione, atteso che:
- il rigetto della compensazione è dipeso principalmente dalla pendenza dell'esecuzione immobiliare promossa autonomamente dall'attrice;
- è stata quindi la stessa condotta della ad interrompere il nesso causale;
Pt_2
- in assenza dell'esecuzione, la compensazione avrebbe comunque operato automaticamente;
- non è stata fornita la prova che un diverso comportamento del legale avrebbe condotto ad un esito più favorevole per le attrici.
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3. Sul secondo profilo di responsabilità: la mancata proposizione del regolamento di competenza.
Il secondo profilo di responsabilità professionale contestato dalle attrici all'Avv. riguarda CP_1
la mancata proposizione del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. quale mezzo di impugnazione dell'ordinanza sospensiva resa dal Giudice Alberto Pazzi il 28.11.2006 nell'ambito del giudizio R.G. n. 1801/2000. Anche tale censura non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va rilevato che l'ordinanza di sospensione resa dal Tribunale di Forlì appare legittima e corretta nel merito.
Come emerge dalla motivazione del provvedimento, infatti, la pendenza della causa di retratto successorio si poneva in evidente rapporto di pregiudizialità rispetto alla domanda di divisione giudiziale e di assegnazione del fondo Carpena. Il Giudice ha correttamente evidenziato che l'eventuale accoglimento dell'azione di retratto avrebbe comportato il rischio di un grave contrasto tra giudicati, poiché in una sede processuale il bene avrebbe potuto essere assegnato ad una parte in ragione della riconosciuta indivisibilità e della titolarità di una maggior quota, mentre nell'altra sede avrebbe potuto essere riconosciuta la fondatezza dell'azione di riscatto esercitata dai coeredi.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sospensione necessaria del processo civile presuppone l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra due giudizi, tale per cui la definizione di una causa sia determinante per l'esito dell'altra. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale condizione ricorre precisamente quando sussiste un potenziale conflitto di giudicati, come nel caso di specie.
Quanto alla prospettazione attorea, secondo cui la sospensione non avrebbe dovuto estendersi anche alla domanda risarcitoria per inadempimento dei contratti preliminari, va rilevato che l'ordinamento non prevede l'istituto della sospensione parziale del processo, come correttamente osservato dalla difesa del convenuto.
L'eventuale separazione delle cause, con conseguente sospensione limitata ad una di esse, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice.
Parte attrice non ha dedotto né dimostrato che tale soluzione sarebbe stata praticata e/o praticabile né che il giudice l'avrebbe adottata. E in ogni caso, si evidenzia che tale scelta non poteva essere sindacata in sede di legittimità.
pagina 8 di 12 Nel caso di specie, la proposizione del regolamento di competenza – atteso che la sospensione del giudizio è stata disposta nel rispetto dei requisiti normativamente previsti – avrebbe con ogni probabilità costituito un'iniziativa priva di esito favorevole, determinando un mero aggravio di costi per i clienti.
Le stesse attrici, peraltro, non hanno né allegato specificamente né offerto prova del fatto che, qualora il regolamento di competenza fosse stato proposto, la Suprema Corte di Cassazione lo avrebbe accolto, limitandosi ad affermare genericamente che l'esito sarebbe stato senz'altro favorevole.
Tale onere probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità professionale dell'Avvocato, grava sulla parte che lamenta il danno per negligenza professionale.
Per inciso si osserva che la scelta di far intervenire la quale acquirente delle quote Parte_2
del fondo Carpena ha certamente favorito l'azione di retratto successorio.
Nel caso di specie, infatti, la cessione delle quote alla società di cui la era socia Pt_2 Pt_2
accomandataria, ha configurato proprio quella situazione che il retratto successorio intende prevenire.
Tale operazione, non condivisa con l'avv. ha quindi fornito alle coeredi un CP_1 Parte_4
fondamento per promuovere l'azione di retratto.
Per tutte queste ragioni, anche il secondo motivo di doglianza deve essere respinto.
4. Sul difetto di causalità tra le condotte contestate e i danni lamentati.
4.1 Anche a voler prescindere dalle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, le domande attoree non potrebbero comunque trovare accoglimento per difetto del nesso causale tra le condotte contestate ed i danni lamentati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il cliente che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il pregiudizio del quale chiede il risarcimento, dimostrando che, in assenza dell'errore professionale lamentato, avrebbe conseguito il risultato sperato (Cass. civ., Sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2638).
Tale prova deve essere fornita secondo un criterio probabilistico, nel senso che il cliente deve dimostrare che, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, sussisteva una ragionevole probabilità di ottenere il risultato utile sperato in assenza dell'errore professionale (Cass. civ.,
Sez. III, 1° settembre 2023, n. 25567).
pagina 9 di 12 Nel caso di specie, come già detto, con riferimento alla mancata tempestiva richiesta di compensazione, il nesso causale è stato interrotto dalla stessa condotta delle attrici che, promuovendo autonomamente l'esecuzione immobiliare R.G.Es. n. 46/2012 sulle quote del fondo
Carpena, hanno determinato l'impossibilità giuridica di ottenere la compensazione, come espressamente rilevato nella sentenza n. 64/2018 del Tribunale di Forlì.
Tale condotta costituisce, secondo i principi generali in materia di causalità, una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto, tale da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale, riducendolo al ruolo di mera occasione (Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 2022, n.
21563).
Quanto alla mancata proposizione del regolamento di competenza, come già osservato, le attrici non hanno fornito prova né specifica allegazione che tale impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto ragionevole probabilità di accoglimento. Al contrario, l'analisi della motivazione dell'ordinanza di sospensione e dei principi giurisprudenziali in materia evidenzia la legittimità del provvedimento, con conseguente verosimile rigetto del regolamento per i motivi indicati al punto che precede.
4.2 In merito al pregiudizio economico lamentato da parte attrice, occorre rilevare che la causa dinanzi al Tribunale di Forlì si è conclusa con una sentenza favorevole di accoglimento, fra l'altro, della domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice, con quantificazione del danno attualizzato al momento della pronuncia.
Tale circostanza è già di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza, in capo all'attrice, di un danno risarcibile come prospettato nel corso del presente giudizio. Peraltro, ove la suddetta attualizzazione fosse stata ritenuta erronea, la parte avrebbe potuto proporre impugnazione avverso tale sentenza.
In ogni caso, poi, deve escludersi che i pregiudizi economici dedotti rappresentino una conseguenza delle condotte contestate all'Avv. In particolare: CP_1
a) la diminuzione di valore del fondo Carpena è dipesa da un evento macroeconomico (la crisi immobiliare del 2008) del tutto imprevedibile e comunque estraneo alla sfera di controllo del professionista (evento che peraltro ha corrispondentemente ridotto anche il conguaglio dovuto dalla S.A.N. alle signore e;
Controparte_5 Pt_4
pagina 10 di 12 b) anche nell'ipotesi in cui le attrici avessero conseguito nel 2007 una sentenza di condanna, non vi è alcuna certezza che avrebbero effettivamente riscosso la relativa somma né è stata fornita prova o specifica allegazione in proposito,
c) i maggiori oneri tributari sono conseguenza di una modifica normativa sopravvenuta che costituisce un factum principis non riconducibile causalmente alla condotta del legale né prevedibile/prevenibile;
d) gli oneri finanziari per il reperimento delle somme necessarie al pagamento del conguaglio divisorio sono diretta conseguenza della scelta delle attrici di promuovere l'esecuzione immobiliare, che ha precluso la possibilità di compensazione.
Nel caso di specie, dunque, i pregiudizi economici lamentati dalle attrici sono stati determinati da fattori esterni (crisi immobiliare, modifiche normative) o da scelte autonome delle stesse attrici
(promozione dell'esecuzione immobiliare) che hanno interrotto il nesso eziologico.
5. Sulle ulteriori questioni in tema di copertura assicurativa.
A tanto consegue l'assorbimento della domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata.
6. Sulla domanda riconvenzionale dell'avv. CP_1
Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dall'avv. per il pagamento dei CP_1
compensi professionali relativi all'attività svolta nella fase decisionale della causa n. 1801/2000
R.G. Tribunale di Forlì, la stessa deve essere accolta per l'importo di € 13.569,81, come risultante dalla notula del 5 febbraio 2018 prodotta in atti. L'attività professionale a cui si riferisce tale richiesta di compenso risulta effettivamente prestata, come comprovato dalla sentenza n. 64/2018 del Tribunale di Forlì versata in atti, e non è stata oggetto di specifica contestazione da parte degli attori. La congruità dell'importo richiesto trova inoltre riscontro nella liquidazione già operata dal giudice nel corso del giudizio a quo.
È altresì documentato che le quietanze prodotte in atti si riferiscono ad attività svolte fino all'11.4.2015, non coprendo quindi la successiva fase decisoria.
Va pertanto pronunciata condanna in solido di e Parte_1 Parte_2 al pagamento in favore dell'avv. della somma di € 13.569,81, oltre interessi legali
[...] CP_1
dalla data della domanda al saldo effettivo.
8. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
pagina 11 di 12 Nella determinazione del quantum, tenuto conto della sussistenza di errori di natura tecnica attribuibili al convenuto (sia pure rivelatisi non risarcibili) nonché della natura meramente processuale della pronuncia nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa, si ritiene di liquidare i compensi applicando i valori minimi previsti dai parametri forensi per lo scaglione di riferimento (indeterminabile complessità media).
Inoltre, considerando le oggettive difficoltà interpretative e la novità di talune fra le questioni trattate, si ritiene di disporre altresì la compensazione nella misura del 50% delle spese così determinate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7072/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_6
nei confronti dell'avv. Controparte_1
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. e, per l'effetto, Controparte_1
condanna in solido al Parte_6
pagamento in favore dell'avv. della somma di euro € 13.569,81, oltre Controparte_1
interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3) dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della
Compagnia assicuratrice chiamata in causa;
4) compensa nella misura del 50% le spese di lite tra le parti e condanna e Parte_1
in solido tra loro, alla rifusione del residuo 50% Pt_2 Parte_2
delle spese di lite in favore dell'avv. e di Controparte_1 Controparte_3
che liquida per ciascuno in € 2.750,00, oltre rimborso forfettario spese generali
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 8 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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