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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 06/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione collegiale nella persona dei signori:
Pappalardo RE - Presidente
Morris Recla - Giudice relatore
Günter Morandell - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. r.g. 2592/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Costa del foro di Bolzano, giusta procura Parte_1
agli atti, con domicilio eletto presso il suo studio, ricorrente nei confronti di
, contumace Controparte_1
resistente e
Controparte_2
intervenuto
Oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 19.12.2024 alle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della ricorrente:
“Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1) l'abitazione coniugale, di proprietà dell' rimanga in uso al signor , 2) darsi atto che la Pt_2 CP_1
signora ha già lasciato la casa coniugale e che potrà prelevare i suoi beni personali rimasti Pt_1 nell'abitazione;
3) vista la difficoltà economica della signora e la sua limitata capacità lavorativa vista l'età, Pt_1 sia disposto a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora CP_1 Pt_1
con la somma mensile di euro 100,00, da versare sul conto corrente intestato alla signora entro il 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici Astato della Provincia di Bolzano, mese di riferimento settembre 2024;
4) con vittoria di spese
- venga disposta l'annotazione della sentenza di separazione nel Comune di Merano, dove è stato celebrato il matrimonio. del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal ricorrente.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.09.2024 la signora ha adito il Tribunale di Parte_1
Bolzano, chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con l'obbligo a carico del marito di contribuire al suo mantenimento con la somma mensile di € 100,00.
Il resistente non si è costituito in giudizio e non è comparso avanti al giudice delegato e, pertanto, non è stato possibile procedere all'esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti.
All'udienza del 19.12.2024 il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato termine alle parti per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza di data 19.02.2025, ha rimesso la causa al collegio.
2. Dagli atti del giudizio è emerso che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 23.11.1985 a
Merano (BZ), con rito civile. Dal matrimonio è nato un figlio che risulta economicamente indipendente e risiede fuori Merano.
Sussiste senz'altro una situazione di intollerabilità della convivenza, tale da giustificare la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La ricorrente ha allegato un comportamento aggressivo, umiliante e denigratorio, che il marito avrebbe tenuto verso di lei per tutta la durata del rapporto coniugale. Nel mese di giugno 2024 si sarebbe verificato l'ennesima aggressione da parte del resistente, in occasione del quale sarebbero intervenute anche le Forze dell'Ordine, che avrebbero consigliato alla ricorrente di uscire di casa e la avrebbero accompagnata presso l'abitazione di un'amica. Successivamente la ricorrente sarebbe stata accolta in una struttura del Centro Antiviolenza, mentre il resistente sarebbe rimasto nella casa familiare.
pagina 2 di 4 Sebbene nulla sia stato prodotto a supporto delle deduzioni di parte ricorrente, i fatti allegati sono esposti in maniera coerente, con riferimenti specifici e circostanziati, tali da rendere del tutto verosimile, nel complesso, la situazione descritta. Il resistente non costituendosi e non comparendo in giudizio ha dimostrato totale disinteresse per il presente procedimento e alle gravi allegazioni contenute nell'atto introduttivo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 151 c.c., sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, richiesta dalla parte ricorrente.
3. In relazione alla domanda di assegnazione della casa familiare a favore del resistente nulla andrà disposto, in quanto la carenza di interesse in capo alla ricorrente rende la domanda inammissibile, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
In ogni caso la domanda risulta inammissibile in quanto l'art. 156 c.c. non consente al giudice di provvedere sulla domanda, in mancanza di figli minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Inoltre, per quanto attiene alla possibilità della ricorrente di prelevare i propri beni personali rimasti nell'abitazione, sarà onere delle parti concordare le concrete modalità di restituzione.
4. Con riferimento al contributo al mantenimento a carico del marito, chiesto dalla ricorrente nella misura richiesta di € 100,00 mensili, difetta la prova della mancanza di adeguati redditi propri, quale presupposto previsto dall'art. 156, comma 1, c.c.
Le deduzioni di parte ricorrente, relative ad una propria situazione di estrema difficoltà economica in quanto ella non percepirebbe né un reddito da lavoro a causa di una limitata capacità lavorativa, né la pensione, non hanno trovato alcun riscontro probatorio, poiché nessun mezzo di prova è stato prodotto nel corso del giudizio e non è stato fornito alcun elemento per ricostruire la sua effettiva situazione reddituale e patrimoniale.
La domanda viene pertanto rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico della parte resistente che dovrà rifonderle all'Erario in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura liquidata nel dispositivo, sulla base della nota spese versata in atti,
(escluso il riconoscimento del compenso per la fase istruttoria) risultando gli importi ivi indicati congrui rispetto ai criteri previsti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione,
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi
, nata a [...], in data [...], Parte_1
pagina 3 di 4 e
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
coniugati in Merano (BZ) in data 23.11.1985, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Merano (BZ) al n. 79, parte I;
2) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente;
3) condanna il resistente all'integrale rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'Erario, che vengono liquidate in € 2.906,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfetario nella misura del 15,00% del compenso, più accessori come per legge.
Così deciso in Bolzano in camera di consiglio, il 24.04.2025 il Giudice estensore il Presidente
Morris Recla RE Pappalardo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione collegiale nella persona dei signori:
Pappalardo RE - Presidente
Morris Recla - Giudice relatore
Günter Morandell - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. r.g. 2592/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Costa del foro di Bolzano, giusta procura Parte_1
agli atti, con domicilio eletto presso il suo studio, ricorrente nei confronti di
, contumace Controparte_1
resistente e
Controparte_2
intervenuto
Oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 19.12.2024 alle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della ricorrente:
“Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1) l'abitazione coniugale, di proprietà dell' rimanga in uso al signor , 2) darsi atto che la Pt_2 CP_1
signora ha già lasciato la casa coniugale e che potrà prelevare i suoi beni personali rimasti Pt_1 nell'abitazione;
3) vista la difficoltà economica della signora e la sua limitata capacità lavorativa vista l'età, Pt_1 sia disposto a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora CP_1 Pt_1
con la somma mensile di euro 100,00, da versare sul conto corrente intestato alla signora entro il 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici Astato della Provincia di Bolzano, mese di riferimento settembre 2024;
4) con vittoria di spese
- venga disposta l'annotazione della sentenza di separazione nel Comune di Merano, dove è stato celebrato il matrimonio. del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal ricorrente.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.09.2024 la signora ha adito il Tribunale di Parte_1
Bolzano, chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con l'obbligo a carico del marito di contribuire al suo mantenimento con la somma mensile di € 100,00.
Il resistente non si è costituito in giudizio e non è comparso avanti al giudice delegato e, pertanto, non è stato possibile procedere all'esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti.
All'udienza del 19.12.2024 il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato termine alle parti per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza di data 19.02.2025, ha rimesso la causa al collegio.
2. Dagli atti del giudizio è emerso che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 23.11.1985 a
Merano (BZ), con rito civile. Dal matrimonio è nato un figlio che risulta economicamente indipendente e risiede fuori Merano.
Sussiste senz'altro una situazione di intollerabilità della convivenza, tale da giustificare la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La ricorrente ha allegato un comportamento aggressivo, umiliante e denigratorio, che il marito avrebbe tenuto verso di lei per tutta la durata del rapporto coniugale. Nel mese di giugno 2024 si sarebbe verificato l'ennesima aggressione da parte del resistente, in occasione del quale sarebbero intervenute anche le Forze dell'Ordine, che avrebbero consigliato alla ricorrente di uscire di casa e la avrebbero accompagnata presso l'abitazione di un'amica. Successivamente la ricorrente sarebbe stata accolta in una struttura del Centro Antiviolenza, mentre il resistente sarebbe rimasto nella casa familiare.
pagina 2 di 4 Sebbene nulla sia stato prodotto a supporto delle deduzioni di parte ricorrente, i fatti allegati sono esposti in maniera coerente, con riferimenti specifici e circostanziati, tali da rendere del tutto verosimile, nel complesso, la situazione descritta. Il resistente non costituendosi e non comparendo in giudizio ha dimostrato totale disinteresse per il presente procedimento e alle gravi allegazioni contenute nell'atto introduttivo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 151 c.c., sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, richiesta dalla parte ricorrente.
3. In relazione alla domanda di assegnazione della casa familiare a favore del resistente nulla andrà disposto, in quanto la carenza di interesse in capo alla ricorrente rende la domanda inammissibile, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
In ogni caso la domanda risulta inammissibile in quanto l'art. 156 c.c. non consente al giudice di provvedere sulla domanda, in mancanza di figli minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Inoltre, per quanto attiene alla possibilità della ricorrente di prelevare i propri beni personali rimasti nell'abitazione, sarà onere delle parti concordare le concrete modalità di restituzione.
4. Con riferimento al contributo al mantenimento a carico del marito, chiesto dalla ricorrente nella misura richiesta di € 100,00 mensili, difetta la prova della mancanza di adeguati redditi propri, quale presupposto previsto dall'art. 156, comma 1, c.c.
Le deduzioni di parte ricorrente, relative ad una propria situazione di estrema difficoltà economica in quanto ella non percepirebbe né un reddito da lavoro a causa di una limitata capacità lavorativa, né la pensione, non hanno trovato alcun riscontro probatorio, poiché nessun mezzo di prova è stato prodotto nel corso del giudizio e non è stato fornito alcun elemento per ricostruire la sua effettiva situazione reddituale e patrimoniale.
La domanda viene pertanto rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico della parte resistente che dovrà rifonderle all'Erario in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura liquidata nel dispositivo, sulla base della nota spese versata in atti,
(escluso il riconoscimento del compenso per la fase istruttoria) risultando gli importi ivi indicati congrui rispetto ai criteri previsti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione,
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi
, nata a [...], in data [...], Parte_1
pagina 3 di 4 e
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
coniugati in Merano (BZ) in data 23.11.1985, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Merano (BZ) al n. 79, parte I;
2) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente;
3) condanna il resistente all'integrale rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'Erario, che vengono liquidate in € 2.906,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfetario nella misura del 15,00% del compenso, più accessori come per legge.
Così deciso in Bolzano in camera di consiglio, il 24.04.2025 il Giudice estensore il Presidente
Morris Recla RE Pappalardo
pagina 4 di 4