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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6093/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6093/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. SMIDILI Parte_1 C.F._1
ANTONINO e GALIANO ANTONINO
RICORRENTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 19 febbraio 2025 alle ore 9.45 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. SMIDILI ANTONINO e l'avv. GALIANO ANTONINO Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori del ricorrente precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6093/2023 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in via Rosario Gregorio n. 14 Parte_1 C.F._1
95123 Catania;
rappresentato e difeso dagli avv. SMIDILI ANTONINO e GALIANO ANTONINO
giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 19 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies e ss. c.p.c. conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale la ed esponeva di aver stipulato con la società convenuta un contratto d'opera, CP_1
in data 30.07.2020, per la realizzazione di una casa mobile di mq 30, in classe energetica adeguata alle vigenti normative, da consegnare completa a regola d'arte. In detto contratto le parti avevano stabilito i lavori da eseguire, il tipo di materiali da usare, il prezzo e la durata.
Il ricorrente, in questa sede lamentava che la ditta non adempiva gli obblighi assunti con il contratto non provvedendo alla consegna di quanto concordato.
Chiedeva, quindi, al Giudice adito di :
“ ➢ accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t, per i fatti esposti in seno al presente atto;
➢ accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale, ex art. 1218 del cod. civ, imputabile ad esclusiva colpa e responsabilità della in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t;
➢ indi, per l'effetto, accertare e dichiarare, ex art. 1453 del cod. civ, la risoluzione per grave inadempimento imputabile ad esclusiva colpa e responsabilità della in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t, del contratto stipulato tra le parti in causa in data 30.07.2020;
➢ disporre a carico della in persona del legale rappresentante p.t, ed in Controparte_2
favore di parte ricorrente un risarcimento del danno quantificato in € 20.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o che l'Ill.mo Giudice adito riterrà congrua alla tutela degli interessi del sig. Parte_1
➢ disporre, infine, la rimozione, a cura e spese della OC della struttura metallica Controparte_1
e legno e/o di ogni altro materiale attualmente presente sulla porzione di terreno di proprietà del sig.
, al fine di scongiurare danni a cose o persone.” Pt_1
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione udienza, non si CP_1
costituiva in giudizio..
Con ordinanza del 05.12.2023, il G.I., rilevata la contumacia della convenuta non costituitasi in giudizio benchè regolarmente citata, rigettava la richiesta di interrogatorio formale avanzata del ricorrente e nominava il CTU al fine di descrivere lo stato dei luoghi, in relazione ai fatti, verificando in particolare la realizzazione o meno della casa mobile di cui al contratto d'opera.
Espletata la CTU, all'udienza dell'11.9.2024 il G.I. rinviava la causa per la decisione ex art.281 sexies cpc.
pagina 3 di 8 All'udienza del 19.02.2025 sulle conclusioni precisate come da superiore verbale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
La vicenda che ci occupa prende le mosse dall'iniziativa giudiziaria spiegata da nei Parte_1
confronti della avanzata al fine di far dichiarare risolto, ex art.1453 c.c., il contratto CP_1
d'opera stipulato tra le parti in data 30.07.2020 per inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c., chiedendo altresì il risarcimento del danno.
Nei fatti con contratto di appalto del 30.07.2020, incaricava la ditta Parte_1 CP_1
della realizzazione di una casa mobile di mq. 30, in classe energetica adeguata alle vigenti normative, da consegnare a regola d'arte. Si trattava di una struttura mobile prefabbricata, omologata alla circolazione su strada, completa in ogni sua parte e dotata dei normali confort, per il cui posizionamento non era necessaria alcuna concessione edilizia e/o altro provvedimento amministrativo equipollente. Il costo per la realizzazione ed il posizionamento della detta struttura prefabbricata era stato pattuito tra le parti in complessivi € 18.000,00, oltre IVA.
Il ricorrente, come da accordi provvedeva sin da subito, a versare acconti, per l'importo complessivo di euro 14.000,00, come da ricevute in atti.
Alla data del 18.06.2021 la casa mobile prefabbricata non era ancora stata realizzata, nonostante i numerosi solleciti e la diffida ad adempiere del 21.07.2021.
, che aveva semplicemente trasportato presso il terreno di proprietà di alcuni CP_1 Pt_1 materiali per la realizzazione dell'opera, nulla di fatto realizzava.
Il ricorrente, trascorsi oltre due anni dalla stipula del contratto, non avendo ottenuto quanto commissionato, si attivava giudizialmente per fare accertare la responsabilità per grave inadempimento contrattuale imputabile alla società convenuta e chiedere la risoluzione del contratto.
La domanda è fondata per le motivazioni che seguono.
Entrando nel merito della controversia giova osservare quanto segue.
Innanzitutto, secondo il generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.].Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. L'onere di provare un fatto, quindi, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
pagina 4 di 8 E' onere, pertanto del ricorrente provare l'inadempimento della convenuta. Parte_1
La fattispecie posta a fondamento della controversia de quo è da rintracciare all'art.2222 c.c.
La norma dispone che il contratto d'opera è quello con cui un soggetto si obbliga nei confronti di un altro, a realizzare un'opera o a prestare un servizio, in cambio di un corrispettivo in denaro. Il rapporto tra committente e prestatore d'opera è caratterizzato dall'assenza di un vincolo di subordinazione, in quanto la prestazione d'opera è inquadrabile come contratto di lavoro autonomo. Nel contratto d'opera, infatti, la materia viene fornita dallo stesso prestatore perché è la prestazione a rilevare ai fini dell'opera.
Il committente, da parte sua, deve ovviamente corrispondere al prestatore d'opera il corrispettivo concordato per l'opera o il servizio reso.
Dall'altro lato, il primo obbligo del prestatore d'opera, in base a quanto disposto dall'art. 2224 c.c. è
l'esecuzione dell'opera, in base alle condizioni stabilite dal committente e a regola d'arte. Qualora infatti il lavoratore non rispetti questo impegno il committente può anche fissare un termine congruo entro il quale il prestatore è tenuto ad adeguarsi, come avvenuto nel caso in esame.
Se poi il termine stabilito decorre e il prestatore d'opera non provvede ad adempiere, a quel punto il committente è libero di recedere dal contratto, fatta salva la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni patiti.
E' previsto inoltre che se l'opera, a causa dei vizi e delle difformità, risulti del tutto inadatta alla finalità cui è destinata, allora il committente possa chiedere la risoluzione del contratto, come avviene per il contratto d'appalto, ai sensi dell'art.1453 c.c. secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Spetta comunque, al committente l'onere di fornire le prove a fondamento della sua richiesta di risoluzione, ovvero le prove dei vizi e delle difformità dell'opera.
Con riferimento specifico alla domanda di risoluzione del contratto de quo per inadempimento imputabile al prestatore d'opera, occorre fare le seguenti considerazioni.
L'inadempimento, porta alla risoluzione del contratto, se esso è imputabile all'altra parte e se è rilevante. L'art.1455 c.c. dispone, infatti, che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra.
L'azione di risoluzione, come nel caso in esame, è esperibile unicamente nel caso in cui l'opera realizzata sia inadatta completamente all'uso e ha come conseguenza l'impossibilità di utilizzo dell'opera stessa.
pagina 5 di 8 Considerate tali premesse, nel caso in esame è pacifico che la ditta non abbia adempiuto CP_1
la propria obbligazione, in maniera grave e non di scarsa importanza considerati gli obblighi assunti in contratto dalla stessa.
L'inadempimento della convenuta è stato provato dal ricorrente, attraverso la produzione delle diffide inviate alla ditta convenuta e il materiale fotografico depositato.
Il grave inadempimento di è emerso anche a seguito della espletata CTU, le cui le cui CP_1
risultanze, essendo scevre da vizi logici e tecnici, risultano del tutto condivisibili in questa sede.
Il mandato del CTU prescriveva di: “descrivere lo stato dei luoghi in relazione ai fatti;
verificando in particolare la realizzazione o meno della casa mobile di cui al contratto d'opera, stipulato in data 30
Luglio 2020 tra e la società “ , valutare l'entità e i costi delle opere Parte_1 Controparte_1 eseguite”.
Orbene, il CTU dopo minuzioso sopralluogo dell'immobile oggetto di perizia, ed esame della documentazione in atti, nella relazione ha evidenziato che: “Oltre la scheda tecnica allegata al contratto vi è una planimetria dei locali della casa mobile con dimensioni difformi da quelle previste dalla scheda tecnica e comunque non compatibili con quelli di una casa mobile idonea alla circolazione su strada. Durante il sopralluogo effettuato il 18/01/2024 il sottoscritto ha verificato quanto realizzato dall'appaltatore e precisamente un manufatto di scarsa fattura…”.ù
Ed ancora ha aggiunto che: “ Come si evince dalle foto allegate, il telaio di base non è di acciaio zincato, in quanto è arrugginito in più parti (foto 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8). Gli elementi in sopraelevazione lignei sono di scarsa qualità, montati senza alcun rispetto della regola d'arte, fuori a piombo e non allineati fra di loro (foto n°1, 2, 3, 9, 10). Le connessioni tra gli elementi in legno ove presenti sono approssimative (foto n°5, 9, 10), così come quelle tra l'acciaio ed il legno (foto n°4, 7, 8), non curanti della normativa e della realizzazione a regola d'arte, di forma e sezione non idonea allo scopo cui devono assolvere ed in alcuni casi anche assenti (foto n°5, 6, 9, 10). L'opera così come si presenta, oltre ad essere incompleta dal punto di vista strutturale, non si presta ad essere adeguata allo scopo per cui è stata realizzata, in quanto i materiali non sono idonei per natura e qualità, e non corrispondono a quelli indicati nella scheda tecnica allegata al contratto. Si fa presente che la struttura è instabile e sussiste il pericolo di crollo. Sui luoghi è stato abbandonato materiale non utilizzato (foto n°11, 12). Si fa presente che una casa mobile per essere omologata alla circolazione su strada deve prevedere una targa, una larghezza massima di 2,55m, caratteristiche non riscontrate né nella scheda tecnica allegata al contratto, né sul manufatto realizzato visionato durante il sopralluogo.”
pagina 6 di 8 Nel valutare l'entità e i costi delle opere eseguite, il CTU ha chiarito che: “Le opere sono di scarsa qualità, ed eseguite senza rispettare i canoni della regola d'arte, non possono essere riutilizzabili allo scopo del contratto, e non è possibile adeguare quanto realizzato. Il materiale che costituisce il manufatto trovato sui luoghi deve essere smaltito come rifiuto.”
Infine ha concluso:“… La ditta incaricata non ha mai completato i lavori. Al momento del sopralluogo del sottoscritto era presente una struttura in cattive condizioni di manutenzione e pericolante. Quanto realizzato finora non corrisponde a quanto riportato nella scheda tecnica allegata al contratto e presenta condizioni di manutenzione e tipologia dei materiali, che lo rende inutilizzabile per un qualunque tipo di casa mobile, per cui va smaltito come rifiuto.”
Pertanto anche alla luce delle risultanze della disposta CTU, che ha accertato gravi difetti nell'esecuzione dell'opera che danno luogo a responsabilità della ditta nei confronti del committente.
Il contratto non può che ritenersi risolto ai sensi dell'art.1453 c.c.
Per quanto attiene la richiesta di risarcimento del danno, a seguito dell'evidente inadempimento della convenuta, la stessa va accolta per le seguenti considerazioni.
Il tipico effetto della risoluzione del contratto d'opera è la tutela restitutoria delle parti. Se la risoluzione deriva da inadempimento dell'appaltatore, come nel caso di specie, il committente non sarà più obbligato a pagare il prezzo e avrà eventualmente diritto a chiedere la ripetizione delle somme già pagate con gli interessi.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., difatti, alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'”accipiens”, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente. (Cass. civ. n. 6911/2018)
Di conseguenza, il risarcimento del danno deve comprendere le spese effettivamente sostenute e documentate dal ricorrente, che corrispondono ad € 14.000,00 quale somma effettivamente sborsata per i lavori.
Deve ritenersi inoltre che nel caso di specie, possa aversi anche un danno da mancato godimento dell'opera commissionata., la cui quantificazione è rimessa alla valutazione del giudice del merito, il quale può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, considerando l'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto di proprietà.
pagina 7 di 8 Ai fini della quantificazione del danno derivante da mancato godimento dell'opera ( costituita come detto da una casa mobile), esso va liquidato in via equitativa nella misura di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
In definitiva, ritenuto il contratto risolto, la convenuta va condannata a pagare in favore di
[...]
la complessiva somma di euro 15.000,00 oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria. Pt_1
Dispone altresì la rimozione, a cura e spese della OC , della struttura metallica e Controparte_1
legno e/o di ogni altro materiale attualmente presente sulla porzione di terreno di proprietà del ricorrente.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della resistente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
Vanno infine poste definitivamente a carico della convenuta, quale soccombente, le spese di ctu, già liquidate e poste inizialmente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6093/2023
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di CP_1
- Accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto dichiara risolto il contratto del 30.07.2020 per inadempimento della CP_3
- Condanna la al pagamento in favore di della somma di € 15.000,00 CP_3 Parte_1
oltre IVA, interessi legali dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- Dispone la rimozione, a cura e spese della OC della struttura metallica e legno Controparte_1
e/o di ogni altro materiale attualmente presente sulla porzione di terreno di proprietà del ricorrente.
- Condanna la al rimborso delle spese di lite per questo procedimento, in favore del CP_3 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.804,00 di cui € 264,00 per spese vive e € 2.540,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico della resistente.
Catania, il 19 febbraio 2025.
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6093/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. SMIDILI Parte_1 C.F._1
ANTONINO e GALIANO ANTONINO
RICORRENTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 19 febbraio 2025 alle ore 9.45 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. SMIDILI ANTONINO e l'avv. GALIANO ANTONINO Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori del ricorrente precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6093/2023 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in via Rosario Gregorio n. 14 Parte_1 C.F._1
95123 Catania;
rappresentato e difeso dagli avv. SMIDILI ANTONINO e GALIANO ANTONINO
giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 19 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies e ss. c.p.c. conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale la ed esponeva di aver stipulato con la società convenuta un contratto d'opera, CP_1
in data 30.07.2020, per la realizzazione di una casa mobile di mq 30, in classe energetica adeguata alle vigenti normative, da consegnare completa a regola d'arte. In detto contratto le parti avevano stabilito i lavori da eseguire, il tipo di materiali da usare, il prezzo e la durata.
Il ricorrente, in questa sede lamentava che la ditta non adempiva gli obblighi assunti con il contratto non provvedendo alla consegna di quanto concordato.
Chiedeva, quindi, al Giudice adito di :
“ ➢ accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t, per i fatti esposti in seno al presente atto;
➢ accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale, ex art. 1218 del cod. civ, imputabile ad esclusiva colpa e responsabilità della in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t;
➢ indi, per l'effetto, accertare e dichiarare, ex art. 1453 del cod. civ, la risoluzione per grave inadempimento imputabile ad esclusiva colpa e responsabilità della in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t, del contratto stipulato tra le parti in causa in data 30.07.2020;
➢ disporre a carico della in persona del legale rappresentante p.t, ed in Controparte_2
favore di parte ricorrente un risarcimento del danno quantificato in € 20.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o che l'Ill.mo Giudice adito riterrà congrua alla tutela degli interessi del sig. Parte_1
➢ disporre, infine, la rimozione, a cura e spese della OC della struttura metallica Controparte_1
e legno e/o di ogni altro materiale attualmente presente sulla porzione di terreno di proprietà del sig.
, al fine di scongiurare danni a cose o persone.” Pt_1
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione udienza, non si CP_1
costituiva in giudizio..
Con ordinanza del 05.12.2023, il G.I., rilevata la contumacia della convenuta non costituitasi in giudizio benchè regolarmente citata, rigettava la richiesta di interrogatorio formale avanzata del ricorrente e nominava il CTU al fine di descrivere lo stato dei luoghi, in relazione ai fatti, verificando in particolare la realizzazione o meno della casa mobile di cui al contratto d'opera.
Espletata la CTU, all'udienza dell'11.9.2024 il G.I. rinviava la causa per la decisione ex art.281 sexies cpc.
pagina 3 di 8 All'udienza del 19.02.2025 sulle conclusioni precisate come da superiore verbale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
La vicenda che ci occupa prende le mosse dall'iniziativa giudiziaria spiegata da nei Parte_1
confronti della avanzata al fine di far dichiarare risolto, ex art.1453 c.c., il contratto CP_1
d'opera stipulato tra le parti in data 30.07.2020 per inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c., chiedendo altresì il risarcimento del danno.
Nei fatti con contratto di appalto del 30.07.2020, incaricava la ditta Parte_1 CP_1
della realizzazione di una casa mobile di mq. 30, in classe energetica adeguata alle vigenti normative, da consegnare a regola d'arte. Si trattava di una struttura mobile prefabbricata, omologata alla circolazione su strada, completa in ogni sua parte e dotata dei normali confort, per il cui posizionamento non era necessaria alcuna concessione edilizia e/o altro provvedimento amministrativo equipollente. Il costo per la realizzazione ed il posizionamento della detta struttura prefabbricata era stato pattuito tra le parti in complessivi € 18.000,00, oltre IVA.
Il ricorrente, come da accordi provvedeva sin da subito, a versare acconti, per l'importo complessivo di euro 14.000,00, come da ricevute in atti.
Alla data del 18.06.2021 la casa mobile prefabbricata non era ancora stata realizzata, nonostante i numerosi solleciti e la diffida ad adempiere del 21.07.2021.
, che aveva semplicemente trasportato presso il terreno di proprietà di alcuni CP_1 Pt_1 materiali per la realizzazione dell'opera, nulla di fatto realizzava.
Il ricorrente, trascorsi oltre due anni dalla stipula del contratto, non avendo ottenuto quanto commissionato, si attivava giudizialmente per fare accertare la responsabilità per grave inadempimento contrattuale imputabile alla società convenuta e chiedere la risoluzione del contratto.
La domanda è fondata per le motivazioni che seguono.
Entrando nel merito della controversia giova osservare quanto segue.
Innanzitutto, secondo il generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.].Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. L'onere di provare un fatto, quindi, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
pagina 4 di 8 E' onere, pertanto del ricorrente provare l'inadempimento della convenuta. Parte_1
La fattispecie posta a fondamento della controversia de quo è da rintracciare all'art.2222 c.c.
La norma dispone che il contratto d'opera è quello con cui un soggetto si obbliga nei confronti di un altro, a realizzare un'opera o a prestare un servizio, in cambio di un corrispettivo in denaro. Il rapporto tra committente e prestatore d'opera è caratterizzato dall'assenza di un vincolo di subordinazione, in quanto la prestazione d'opera è inquadrabile come contratto di lavoro autonomo. Nel contratto d'opera, infatti, la materia viene fornita dallo stesso prestatore perché è la prestazione a rilevare ai fini dell'opera.
Il committente, da parte sua, deve ovviamente corrispondere al prestatore d'opera il corrispettivo concordato per l'opera o il servizio reso.
Dall'altro lato, il primo obbligo del prestatore d'opera, in base a quanto disposto dall'art. 2224 c.c. è
l'esecuzione dell'opera, in base alle condizioni stabilite dal committente e a regola d'arte. Qualora infatti il lavoratore non rispetti questo impegno il committente può anche fissare un termine congruo entro il quale il prestatore è tenuto ad adeguarsi, come avvenuto nel caso in esame.
Se poi il termine stabilito decorre e il prestatore d'opera non provvede ad adempiere, a quel punto il committente è libero di recedere dal contratto, fatta salva la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni patiti.
E' previsto inoltre che se l'opera, a causa dei vizi e delle difformità, risulti del tutto inadatta alla finalità cui è destinata, allora il committente possa chiedere la risoluzione del contratto, come avviene per il contratto d'appalto, ai sensi dell'art.1453 c.c. secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Spetta comunque, al committente l'onere di fornire le prove a fondamento della sua richiesta di risoluzione, ovvero le prove dei vizi e delle difformità dell'opera.
Con riferimento specifico alla domanda di risoluzione del contratto de quo per inadempimento imputabile al prestatore d'opera, occorre fare le seguenti considerazioni.
L'inadempimento, porta alla risoluzione del contratto, se esso è imputabile all'altra parte e se è rilevante. L'art.1455 c.c. dispone, infatti, che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra.
L'azione di risoluzione, come nel caso in esame, è esperibile unicamente nel caso in cui l'opera realizzata sia inadatta completamente all'uso e ha come conseguenza l'impossibilità di utilizzo dell'opera stessa.
pagina 5 di 8 Considerate tali premesse, nel caso in esame è pacifico che la ditta non abbia adempiuto CP_1
la propria obbligazione, in maniera grave e non di scarsa importanza considerati gli obblighi assunti in contratto dalla stessa.
L'inadempimento della convenuta è stato provato dal ricorrente, attraverso la produzione delle diffide inviate alla ditta convenuta e il materiale fotografico depositato.
Il grave inadempimento di è emerso anche a seguito della espletata CTU, le cui le cui CP_1
risultanze, essendo scevre da vizi logici e tecnici, risultano del tutto condivisibili in questa sede.
Il mandato del CTU prescriveva di: “descrivere lo stato dei luoghi in relazione ai fatti;
verificando in particolare la realizzazione o meno della casa mobile di cui al contratto d'opera, stipulato in data 30
Luglio 2020 tra e la società “ , valutare l'entità e i costi delle opere Parte_1 Controparte_1 eseguite”.
Orbene, il CTU dopo minuzioso sopralluogo dell'immobile oggetto di perizia, ed esame della documentazione in atti, nella relazione ha evidenziato che: “Oltre la scheda tecnica allegata al contratto vi è una planimetria dei locali della casa mobile con dimensioni difformi da quelle previste dalla scheda tecnica e comunque non compatibili con quelli di una casa mobile idonea alla circolazione su strada. Durante il sopralluogo effettuato il 18/01/2024 il sottoscritto ha verificato quanto realizzato dall'appaltatore e precisamente un manufatto di scarsa fattura…”.ù
Ed ancora ha aggiunto che: “ Come si evince dalle foto allegate, il telaio di base non è di acciaio zincato, in quanto è arrugginito in più parti (foto 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8). Gli elementi in sopraelevazione lignei sono di scarsa qualità, montati senza alcun rispetto della regola d'arte, fuori a piombo e non allineati fra di loro (foto n°1, 2, 3, 9, 10). Le connessioni tra gli elementi in legno ove presenti sono approssimative (foto n°5, 9, 10), così come quelle tra l'acciaio ed il legno (foto n°4, 7, 8), non curanti della normativa e della realizzazione a regola d'arte, di forma e sezione non idonea allo scopo cui devono assolvere ed in alcuni casi anche assenti (foto n°5, 6, 9, 10). L'opera così come si presenta, oltre ad essere incompleta dal punto di vista strutturale, non si presta ad essere adeguata allo scopo per cui è stata realizzata, in quanto i materiali non sono idonei per natura e qualità, e non corrispondono a quelli indicati nella scheda tecnica allegata al contratto. Si fa presente che la struttura è instabile e sussiste il pericolo di crollo. Sui luoghi è stato abbandonato materiale non utilizzato (foto n°11, 12). Si fa presente che una casa mobile per essere omologata alla circolazione su strada deve prevedere una targa, una larghezza massima di 2,55m, caratteristiche non riscontrate né nella scheda tecnica allegata al contratto, né sul manufatto realizzato visionato durante il sopralluogo.”
pagina 6 di 8 Nel valutare l'entità e i costi delle opere eseguite, il CTU ha chiarito che: “Le opere sono di scarsa qualità, ed eseguite senza rispettare i canoni della regola d'arte, non possono essere riutilizzabili allo scopo del contratto, e non è possibile adeguare quanto realizzato. Il materiale che costituisce il manufatto trovato sui luoghi deve essere smaltito come rifiuto.”
Infine ha concluso:“… La ditta incaricata non ha mai completato i lavori. Al momento del sopralluogo del sottoscritto era presente una struttura in cattive condizioni di manutenzione e pericolante. Quanto realizzato finora non corrisponde a quanto riportato nella scheda tecnica allegata al contratto e presenta condizioni di manutenzione e tipologia dei materiali, che lo rende inutilizzabile per un qualunque tipo di casa mobile, per cui va smaltito come rifiuto.”
Pertanto anche alla luce delle risultanze della disposta CTU, che ha accertato gravi difetti nell'esecuzione dell'opera che danno luogo a responsabilità della ditta nei confronti del committente.
Il contratto non può che ritenersi risolto ai sensi dell'art.1453 c.c.
Per quanto attiene la richiesta di risarcimento del danno, a seguito dell'evidente inadempimento della convenuta, la stessa va accolta per le seguenti considerazioni.
Il tipico effetto della risoluzione del contratto d'opera è la tutela restitutoria delle parti. Se la risoluzione deriva da inadempimento dell'appaltatore, come nel caso di specie, il committente non sarà più obbligato a pagare il prezzo e avrà eventualmente diritto a chiedere la ripetizione delle somme già pagate con gli interessi.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., difatti, alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'”accipiens”, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente. (Cass. civ. n. 6911/2018)
Di conseguenza, il risarcimento del danno deve comprendere le spese effettivamente sostenute e documentate dal ricorrente, che corrispondono ad € 14.000,00 quale somma effettivamente sborsata per i lavori.
Deve ritenersi inoltre che nel caso di specie, possa aversi anche un danno da mancato godimento dell'opera commissionata., la cui quantificazione è rimessa alla valutazione del giudice del merito, il quale può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, considerando l'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto di proprietà.
pagina 7 di 8 Ai fini della quantificazione del danno derivante da mancato godimento dell'opera ( costituita come detto da una casa mobile), esso va liquidato in via equitativa nella misura di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
In definitiva, ritenuto il contratto risolto, la convenuta va condannata a pagare in favore di
[...]
la complessiva somma di euro 15.000,00 oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria. Pt_1
Dispone altresì la rimozione, a cura e spese della OC , della struttura metallica e Controparte_1
legno e/o di ogni altro materiale attualmente presente sulla porzione di terreno di proprietà del ricorrente.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della resistente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
Vanno infine poste definitivamente a carico della convenuta, quale soccombente, le spese di ctu, già liquidate e poste inizialmente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6093/2023
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di CP_1
- Accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto dichiara risolto il contratto del 30.07.2020 per inadempimento della CP_3
- Condanna la al pagamento in favore di della somma di € 15.000,00 CP_3 Parte_1
oltre IVA, interessi legali dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- Dispone la rimozione, a cura e spese della OC della struttura metallica e legno Controparte_1
e/o di ogni altro materiale attualmente presente sulla porzione di terreno di proprietà del ricorrente.
- Condanna la al rimborso delle spese di lite per questo procedimento, in favore del CP_3 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.804,00 di cui € 264,00 per spese vive e € 2.540,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico della resistente.
Catania, il 19 febbraio 2025.
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
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