CASS
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41183 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ST NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18 febbraio 2025 della Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Luca Ramacci;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso con le statuizioni consequenziali;
ricorso trattato senza la presenza del difensore ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. 137 del 2020; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 febbraio 2025 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vasto in data 5 luglio 2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NO ST, in relazione al reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, limitatamente all'annualità 2013, perché estinto Penale Sent. Sez. 3 Num. 41183 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BADAS SILVIA Data Udienza: 25/11/2025 per prescrizione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in un anno di reclusione. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NO ST, in qualità di legale rappresentante dalla "EURO SERVICE srl" - RI. 02384770695, al fine di evadere le imposte sui redditi e IVA, avrebbe indicato elementi passivi fittizi nelle proprie dichiarazioni per gli anni 2013 e 2014, presentate il 22 maggio 2014 (Iva anno 2013), il 24 febbraio 2015 (IVA anno 2014) e il 25 settembre 2015 (UNICO Sc 2014), avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla "EURO SERVICE srl" - P.I. 02201580699, dallo studio commercialista ZO NC e dalla "EURO SERVICE srl" - P.I. 11208431004, per un importo imponibile complessivo di euro 118.032,78 con riferimento alla dichiarazione IVA presentata nel 2014, di euro 267.557 per la dichiarazione IVA presentata nel 2015, di euro 84.950,1 con riguardo alla dichiarazione unico del 2015. 2. NO ST ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Fiorenzo Cieri, tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello indicata, articolando sette motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'articolo 525, comma 2 bis, cod. proc. pen. e 111 Cost., nonché vizio di motivazione, in relazione al rigetto della richiesta difensiva, avanzata ai sensi dell'articolo 495, comma 4 ter, cod. proc. pen., a seguito dell'avvenuto mutamento del giudice, di riesame dei testi precedentemente escussi. Si osserva che già con il primo motivo d'appello, sia alla luce del disposto dell'art. 525, comma 2 bis, cod. proc. pen., in virtù del quale alla deliberazione della sentenza deve provvedere a pena di nullità assoluta lo stesso giudice che ha partecipato al dibattimento, sia in considerazione del fatto che, quand'anche ritenuti applicabili i principi di cui alle SU Bajrami, la richiesta era meritevole di accoglimento in quanto la difesa - privata delle proprie prove testimoniali, trattandosi di testi che non era stato possibile reperire - aveva interesse e diritto a un controesame diverso e più penetrante di quelli dell'accusa, era stata censurata l'ordinanza del 5 luglio 2023, resa a seguito del mutamento del giudice persona fisica, con cui era stata rigettata l'istanza difensiva sul rilievo che le deposizioni testimoniali fossero state raccolte prima dell'entrata in vigore dell'articolo 495, comma 4, ter cit. e che fosse pertanto applicabile la disciplina previgente (circa l'applicabilità dell'articolo 525, comma 2 bis, cod. proc. pen, ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma "Cartabia" allorquando il mutamento del giudice sia intervenuto successivamente al 30 dicembre 2022, si cita SU 19 gennaio 2023 n. 33.747). Nel caso di specie la difesa ha tempestivamente formulato richiesta motivata di rinnovazione dell'istruttoria indicando sia il teste da riassumere che i temi di intere 2 2.3. Col terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. il vizio di violazione di legge in relazione all'art 129, comma 2, cod. come risulta dagli atti e dai verbali di udienza, ma la Corte d'Appello ha ignorato del tutto tale deduzione, ne consegue la violazione di legge processuale, nonché il vizio motivazionale per essersi limitata la Corte di merito a confermare la sentenza appellata senza dare conto degli specifici motivi nel confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive (si citano in tal senso Cass. Sentenza del 1 aprile 2014 n. 27.416, sentenza del 18 dicembre 2013 n. 6779, sentenza del 20 aprile 2005 n. 6221, sentenza del 20 febbraio 2004 n. 16.886). 2.2. Col secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'alt 93 -bis del D.Igs 150 del 2022 in relazione agli articoli 24, comma 2, 27, 3 e 111 Cost., agli articoli 24 e 6 CEDU, sollevata davanti alla Corte d'appello che si ripropone in questa sede. Si assume che, ingiustificatamente, a seconda del momento in cui è avvenuto l'esame testimoniale, si applicano tre regimi diversi alla problematica della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in seguito al mutamento del giudice persona fisica: se si tratta di dichiarazioni rese in data anteriore al 1 gennaio 2023, si applica, per diritto vivente, il principio fissato dalle sezioni unite Bajrami, che postula la richiesta di parte e la valutazione discrezionale del giudice;
alle dichiarazioni rese tra il 1 gennaio 2023 e il 29 giugno 2023, non sussistendo ancora l'obbligo di documentazione con mezzi di riproduzione audiovisiva, si applica il principio opposto e quindi la rinnovazione sarà pressoché automatica;
dopo il 30 giugno 2023 si applica la nuova disciplina, con necessità di rinnovazione, salva documentazione integrale dell'esame testimoniale mediante mezzi di riproduzione audiovisiva, come stabilito dall'articolo 495, comma 4 ter cod. proc. pen.. In definitiva, si trattano in maniera completamente diversa situazioni uguali violando la regola di giustizia sostanziale sottesa alla disposizione costituzionale di cui all'art. 3 Cost.; d'altro canto il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo comma 4 ter dell'articolo 495 cit, non rappresenta una ragionevole eccezione al principio dell'identità tra giudice avanti al quale è assunta la prova e giudice che decide - quale affermato anche da Corte cost n. 132 del 20 maggio 2019 - giustificata dall'esigenza di salvaguardare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia penale, apparendo piuttosto volto a salvaguardare la generica necessità di consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma, come recita la premessa del D.L. 31/10/2022 n. 162. La questione posta appare infine rilevante nel presente giudizio, atteso che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma avrebbe imposto al primo giudice di riesaminare i testi già escussi. 3 pen., e correlato vizio di motivazione, mancante o meramente apparente, con riguardo all'annualità 2013. Si lamenta in particolare l'erroneità della decisione nella parte in cui, con riferimento al periodo in discorso, la Corte di merito ha ritenuto prevalente la causa estintiva sulla assoluzione nel merito, nonostante non fosse stato acquisito alcun elemento di prova, come risulta dall'esame della teste RI IS RE (si veda il verbale dell'udienza del 26 maggio 2022 a pag. 6), cui il primo giudice, sull'erroneo presupposto che si trattasse di fatti già prescritti, ha impedito venissero poste domande con riferimento a siffatta annualità; vuoto probatorio non colmabile dal richiamo alle generiche dichiarazioni della stessa teste circa il fatto che l'imputato non avesse fornito giustificazione sulle fatture oggetto di contestazione relative al 2013 e che non fosse stato fornito alcun dettaglio sulle rimanenze del materiale ferroso, dati questi ultimi complessivamente insufficienti a costituire prova nel giudizio penale. 2.4. Col quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'erronea valutazione della prova e il travisamento delle dichiarazioni dei testimoni RE RI IS e SI AR, rispettivamente esaminate alle udienze del 26 maggio e del 13 settembre 2022. In specie, quanto al vizio intratestuale, la Corte di merito (e ancor prima il tribunale), pur premesso che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non costituiscono di per sé sole fonte di prova, ha ritenuto fittizie e inesistenti tutte le operazioni portate nelle singole fatture, dunque ha tratto la prova dagli elementi indiziari emersi dall'accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle Entrate;
con evidente travisamento dei fatti, considerato che il quadro complessivo deponeva per l'assoluta assenza e contraddittorietà degli elementi d'accusa. In ordine al vizio extratestuale, dalla lettura delle deposizioni rese delle testi RE, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, e SI, non si trae, come detto in relazione al precedente motivo, alcuna prova con riguardo ai fatti del 2013; mentre per l'annualità 2014, il Tribunale prima e la Corte poi: non hanno rilevato la contraddizione fra dichiarazioni della teste RE, che ha rammentato come la verifica era stata originata dalle fatture n. 127, 145 e 193 del 2014 aventi ad oggetto acquisti di beni da parte della ditta Delizia di AR SI (che ha confermato di essere solo una cliente della Euro service) e la documentazione acquisita da cui emerge, in specie dal conto societario 6/10/501, che con gli stessi numeri erano registrate tre fatture emesse dal commercialista Giancarlo Mazzocchi per i medesimi importi, circostanza riscontrata anche dalla produzione delle fotocopie di 27 cambiali intestate a quest'ultimo per complessivi 150.624,75 €, emesse nell'anno 2012, con scadenze varie nell'anno 2013 (vedi pag. 4 della sentenza); non hanno considerato che la teste RE si era limitata ad affermare che le predette cambiali non potevano essere ascritte con certezza alle fatture emesse per le 4 prestazioni del Mazzocchi, un consulente fraudolento già conosciuto dalla Guardia di finanza, ma la spesa per il consulente poteva anche rappresentare un costo pluriennale, e aveva altresì riferito esservi confusione fra le fatture e nelle registrazioni della società, aggravata anche dalla circostanza che il nuovo commercialista avesse iniziato a occuparsi della contabilità solo successivamente all'anno oggetto di accertamento, oltre che dal mancato reperimento del precedente collaboratore. In definitiva la teste aveva dato per scontata l'avvenuta prestazione di tale attività di consulenza da parte del Mazzocchi, non esclusa, di per sé, dalla circostanza che avesse cessato la partita IVA nel 2009, tanto più considerato che l'oggetto delle consulenze era puntualmente indicato nelle fatture, così come non può dirsi incongrua la previsione di un costo pluriennale di circa 146.000 C per attività di consulenza da parte di una società in salute che aveva un giro d'affari di 650.000 C. Alla luce di tali elementi l'accusa avrebbe dovuto e potuto svolgere indagini per dimostrare l'inesistenza dell'attività fatturata. Allo stesso modo appaiono censurabili le valutazioni che hanno portato la Corte a ritenere comprovata la falsità delle fatture emesse dalla società EUROSERVICE srl P.I. 11208431004 e "EURO SERVICE srl" - P.I. 02201580699, risultando parimenti plausibili le ipotesi alternative proposte dalla difesa e pretermesse dalla Corte, pervenuta ad una sentenza di condanna sulla base di mere e presunzioni e congetture. Si espone in tal senso che: per quanto riguarda la società EUROSERVICE srl P.I. 11208431004, (1) la società verificata (EUROSERVICE srl. P.I. 02384770695) non aveva alcun onere di dimostrare dove fosse la sede operativa della società emittente le fatture, (2) i verificatori non avevano riscontrato la corrispondenza delle sedi al momento del loro accesso presso la verificata, (3) la circostanza che la società emittente non avesse presentato dichiarazioni e impiegato personale dipendente nell'annualità 2014 non era incompatibile con la effettività delle prestazioni oggetto di fattura, essendo ben possibile che avesse assunto personale in nero e che le due società avevano effettivamente sottoscritto un contratto nel 2013, (4) nessun accertamento era stato svolto presso i destinatari delle prestazioni per verificarne l'effettività; per quanto riguarda la società "EURO SERVICE srl" - P.I. 02201580699, (1) la riduzione del saldo negativo del conto (da 144.000 a 127.000 C) è pienamente compatibile con l'importo incassato con le fatture oggetto di contestazione, pari a 17.999 C, (2) risultano comunque contabilizzati acconti in contanti da 1.000 C ciascuno, pienamente legittimi in relazione all'entità del loro importo e facilmente riconducibili alle fatture in discorso trattandosi degli unici movimenti sul conto della fornitrice. Si è osservato infine che l'irregolarità contabile, come la genericità dell'oggetto della prestazione indicata in fattura, non può assurgere a prova penale in danno dell'imputato e che, con specifico riguardo all'elemento soggettivo, la Corte non ba- 5 considerato: che l'imputato era presidente del consiglio di amministrazione di una società con volume d'affari pari a 650.000 C annui, che si occupava regolarmente di manutenzione di impianti industriali presso grosse aziende;
che la contabilità era seguita da dipendenti a ciò designati e l'amministrazione era organizzata con un consiglio di amministrazione al cui interno erano ripartiti anche compiti e deleghe, che non vi è prova il Sisti abbia avuto piena conoscenza dell'insussistenza delle operazioni passive oggetto di contestazione (si cita Cass, sesz. 3, sentenza n. 38.717 dal 30 Marzo 2016). 2.5. Col quinto motivo si denuncia violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione nella fattispecie dell'articolo 10 quater del Dlgs n. 74 del 2000. Si deduce che la Corte ha omesso di valutare la possibile derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all'articolo 10 quater del Dlgs n. 74 del 2000, oggetto di specifica richiesta difensiva, essendosi limitata ad affermare laconicamente che il motivo era assorbito (pag. 6), laddove invece ben si sarebbe potuto ritenere, attesa l'assenza di prove dalla inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture, che fossero stati utilizzati in compensazione crediti non spettanti in ragione delle irregolarità e della incompletezza dei documenti contabili. Si insiste sulla deducibilità del motivo davanti alla Corte di legittimità in quanto emergerebbe dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati (si citano S.U. 21 giugno 2000 n. 16; Cass. sentenza del 22 maggio 2020, n. 9487). 2.6. Col sesto motivo denuncia il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Lamenta la carenza, che si risolve in una motivazione solo apparente, della risposta offerta al motivo d'appello con cui è stato sollecitato il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 -bis cod. pen., la Corte di merito essendosi limitata ad affermare l'inapplicabilità della norma attesa l'entità del danno arrecato all'Erario, senza esporre alcun iter argomentativo. 2.7. Col settimo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli articoli 62 -bis, 132 e 133 cod.pen, e il correlato vizio di motivazione, contraddittoria, illogica e comunque solo apparente. In sintesi: le attenuanti generiche sono state riconosciute solo parzialmente, mentre ai fini della determinazione della conseguente riduzione necessita una motivazione specifica con riferimento ai criteri di cui agli articoli 132 e 133 cod. pen., non essendo sufficiente una riduzione solo matematica (si cita. Sez. 6, n. 49417 del 2021: Se del caso verificare); 6 non sono stati minimamente considerati elementi, quali l'incensuratezza, il tenore collaborativo e l'entità del danno erariale, che avrebbero potuto giustificare un trattamento più mite, vicino al minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivi infondati, generici e non consentiti. Si rileva preliminarmente che il ricorrente nell'argomentare il primo, il quarto e il quinto motivo cita svariate sentenze di questa Corte di legittimità, perfino delle S.U. (SU 19 gennaio 2023 n. 33.747), le quali non corrispondono in alcun modo al contenuto alle stesse attribuito, in alcuni casi - come per le citate SU - trattandosi non già di sentenze ma di semplici ordinanze della sezione settima, peraltro riguardanti altre materie;
analogamente, nel primo motivo di ricorso, si lamenta ripetutamente la violazione di legge in relazione al comma 2 bis dell'articolo 525, cod. proc. pen., sul quale si assume essersi espresse le Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza inesistente, comma parimenti frutto di immaginazione. 2. Il secondo motivo di ricorso, che la logica impone di trattare prioritariamente, col quale si denunciano vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare la deduzione difensiva in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 è, inammissibile, mentre è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale quale riproposta. 2.1. Quanto al dedotto vizio di motivazione, deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (ex multis, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 05). Va altresì richiamato il principio giurisprudenziale - affermato dalle sezioni civili di questa Corte, ma valido anche nel settore penale - secondo cui la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, giacché la relativa questione è deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio, ove rilevante ai fini della decisione (ex multis, Cass. civ., Sez. L, n. 8777 del 10/04/2018, Rv. 648385; Cass. civ., Sez. 5, n. 1311 del 19/01/2018, Rv. 646917). 7 Dunque, la questione di legittimità costituzionale - essendo questione di puro diritto rilevabile d'ufficio e proponibile in qualunque stato e grado di qualunque tipo di procedimento giurisdizionale - può essere proposta per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, con la conseguenza che il suo mancato esame da parte del giudice di merito davanti al quale sia proposta non può costituire oggetto di ricorso per cassazione per omessa motivazione e non può, dunque, avere come effetto l'annullamento con rinvio della pronuncia di merito impugnata. 2.2. Oltretutto, nel caso in discorso, l'asserito vizio di omessa motivazione è smentito in atti, considerato che a pagina 4 della sentenza impugnata la Corte d'appello ha esplicitamente considerato la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'articolo 93 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 per contrasto con l'articolo 3 Cost., evidenziando l'irragionevolezza nella prospettazione difensiva. 2.3. Procedendo all'esame della questione - avente ad oggetto la legittimità costituzionale dell'ad 93 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nella parte in cui esclude l'applicabilità del comma 4 ter dell'art. 495 cod. proc. pen. in caso di dichiarazioni raccolte anteriormente al 1 gennaio 2023, per violazione degli art. 3, 24, comma 2, 27 e 111 Cost., 24 e 6 CEDU - deve rilevarsi che la stessa è manifestamente infondata poiché ha ad oggetto una disposizione ad effetti tipicamente processuali, come tale applicabile secondo il principio tempus regit actum. 2.3.1. Va innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, in materia di successione di leggi processuali, pure se inerenti al settore penale, vige il principio tempus regit actum, salvo il caso di disposizioni incidenti sul diritto penale sostanziale o sulla natura della pena. Anche le più recenti decisioni, infatti, hanno ribadito che per le norme processuali penali, in linea generale, «trova applicazione, di per sé, in quanto regola del processo, il [.. ] canone del tempus regit actum» (così ad esempio, Corte cost., n. 149 de 2021, la quale ha individuato l'eccezione, con conseguente operatività del divieto di retroattività, in relazione ad una disciplina processuale idonea ad allungare la durata del termine di prescrizione, e, quindi, ad incidere in malam partem su un istituto di diritto penale sostanziale). Hanno anzi espressamente indicato anche quali sono le deroghe all'applicazione dell'indicato principio, precisando che, «[s]e, in materia di successione di leggi processuali, vige, in via generale, il principio tempus regit actum - in forza del quale ciascun "atto" processuale è regolato dalla legge in vigore al momento dell'atto, e non da quella in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto di reato per cui si procede - tuttavia una deroga a tale principio è giustificata con riferimento a tutte le norme processuali o penitenziarie che incidano direttamente sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato» (esattamente in termini Corte cost., n. 260 del 2020). Inoltre, in linea con queste indicazioni, il Giudice delle Leggi ha anche affermato che è sottratta al divieto di applicazione retroattiva una disciplina che rende più gravosa 8 la posizione del condannato in materia di «meri» benefici penitenziari, come i permessi premio (v. Corte cost., n. 20 del 2022). In termini analoghi si è recentemente affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento a una norma processuale nella parte in cui non prevedeva la sua applicazione anche per i fatti commessi anteriormente alla sua promulgazione, trattandosi di disposizione regolata dal principio tempus regit actum (Sez. 1, Sentenza n. 42681 del 27/09/2023 Cc. Rv. 285394 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 45120 del 28/10/2022 Cc. Rv. 283773 - 01). Si è altresì esclusa l'applicabilità, con riferimento alle norme processuali, del principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole (Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P, Rv. 271207; Sez. 4, n. 28153 del 18/06/2015, Cassano, Rv. 264043; Sez. 6, n. 41322 del 22/09/2015, Policastri, Rv. 265013 ed altre prec. conf.) 2.3.2. Non può poi essere revocato in dubbio che la previsione di cui all'articolo 93 -bis cit. abbia natura ed effetti esclusivamente processuali. Al di là della collocazione della norma i cui effetti nel tempo sono disciplinati dall'articolo 93 -bis cit., quest'ultima disposizione, introdotta in sede di conversione del decreto legge che aveva introdotto la norma principale, preoccupandosi per l'appunto di prevenire eventuali problematiche di diritto intertemporale in relazione ad un articolo del codice di procedura penale (art. 495 ), è lo stesso oggetto della previsione, che investe la forma e le modalità di esercizio di una facoltà processuale delle parti. La disposizione in discorso recita: «La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 10 gennaio 2023.». Il suo significato è completato con riferimento al richiamato comma 4-ter dell'art. 495 cod. proc. pen. che regolamenta la rinnovazione della prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento, stabilendo che « Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.» Del resto, il ricorso nella parte in cui evidenzia la rilevanza della questione, atteso che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità avrebbe imposto di riesaminare i testi già escussi, individua chiaramente la natura processuale della norma in discorso. 2.3.3. Non può quindi ravvisarsi, nella specie, alcun profilo di illegittimità costituzionale dall'articolo 93 bis del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nella parte in cui esclude l'applicabilità del comma 4 ter dell'art. 495 cod. proc. pen. in caso di prove dichiarative raccolte antecedentemente al 1 gennaio 2023, per contrasto con l'art. 3 - l'unico in relazione al quale, del vero, è stata argomentata la questione di legittimità - o 9 comunque per violazione dei principi di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto la disciplina processuale difforme ( peraltro solo lievemente, attesi consolidati principi del diritto vivente quali compendiati nella S.U. Bajrami, Sentenza n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754 - 02-03-04) risulta applicabile non soltanto con riferimento a momenti diversi, come tipico del principio tempus regit actum, ma altresì con riguardo a situazioni diverse, posto che sino alla data indicata non era in vigore la correlata previsione di cui all'articolo 510, comma 2 bis, cod. proc. pen. che prevede la necessità di documentare la prova dichiarativa anche con mezzi di riproduzione audiovisiva. 3. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che, nel riproporre analoga doglianza sottoposta al giudice d'appello, deducendo che la sentenza di primo grado è stata emessa da un giudice persona fisica diverso rispetto a quello che aveva assunto la prova dichiarativa, contestano la violazione dell'art. 525, comma 2 bis, cod. proc. pen. e 111 Cost. in relazione al rigetto della richiesta difensiva di riesame dei testi precedentemente escussi, avanzata ai sensi dell'articolo 495, comma 4 ter, cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione. 3.1. Va rilevato che, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 93 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (art.
5-undecies d.l. n. 162/2022, introdotto in sede di conversione), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, la disposizione di cui all'art. 495, comma 4-ter, c.p.p. non si applica quando si chiede la rinnovazione dell'esame di una persona audita in data anteriore al 10 gennaio 2023. In sostanza, per le prove dichiarative raccolte in data anteriore al 1 gennaio 2023, è rimasto fermo il quadro normativo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U - , Sentenza n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami Rv. 276754 - 02-03-04), per cui l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove, sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa;
inoltre la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen.. 3.2. Nella specie, sulla base di quanto appena rilevato, il principio di immutabilità del giudice non risulta violato e men che meno lo è l'inesistente comma 2 bis dell'art. 525 cod.proc.pen.. Invero, nella sentenza impugnata è ben chiarito - e del resto non risulta affatto contestato - che la prova testimoniale di cui si discute era stata assunta in data anteriore al 1 gennaio 2023, quando ancora non vigeva alcun obbligo di videoregistrazione, per cui 10 era irragionevole ritenere che la difesa avesse un diritto alla rinnovazione dell'istruttoria in assenza di un corrispondente obbligo da parte del giudice alla videoregistrazione delle testimonianze, per cui era certamente corretta e doverosa la applicazione dell'articolo 93 bis cit. Nel caso in esame poi, come emerge dalla consultazione degli atti e in particolare dal verbale dell'udienza del 5 luglio 2023, accessibile in relazione al vizio dedotto, il difensore dell'imputato si è limitato a domandare, ai sensi dell'articolo 495 comma 4 ter cod. proc. pen., di risentire tutti i testi poiché non erano stati assunti nelle forme della videoripresa, così come prescritto dall'articolo 510 cod. proc. pen., senz'altro aggiungere o specificare circa le ragioni della richiesta di rinnovazione che, oltretutto, riguardava principalmente testi della lista della pubblica accusa e non già i propri testi, che invece non erano stati sentiti per scelta difensiva ovvero difficoltà nella citazione. Il tribunale correttamente rigettava, l'istanza atteso che i testi RE, SI e La VE erano stati esaminati nel 2022, quando la disciplina in materia di videoriprese non era ancora entrata in vigore, aggiungendo che il difensore non aveva comunque rappresentato quale fosse l'interesse all'esame dei testi. Di conseguenza è smentito in atti l'assunto che fossero state rappresentate al Tribunale le specifiche ragioni, per le quali vi era necessità di rinnovare l'esame dei testi dell'accusa e addirittura i temi di interesse su cui avrebbero dovuto essere sentiti, argomenti invece surrettiziamente inseriti nei motivi d'appello e ripresi in questa sede. 3.3. Va rimarcato a questo punto, in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite Bajrami - applicabile nel caso in esame - che, se, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen., lo strumento delle letture è pienamente fruibile per il recupero dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi a giudice diversamente composto, la condizione cui la norma subordina l'operatività di tale meccanismo di recupero, che, cioè, «l'esame non abbia luogo», si realizza non solo quando l'esame sia non più possibile per irripetibilità sopravvenuta ovvero per non essere stato richiesto dalle parti, ma anche quando, pur richiesto, non sia stato ammesso perché valutato manifestamente superfluo. Rispetto al descritto congegno, il consenso di queste alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. risulta ridimensionato. Così, per un verso, è negata al consenso rilevanza "sanante", in rapporto alla previsione di nullità assoluta di cui agli artt. 525, comma 2, e 179 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la ripetizione dell'esame sia stata chiesta ed ammessa, ma il nuovo esame, pur possibile, non sta stato assunto ed in suo luogo sia stata disposta la lettura;
per altro verso - di massimo rilievo nel caso in discorso - il consenso viene qualificato superfluo quando la ripetizione dell'esame non abbia avuto luogo, sia per la mancata richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l'ammissione, sia perché la ripetizione non sia stata ammessa, sia quando essa non sia più possibile. 1 1 Sì è altresì puntualizzato che sono legittimate a chiedere la rinnovazione delle prove dichiarative esclusivamente le parti che abbiano in precedenza inserito quei dichiaranti nella propria lista ritualmente depositata (in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale per il quale, quando una parte non fa richiesta di ammissione ovvero rinuncia al proprio teste già ammesso, le altre parti hanno diritto a procedervi solo se questo fosse inserito nella loro lista testimoniale). 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile e comunque manifestamente infondato. Nella specie si lamenta la violazione dell'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione con riguardo al capo della sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione con riferimento alla dichiarazione IVA del 2014, relativa al periodo d'imposta 2013, invece che prosciogliere il ricorrente nel merito nonostante non fosse stato acquisito alcun elemento di prova in quanto l'esame della teste principale non era stato approfondito con riguardo a siffatto periodo. Si evidenzia, in primo luogo, una macroscopica carenza di interesse, giacché l'eventuale accoglimento del ricorso, quand'anche emergesse una carenza motivazionale quale quella denunciata, trattandosi di reato ormai prescritto, non potrebbe giammai comportare la regressione del procedimento, questa Corte di legittimità - salvo il caso in cui vi sia evidenza della prova della innocenza - essendo tenuta comunque a disporre, ai sensi dell'articolo 620, comma 1, lettera a), un annullamento senza rinvio in virtù della acclarata estinzione del reato, cui il ricorrente non risulta aver rinunciato (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 52834 del 31/05/2018 Ud.Rv. 274562 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 15758 del 30/01/2020 Ud. Rv. 279272 - 01). D'altro canto il motivo appare comunque manifestamente infondato, atteso che il disposto di cui all'articolo 129, comma 2, cod.proc.pen. impone, anche in presenza di una causa di estinzione del reato, il proscioglimento nel merito soltanto quando risulti "evidente dagli atti" l'insussistenza del fatto, laddove invece lo stesso ricorrente, in termini decisamente perplessi, ha lamentato dapprima una totale carenza di prova, per poi sostenere che gli elementi posti a base della pronuncia del Tribunale - che si rammenti aveva condannato il ricorrente anche per questi più risalenti fatti - fossero comunque insufficienti a costituire prova nel giudizio penale, senza neppure allegare l'evidenza di innocenza. Tanto più che, contrariamente all'assunto difensivo, esaminato il verbale dell'udienza in cui è stata assunta la deposizione testimoniale della teste RE - allegato al ricorso - risulta che la stessa, prima che fosse invitata a rispondere in merito ai periodi successivi, aveva ampiamente deposto anche con riferimento all'annualità 2013. 5. È generico e manifestamente infondato il quarto articolato motivo. . 5.5(.........„-- 12 5.1. Deve premettersi che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, il che limita i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nei senso che, ai limiti conseguenti alla impossibilità per la Corte di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non 4 mass.; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, ryl M., non mass., Sez. 3, n. 13976 dei 12/02/2014, RG., non mass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716- 01), si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure può utilmente evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, utilizzando un'informazione inesistente nel materiale processuale o omettendo la valutazione di una prova decisiva (Sez. 3 - , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022 Ud., Rv. 283777 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27929 del 12/06/2019 Ud., Rv. 276567 - 01). 5.2. Il preteso vizio motivazionale inerente la valutazione dell'attendibilità della principale teste dell'accusa, la funzionaria dell'Agenzia delle Entrate RE, le cui dichiarazioni si assumono contraddittorie, per gli stessi motivi sviluppati nell'atto d'appello, individua del vero non già carenze motivazionali della sentenza impugnata in relazione ad asserite contraddizioni intrinseche nel propalato della teste, ignorate nei precedenti gradi di giudizio, bensì ipotetici dati contraddittori individuati in particolare nella documentazione acquisita agli atti, nello specifico (oltre alla deposizione della teste SI che ha confermato di essere una semplice cliente della società amministrata dall'imputato) alcune fatture registrate nel conto societario recanti gli stessi numeri di quelle oggetto di contestazione, che tuttavia, già nel corso dell'accertamento fiscale - come evidenziato dallo stesso ricorrente - erano state ritenute frutto di un errore (consapevole o no) e non sono pertanto contemplate nell'imputazione, che riguarda invece le fatture emesse per i medesimi considerevoli importi (per il 2014 pari a complessivi 146.887 C) dal supposto consulente Mazzocchi, elementi tutti già ampiamente considerati dai giudici di merito (si veda in particolare a pagina 5 nella sentenza impugnata), risolvendosi il motivo in una inammissibile istanza rivalutativa della prova, non consentita in questa sede e in ogni caso ampiamente esorbitante dai limiti di deducibilità del travisamento della prova (si veda Sez. 4, Sentenza n. 15556 del 12/02/2008 Ud. Rv. 239533 - 01: "In tema di ricorso per cassazione, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la 13 conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile." Nello stesso senso con specifico riguardo all'ipotesi di doppia conforme: Sez. 3 - , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022 Ud. Rv. 283777 - 01). Il ricorrente dunque, da una parte, si limita a riproporre doglianze e censure squisitamente rivalutative già puntualmente confutate dalla Corte d'appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, a tal fine esplicitamente sollecitando prospettazioni alternative del tutto congetturali, prive di elementi di conferma e illogiche, quali quella che a un commercialista, il quale oltretutto aveva cessato la propria attività da anni, fosse stato riconosciuto, per presunte attività di consulenza di cui non vi è alcun riscontro documentale, un corrispettivo in grado di assorbire un quarto del fatturato Nella società assistita, emolumento peraltro non accompagnato da coerenti effettivi esborsi (si vedano quanto ai caratteri del dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti: Sez. 3 - , Sentenza n. 5602 del 21/01/2021 Ud. Rv. 281647 - 04; nonché Sez. 5 - , Sentenza n. 22334 del 10/03/2025 Ud. Rv. 288272 - 01). Per il resto neppure individua degli specifici vizi motivazionali della sentenza impugnata limitandosi a manifestare un giudizio di non condivisione delle valutazioni operate nei gradi due di merito, frutto di un asserito travisamento dei fatti (non già della prova) e riproporre ipotesi ricostruttive anomale e inverosimili già coerentemente confutate. A ciò si aggiunga che al ricorso sono stati allegati i verbali delle deposizioni testimoniali ma non gli ulteriori documenti, peraltro solo genericamente richiamati, da cui si assume possa emergere il preteso travisamento, con macroscopica violazione del principio di autosufficienza (Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 280419 - 01). 6. Il quinto motivo è generico per aspecificità estrinseca e comunque manifestamente infondato. 6.1. Il ricorrente difatti si limita a sollecitare, anche davanti a questa Corte, la riqualificazione dei fatti nella meno grave fattispecie di cui all'articolo 10 quater del Dlgs n. 74 del 2000, sul presupposto, squisitamente fattuale e ampiamente confutato dalla Corte di merito, dell'assenza di prove della inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture, senza individuare alcuno specifico vizio motivazionale, né indicare su quali atti ed elementi si basi la pretesa difensiva. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato 14 senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (v. da ultimo: Sez. 4 - , Sentenza n. 19364 del 14/03/2024 Ud. Rv. 286468 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Ud., Rv. 277710 - 01Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473 - 01) Sez. 1, Sentenza n. 39598 del 30/09/2004 Ud., Rv. 230634 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 34270 del 03/07/2007 Cc, Rv. 236945 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013 Ud., Rv. 255568 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Ud. (dep. 13/03/2014) Rv. 259425 - 01) 6.2. Né del resto, rammentato che in ogni caso l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (da ultimo Sez. 1 - , Sentenza n. 30257 del 12/06/2025 Ud., Rv. 288566 - 01), appare configurabile alcun vizio di omessa motivazione sul punto, atteso che la Corte di appello ha specificamente preso in esame il relativo motivo, correttamente evidenziando che, in via logica, lo stesso era assorbito, con chiaro rinvio al passaggio motivazionale immediatamente precedente, in cui si rimarcava la ricorrenza di una prova granitica dell'elemento della fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni, dunque esclusa la configurabilità della fattispecie in discorso. 6.3. Va rilevato infine che, pur considerato che la Corte di Cassazione, al pari dei giudici di merito dispone del potere di assegnare al fatto una qualificazione giuridica diversa, non è ammissibile in questa sede la riqualificazione del fatto nei termini sollecitati dal ricorrente, posto che la stessa si fonda su una non consentita rivalutazione delle prove ( Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 23/02/2021 Ud.Rv. 281118 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 27905 del 03/05/2021 Ud. Rv. 281817 - 03; Sez. 2, Sentenza n. 7462 del 30/01/2018 Ud. Rv. 272091 - 01). 7. Il quinto motivo con cui deduce il vizio di motivazione relativamente alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è generico e comunque manifestamente infondato. Va rilevato in proposito che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 -bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Cc., Rv. 283044 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018 Ud., Rv. 274647 - 01). 15 Ebbene nel caso in discorso la Corte d'Appello non ha omesso di pronunciarsi ed invece ha motivatamente rigettato la richiesta difensiva essendo radicalmente esclusa la particolare tenuità dell'offesa attesa l'entità del danno arrecato all'Erario, valutazione a seguito della quale ha implicitamente ritenuto recessivi gli eventuali ulteriori elementi addotti con i motivi d'appello, peraltro neppure riproposti in questa sede. 8. Il settimo motivo relativo alla violazione di legge relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è anch'esso generico per aspecificità estrinseca. Si tratta infatti nell'evidenza di motivo, ancor prima che manifestamente infondato, del tutto scollegato alla decisione impugnata di cui non costituisce evidentemente una critica argomentata, atteso che contrariamente a quanto si assume, le circostanze attenuanti generiche sono già state riconosciute nella loro massima estensione, di un terzo, e anche la pena base individuata sulla quale è stata operata la riduzione è corrispondente al minimo edittale, più favorevole, vigente all'epoca dei fatti, antecedenti alla novella di cui al DL 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019 numero 157, che ha notevolmente inasprito la pena (Sez. 5, Sentenza n. 15897 del 09/01/2025 Cc., Rv. 288005 - 01; Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). 9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 novembre 2025.
udita la relazione svolta dal presidente Luca Ramacci;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso con le statuizioni consequenziali;
ricorso trattato senza la presenza del difensore ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. 137 del 2020; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 febbraio 2025 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vasto in data 5 luglio 2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NO ST, in relazione al reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, limitatamente all'annualità 2013, perché estinto Penale Sent. Sez. 3 Num. 41183 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BADAS SILVIA Data Udienza: 25/11/2025 per prescrizione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in un anno di reclusione. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NO ST, in qualità di legale rappresentante dalla "EURO SERVICE srl" - RI. 02384770695, al fine di evadere le imposte sui redditi e IVA, avrebbe indicato elementi passivi fittizi nelle proprie dichiarazioni per gli anni 2013 e 2014, presentate il 22 maggio 2014 (Iva anno 2013), il 24 febbraio 2015 (IVA anno 2014) e il 25 settembre 2015 (UNICO Sc 2014), avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla "EURO SERVICE srl" - P.I. 02201580699, dallo studio commercialista ZO NC e dalla "EURO SERVICE srl" - P.I. 11208431004, per un importo imponibile complessivo di euro 118.032,78 con riferimento alla dichiarazione IVA presentata nel 2014, di euro 267.557 per la dichiarazione IVA presentata nel 2015, di euro 84.950,1 con riguardo alla dichiarazione unico del 2015. 2. NO ST ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Fiorenzo Cieri, tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello indicata, articolando sette motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'articolo 525, comma 2 bis, cod. proc. pen. e 111 Cost., nonché vizio di motivazione, in relazione al rigetto della richiesta difensiva, avanzata ai sensi dell'articolo 495, comma 4 ter, cod. proc. pen., a seguito dell'avvenuto mutamento del giudice, di riesame dei testi precedentemente escussi. Si osserva che già con il primo motivo d'appello, sia alla luce del disposto dell'art. 525, comma 2 bis, cod. proc. pen., in virtù del quale alla deliberazione della sentenza deve provvedere a pena di nullità assoluta lo stesso giudice che ha partecipato al dibattimento, sia in considerazione del fatto che, quand'anche ritenuti applicabili i principi di cui alle SU Bajrami, la richiesta era meritevole di accoglimento in quanto la difesa - privata delle proprie prove testimoniali, trattandosi di testi che non era stato possibile reperire - aveva interesse e diritto a un controesame diverso e più penetrante di quelli dell'accusa, era stata censurata l'ordinanza del 5 luglio 2023, resa a seguito del mutamento del giudice persona fisica, con cui era stata rigettata l'istanza difensiva sul rilievo che le deposizioni testimoniali fossero state raccolte prima dell'entrata in vigore dell'articolo 495, comma 4, ter cit. e che fosse pertanto applicabile la disciplina previgente (circa l'applicabilità dell'articolo 525, comma 2 bis, cod. proc. pen, ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma "Cartabia" allorquando il mutamento del giudice sia intervenuto successivamente al 30 dicembre 2022, si cita SU 19 gennaio 2023 n. 33.747). Nel caso di specie la difesa ha tempestivamente formulato richiesta motivata di rinnovazione dell'istruttoria indicando sia il teste da riassumere che i temi di intere 2 2.3. Col terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. il vizio di violazione di legge in relazione all'art 129, comma 2, cod. come risulta dagli atti e dai verbali di udienza, ma la Corte d'Appello ha ignorato del tutto tale deduzione, ne consegue la violazione di legge processuale, nonché il vizio motivazionale per essersi limitata la Corte di merito a confermare la sentenza appellata senza dare conto degli specifici motivi nel confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive (si citano in tal senso Cass. Sentenza del 1 aprile 2014 n. 27.416, sentenza del 18 dicembre 2013 n. 6779, sentenza del 20 aprile 2005 n. 6221, sentenza del 20 febbraio 2004 n. 16.886). 2.2. Col secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'alt 93 -bis del D.Igs 150 del 2022 in relazione agli articoli 24, comma 2, 27, 3 e 111 Cost., agli articoli 24 e 6 CEDU, sollevata davanti alla Corte d'appello che si ripropone in questa sede. Si assume che, ingiustificatamente, a seconda del momento in cui è avvenuto l'esame testimoniale, si applicano tre regimi diversi alla problematica della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in seguito al mutamento del giudice persona fisica: se si tratta di dichiarazioni rese in data anteriore al 1 gennaio 2023, si applica, per diritto vivente, il principio fissato dalle sezioni unite Bajrami, che postula la richiesta di parte e la valutazione discrezionale del giudice;
alle dichiarazioni rese tra il 1 gennaio 2023 e il 29 giugno 2023, non sussistendo ancora l'obbligo di documentazione con mezzi di riproduzione audiovisiva, si applica il principio opposto e quindi la rinnovazione sarà pressoché automatica;
dopo il 30 giugno 2023 si applica la nuova disciplina, con necessità di rinnovazione, salva documentazione integrale dell'esame testimoniale mediante mezzi di riproduzione audiovisiva, come stabilito dall'articolo 495, comma 4 ter cod. proc. pen.. In definitiva, si trattano in maniera completamente diversa situazioni uguali violando la regola di giustizia sostanziale sottesa alla disposizione costituzionale di cui all'art. 3 Cost.; d'altro canto il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo comma 4 ter dell'articolo 495 cit, non rappresenta una ragionevole eccezione al principio dell'identità tra giudice avanti al quale è assunta la prova e giudice che decide - quale affermato anche da Corte cost n. 132 del 20 maggio 2019 - giustificata dall'esigenza di salvaguardare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia penale, apparendo piuttosto volto a salvaguardare la generica necessità di consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma, come recita la premessa del D.L. 31/10/2022 n. 162. La questione posta appare infine rilevante nel presente giudizio, atteso che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma avrebbe imposto al primo giudice di riesaminare i testi già escussi. 3 pen., e correlato vizio di motivazione, mancante o meramente apparente, con riguardo all'annualità 2013. Si lamenta in particolare l'erroneità della decisione nella parte in cui, con riferimento al periodo in discorso, la Corte di merito ha ritenuto prevalente la causa estintiva sulla assoluzione nel merito, nonostante non fosse stato acquisito alcun elemento di prova, come risulta dall'esame della teste RI IS RE (si veda il verbale dell'udienza del 26 maggio 2022 a pag. 6), cui il primo giudice, sull'erroneo presupposto che si trattasse di fatti già prescritti, ha impedito venissero poste domande con riferimento a siffatta annualità; vuoto probatorio non colmabile dal richiamo alle generiche dichiarazioni della stessa teste circa il fatto che l'imputato non avesse fornito giustificazione sulle fatture oggetto di contestazione relative al 2013 e che non fosse stato fornito alcun dettaglio sulle rimanenze del materiale ferroso, dati questi ultimi complessivamente insufficienti a costituire prova nel giudizio penale. 2.4. Col quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'erronea valutazione della prova e il travisamento delle dichiarazioni dei testimoni RE RI IS e SI AR, rispettivamente esaminate alle udienze del 26 maggio e del 13 settembre 2022. In specie, quanto al vizio intratestuale, la Corte di merito (e ancor prima il tribunale), pur premesso che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non costituiscono di per sé sole fonte di prova, ha ritenuto fittizie e inesistenti tutte le operazioni portate nelle singole fatture, dunque ha tratto la prova dagli elementi indiziari emersi dall'accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle Entrate;
con evidente travisamento dei fatti, considerato che il quadro complessivo deponeva per l'assoluta assenza e contraddittorietà degli elementi d'accusa. In ordine al vizio extratestuale, dalla lettura delle deposizioni rese delle testi RE, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, e SI, non si trae, come detto in relazione al precedente motivo, alcuna prova con riguardo ai fatti del 2013; mentre per l'annualità 2014, il Tribunale prima e la Corte poi: non hanno rilevato la contraddizione fra dichiarazioni della teste RE, che ha rammentato come la verifica era stata originata dalle fatture n. 127, 145 e 193 del 2014 aventi ad oggetto acquisti di beni da parte della ditta Delizia di AR SI (che ha confermato di essere solo una cliente della Euro service) e la documentazione acquisita da cui emerge, in specie dal conto societario 6/10/501, che con gli stessi numeri erano registrate tre fatture emesse dal commercialista Giancarlo Mazzocchi per i medesimi importi, circostanza riscontrata anche dalla produzione delle fotocopie di 27 cambiali intestate a quest'ultimo per complessivi 150.624,75 €, emesse nell'anno 2012, con scadenze varie nell'anno 2013 (vedi pag. 4 della sentenza); non hanno considerato che la teste RE si era limitata ad affermare che le predette cambiali non potevano essere ascritte con certezza alle fatture emesse per le 4 prestazioni del Mazzocchi, un consulente fraudolento già conosciuto dalla Guardia di finanza, ma la spesa per il consulente poteva anche rappresentare un costo pluriennale, e aveva altresì riferito esservi confusione fra le fatture e nelle registrazioni della società, aggravata anche dalla circostanza che il nuovo commercialista avesse iniziato a occuparsi della contabilità solo successivamente all'anno oggetto di accertamento, oltre che dal mancato reperimento del precedente collaboratore. In definitiva la teste aveva dato per scontata l'avvenuta prestazione di tale attività di consulenza da parte del Mazzocchi, non esclusa, di per sé, dalla circostanza che avesse cessato la partita IVA nel 2009, tanto più considerato che l'oggetto delle consulenze era puntualmente indicato nelle fatture, così come non può dirsi incongrua la previsione di un costo pluriennale di circa 146.000 C per attività di consulenza da parte di una società in salute che aveva un giro d'affari di 650.000 C. Alla luce di tali elementi l'accusa avrebbe dovuto e potuto svolgere indagini per dimostrare l'inesistenza dell'attività fatturata. Allo stesso modo appaiono censurabili le valutazioni che hanno portato la Corte a ritenere comprovata la falsità delle fatture emesse dalla società EUROSERVICE srl P.I. 11208431004 e "EURO SERVICE srl" - P.I. 02201580699, risultando parimenti plausibili le ipotesi alternative proposte dalla difesa e pretermesse dalla Corte, pervenuta ad una sentenza di condanna sulla base di mere e presunzioni e congetture. Si espone in tal senso che: per quanto riguarda la società EUROSERVICE srl P.I. 11208431004, (1) la società verificata (EUROSERVICE srl. P.I. 02384770695) non aveva alcun onere di dimostrare dove fosse la sede operativa della società emittente le fatture, (2) i verificatori non avevano riscontrato la corrispondenza delle sedi al momento del loro accesso presso la verificata, (3) la circostanza che la società emittente non avesse presentato dichiarazioni e impiegato personale dipendente nell'annualità 2014 non era incompatibile con la effettività delle prestazioni oggetto di fattura, essendo ben possibile che avesse assunto personale in nero e che le due società avevano effettivamente sottoscritto un contratto nel 2013, (4) nessun accertamento era stato svolto presso i destinatari delle prestazioni per verificarne l'effettività; per quanto riguarda la società "EURO SERVICE srl" - P.I. 02201580699, (1) la riduzione del saldo negativo del conto (da 144.000 a 127.000 C) è pienamente compatibile con l'importo incassato con le fatture oggetto di contestazione, pari a 17.999 C, (2) risultano comunque contabilizzati acconti in contanti da 1.000 C ciascuno, pienamente legittimi in relazione all'entità del loro importo e facilmente riconducibili alle fatture in discorso trattandosi degli unici movimenti sul conto della fornitrice. Si è osservato infine che l'irregolarità contabile, come la genericità dell'oggetto della prestazione indicata in fattura, non può assurgere a prova penale in danno dell'imputato e che, con specifico riguardo all'elemento soggettivo, la Corte non ba- 5 considerato: che l'imputato era presidente del consiglio di amministrazione di una società con volume d'affari pari a 650.000 C annui, che si occupava regolarmente di manutenzione di impianti industriali presso grosse aziende;
che la contabilità era seguita da dipendenti a ciò designati e l'amministrazione era organizzata con un consiglio di amministrazione al cui interno erano ripartiti anche compiti e deleghe, che non vi è prova il Sisti abbia avuto piena conoscenza dell'insussistenza delle operazioni passive oggetto di contestazione (si cita Cass, sesz. 3, sentenza n. 38.717 dal 30 Marzo 2016). 2.5. Col quinto motivo si denuncia violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione nella fattispecie dell'articolo 10 quater del Dlgs n. 74 del 2000. Si deduce che la Corte ha omesso di valutare la possibile derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all'articolo 10 quater del Dlgs n. 74 del 2000, oggetto di specifica richiesta difensiva, essendosi limitata ad affermare laconicamente che il motivo era assorbito (pag. 6), laddove invece ben si sarebbe potuto ritenere, attesa l'assenza di prove dalla inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture, che fossero stati utilizzati in compensazione crediti non spettanti in ragione delle irregolarità e della incompletezza dei documenti contabili. Si insiste sulla deducibilità del motivo davanti alla Corte di legittimità in quanto emergerebbe dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati (si citano S.U. 21 giugno 2000 n. 16; Cass. sentenza del 22 maggio 2020, n. 9487). 2.6. Col sesto motivo denuncia il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Lamenta la carenza, che si risolve in una motivazione solo apparente, della risposta offerta al motivo d'appello con cui è stato sollecitato il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 -bis cod. pen., la Corte di merito essendosi limitata ad affermare l'inapplicabilità della norma attesa l'entità del danno arrecato all'Erario, senza esporre alcun iter argomentativo. 2.7. Col settimo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli articoli 62 -bis, 132 e 133 cod.pen, e il correlato vizio di motivazione, contraddittoria, illogica e comunque solo apparente. In sintesi: le attenuanti generiche sono state riconosciute solo parzialmente, mentre ai fini della determinazione della conseguente riduzione necessita una motivazione specifica con riferimento ai criteri di cui agli articoli 132 e 133 cod. pen., non essendo sufficiente una riduzione solo matematica (si cita. Sez. 6, n. 49417 del 2021: Se del caso verificare); 6 non sono stati minimamente considerati elementi, quali l'incensuratezza, il tenore collaborativo e l'entità del danno erariale, che avrebbero potuto giustificare un trattamento più mite, vicino al minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivi infondati, generici e non consentiti. Si rileva preliminarmente che il ricorrente nell'argomentare il primo, il quarto e il quinto motivo cita svariate sentenze di questa Corte di legittimità, perfino delle S.U. (SU 19 gennaio 2023 n. 33.747), le quali non corrispondono in alcun modo al contenuto alle stesse attribuito, in alcuni casi - come per le citate SU - trattandosi non già di sentenze ma di semplici ordinanze della sezione settima, peraltro riguardanti altre materie;
analogamente, nel primo motivo di ricorso, si lamenta ripetutamente la violazione di legge in relazione al comma 2 bis dell'articolo 525, cod. proc. pen., sul quale si assume essersi espresse le Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza inesistente, comma parimenti frutto di immaginazione. 2. Il secondo motivo di ricorso, che la logica impone di trattare prioritariamente, col quale si denunciano vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare la deduzione difensiva in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 è, inammissibile, mentre è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale quale riproposta. 2.1. Quanto al dedotto vizio di motivazione, deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (ex multis, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 05). Va altresì richiamato il principio giurisprudenziale - affermato dalle sezioni civili di questa Corte, ma valido anche nel settore penale - secondo cui la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, giacché la relativa questione è deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio, ove rilevante ai fini della decisione (ex multis, Cass. civ., Sez. L, n. 8777 del 10/04/2018, Rv. 648385; Cass. civ., Sez. 5, n. 1311 del 19/01/2018, Rv. 646917). 7 Dunque, la questione di legittimità costituzionale - essendo questione di puro diritto rilevabile d'ufficio e proponibile in qualunque stato e grado di qualunque tipo di procedimento giurisdizionale - può essere proposta per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, con la conseguenza che il suo mancato esame da parte del giudice di merito davanti al quale sia proposta non può costituire oggetto di ricorso per cassazione per omessa motivazione e non può, dunque, avere come effetto l'annullamento con rinvio della pronuncia di merito impugnata. 2.2. Oltretutto, nel caso in discorso, l'asserito vizio di omessa motivazione è smentito in atti, considerato che a pagina 4 della sentenza impugnata la Corte d'appello ha esplicitamente considerato la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'articolo 93 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 per contrasto con l'articolo 3 Cost., evidenziando l'irragionevolezza nella prospettazione difensiva. 2.3. Procedendo all'esame della questione - avente ad oggetto la legittimità costituzionale dell'ad 93 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nella parte in cui esclude l'applicabilità del comma 4 ter dell'art. 495 cod. proc. pen. in caso di dichiarazioni raccolte anteriormente al 1 gennaio 2023, per violazione degli art. 3, 24, comma 2, 27 e 111 Cost., 24 e 6 CEDU - deve rilevarsi che la stessa è manifestamente infondata poiché ha ad oggetto una disposizione ad effetti tipicamente processuali, come tale applicabile secondo il principio tempus regit actum. 2.3.1. Va innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, in materia di successione di leggi processuali, pure se inerenti al settore penale, vige il principio tempus regit actum, salvo il caso di disposizioni incidenti sul diritto penale sostanziale o sulla natura della pena. Anche le più recenti decisioni, infatti, hanno ribadito che per le norme processuali penali, in linea generale, «trova applicazione, di per sé, in quanto regola del processo, il [.. ] canone del tempus regit actum» (così ad esempio, Corte cost., n. 149 de 2021, la quale ha individuato l'eccezione, con conseguente operatività del divieto di retroattività, in relazione ad una disciplina processuale idonea ad allungare la durata del termine di prescrizione, e, quindi, ad incidere in malam partem su un istituto di diritto penale sostanziale). Hanno anzi espressamente indicato anche quali sono le deroghe all'applicazione dell'indicato principio, precisando che, «[s]e, in materia di successione di leggi processuali, vige, in via generale, il principio tempus regit actum - in forza del quale ciascun "atto" processuale è regolato dalla legge in vigore al momento dell'atto, e non da quella in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto di reato per cui si procede - tuttavia una deroga a tale principio è giustificata con riferimento a tutte le norme processuali o penitenziarie che incidano direttamente sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato» (esattamente in termini Corte cost., n. 260 del 2020). Inoltre, in linea con queste indicazioni, il Giudice delle Leggi ha anche affermato che è sottratta al divieto di applicazione retroattiva una disciplina che rende più gravosa 8 la posizione del condannato in materia di «meri» benefici penitenziari, come i permessi premio (v. Corte cost., n. 20 del 2022). In termini analoghi si è recentemente affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento a una norma processuale nella parte in cui non prevedeva la sua applicazione anche per i fatti commessi anteriormente alla sua promulgazione, trattandosi di disposizione regolata dal principio tempus regit actum (Sez. 1, Sentenza n. 42681 del 27/09/2023 Cc. Rv. 285394 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 45120 del 28/10/2022 Cc. Rv. 283773 - 01). Si è altresì esclusa l'applicabilità, con riferimento alle norme processuali, del principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole (Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P, Rv. 271207; Sez. 4, n. 28153 del 18/06/2015, Cassano, Rv. 264043; Sez. 6, n. 41322 del 22/09/2015, Policastri, Rv. 265013 ed altre prec. conf.) 2.3.2. Non può poi essere revocato in dubbio che la previsione di cui all'articolo 93 -bis cit. abbia natura ed effetti esclusivamente processuali. Al di là della collocazione della norma i cui effetti nel tempo sono disciplinati dall'articolo 93 -bis cit., quest'ultima disposizione, introdotta in sede di conversione del decreto legge che aveva introdotto la norma principale, preoccupandosi per l'appunto di prevenire eventuali problematiche di diritto intertemporale in relazione ad un articolo del codice di procedura penale (art. 495 ), è lo stesso oggetto della previsione, che investe la forma e le modalità di esercizio di una facoltà processuale delle parti. La disposizione in discorso recita: «La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 10 gennaio 2023.». Il suo significato è completato con riferimento al richiamato comma 4-ter dell'art. 495 cod. proc. pen. che regolamenta la rinnovazione della prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento, stabilendo che « Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.» Del resto, il ricorso nella parte in cui evidenzia la rilevanza della questione, atteso che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità avrebbe imposto di riesaminare i testi già escussi, individua chiaramente la natura processuale della norma in discorso. 2.3.3. Non può quindi ravvisarsi, nella specie, alcun profilo di illegittimità costituzionale dall'articolo 93 bis del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nella parte in cui esclude l'applicabilità del comma 4 ter dell'art. 495 cod. proc. pen. in caso di prove dichiarative raccolte antecedentemente al 1 gennaio 2023, per contrasto con l'art. 3 - l'unico in relazione al quale, del vero, è stata argomentata la questione di legittimità - o 9 comunque per violazione dei principi di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto la disciplina processuale difforme ( peraltro solo lievemente, attesi consolidati principi del diritto vivente quali compendiati nella S.U. Bajrami, Sentenza n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754 - 02-03-04) risulta applicabile non soltanto con riferimento a momenti diversi, come tipico del principio tempus regit actum, ma altresì con riguardo a situazioni diverse, posto che sino alla data indicata non era in vigore la correlata previsione di cui all'articolo 510, comma 2 bis, cod. proc. pen. che prevede la necessità di documentare la prova dichiarativa anche con mezzi di riproduzione audiovisiva. 3. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che, nel riproporre analoga doglianza sottoposta al giudice d'appello, deducendo che la sentenza di primo grado è stata emessa da un giudice persona fisica diverso rispetto a quello che aveva assunto la prova dichiarativa, contestano la violazione dell'art. 525, comma 2 bis, cod. proc. pen. e 111 Cost. in relazione al rigetto della richiesta difensiva di riesame dei testi precedentemente escussi, avanzata ai sensi dell'articolo 495, comma 4 ter, cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione. 3.1. Va rilevato che, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 93 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (art.
5-undecies d.l. n. 162/2022, introdotto in sede di conversione), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, la disposizione di cui all'art. 495, comma 4-ter, c.p.p. non si applica quando si chiede la rinnovazione dell'esame di una persona audita in data anteriore al 10 gennaio 2023. In sostanza, per le prove dichiarative raccolte in data anteriore al 1 gennaio 2023, è rimasto fermo il quadro normativo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U - , Sentenza n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami Rv. 276754 - 02-03-04), per cui l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove, sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa;
inoltre la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen.. 3.2. Nella specie, sulla base di quanto appena rilevato, il principio di immutabilità del giudice non risulta violato e men che meno lo è l'inesistente comma 2 bis dell'art. 525 cod.proc.pen.. Invero, nella sentenza impugnata è ben chiarito - e del resto non risulta affatto contestato - che la prova testimoniale di cui si discute era stata assunta in data anteriore al 1 gennaio 2023, quando ancora non vigeva alcun obbligo di videoregistrazione, per cui 10 era irragionevole ritenere che la difesa avesse un diritto alla rinnovazione dell'istruttoria in assenza di un corrispondente obbligo da parte del giudice alla videoregistrazione delle testimonianze, per cui era certamente corretta e doverosa la applicazione dell'articolo 93 bis cit. Nel caso in esame poi, come emerge dalla consultazione degli atti e in particolare dal verbale dell'udienza del 5 luglio 2023, accessibile in relazione al vizio dedotto, il difensore dell'imputato si è limitato a domandare, ai sensi dell'articolo 495 comma 4 ter cod. proc. pen., di risentire tutti i testi poiché non erano stati assunti nelle forme della videoripresa, così come prescritto dall'articolo 510 cod. proc. pen., senz'altro aggiungere o specificare circa le ragioni della richiesta di rinnovazione che, oltretutto, riguardava principalmente testi della lista della pubblica accusa e non già i propri testi, che invece non erano stati sentiti per scelta difensiva ovvero difficoltà nella citazione. Il tribunale correttamente rigettava, l'istanza atteso che i testi RE, SI e La VE erano stati esaminati nel 2022, quando la disciplina in materia di videoriprese non era ancora entrata in vigore, aggiungendo che il difensore non aveva comunque rappresentato quale fosse l'interesse all'esame dei testi. Di conseguenza è smentito in atti l'assunto che fossero state rappresentate al Tribunale le specifiche ragioni, per le quali vi era necessità di rinnovare l'esame dei testi dell'accusa e addirittura i temi di interesse su cui avrebbero dovuto essere sentiti, argomenti invece surrettiziamente inseriti nei motivi d'appello e ripresi in questa sede. 3.3. Va rimarcato a questo punto, in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite Bajrami - applicabile nel caso in esame - che, se, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen., lo strumento delle letture è pienamente fruibile per il recupero dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi a giudice diversamente composto, la condizione cui la norma subordina l'operatività di tale meccanismo di recupero, che, cioè, «l'esame non abbia luogo», si realizza non solo quando l'esame sia non più possibile per irripetibilità sopravvenuta ovvero per non essere stato richiesto dalle parti, ma anche quando, pur richiesto, non sia stato ammesso perché valutato manifestamente superfluo. Rispetto al descritto congegno, il consenso di queste alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. risulta ridimensionato. Così, per un verso, è negata al consenso rilevanza "sanante", in rapporto alla previsione di nullità assoluta di cui agli artt. 525, comma 2, e 179 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la ripetizione dell'esame sia stata chiesta ed ammessa, ma il nuovo esame, pur possibile, non sta stato assunto ed in suo luogo sia stata disposta la lettura;
per altro verso - di massimo rilievo nel caso in discorso - il consenso viene qualificato superfluo quando la ripetizione dell'esame non abbia avuto luogo, sia per la mancata richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l'ammissione, sia perché la ripetizione non sia stata ammessa, sia quando essa non sia più possibile. 1 1 Sì è altresì puntualizzato che sono legittimate a chiedere la rinnovazione delle prove dichiarative esclusivamente le parti che abbiano in precedenza inserito quei dichiaranti nella propria lista ritualmente depositata (in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale per il quale, quando una parte non fa richiesta di ammissione ovvero rinuncia al proprio teste già ammesso, le altre parti hanno diritto a procedervi solo se questo fosse inserito nella loro lista testimoniale). 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile e comunque manifestamente infondato. Nella specie si lamenta la violazione dell'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione con riguardo al capo della sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione con riferimento alla dichiarazione IVA del 2014, relativa al periodo d'imposta 2013, invece che prosciogliere il ricorrente nel merito nonostante non fosse stato acquisito alcun elemento di prova in quanto l'esame della teste principale non era stato approfondito con riguardo a siffatto periodo. Si evidenzia, in primo luogo, una macroscopica carenza di interesse, giacché l'eventuale accoglimento del ricorso, quand'anche emergesse una carenza motivazionale quale quella denunciata, trattandosi di reato ormai prescritto, non potrebbe giammai comportare la regressione del procedimento, questa Corte di legittimità - salvo il caso in cui vi sia evidenza della prova della innocenza - essendo tenuta comunque a disporre, ai sensi dell'articolo 620, comma 1, lettera a), un annullamento senza rinvio in virtù della acclarata estinzione del reato, cui il ricorrente non risulta aver rinunciato (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 52834 del 31/05/2018 Ud.Rv. 274562 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 15758 del 30/01/2020 Ud. Rv. 279272 - 01). D'altro canto il motivo appare comunque manifestamente infondato, atteso che il disposto di cui all'articolo 129, comma 2, cod.proc.pen. impone, anche in presenza di una causa di estinzione del reato, il proscioglimento nel merito soltanto quando risulti "evidente dagli atti" l'insussistenza del fatto, laddove invece lo stesso ricorrente, in termini decisamente perplessi, ha lamentato dapprima una totale carenza di prova, per poi sostenere che gli elementi posti a base della pronuncia del Tribunale - che si rammenti aveva condannato il ricorrente anche per questi più risalenti fatti - fossero comunque insufficienti a costituire prova nel giudizio penale, senza neppure allegare l'evidenza di innocenza. Tanto più che, contrariamente all'assunto difensivo, esaminato il verbale dell'udienza in cui è stata assunta la deposizione testimoniale della teste RE - allegato al ricorso - risulta che la stessa, prima che fosse invitata a rispondere in merito ai periodi successivi, aveva ampiamente deposto anche con riferimento all'annualità 2013. 5. È generico e manifestamente infondato il quarto articolato motivo. . 5.5(.........„-- 12 5.1. Deve premettersi che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, il che limita i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nei senso che, ai limiti conseguenti alla impossibilità per la Corte di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non 4 mass.; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, ryl M., non mass., Sez. 3, n. 13976 dei 12/02/2014, RG., non mass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716- 01), si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure può utilmente evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, utilizzando un'informazione inesistente nel materiale processuale o omettendo la valutazione di una prova decisiva (Sez. 3 - , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022 Ud., Rv. 283777 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27929 del 12/06/2019 Ud., Rv. 276567 - 01). 5.2. Il preteso vizio motivazionale inerente la valutazione dell'attendibilità della principale teste dell'accusa, la funzionaria dell'Agenzia delle Entrate RE, le cui dichiarazioni si assumono contraddittorie, per gli stessi motivi sviluppati nell'atto d'appello, individua del vero non già carenze motivazionali della sentenza impugnata in relazione ad asserite contraddizioni intrinseche nel propalato della teste, ignorate nei precedenti gradi di giudizio, bensì ipotetici dati contraddittori individuati in particolare nella documentazione acquisita agli atti, nello specifico (oltre alla deposizione della teste SI che ha confermato di essere una semplice cliente della società amministrata dall'imputato) alcune fatture registrate nel conto societario recanti gli stessi numeri di quelle oggetto di contestazione, che tuttavia, già nel corso dell'accertamento fiscale - come evidenziato dallo stesso ricorrente - erano state ritenute frutto di un errore (consapevole o no) e non sono pertanto contemplate nell'imputazione, che riguarda invece le fatture emesse per i medesimi considerevoli importi (per il 2014 pari a complessivi 146.887 C) dal supposto consulente Mazzocchi, elementi tutti già ampiamente considerati dai giudici di merito (si veda in particolare a pagina 5 nella sentenza impugnata), risolvendosi il motivo in una inammissibile istanza rivalutativa della prova, non consentita in questa sede e in ogni caso ampiamente esorbitante dai limiti di deducibilità del travisamento della prova (si veda Sez. 4, Sentenza n. 15556 del 12/02/2008 Ud. Rv. 239533 - 01: "In tema di ricorso per cassazione, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la 13 conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile." Nello stesso senso con specifico riguardo all'ipotesi di doppia conforme: Sez. 3 - , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022 Ud. Rv. 283777 - 01). Il ricorrente dunque, da una parte, si limita a riproporre doglianze e censure squisitamente rivalutative già puntualmente confutate dalla Corte d'appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, a tal fine esplicitamente sollecitando prospettazioni alternative del tutto congetturali, prive di elementi di conferma e illogiche, quali quella che a un commercialista, il quale oltretutto aveva cessato la propria attività da anni, fosse stato riconosciuto, per presunte attività di consulenza di cui non vi è alcun riscontro documentale, un corrispettivo in grado di assorbire un quarto del fatturato Nella società assistita, emolumento peraltro non accompagnato da coerenti effettivi esborsi (si vedano quanto ai caratteri del dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti: Sez. 3 - , Sentenza n. 5602 del 21/01/2021 Ud. Rv. 281647 - 04; nonché Sez. 5 - , Sentenza n. 22334 del 10/03/2025 Ud. Rv. 288272 - 01). Per il resto neppure individua degli specifici vizi motivazionali della sentenza impugnata limitandosi a manifestare un giudizio di non condivisione delle valutazioni operate nei gradi due di merito, frutto di un asserito travisamento dei fatti (non già della prova) e riproporre ipotesi ricostruttive anomale e inverosimili già coerentemente confutate. A ciò si aggiunga che al ricorso sono stati allegati i verbali delle deposizioni testimoniali ma non gli ulteriori documenti, peraltro solo genericamente richiamati, da cui si assume possa emergere il preteso travisamento, con macroscopica violazione del principio di autosufficienza (Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 280419 - 01). 6. Il quinto motivo è generico per aspecificità estrinseca e comunque manifestamente infondato. 6.1. Il ricorrente difatti si limita a sollecitare, anche davanti a questa Corte, la riqualificazione dei fatti nella meno grave fattispecie di cui all'articolo 10 quater del Dlgs n. 74 del 2000, sul presupposto, squisitamente fattuale e ampiamente confutato dalla Corte di merito, dell'assenza di prove della inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture, senza individuare alcuno specifico vizio motivazionale, né indicare su quali atti ed elementi si basi la pretesa difensiva. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato 14 senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (v. da ultimo: Sez. 4 - , Sentenza n. 19364 del 14/03/2024 Ud. Rv. 286468 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Ud., Rv. 277710 - 01Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473 - 01) Sez. 1, Sentenza n. 39598 del 30/09/2004 Ud., Rv. 230634 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 34270 del 03/07/2007 Cc, Rv. 236945 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013 Ud., Rv. 255568 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Ud. (dep. 13/03/2014) Rv. 259425 - 01) 6.2. Né del resto, rammentato che in ogni caso l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (da ultimo Sez. 1 - , Sentenza n. 30257 del 12/06/2025 Ud., Rv. 288566 - 01), appare configurabile alcun vizio di omessa motivazione sul punto, atteso che la Corte di appello ha specificamente preso in esame il relativo motivo, correttamente evidenziando che, in via logica, lo stesso era assorbito, con chiaro rinvio al passaggio motivazionale immediatamente precedente, in cui si rimarcava la ricorrenza di una prova granitica dell'elemento della fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni, dunque esclusa la configurabilità della fattispecie in discorso. 6.3. Va rilevato infine che, pur considerato che la Corte di Cassazione, al pari dei giudici di merito dispone del potere di assegnare al fatto una qualificazione giuridica diversa, non è ammissibile in questa sede la riqualificazione del fatto nei termini sollecitati dal ricorrente, posto che la stessa si fonda su una non consentita rivalutazione delle prove ( Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 23/02/2021 Ud.Rv. 281118 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 27905 del 03/05/2021 Ud. Rv. 281817 - 03; Sez. 2, Sentenza n. 7462 del 30/01/2018 Ud. Rv. 272091 - 01). 7. Il quinto motivo con cui deduce il vizio di motivazione relativamente alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è generico e comunque manifestamente infondato. Va rilevato in proposito che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 -bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Cc., Rv. 283044 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018 Ud., Rv. 274647 - 01). 15 Ebbene nel caso in discorso la Corte d'Appello non ha omesso di pronunciarsi ed invece ha motivatamente rigettato la richiesta difensiva essendo radicalmente esclusa la particolare tenuità dell'offesa attesa l'entità del danno arrecato all'Erario, valutazione a seguito della quale ha implicitamente ritenuto recessivi gli eventuali ulteriori elementi addotti con i motivi d'appello, peraltro neppure riproposti in questa sede. 8. Il settimo motivo relativo alla violazione di legge relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è anch'esso generico per aspecificità estrinseca. Si tratta infatti nell'evidenza di motivo, ancor prima che manifestamente infondato, del tutto scollegato alla decisione impugnata di cui non costituisce evidentemente una critica argomentata, atteso che contrariamente a quanto si assume, le circostanze attenuanti generiche sono già state riconosciute nella loro massima estensione, di un terzo, e anche la pena base individuata sulla quale è stata operata la riduzione è corrispondente al minimo edittale, più favorevole, vigente all'epoca dei fatti, antecedenti alla novella di cui al DL 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019 numero 157, che ha notevolmente inasprito la pena (Sez. 5, Sentenza n. 15897 del 09/01/2025 Cc., Rv. 288005 - 01; Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). 9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 novembre 2025.