Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41183
CASS
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Estinzione del reato per prescrizione

    La Corte di Appello ha dichiarato la non procedibilità per prescrizione per l'annualità 2013.

  • Accolto
    Concessione delle attenuanti generiche

    La Corte di Appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche.

  • Accolto
    Ricalcolo della pena

    La Corte di Appello ha rideterminato la pena in un anno di reclusione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di immutabilità del giudice e diritto alla rinnovazione dell'istruttoria

    La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo, ritenendo che la prova testimoniale fosse stata assunta in data anteriore al 1 gennaio 2023, quando non vigeva l'obbligo di videoregistrazione, e che pertanto fosse applicabile la disciplina previgente, secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e richiede la specifica indicazione delle ragioni di interesse. Inoltre, il difensore non aveva specificato le ragioni della richiesta di rinnovazione o i temi di interesse.

  • Inammissibile
    Omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto la questione di legittimità costituzionale, essendo di puro diritto, può essere proposta per la prima volta in Cassazione e il suo mancato esame da parte del giudice di merito non costituisce vizio di omessa motivazione. Inoltre, la Corte d'Appello aveva esaminato la questione, ritenendola infondata.

  • Rigettato
    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

    La Corte di Cassazione ha ritenuto la questione manifestamente infondata, affermando che le norme processuali si applicano secondo il principio tempus regit actum e che la disposizione in esame ha natura esclusivamente processuale, non incidendo sul diritto penale sostanziale o sulla pena. La disciplina differenziata è giustificata dalla diversa vigenza temporale delle norme e dalla mancanza dell'obbligo di videoregistrazione prima del 1 gennaio 2023.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione con riguardo all'annualità 2013

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse, dato che l'eventuale accoglimento non avrebbe comportato la regressione del procedimento per il reato prescritto. Inoltre, il motivo è manifestamente infondato poiché l'art. 129, comma 2, c.p.p. impone il proscioglimento nel merito solo se l'insussistenza del fatto è 'evidente dagli atti', cosa non dimostrata dal ricorrente. La teste RE aveva comunque deposto anche con riferimento all'annualità 2013.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per erronea valutazione della prova e travisamento dei fatti

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, sottolineando che in presenza di una doppia conforme statuizione di responsabilità, i poteri di valutazione della Corte sono limitati. Il motivo si risolve in una inammissibile istanza rivalutativa della prova, non consentita in Cassazione. Le contestazioni relative alle fatture e alle cambiali erano già state ampiamente considerate dai giudici di merito. Il ricorrente non ha dimostrato il travisamento della prova secondo i canoni giurisprudenziali e ha violato il principio di autosufficienza del ricorso non allegando la documentazione a supporto delle proprie tesi.

  • Rigettato
    Omessa riqualificazione del fatto

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo generico per aspecificità e manifestamente infondato. La riqualificazione del fatto si fonda su una rivalutazione delle prove, non consentita in Cassazione. La Corte d'Appello ha ritenuto il motivo assorbito in quanto sussisteva una prova granitica dell'elemento della fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi, escludendo la configurabilità della fattispecie invocata.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha motivatamente rigettato la richiesta, escludendo la particolare tenuità dell'offesa data l'entità del danno arrecato all'Erario, ritenendo recessivi gli ulteriori elementi addotti.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle attenuanti generiche

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo generico per aspecificità estrinseca e scollegato dalla decisione impugnata. Le attenuanti generiche sono state riconosciute nella loro massima estensione (un terzo) e la pena base è stata individuata al minimo edittale vigente all'epoca dei fatti. La Corte ha implicitamente ritenuto recessivi gli ulteriori elementi addotti, data la pena già favorevolmente determinata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41183
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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