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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 15/09/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1318/2025, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Spitaleri Antonio Domenico e Casella Sandra;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/02/2025 contestato il Parte_1 provvedimento di accertamento dell'indebito sulla pensione INVCIV 001778667 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la prescrizione e/o decadenza della pretesa contributiva dell' di Catania, di cui all'impugnato avviso di accertamento;
CP_1
- In via subordinata, accertare e dichiarare la irripetibilità delle somme richieste;
1 - In ogni caso, con la richiesta di condanna dell'ente impositore-riscossore alla restituzione di quanto in denegata ipotesi esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge;
- In ogni caso, con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, co. 1, c.p.c., nei confronti degli scriventi difensori, in qualità di procuratori antistatari”.
Con memoria del 30.7.2023 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_1 provveduto ad annullare l'indebito, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e compensarsi le spese di lite.
Con note scritte del 12.9.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e della cessata materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di CP_1 lite.
L'udienza del 26.5.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento in autotutela dell'indebito da parte di . CP_1
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'eliminazione della posizione debitoria imputata a parte ricorrente induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio, pur se successivamente all'introduzione del ricorso. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in CP_1
2 dispositivo, tenuto quindi conto del valore dell'indebito oggetto di causa, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a
€ 5.200,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatarii.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1318/2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_1 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 443,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 16/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 15/09/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1318/2025, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Spitaleri Antonio Domenico e Casella Sandra;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/02/2025 contestato il Parte_1 provvedimento di accertamento dell'indebito sulla pensione INVCIV 001778667 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la prescrizione e/o decadenza della pretesa contributiva dell' di Catania, di cui all'impugnato avviso di accertamento;
CP_1
- In via subordinata, accertare e dichiarare la irripetibilità delle somme richieste;
1 - In ogni caso, con la richiesta di condanna dell'ente impositore-riscossore alla restituzione di quanto in denegata ipotesi esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge;
- In ogni caso, con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, co. 1, c.p.c., nei confronti degli scriventi difensori, in qualità di procuratori antistatari”.
Con memoria del 30.7.2023 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_1 provveduto ad annullare l'indebito, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e compensarsi le spese di lite.
Con note scritte del 12.9.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e della cessata materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di CP_1 lite.
L'udienza del 26.5.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento in autotutela dell'indebito da parte di . CP_1
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'eliminazione della posizione debitoria imputata a parte ricorrente induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio, pur se successivamente all'introduzione del ricorso. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in CP_1
2 dispositivo, tenuto quindi conto del valore dell'indebito oggetto di causa, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a
€ 5.200,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatarii.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1318/2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_1 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 443,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 16/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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