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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
n.r.g. 1358 / 2024
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
Ex art. 420 c.p.c.
All'udienza del 23/05/2025 davanti al Giudice Dr. Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 1358 /2024 e compaiono:
Per avv. PISANI CINZIA in sost. avv. Parte_1
BAGNATO ANTONIO;
Per nessuno compare;
Controparte_1
è presente la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. BEATRICE TONINI.
Il Giudice, dato atto della regolarità della notifica, dichiara la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
IL GIUDICE
RITENUTA la causa matura per la decisione;
INVITA alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale.
PER l'avv. PISANI precisa le conclusioni Parte_1 come da ricorso.
Terminata la discussione, l'avv. PISANI a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, all'udienza del 23/05/2025 , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE nel procedimento iscritto al n. 1358 dell'anno2024 , pendente
TRA
Parte_2
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
- contumace Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
Avente a oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
Sulle seguenti conclusioni: per il ricorrente:
“Nel merito, in via principale: annullare l'atto impugnato in quanto totalmente illegittimo, per tutti i motivi illustrati in narrativa. In subordine: annullare l'atto impugnato non risultando sufficientemente provata la responsabilità della CP_2
Opponente, in applicazione dell'art. 6 – comma 11 – del D.L.vo 1.9.2011 n. 150. In estremo subordine: ridurre la sanzione al minimo edittale nei termini illustrati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, da liquidarsi e distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 4 La ditta ricorrente svolge attività di torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
Dal processo verbale di contestazione risulta che:
- non ha comunicato alla Provincia di Massa Carrara gli esiti della Parte_2 messa a regime dello stabilimento, previo periodo di marcia controllata non inferiore a 10 giorni, entro il termine di 120 giorni dalla data di adesione all'autorizzazione in via generale del 3.4.14 (violazione sub lett. d verbale di contestazione);
- non ha comunicato direttamente ad la data di messa a regime, Parte_2 Pt_3 di inizio di marcia controllata e di autocontrollo dell'emissione (violazione sub lett. a e b del verbale di contestazione);
- non ha indicato, nei rapporti di prova trasmessi al SUAP di Carrara e Parte_2 ad le metodiche utilizzate per la caratterizzazione e misurazione della Pt_3 portata del camino (violazione sub lett. c del verbale di contestazione).
Il ricorrente espone:
- Che dal verbale di contestazione non si evincono le norme violate;
- Che, comunque, la torrefazione non aveva mai esercitato l'attività, in quanto da visura camerale ne risulta l'inattività a far data dal 6.3.18 (rispetto alla violazione sub lett. d del verbale di contestazione);
- Che la comunicazione in ordine agli adempimenti era stata inoltrata anche ad (violazione sub lett. a e b del verbale di contestazione); Pt_3
- Che le metodiche di misurazione erano state evidenziate, trattandosi di metodi di campionamento e analisi certificati dalla C.B.A. Chimica Biologica Ambiente di Forte dei Marmi, laboratorio accreditato con Sistema Qualità Certificato ISO 9001 e iscritto al n.048 Elenco Regione Toscana L.R. 9/3/2006 n.9 (violazione sub lett. c del verbale di contestazione). Peraltro, lamenta l'eccessività della sanzione (€ 2000, oltre complessivi € 10,85 per spese di notifica).
Ciò premesso il Tribunale osserva: il verbale di contestazione riporta sotto la dicitura “Norma violata” la determinazione della Provincia di Massa Carrara n. 3123 del 10.9.2011, determina, che, nondimeno, non è stata prodotta dal ricorrente, ma di cui il verbale di contestazione dà conto nel dettaglio (in particolare sono richiamati all. B punti 1, 2 e 3).
La determina in questione detta la disciplina in materia di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga ai sensi dell'articolo 272 commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 anche per l'attività svolta da Parte_2
L'art. 279 c. 2 bis d.lgs. 152/2006 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, tra l'altro, anche per l'ipotesi di violazione di prescrizioni
“altrimenti imposte dall'autorità competente”, di talché non vi è dubbio che vi sia una fattispecie incriminatrice a cui si ricollega la sanzione.
Pag. 3 di 4 In secondo luogo, non è rilevante che l'attività risultasse formalmente cessata in data 6.3.18, in quanto ciò è smentito dalle stesse comunicazioni via pec prodotte dal ricorrente, che ha indicato quale data di messa in servizio il 5 marzo 2019, come data di messa a regime e inizio marcia controllata il 20 marzo 2019 e come data di autocontrollo alle emissioni E1 il 29 marzo 2019 (come effettivamente avvenuto, tenuto conto delle analisi di laboratorio prodotte - cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
Non vi è poi prova della comunicazione in ordine alle tempistiche degli adempimenti ad il cui indirizzo pec di protocollo è riportato in epigrafe alla missiva del 18.2.19 Pt_3
(doc.4 allegato al ricorso), ma di cui non risultano consegna e accettazione del sistema (la comunicazione del 18.2.19, infatti, è stata inoltrata solo al protocollo del Comune di Carrara).
Neppure può trovare accoglimento la doglianza in ordine alla lett. c del verbale di contestazione. Invero, se, da un lato, è riportata la metodologia impiegata per le rilevazioni (metodo di campionamento UNI EN 12619:2013; metodo di analisi: metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma – cfr. doc. 5 di parte ricorrente), non vi è alcuna precisazione circa le metodiche utilizzate per la caratterizzazione e misurazione della portata del camino, di cui sono precisate solo le caratteristiche fisiche, di velocità e portata.
Essendo la resistente vittoriosa rimasta contumace, nulla deve disporsi sulle spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1358 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_2 CP_1
, così provvede:
[...]
1. RIGETTA il ricorso.
Così deciso in Massa, in data 23/05/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
sentenza pronunciata all'udienza del 23/05/2025 , al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
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