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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1309/2023
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Leonardo Terzulli Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Andria, al Viale Venezia Giulia n. 71, giusta mandato in atti
- APPELLANTE –
E
pagina 1 di 8 (P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Michele Gissi, ed elettivamente domiciliato in Barletta alla via Chieffi, n. 23, giusta mandato in atti
- APPELLATA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2020, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Trani, la (nel prosieguo Controparte_1
denominata ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentire accertare la CP_1 responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento occorsole il 27.08.2019 e, conseguentemente, sentirla condannare al risarcimento dei danni in proprio favore.
Assumeva la che il giorno 27.08.2019, alle ore 16.15 circa, mentre transitava all'interno della Parte_1 struttura ospedaliera “Bonomo”, in Andria, e precisamente “..lungo il percorso pedonale asfaltato sito tra l'ingresso del Pronto Soccorso e l'ingresso ai reparti, cadeva rovinosamente al suolo a causa della presenza di un dissesto del manto stradale in prossimità di un tombino, che creava un dislivello sul piano di calpestio..”.
In conseguenza della caduta, proseguiva la riportava un trauma al polso sinistro ed Parte_1
escoriazioni al IV e V dito della mano destra, per cui veniva accompagnata al Pronto Soccorso, dove, eseguiti gli opportuni accertamenti, veniva dimessa con diagnosi di: “lesione articolare non specificata del polso” e prognosi di gg. 20.
Sottopostasi a successive cure (con riconoscimento di ulteriori giorni di riposo), alla medesima residuavano postumi invalidanti permanenti non inferiori al 5%, con giorni di ITT e ITP, come quantificati nel certificato medico del Dott. del 25.11.2019. Persona_1
Chiedeva, pertanto, che l' convenuta fosse condannata al risarcimento del danno, stimato in € CP_1
7.355,39, oltre alla personalizzazione del danno, da quantificarsi in corso di causa ed oltre al rimborso delle spese mediche documentate.
Incardinato il giudizio, si costituiva l' che contestava la domanda, chiedendone il rigetto, CP_1
deducendone la infondatezza, per assenza dei presupposti di legge e sostenendo che, affinchè potesse configurarsi a carico di essa la responsabilità oggettiva da custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_1
pagina 2 di 8 la aveva l'onere di provare, con assoluta certezza, che la caduta ed i danni a lei residuati Parte_1 fossero stati diretta ed immediata conseguenza di omessa manutenzione da parte dell'ente preposto.
Il giudizio di primo grado, veniva deciso sulla base degli atti di causa, mediante escussione di testimoni ed espletamento di C.T.U. medico-legale.
Con la sentenza n. 551/2023, del 30.03.2023, il Tribunale di Trani, quantificato in complessivi €
11.373,16, il danno riportato dalla accoglieva la domanda e, ritenendo esistente, nella Parte_1 determinazione del sinistro, un concorso di colpa a carico di ella attrice, pari al 90% dell'intero, condannava la convenuta (su cui incombeva l'obbligo di accertarsi che la manutenzione CP_1 dell'area in questione non fosse trascurata), a risarcire il danno alla nella residua percentuale Parte_1 del 10%, per un importo pari ad € 1.137,32, oltre interessi, con compensazione delle spese di lite.
Nello specifico, il primo giudice, pur affermando che: “…… posto che il testimoniale della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato l'effettiva verificazione del sinistro con le modalità e con le coordinate di tempo e di luogo indicate in citazione…”, tuttavia riteneva di ravvisare:
“…un concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro …..visto che, come si desume dal materiale fotografico prodotto in giudizio, era evidente la presenza di un'area dissestata attorno al tombino oggetto di causa…” “….Sicchè pare necessario quantificare nella misura del 90% del totale il concorso di colpa della nella verificazione dell'evento dannoso…” Parte_1
Con atto notificato il 25.10.2023, proponeva appello avverso la richiamata sentenza, per Parte_1 la sua riforma parziale, affinchè fosse riconosciuta la responsabilità esclusiva dell'Azienda convenuta nella causazione del sinistro, con conseguente condanna al pagamento integrale del danno, come quantificato dal primo giudice e per l'accoglimento delle conclusioni così come esposte nel detto gravame;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte avesse ritenuto sussistente una qualche responsabilità di ella appellante nella causazione del sinistro, in concorso con l'Azienda convenuta, attribuire il concorso di colpa in misura maggioritaria in capo alla , con vittoria di CP_1
spese.
Si costituiva in giudizio l' che contestava il contenuto dell'appello, chiedendone il Controparte_1
rigetto integrale, con vittoria di spese.
In data 19.02.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dal D. Lgs. 149/2022) e verificato, altresì, il deposito di note autorizzate delle pagina 3 di 8 parti costituite in giudizio, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appellante ha inteso impugnare la sentenza del Tribunale: “….. nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistente un concorso di colpa nella verificazione del sinistro in capo alla danneggiata nella misura del 90% del totale.. “ ed ha “…accertato la responsabilità del sinistro in capo all' ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c.; tuttavia, applicando (del tutto arbitrariamente) l'art. 1227 c.c., ha ritenuto incidente nella misura del 90% il presunto comportamento colposo dell'utente danneggiato, così di fatto escludendo la responsabilità della P.A., quasi che, nel corso del giudizio fosse stata raggiunta la prova del “caso fortuito”.
Più specificatamente la sostiene, in primis, che il giudice di prime cure sia partito dall'errato Parte_1 presupposto, secondo cui la visibilità dell'area dissestata intorno al tombino, al momento del sinistro, fosse, per ella danneggiata, la medesima visibilità riprodotta nelle foto allegate al fascicolo di parte di primo grado;
sostiene, inoltre, che esso giudice abbia applicato arbitrariamente il primo comma dell'art. 1227 c.c. escludendo, apriori, la responsabilità dell' appellata, essendo stato erroneamente CP_1 provata l'esistenza del caso fortuito.
Afferma testualmente l'appellante che: “…guardare l'immagine statica di un luogo è cosa ben diversa dalla visione e dalla percezione del medesimo luogo dal vivo, quando si è in movimento, con altre persone che fruiscono della medesima strada, impedendo sia la visione dell'eventuale pericolo da lontano, che approssimandosi da vicino!....”.
Sostiene, quindi la che il percorso pedonale dove è avvenuto il sinistro è costeggiato da alberi Parte_1 che creano ombra sull'asfalto, per cui chi percorre il viale non distingue facilmente le discromie e, men che meno, il dislivello esistente sul piano di calpestio che, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, non era immediatamente visibile né segnalato;
motivo per cui non può assolutamente ravvisarsi la propria corresponsabilità nella determinazione della caduta de quo, in quanto ella “…. non ha posto in essere alcun comportamento imprudente (infatti calzava scarpe basse, ginniche) e non ha fatto alcun uso improprio della cosa…”.
L'assunto è infondato.
In riferimento alla conformazione del luogo, teatro dell'evento accaduto alla rileva questa Parte_1
Corte che, proprio dall'esame delle medesime foto, depositate dalla stessa appellante nel fascicolo di pagina 4 di 8 parte, si evidenzia che sul marciapiedi in questione (ove è situato il tombino intorno a cui si nota il dissesto del manto stradale) vi è una grata posta sulla sinistra ed il tombino è posto molto vicino a tale grata;
il che, già di per sé, avrebbe dovuto indurre un soggetto di comune esperienza a non utilizzare proprio quel tratto di marciapiedi, occupato da grata e tombino;
inoltre, sempre come risulta dall'esame di una delle due foto, il marciapiedi presenta una ampiezza tale da poter essere calpestato comodamente da due persone affiancate l'una all'altra, senza utilizzare la zona dove è posto il tombino;
ciò è tanto vero e possibile che, nella suddetta riproduzione, è stata fotografata una coppia di persone che cammina sul detto marciapiedi alla destra del tombino in questione, usufruendo ed occupando, appunto, uno spazio “comodo” per due persone.
Da tanto ne consegue che, buon senso, avrebbe dovuto indurre la (al cui fianco, al momento Parte_1
del sinistro, si trovava il proprio coniuge, , come da questi riferito in occasione della Testimone_1
sua escussione come teste), ad impegnare lo spazio libero del marciapiedi, posto lateralmente al tombino.
Inoltre e, contrariamente a quanto, pure, sostenuto in proposito dall'appellante, l'albero raffigurato nella riproduzione fotografica, non appare di proporzioni tali, quanto a pienezza e lunghezza dei rami, da creare una ombreggiatura, sì da “alterare” il piano di calpestio ed i dissesti presenti sul manto stradale e/o creare “discromie”.
Il Tribunale, nel passo motivazionale impugnato, ha posto l'accento sulla evidente presenza di rotture del manto stradale attorno al tombino, imputando alla il mancato impiego della normale Parte_1 prudenza “imposta dal principio di autoresponsabilità nella fruizione delle aree pubbliche”.
Il ragionamento del primo giudice, basato su una accorta valutazione del materiale fotografico versato in atti, non risulta essere validamente contraddetto dalle proposte correttive sollecitate dalla Parte_1
con il proprio atto di gravame.
Al contrario, invece, quella che l'appellante, impropriamente, definisce “insidia”, risulta essere di ampie dimensioni e, pertanto, perfettamente visibile.
Quanto al fatto, così come esposto dalla che la presenza di alberi (nella foto se ne intravede Parte_1 soltanto uno) creava ombra sull'asfalto, tanto da non consentire a chi lo attraversava le discromie esistenti, va precisato, a confutazione di quanto assunto dall'appellante, che il sinistro si è verificato in pieno giorno, (alle ore 16,00, circa, del mese di agosto), in assenza di ombre di alberi (come si rileva pagina 5 di 8 dalle foto prodotte), in un luogo non affollato (o, perlomeno, diversamente non è stato provato), con una luminosità piena ed adeguata (non avendo l'appellante provato il contrario), che sicuramente ha fatto risaltare la morfologia del tratto di strada;
tanto è vero che la sconnessione del manto di asfalto, sempre dall'esame delle foto, risulta caratterizzata, anche, da una disomogeneità cromatica che ne lascia apprezzare pienamente le alterazioni.
L'insieme di questi elementi, induce a confermare che, se la avesse adottato un Parte_1
comportamento più attento e cauto nel percorrere il tratto di strada in questione, sicuramente non sarebbe incorsa nella caduta.
A parere della Corte, quindi, e per quanto si evince dai reperti fotografici, l'imperfezione del manto stradale era perfettamente visibile, era di ampiezza tale da poter essere notata anche a distanza e non era affatto caratterizzata da una uniformità di colore tale da impedire di apprezzare la incisione dell'asfalto, con la conseguenza che la decidendo autonomamente di camminare su quella Parte_1
parte di marciapiedi proprio dove si presentava un dissesto intorno al tombino (si ribadisce, molto vicino ad una ampia grata), anzicchè portarsi sulla parte di marciapiedi libero, ha posto in essere una condotta assolutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, integra gli estremi del caso fortuito.
Ciò detto, non risultano fondate le censure mosse dalla sull'applicazione, “arbitraria” da Parte_1 parte del giudice di prime cure, dell'art. 1227 c.c., primo comma, ove solo si consideri che: “…Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno (ex art. 1227, comma primo c.c.), è rilevabile d'ufficio. L'art. 1227 c.c., infatti, è una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore ed il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima…. E il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice, d'ufficio… La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito non è tuttavia incondizionata. La rilevabilità d'ufficio di qualunque eccezione va infatti coordinata con gli oneri dell'allegazione e della prova. Ciò vuol dire che, in primo grado,
l'affermazione del concorso del fatto colposo della vittima intanto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali si desuma la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno (Cass. Sez. VI civ. – Ordin. n. 4770 del 15.02.2023).
pagina 6 di 8 Va, comunque, puntualizzato che la maggior prevalenza di responsabilità della nella Parte_1 causazione dell'evento accadutole, tuttavia, non esime da responsabilità, sia pure in misura minoritaria, la Azienda sanitaria convenuta, come rettamente affermato dal primo giudice, di cui si condivide e si conferma la statuizione sul punto.
Ed invero, sempre dall'esame delle foto prodotte in primo grado, si evince che l'area intorno al tombino, oggetto di causa, risultava dissestata, sia pure non in maniera esagerata;
motivo per cui, legittimamente il tribunale ha ritenuto di dover riconoscere in capo all'ente convenuto una corresponsabilità, sia pure minima, nella verificazione dell'evento che ha provocato le lesioni alla appellante Parte_1
CP_ Ciò in quanto l' convenuto aveva, in ogni caso, il dovere di sorvegliare che l'area utilizzata dalla collettività fosse in buono stato.
Di tal che, ferma, si ribadisce, la corresponsabilità dell' appellata nella causazione dell'occorso CP_1
di che trattasi, nella percentuale come indicata dal giudice di prime cure, a conferma della statuizione impugnata, all'appellante va riconosciuto un risarcimento del danno nei limiti così come indicati nella sentenza di primo grado, non essendo emersa dagli atti di causa nè dall'attività istruttoria espletata, la responsabilità esclusiva e/o preponderante dell' nella causazione del danno derivato alla CP_1
Parte_1
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, pertanto, l'interposto appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, in ragione dell'attività svolta, della natura della controversia e del valore effettivo della stessa che va fatto coincidere con l'ammontare della condanna di primo grado (€ 1.137,32), in base ai parametri minimi ex
DM 55/2014, aggiornato con il DM 37/2018, (scaglione di valore tra € 1.101,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con atto di citazione del 25.10.2023, per la parziale riforma della sentenza n. 551/2023, Parte_1 emessa in data 30/03/2023 dal Tribunale di Trani, tra ella appellante e l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore pagina 7 di 8 dell'Azienda appellata, che liquida in € 1.458,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario;
Cassa ed
IVA, se dovuti, come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché l'appellante versi all'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo del presente di appello.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 12/03/2025
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere ausiliario relatore
Avv. Lucia Sardone
pagina 8 di 8